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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5621/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5621 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2021, promossa da:
(cf ) nata il [...] in [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Massimo Manunza, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, (cf nato il [...] in [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Valentina Marielli, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 25/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI:
I coniugi e sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 CP_1
rispetto.
2) CP_2
a) Il figlio minore nato a [...] il [...], è affidato in regime di affidamento condiviso Per_1
ad entrambi i genitori. Il figlio manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore,
riceverà da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale e conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
b) Il figlio arà collocato in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, IG.ra Per_1
. Parte_1
c) La responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni Per_1
di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
d) Il figlio nato a [...] il [...], avendo raggiunto la maggiore età, gestirà in Per_2
autonomia e d'accordo con i genitori i rapporti con ciascuno di essi.
3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Elmas, Via Dei Pozzi n. 4, è attualmente assegnata alla IG.ra , Parte_1
in quanto genitore collocatario del figlio minore Dell'assegnazione si tiene conto nella Per_1
regolazione dei rapporti economici. 4) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Salvo diversi accordi tra le parti, presi anche in considerazione delle esigenze del minore, il IG.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio econdo le seguenti modalità: CP_1 Per_1
• Tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:30.
• A fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica.
• Per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno.
• Durante le principali festività (natalizie, pasquali e altre festività infrannuali), secondo un criterio di alternanza tra i genitori.
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
a) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minore) e (maggiorenne non economicamente autosufficiente). Per_1 Per_2
b) Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per il costo della vita.
c) Il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere CP_1
nell'interesse dei figli, intendendosi per tali le spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, le spese scolastiche e quelle ricreative, purché preventivamente concordate (salvo i casi di urgenza) e documentalmente provate.
d) L'assegno unico viene ripartito equamente tra le parti.
6) RAPPORTI PATRIMONIALI E RINUNCE.
Le parti dichiarano di non avere altre pretese di natura economica o patrimoniale l'una nei confronti dell'altra. La IG.ra rinuncia espressamente alla domanda di addebito della separazione Parte_1
formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, letti gli atti e il presente accordo:
• Prendere atto e omologare le condizioni di separazione consensuale sopra trascritte, rendendole esecutive.
• Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle domande residue.
• Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente separazione consensuale a margine dell'atto di matrimonio (n. 134,
parte II, serie C, anno 1998).
• Disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, stante l'accordo raggiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla IS in data 04/08/2021 e successiva costituzione del assunti i CP_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 10/05/2022 la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1273/2022, all'udienza del 25/11/2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, mutato il rito, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1273/2022 del 10/05/2022 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data con sentenza non definitiva n. 1273/2022 del 10/05/2022 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Affida il figlio minore nato a [...] il [...], congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori. Dispone che il figlio manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceverà da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale e conserverà
rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Dispone che il figlio arà collocato in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso Per_1
la madre, IG.ra . Parte_1
3. Dispone che la responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata da entrambi i Per_1
genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Dà atto che le parti hanno stabilito che il figlio nato a [...] il [...], avendo Per_2
raggiunto la maggiore età, gestirà in autonomia e d'accordo con i genitori i rapporti con ciascuno di essi.
5. Assegna la casa coniugale, sita in Elmas, Via Dei Pozzi n. 4, alla IG.ra , in quanto Parte_1
genitore collocatario del figlio minore Dell'assegnazione si tiene conto nella Per_1
regolazione dei rapporti economici.
6. Salvo diversi accordi tra le parti, presi anche in considerazione delle esigenze del minore, il
IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio econdo le seguenti modalità: CP_1 Per_1
- Tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:30.
- A fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica.
- Per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- Durante le principali festività (natalizie, pasquali e altre festività infrannuali), secondo un criterio di alternanza tra i genitori.
7. Dispone che il IG. versi alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (minore) e (maggiorenne non economicamente Per_1 Per_2
autosufficiente).
8. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per il costo della vita.
9. Dispone che il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, intendendosi per tali le spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e quelle ricreative, purché
preventivamente concordate (salvo i casi di urgenza) e documentalmente provate.
10. Dà atto che l'assegno unico verrà ripartito equamente tra le parti.
11. Dà atto che le parti hanno dichiarato di non avere altre pretese di natura economica o patrimoniale l'una nei confronti dell'altra.
