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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1543/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. )-
[...] P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO-contumace oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 153 depositata il 3 gennaio 2024
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via pregiudiziale, accertare la ritualità della costituzione della Parte_2 nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, assegnare alle parti un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente Giudice di Pace di In subordine, nel merito, respingere l'opposizione siccome infondata e, per l'effetto, Pt_2 confermare validità ed efficacia del provvedimento contestato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 giugno 2024 il proponeva Parte_3 tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, con cui il giudice di pace di
Pattada aveva accolto l'opposizione proposta dal contro il provvedimento n. 671/2023 CP_1
Pat. Area III prot. n. 14286 del 16/3/2023, emesso dalla Prefettura di con il quale era stata Pt_2 sospesa in via cautelare la sua patente di guida. Provvedimento conseguente all'accertamento eseguito dalla Polizia stradale di il 1° marzo 2023, lungo la SS 131 all'altezza del chilometro 27+300 in Pt_2 area rientrante nel comune di Ottana, in esito al quale era stata contestata al la violazione di cui CP_1 all'art. 186, lett. b), C.d.S., per guida in stato di ebrezza. Esponeva l'appellante che le ragioni a sostegno dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione erano fondate sull'asserito eccesso di potere in cui era incorsa l'amministrazione, sulla mancanza delle esigenze cautelari a sostegno del provvedimento e sulla sua nullità per incompletezza.
pagina 1 di 4 Il giudice di primo grado, ritenendo irrituale la costituzione della avvenuta tramite invio per Parte_2 posta della comparsa, regolarmente ricevuta dalla cancelleria il 19 aprile 2023 (la prima udienza era stata fissata per il 3 maggio '23) e disattendendo quindi anche la sua eccezione d'incompetenza territoriale, aveva accolto le ragioni dell'opponente e annullato il provvedimento opposto, ritenendo che dagli atti non fossero desumibili conferme dello stato del sig. di intossicazione da bevande CP_1 alcoliche e che non vi era comunque prova adeguata della pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale, sicché non era giustificato il protrarsi della sospensione.
Tanto premesso, lamentava l'appellante che erroneamente il giudice di pace adito aveva dichiarato la contumacia della , in realtà regolarmente costituitasi, e ritenuto la propria competenza Parte_2 territoriale, disattendendo l'eccezione d'incompetenza ritualmente sollevata dall'amministrazione opposta. Ignorando le risultanze documentali prodotte a sostegno della piena legittimità dell'accertamento, aveva quindi accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato. Sosteneva infatti l'appellante di essersi ritualmente costituita a mezzo del servizio postale, col deposito in cancelleria della comparsa, pervenuta ampiamente prima dei dieci giorni anteriori all'udienza di discussione della causa.
Essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione d'incompetenza, e trovando applicazione nella specie l'operatività del forum commissi delicti, il giudice di pace adito avrebbe dovuto quindi declinare la propria competenza in favore di quello di dato che la violazione era stata commessa ed Pt_2 accertata lungo il tratto della SS 131 rientrante nel territorio di Ottana. Si trattava, peraltro, di competenza funzionale e inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudicante.
Nel merito, lamentava come il giudice adito avesse erroneamente ritenuto illegittima la sospensione della patente, doverosamente disposta dall'amministrazione a seguito della compiuta e regolare verifica della violazione di cui all'art. 186, co. 2°, lett. b, C.d.S., dato che il valore del tasso alcolemico verificato dagli agenti rientrava nel range che imponeva la sospensione della patente di guida. Il
Prefetto aveva pertanto fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 223, co. 1°, C.d.S., a mente del quale, ritirata immediatamente la patente dall'organo accertatore della violazione, essa è trasmessa unitamente al rapporto al Prefetto che “dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida (…)”, misura adottata con funzione cautelare di tutela della pubblica incolumità, al fine di evitare di arrecare pregiudizio all'altrui incolumità, trattandosi di strumento preventivo espressamente demandato alla competenza prefettizia. Nessuna significativa rilevanza poteva poi rivestire nella relativa valutazione l'esito della visita della commissione medica competente, siccome volto alla verifica della persistenza delle esigenze cautelari, intervenuto dopo un ampio arco temporale dall'accertamento e non inficiante quindi la correttezza del provvedimento amministrativo, adottato nell'immediatezza della violazione.
