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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 974/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
LAZZARI NICOLETTA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
CHIAPELLA GABRIELLA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e anno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in VIGNOLO il 23/06/2012 , optando per il regime di separazione/comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2012; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo il 24.5.2013, e , a Cuneo il 4.3.2016; Per_1 Per_2
che sono stati autorizzati a vivere separatamente in data 10.6.2022 e che la separazione è stata omologata con decreto del 22.6.2022;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto risulta accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
23/06/2012 in VIGNOLO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di VIGNOLO al N. 2, parte II Serie A, anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4
1) I figli oggi di anni 11 ed oggi di anni 9 vengono affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 secondo i princìpi dell'affido condiviso ed avranno prevalente domiciliarità e residenza anagrafica presso la casa materna.
2) La responsabilità genitoriale per i figli verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute degli stessi saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, il papà terrà con sé i figli:
- a weekend alternati: dal sabato mattina fino al lunedì mattina, con la previsione dell'accompagnamento a scuola a cura del padre;
- infrasettimanalmente: allorquando il weekend è di spettanza materna, il padre terrà con sé i figli il martedì pomeriggio con pernotto nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 fino alle ore 18:30 nonché il giovedì pomeriggio con cena.
Allorquando invece il weekend è di spettanza paterna, il papà terrà con sé i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio con cena;
- durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli in via esclusiva due settimane, anche non consecutive.
Previo accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere un ulteriore periodo delle vacanze scolastiche estive con i nonni materni in Borghetto S. Spirito (SV).
Tale periodo di permanenza esclusiva dei figli con i genitori nonché con i nonni materni dovrà essere concordato e comunicato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- i figli trascorreranno con ciascun genitore, durante le vacanze natalizie, un periodo di quattro giorni comprensivo, ad anni alterni, delle maggiori festività quali il Natale ed il Capodanno, nonché un periodo di quattro giorni durante le vacanze pasquali, con l'alternanza, di anno in anno, delle vacanze di Carnevale.
I genitori concordano che i figli trascorreranno le vacanze pasquali 2025 con la mamma.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra tramite bonifico bancario entro il Parte_1 CP_1
giorno 5(cinque)di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed Per_1
,la somma di € 300,00per ciascun figlio e così per complessivi € 600,00(euro seicento/00), Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
pagina 3 di 4 5) La sig.ra dichiara di non avanzare richiesta alcuna in relazione alla fino ad oggi CP_1 maturata rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del sig. . Parte_1
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno in favore dei figli, attenendosi alle linee guida indicate nel Protocollo CNF 29/11/2017 (doc. n.5), previo accordo tra i genitori sulle spese c.d. “non obbligatorie”.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra
CP_1
8) Le parti dichiarano di essere, allo stato, autonome economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, istanza reciproca di assegno divorzile.
9) Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purché vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro.
10) Le spese legali si intendono integralmente compensate e gli Avv.ti Nicoletta Lazzari e Gabriella
Chiapella, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L.31/12/2012
n.247.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGNOLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 14/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 974/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
LAZZARI NICOLETTA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
CHIAPELLA GABRIELLA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e anno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in VIGNOLO il 23/06/2012 , optando per il regime di separazione/comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2012; pagina 1 di 4 che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo il 24.5.2013, e , a Cuneo il 4.3.2016; Per_1 Per_2
che sono stati autorizzati a vivere separatamente in data 10.6.2022 e che la separazione è stata omologata con decreto del 22.6.2022;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto risulta accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
23/06/2012 in VIGNOLO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di VIGNOLO al N. 2, parte II Serie A, anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4
1) I figli oggi di anni 11 ed oggi di anni 9 vengono affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 secondo i princìpi dell'affido condiviso ed avranno prevalente domiciliarità e residenza anagrafica presso la casa materna.
2) La responsabilità genitoriale per i figli verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute degli stessi saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, il papà terrà con sé i figli:
- a weekend alternati: dal sabato mattina fino al lunedì mattina, con la previsione dell'accompagnamento a scuola a cura del padre;
- infrasettimanalmente: allorquando il weekend è di spettanza materna, il padre terrà con sé i figli il martedì pomeriggio con pernotto nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 fino alle ore 18:30 nonché il giovedì pomeriggio con cena.
Allorquando invece il weekend è di spettanza paterna, il papà terrà con sé i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio con cena;
- durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli in via esclusiva due settimane, anche non consecutive.
Previo accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere un ulteriore periodo delle vacanze scolastiche estive con i nonni materni in Borghetto S. Spirito (SV).
Tale periodo di permanenza esclusiva dei figli con i genitori nonché con i nonni materni dovrà essere concordato e comunicato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- i figli trascorreranno con ciascun genitore, durante le vacanze natalizie, un periodo di quattro giorni comprensivo, ad anni alterni, delle maggiori festività quali il Natale ed il Capodanno, nonché un periodo di quattro giorni durante le vacanze pasquali, con l'alternanza, di anno in anno, delle vacanze di Carnevale.
I genitori concordano che i figli trascorreranno le vacanze pasquali 2025 con la mamma.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra tramite bonifico bancario entro il Parte_1 CP_1
giorno 5(cinque)di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed Per_1
,la somma di € 300,00per ciascun figlio e così per complessivi € 600,00(euro seicento/00), Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat.
pagina 3 di 4 5) La sig.ra dichiara di non avanzare richiesta alcuna in relazione alla fino ad oggi CP_1 maturata rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del sig. . Parte_1
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno in favore dei figli, attenendosi alle linee guida indicate nel Protocollo CNF 29/11/2017 (doc. n.5), previo accordo tra i genitori sulle spese c.d. “non obbligatorie”.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra
CP_1
8) Le parti dichiarano di essere, allo stato, autonome economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, istanza reciproca di assegno divorzile.
9) Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purché vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitivamente regolata per il presente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercorrente tra loro.
10) Le spese legali si intendono integralmente compensate e gli Avv.ti Nicoletta Lazzari e Gabriella
Chiapella, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L.31/12/2012
n.247.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGNOLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 14/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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