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23 marzo 2001
23 marzo 2001
Art. 13. (Organi per l'amministrazione scolastica) 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena. 2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalita' di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall' articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 932 del 1973 e' il seguente:
"Art. 9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 932 del 1973 e' il seguente:
"Art. 9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato".
Commentari • 4
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Giurisprudenza • 5
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