Stante la piena legittimità del provvedimento opposto, ne chiedeva quindi la conferma, in totale riforma della sentenza e concludeva come riportato in epigrafe.
L'appellato restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era decisa sulle sole conclusioni dell'appellante all'odierna udienza del 15 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
pagina 2 di 4 Va premesso che la costituzione dell'amministrazione opposta nel giudizio di primo grado deve ritenersi regolare, siccome avvenuta col tempestivo deposito nella cancelleria della relativa comparsa e degli allegati (avvenuto, come documentato, in data 19 aprile 2023) mediante il servizio postale, modalità già ritenuta ammissibile dalle SSUU con la sentenza 4 marzo 2009 n.5160, e espressamente riconosciuta dall'art. 7, co. 3° del decreto di semplificazione dei riti (D.L.vo n.150/2011), condividendosi il consolidato orientamento che estende all'amministrazione opposta, per un'evidente esigenza di garanzia della parità processuale fra le parti, la possibilità di deposito degli atti a mezzo del servizio postale, espressamente prevista dalla citata disposizione per il ricorrente in opposizione.
Il giudice di pace adito avrebbe dovuto, inoltre, accogliere l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata dall'amministrazione opposta, trattandosi peraltro di incompetenza funzionale ed inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio alla prima udienza. L'opposizione avrebbe dovuto infatti essere proposta davanti al gdp del luogo in cui era stata commessa e accertata la violazione che nella specie va individuato nel giudice di pace di dato Pt_2 che, come risulta dal verbale allegato dall'appellante, l'infrazione era stata accertata dalla Polizia
Stradale, sezione di sulla SS 131 DCN in comune di Ottana. Pt_2
La sentenza è stata pronunciata quindi da giudice territorialmente incompetente.
Non ritiene, tuttavia, il tribunale di dover rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, essendo tassativi i casi previsti dall'art. 354, c.p.c., e non ravvisandosi nella specie alcuna delle ipotesi ivi contemplate.
Anche le censure di merito sono, peraltro, ampiamente fondate.
Dal verbale, dalla notizia di reato e dal provvedimento prefettizio allegati dall'opponente, già versati in atti nel processo davanti al gdp, emerge infatti come sia stata accertata a carico del trasgressore
, alle ore 23.25 circa del 28 febbraio 2023, la violazione contestatagli, dato che, osservati CP_1 dagli agenti della Polstrada che avevano fermato il veicolo condotto dal i segni rivelatori di una CP_1 condizione di ebbrezza e attestata l'idoneità dell'apparecchio misuratore, era stato correttamente eseguito l'accertamento etilometrico, rivelante il superamento dei limiti attraverso la prescritta doppia rilevazione che aveva misurato un tasso alcolemico di 1.78 alla prima prova e di 1.25 alla seconda. Era stata quindi contestualmente contestata al trasgressore la violazione prevista dall'art. 186, co. 2°, lett. B del CdS. Gli agenti avevano anche accertato, mediante la banca dati in uso alle forze dell'ordine, l'esistenza di precedenti segnalazioni a carico del medesimo sempre per guida in stato di CP_1 ebbrezza, l'ultima delle quali risalente al luglio del 2021.
Il Prefetto, valutati gli accertamenti eseguiti e tenuto conto sia del tasso alcolemico rilevato che dei due precedenti specifici contestati al uno nel 2013 e l'altro nel luglio del 2021, aveva dunque fatto CP_1 corretta applicazione del potere di sospensione provvisoria della patente in via cautelare, disponendola per un periodo di sei mesi e adottando i provvedimenti consequenziali previsti dalla legge.
Nella specie, infatti, rientrando la violazione nell'ambito previsto e punito dall'art. 186, co. 2°, lett. b del C.d.S., che per la guida con tasso alcolemico non superiore a 1,5, come nella specie, prescrive la sospensione della patente per almeno sei mesi, il Prefetto non ha, evidentemente, applicato la sanzione amministrativa, conseguente all'accertamento del reato demandato al giudice penale, non ancora avvenuto, bensì la differente misura prevista dall'art. 223, C.d.S., che attribuisce all'autorità amministrativa, in attesa dell'accertamento dell'illecito penale, il potere di sospensione immediata della patente. Questa è disposta, infatti, qualora ricorrano “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione pagina 3 di 4 amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida”, come appunto nel caso in esame, e a seguito del ritiro immediato della patente da parte dell'agente accertatore della violazione. La sospensione provvisoria della validità della patente, consentita fino ad un massimo di due anni ha, com'è evidente, la funzione di tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico nel periodo immediatamente successivo al rilievo della violazione, nel corso del quale, in difetto, dovrebbe consentirsi la libera circolazione del trasgressore in attesa della definizione del procedimento penale, esponendo quindi la collettività a una situazione di pericolo.