12. dà atto che la IG.ra ha rinunciato espressamente alla domanda di addebito della Parte_1
separazione formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5621 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2021, promossa da:
(cf ) nata il [...] in [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Massimo Manunza, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, (cf nato il [...] in [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Valentina Marielli, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 25/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI:
I coniugi e sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 CP_1
rispetto.
2) CP_2
a) Il figlio minore nato a [...] il [...], è affidato in regime di affidamento condiviso Per_1
ad entrambi i genitori. Il figlio manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore,
riceverà da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale e conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
b) Il figlio arà collocato in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, IG.ra Per_1
. Parte_1
c) La responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni Per_1
di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
d) Il figlio nato a [...] il [...], avendo raggiunto la maggiore età, gestirà in Per_2
autonomia e d'accordo con i genitori i rapporti con ciascuno di essi.
3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Elmas, Via Dei Pozzi n. 4, è attualmente assegnata alla IG.ra , Parte_1
in quanto genitore collocatario del figlio minore Dell'assegnazione si tiene conto nella Per_1
regolazione dei rapporti economici. 4) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Salvo diversi accordi tra le parti, presi anche in considerazione delle esigenze del minore, il IG.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio econdo le seguenti modalità: CP_1 Per_1
• Tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:30.
• A fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica.
• Per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno.
• Durante le principali festività (natalizie, pasquali e altre festività infrannuali), secondo un criterio di alternanza tra i genitori.
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
a) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minore) e (maggiorenne non economicamente autosufficiente). Per_1 Per_2
b) Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per il costo della vita.
c) Il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere CP_1
nell'interesse dei figli, intendendosi per tali le spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, le spese scolastiche e quelle ricreative, purché preventivamente concordate (salvo i casi di urgenza) e documentalmente provate.
d) L'assegno unico viene ripartito equamente tra le parti.
6) RAPPORTI PATRIMONIALI E RINUNCE.
Le parti dichiarano di non avere altre pretese di natura economica o patrimoniale l'una nei confronti dell'altra. La IG.ra rinuncia espressamente alla domanda di addebito della separazione Parte_1
formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, letti gli atti e il presente accordo:
• Prendere atto e omologare le condizioni di separazione consensuale sopra trascritte, rendendole esecutive.
• Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle domande residue.
• Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente separazione consensuale a margine dell'atto di matrimonio (n. 134,
parte II, serie C, anno 1998).
• Disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, stante l'accordo raggiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla IS in data 04/08/2021 e successiva costituzione del assunti i CP_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 10/05/2022 la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1273/2022, all'udienza del 25/11/2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, mutato il rito, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1273/2022 del 10/05/2022 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data con sentenza non definitiva n. 1273/2022 del 10/05/2022 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Affida il figlio minore nato a [...] il [...], congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori. Dispone che il figlio manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceverà da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale e conserverà
rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Dispone che il figlio arà collocato in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso Per_1
la madre, IG.ra . Parte_1
3. Dispone che la responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata da entrambi i Per_1
genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Dà atto che le parti hanno stabilito che il figlio nato a [...] il [...], avendo Per_2
raggiunto la maggiore età, gestirà in autonomia e d'accordo con i genitori i rapporti con ciascuno di essi.
5. Assegna la casa coniugale, sita in Elmas, Via Dei Pozzi n. 4, alla IG.ra , in quanto Parte_1
genitore collocatario del figlio minore Dell'assegnazione si tiene conto nella Per_1
regolazione dei rapporti economici.
6. Salvo diversi accordi tra le parti, presi anche in considerazione delle esigenze del minore, il
IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio econdo le seguenti modalità: CP_1 Per_1
- Tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:30.
- A fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica.
- Per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- Durante le principali festività (natalizie, pasquali e altre festività infrannuali), secondo un criterio di alternanza tra i genitori.
7. Dispone che il IG. versi alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (minore) e (maggiorenne non economicamente Per_1 Per_2
autosufficiente).
8. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per il costo della vita.
9. Dispone che il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, intendendosi per tali le spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e quelle ricreative, purché
preventivamente concordate (salvo i casi di urgenza) e documentalmente provate.
10. Dà atto che l'assegno unico verrà ripartito equamente tra le parti.
11. Dà atto che le parti hanno dichiarato di non avere altre pretese di natura economica o patrimoniale l'una nei confronti dell'altra.
12. dà atto che la IG.ra ha rinunciato espressamente alla domanda di addebito della Parte_1
separazione formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti