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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 235/2024
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott.Valentina Prudente Giudice rel.est.
Riunito nella camera di consiglio del 27/05/2025, udita la relazione del Giudice relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 235 dell'anno 2024
Tra
Parte_1
avv.SACCHELLI FABIO
Parte ricorrente
Contro
CP_1 avv. DEL MANCINO LAURA
Parte resistente con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Sulle seguenti conclusioni;
conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
P a g . 1 | 7 1) disporre l'affido della minore in via super esclusiva al padre , Persona_1 Parte_1 ponendo in dubbio, stante gli accadimenti e le relazioni dei Servizi Sociali, la capacità genitoriale della madre;
2) A seguito dell'istruttoria e delle relazioni dei Servizi Sociali modulare il diritto di visita madre-figlia;
3) condannare la a pagare al signor un contributo di mantenimento Parte_2 Parte_1 per la figlia minore nella misura che questo Ill.mo Tribunale riterrà eqaua e di giustizia e/o comunque confermare l'importo di euro 150,00 mensili come disposto con ordinanza del 23/7/2024, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4) Con vittoria di spese legali.” conclusioni di parte resistente CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ascolto della minore e pre- Persona_1 stando il consenso all'iscrizione della medesima alla scuola di estetista indicata dal padre nel ricorso:
In via principale
- disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre e indicazione di un progetto di incremento graduale di frequentazione con la madre, partendo da almeno due giorni alla settimana per passare in breve tempo, ritenuto congruo, a tre giorni includendo un pernottamento, per arrivare ad un affido paritetico con uguali giorni della settimana suddivisi tra padre e madre;
- disporre il mantenimento diretto della minore quando si troverà con i genitori che si occuperanno delle ordinarie spese quotidiane di sostentamento e ordinaria amministrazione;
- disporre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie quando la madre riuscirà ad avere la regolarizzazione della propria posizione personale e documentale.
In subordine in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo avanzata dal ri- corrente,
- disporre un progetto di incremento graduale di frequentazione con la madre, partendo da al- meno due giorni alla settimana e includendo dopo un breve periodo un terzo giorno e un pernottamento, per arrivare ad una frequentazione paritetica con uguali giorni della settimana suddivisi tra padre e madre;
- disporre il mantenimento diretto della minore quando si troverà con i genitori che si occuperanno delle ordinarie spese quotidiane di sostentamento e ordinaria amministrazione;
- disporre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie quando la madre riuscirà ad avere la regolarizzazione della propria posizione personale e documentale.
Con vittoria di onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva ricorso per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe. Pt_1
Si costituiva la resistendo nel merito. CP_1
P a g . 2 | 7 Rigettata l'istanza di provvedimenti ex art. 473 bis.15, era disposto con provvedimenti urgenti l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione presso di lui, il contributo al mantenimento di € 150 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, a carico della madre, e prosecuzione degli interventi di sostegno da parte dei s.s. di Massa, che avevano già preso in carico il nucleo familiare.
All'udienza del 9.5.25 la causa era rimessa in decisione.
***
Il e la vevano intrattenuto relazione more uxorio, da cui era nata la minore Pt_1 CP_1 Per_1 (7.12.2008). In forza di omologa dell'accordo tra i genitori, era stata affidata a Per_1 entrambi, con collocazione prevalente presso la madre (provvedimento di omologa del 27/01/2017 emesso dal Tribunale di Lucca).
Nel febbraio 2017, era stata sfrattata e la minore si era temporaneamente stabilita dal CP_1 padre, a Massa. La era invece stata inserita nella casa - famiglia “Suore della Sacra CP_1 Famiglia di Pietrasanta” con il figlio nato da altra relazione. Persona_2
Il Tribunale per i Minorenni di Genova, con provvedimento del 5/9/2017, aveva collocato presso il padre, affidandola al servizio sociale di Massa, e disponendo che, in Per_1 collaborazione con il servizio sociale di Pietrasanta, fossero gestiti i contatti con la madre.
Con decreto del 26/8/2020, il Tribunale per i Minorenni di Genova aveva confermato l'affidamento al servizio sociale di Massa per un periodo di 12 mesi (decorso senza che fosse disposta proroga), con collocazione della stessa presso il Frati.