Non rilevandosi alcun vizio di “eccesso di potere” nell'esercizio di detta prerogativa da parte del prefetto, risultando il provvedimento adottato in presenza di regolari accertamenti e di evidenti elementi deponenti per la ricorrenza della violazione contestata, esso appare del tutto legittimo. E', inoltre, del tutto pacifico (al riguardo, Cass. civ. sez. II, ordinanze nn. 2425/2025 e 3245/2024) che nessuna incidenza sull'adozione del provvedimento produce l'esito della visita medica che non ha alcuna ricaduta in ordine alla valutazione della ricorrenza ab origine o della persistenza delle esigenze cautelari a fondamento della sospensione cautelare della patente. Non è dato comprendere, invero, attraverso quale percorso logico il gdp, verificato l'esito della visita medica intervenuta in prossimità della scadenza del semestre di sospensione della patente, abbia ritenuto di annullare il provvedimento, confondendo il piano della ricorrenza delle condizioni per la sua legittima adozione con quello della persistenza, all'epoca della decisione, delle condizioni per il protrarsi della sospensione, profilo quest'ultimo neppure venuto in discussione nella causa. Le censure dell'appellante sono dunque accolte, per quanto sin qui osservato, e la sentenza impugnata è erronea sotto tutti i profili considerati e dev'essere riformata, risultando infondata l'opposizione proposta dal trasgressore.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, mentre nulla si dispone per quelle di primo grado (compensate dal giudice di prime cure), in cui l'amministrazione non si era avvalsa della difesa tecnica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla e, in totale riforma Parte_2 della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e lo condanna alla rifusione CP_1 in favore dell'amministrazione appellante delle spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari 15 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1543/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. )-
[...] P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO-contumace oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 153 depositata il 3 gennaio 2024
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via pregiudiziale, accertare la ritualità della costituzione della Parte_2 nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, assegnare alle parti un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente Giudice di Pace di In subordine, nel merito, respingere l'opposizione siccome infondata e, per l'effetto, Pt_2 confermare validità ed efficacia del provvedimento contestato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 giugno 2024 il proponeva Parte_3 tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, con cui il giudice di pace di
Pattada aveva accolto l'opposizione proposta dal contro il provvedimento n. 671/2023 CP_1
Pat. Area III prot. n. 14286 del 16/3/2023, emesso dalla Prefettura di con il quale era stata Pt_2 sospesa in via cautelare la sua patente di guida. Provvedimento conseguente all'accertamento eseguito dalla Polizia stradale di il 1° marzo 2023, lungo la SS 131 all'altezza del chilometro 27+300 in Pt_2 area rientrante nel comune di Ottana, in esito al quale era stata contestata al la violazione di cui CP_1 all'art. 186, lett. b), C.d.S., per guida in stato di ebrezza. Esponeva l'appellante che le ragioni a sostegno dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione erano fondate sull'asserito eccesso di potere in cui era incorsa l'amministrazione, sulla mancanza delle esigenze cautelari a sostegno del provvedimento e sulla sua nullità per incompletezza.
pagina 1 di 4 Il giudice di primo grado, ritenendo irrituale la costituzione della avvenuta tramite invio per Parte_2 posta della comparsa, regolarmente ricevuta dalla cancelleria il 19 aprile 2023 (la prima udienza era stata fissata per il 3 maggio '23) e disattendendo quindi anche la sua eccezione d'incompetenza territoriale, aveva accolto le ragioni dell'opponente e annullato il provvedimento opposto, ritenendo che dagli atti non fossero desumibili conferme dello stato del sig. di intossicazione da bevande CP_1 alcoliche e che non vi era comunque prova adeguata della pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale, sicché non era giustificato il protrarsi della sospensione.
Tanto premesso, lamentava l'appellante che erroneamente il giudice di pace adito aveva dichiarato la contumacia della , in realtà regolarmente costituitasi, e ritenuto la propria competenza Parte_2 territoriale, disattendendo l'eccezione d'incompetenza ritualmente sollevata dall'amministrazione opposta. Ignorando le risultanze documentali prodotte a sostegno della piena legittimità dell'accertamento, aveva quindi accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato. Sosteneva infatti l'appellante di essersi ritualmente costituita a mezzo del servizio postale, col deposito in cancelleria della comparsa, pervenuta ampiamente prima dei dieci giorni anteriori all'udienza di discussione della causa.
Essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione d'incompetenza, e trovando applicazione nella specie l'operatività del forum commissi delicti, il giudice di pace adito avrebbe dovuto quindi declinare la propria competenza in favore di quello di dato che la violazione era stata commessa ed Pt_2 accertata lungo il tratto della SS 131 rientrante nel territorio di Ottana. Si trattava, peraltro, di competenza funzionale e inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudicante.
Nel merito, lamentava come il giudice adito avesse erroneamente ritenuto illegittima la sospensione della patente, doverosamente disposta dall'amministrazione a seguito della compiuta e regolare verifica della violazione di cui all'art. 186, co. 2°, lett. b, C.d.S., dato che il valore del tasso alcolemico verificato dagli agenti rientrava nel range che imponeva la sospensione della patente di guida. Il
Prefetto aveva pertanto fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 223, co. 1°, C.d.S., a mente del quale, ritirata immediatamente la patente dall'organo accertatore della violazione, essa è trasmessa unitamente al rapporto al Prefetto che “dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida (…)”, misura adottata con funzione cautelare di tutela della pubblica incolumità, al fine di evitare di arrecare pregiudizio all'altrui incolumità, trattandosi di strumento preventivo espressamente demandato alla competenza prefettizia. Nessuna significativa rilevanza poteva poi rivestire nella relativa valutazione l'esito della visita della commissione medica competente, siccome volto alla verifica della persistenza delle esigenze cautelari, intervenuto dopo un ampio arco temporale dall'accertamento e non inficiante quindi la correttezza del provvedimento amministrativo, adottato nell'immediatezza della violazione.
Stante la piena legittimità del provvedimento opposto, ne chiedeva quindi la conferma, in totale riforma della sentenza e concludeva come riportato in epigrafe.
L'appellato restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era decisa sulle sole conclusioni dell'appellante all'odierna udienza del 15 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
pagina 2 di 4 Va premesso che la costituzione dell'amministrazione opposta nel giudizio di primo grado deve ritenersi regolare, siccome avvenuta col tempestivo deposito nella cancelleria della relativa comparsa e degli allegati (avvenuto, come documentato, in data 19 aprile 2023) mediante il servizio postale, modalità già ritenuta ammissibile dalle SSUU con la sentenza 4 marzo 2009 n.5160, e espressamente riconosciuta dall'art. 7, co. 3° del decreto di semplificazione dei riti (D.L.vo n.150/2011), condividendosi il consolidato orientamento che estende all'amministrazione opposta, per un'evidente esigenza di garanzia della parità processuale fra le parti, la possibilità di deposito degli atti a mezzo del servizio postale, espressamente prevista dalla citata disposizione per il ricorrente in opposizione.
Il giudice di pace adito avrebbe dovuto, inoltre, accogliere l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata dall'amministrazione opposta, trattandosi peraltro di incompetenza funzionale ed inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio alla prima udienza. L'opposizione avrebbe dovuto infatti essere proposta davanti al gdp del luogo in cui era stata commessa e accertata la violazione che nella specie va individuato nel giudice di pace di dato Pt_2 che, come risulta dal verbale allegato dall'appellante, l'infrazione era stata accertata dalla Polizia
Stradale, sezione di sulla SS 131 DCN in comune di Ottana. Pt_2
La sentenza è stata pronunciata quindi da giudice territorialmente incompetente.
Non ritiene, tuttavia, il tribunale di dover rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, essendo tassativi i casi previsti dall'art. 354, c.p.c., e non ravvisandosi nella specie alcuna delle ipotesi ivi contemplate.
Anche le censure di merito sono, peraltro, ampiamente fondate.