Espone il che, a fronte della sua fattiva collaborazione con il servizio sociale, si era Pt_1 cementato il legame con la minore, ben inserita nel nuovo nucleo familiare del padre, che si era, frattanto, risposato. Di contro, erano emerse criticità nei rapporti tra la ragazza e la madre, la quale non aveva mai partecipato al suo mantenimento e, secondo la prospettazione del ricorrente, aveva mostrato nei suoi confronti aperto disinteresse, non presentandosi agli incontri protetti organizzati dai servizi.
Si costituiva la esponendo le proprie difficoltà economiche, essendo da tempo CP_1 disoccupata, nonché priva del permesso di soggiorno, ed evidenziando il clima di accesa conflittualità con l'ex partner. Precisava, inoltre, che la relazione con la figlia era stata compromessa in conseguenza dei provvedimenti assunti dall' che avevano previsto un CP_2 unico incontro protetto e una sola telefonata settimanali. Di contro, la veva sviluppato CP_1 un rapporto completamente diverso con l'altro figlio, che aveva convissuto con lei fin Per_2 dalla nascita, elemento, questo, valorizzabile positivamente nell'ottica del riconoscimento di una sua adeguata capacità genitoriale.
Tanto premesso, è dirimente dare atto delle risultanze che emergono dalle relazioni dei s.s. di Massa.
- relazione del 26.2.24, depositata in pct il 21.5.24: in essa si evidenzia che, dall'agosto 2023, quando il nucleo è stato preso in carico dai servizi, la non si è mai CP_1 presentata agli appuntamenti, adducendo motivi di lavoro, e rendendosi spesso irreperibile (pag. 1 della relazione); gli incontri protetti, gradualmente liberalizzati, a fronte di un iniziale andamento positivo, hanno evidenziato criticità nella condotta della sia per l'atteggiamento di svilimento della figura paterna e della moglie del CP_1 Pt_1
sia per il contrasto alle modalità educative adottate dal Persona_3 Pt_1 ritenute dalla eccessivamente rigide, ciò che si era negativamente riverberato CP_1
P a g . 3 | 7 sulla minore, che aveva iniziato a manifestare importanti crisi di ritorno dagli incontri con la madre, dichiarando, altresì, di non ritenerla adeguata al ruolo genitoriale e non sentirne la mancanza.
- Aggiornamento depositato in pct il 13.12.24: si evidenzia il persistente rifiuto della minore a incontrare la madre, anche alla presenza di un educatore. Di control, Per_1 ha espresso il desiderio di mantenere i rapporti con il fratello minore La Per_2 CP_1 e il compagno erano stati a tal fine convocati più volte dai servizi, ma Controparte_3 la coppia non si era mai presentata agli appuntamenti. Viene dato atto della persistenza della el rendersi costantemente irreperibile al servizio sociale. CP_1 Viene, infine, evidenziato come stia frequentando “con regolarità ed Per_1 entusiasmo la scuola professionale per estetista” e abbia intrapreso da alcuni mesi una relazione con un ragazzo maggiorenne, conosciuto dal padre e considerato come “una risorsa positiva per la minore”. Il servizio conclude riportando che “riferisce Per_1 di vivere serenamente con il padre e la sua famiglia […] appare serena e adeguata ma rifiuta di affrontare qualsiasi argomento che riguardi la madre”.
- Aggiornamento depositato in pct il 17.2.25: a fronte di una valutazione positiva del percorso di crescita della minore, sostanzialmente invariata rispetto al precedente aggiornamento, il s.s. evidenzia persistenti difficoltà di reperimento della che, CP_1 tuttavia, ha acconsentito agli incontri tra e ha manifestato la volontà Per_1 Per_2 di un affido super esclusivo della minore al padre, precisando che ciò non deriva dal proprio disinteresse verso di lei. Infine, è opportuno dare conto anche delle risultanze dell'audizione di cui questo Per_1 Giudice non ha provveduto personalmente su espressa richiesta delle parti, sul presupposto che la ragazza era stata sentita il 24.1.25 sugli stessi temi nel procedimento N.663/2021 R. G. Tribunale per i Minorenni di Genova, di cui è stato acquisito il verbale, al fine di evitarle un'ulteriore situazione di stress emotivo.