Dal verbale, dalla notizia di reato e dal provvedimento prefettizio allegati dall'opponente, già versati in atti nel processo davanti al gdp, emerge infatti come sia stata accertata a carico del trasgressore
, alle ore 23.25 circa del 28 febbraio 2023, la violazione contestatagli, dato che, osservati CP_1 dagli agenti della Polstrada che avevano fermato il veicolo condotto dal i segni rivelatori di una CP_1 condizione di ebbrezza e attestata l'idoneità dell'apparecchio misuratore, era stato correttamente eseguito l'accertamento etilometrico, rivelante il superamento dei limiti attraverso la prescritta doppia rilevazione che aveva misurato un tasso alcolemico di 1.78 alla prima prova e di 1.25 alla seconda. Era stata quindi contestualmente contestata al trasgressore la violazione prevista dall'art. 186, co. 2°, lett. B del CdS. Gli agenti avevano anche accertato, mediante la banca dati in uso alle forze dell'ordine, l'esistenza di precedenti segnalazioni a carico del medesimo sempre per guida in stato di CP_1 ebbrezza, l'ultima delle quali risalente al luglio del 2021.
Il Prefetto, valutati gli accertamenti eseguiti e tenuto conto sia del tasso alcolemico rilevato che dei due precedenti specifici contestati al uno nel 2013 e l'altro nel luglio del 2021, aveva dunque fatto CP_1 corretta applicazione del potere di sospensione provvisoria della patente in via cautelare, disponendola per un periodo di sei mesi e adottando i provvedimenti consequenziali previsti dalla legge.
Nella specie, infatti, rientrando la violazione nell'ambito previsto e punito dall'art. 186, co. 2°, lett. b del C.d.S., che per la guida con tasso alcolemico non superiore a 1,5, come nella specie, prescrive la sospensione della patente per almeno sei mesi, il Prefetto non ha, evidentemente, applicato la sanzione amministrativa, conseguente all'accertamento del reato demandato al giudice penale, non ancora avvenuto, bensì la differente misura prevista dall'art. 223, C.d.S., che attribuisce all'autorità amministrativa, in attesa dell'accertamento dell'illecito penale, il potere di sospensione immediata della patente. Questa è disposta, infatti, qualora ricorrano “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione pagina 3 di 4 amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida”, come appunto nel caso in esame, e a seguito del ritiro immediato della patente da parte dell'agente accertatore della violazione. La sospensione provvisoria della validità della patente, consentita fino ad un massimo di due anni ha, com'è evidente, la funzione di tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico nel periodo immediatamente successivo al rilievo della violazione, nel corso del quale, in difetto, dovrebbe consentirsi la libera circolazione del trasgressore in attesa della definizione del procedimento penale, esponendo quindi la collettività a una situazione di pericolo.
Non rilevandosi alcun vizio di “eccesso di potere” nell'esercizio di detta prerogativa da parte del prefetto, risultando il provvedimento adottato in presenza di regolari accertamenti e di evidenti elementi deponenti per la ricorrenza della violazione contestata, esso appare del tutto legittimo. E', inoltre, del tutto pacifico (al riguardo, Cass. civ. sez. II, ordinanze nn. 2425/2025 e 3245/2024) che nessuna incidenza sull'adozione del provvedimento produce l'esito della visita medica che non ha alcuna ricaduta in ordine alla valutazione della ricorrenza ab origine o della persistenza delle esigenze cautelari a fondamento della sospensione cautelare della patente. Non è dato comprendere, invero, attraverso quale percorso logico il gdp, verificato l'esito della visita medica intervenuta in prossimità della scadenza del semestre di sospensione della patente, abbia ritenuto di annullare il provvedimento, confondendo il piano della ricorrenza delle condizioni per la sua legittima adozione con quello della persistenza, all'epoca della decisione, delle condizioni per il protrarsi della sospensione, profilo quest'ultimo neppure venuto in discussione nella causa. Le censure dell'appellante sono dunque accolte, per quanto sin qui osservato, e la sentenza impugnata è erronea sotto tutti i profili considerati e dev'essere riformata, risultando infondata l'opposizione proposta dal trasgressore.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato, mentre nulla si dispone per quelle di primo grado (compensate dal giudice di prime cure), in cui l'amministrazione non si era avvalsa della difesa tecnica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla e, in totale riforma Parte_2 della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e lo condanna alla rifusione CP_1 in favore dell'amministrazione appellante delle spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari 15 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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