In tale sede, la minore ha confermato sia l'atteggiamento negativo della madre (“negli incontri liberi abbiamo litigato perché lei mi parlava del babbo e l'ultima volta io stavo con un altro ragazzo e lei diceva che lui doveva finire sotto a un treno e abbiamo alzato la voce e lei ha detto di volermi picchiare e che mi avrebbe fatto mettere in comunità e io mi ero tanto spaventata”; “ho sentito mia madre il giorno di Natale perché volevo salutare mio fratello ma lei era lavoro e mi ha detto che mi avrebbe richiamato la sera, ma non lo ha fatto”), sia il buon clima familiare nel nuovo nucleo creato dal (“a casa di papà sto bene, dormo in camera Pt_1 con la zia, vorrei avere una stanza tutta per me, vado d'accordo con e se ho bisogno Per_3 di qualcosa chiedo a lei”).
Tanto premesso, ricorrono i presupposti dell'affido super esclusivo della minore al padre, tenuto conto del totale disinteresse della madre al mantenimento di un qualsivoglia rapporto con la ragazza, come peraltro reiteratamente evidenziato nelle relazioni del s.s. di Massa, che hanno sottolineato l'estrema difficoltà di mettersi in contatto con la La donna, infatti, si è CP_1 sempre sottratta ai colloqui richiesti dai servizi, finanche volti a consentire la frequentazione tra e (la quanto meno nella fase iniziale, non si è presentata Per_1 Per_2 CP_1 all'appuntamento concordato a tale scopo). D'altro canto, nei pregressi incontri protetti con la figlia, ha tenuto un atteggiamento ostile nei confronti dell'altro genitore e del suo nuovo nucleo familiare, svilendone apertamente il ruolo e così ingenerando evidente stress in in tal Per_1 modo mostrandosi totalmente indifferente al benessere e alla serenità della ragazza.
In proposito, si osserva che la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori – con la precisazione che ex art. 473 bis.2 il Giudice “può adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112”-, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo
P a g . 4 | 7 interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità di crescere ed educare la prole, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire (Cass., n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022). Si è, in particolare, sottolineato che, tra i requisiti di idoneità genitoriale, rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016).
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nel nuovo nucleo familiare formato dal si mostra Pt_1 Per_1 serena e ben inserita, ciò che si riverbera anche nei risultati scolastici e nelle frequentazioni personali.
Risulta, quindi, rispondente all'interesse della minore l'affido super esclusivo, anche tenuto conto delle concrete difficoltà di rintraccio della madre, che si è negata per mesi a qualsiasi contatto tentato dai servizi.
È peraltro auspicabile una ripresa dei rapporti tra la dovendosi demandare al CP_1 Per_1 servizio sociale di Massa ogni utile attività di supporto, come dettagliato in parte motiva.
Quanto ai profili economici, giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio basilare nel vigente sistema giuridico della genitorialità, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (artt. 143, 147, 316 bis c.c.)
o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione (artt. 316 bis, 337 ter c.c.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. È necessario, quindi, in via preliminare, che siano dimostrate, anche tramite presunzioni, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, rimarcandosi che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. L'assegno assolve, allora, a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cass. n. 21273 del 2013, che ha pure precisato, opportunamente, che "non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie"). L'entità dell'assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione dell'unione non deve incidere negativamente sui figli, compromettendone la qualità di vita, che deve rimanere "tendenzialmente" analoga. Costituiscono altri parametri idonei a influire sulla misura dell'assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento P a g . 5 | 7 diretto), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli, dovendosi sottolineare che la valenza dell'espressione "risorse economiche" è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Tenuto conto di quanto sopra, si osserva che è collocata presso il padre, che ne sostiene, Per_1 conseguentemente, in modo pressoché totale, il mantenimento. D'altra parte, la che CP_1 asserisce di essere disoccupata, di non percepire redditi e non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 473 bis.12, non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha giustificato la mancata partecipazione agli incontri predisposti dai servizi, adducendo “motivi di lavoro”, né, infine, ha chiesto la rimodulazione dell'assegno disposto in via provvisoria e urgente. È quindi presumibile che la stessa disponga di redditi non dichiarati, che, in forza del rilievo per cui la ragazza viene economicamente sostenuta in modo sostanzialmente omnicomprensivo dal padre, determinano la necessità di incrementare l'assegno disposto in via provvisoria, portandolo a € 250 (somma comunque contenuta e autoresponsabilizzante, funzionale a garantire un sia pur minimale ausilio alla soddisfazione delle esigenze della minore), oltre spese straordinarie al 50% come da protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, applicabile per ragioni di uniformità di trattamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50%, attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso per art.4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni €3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da contro così dispone: Parte_1 CP_1
P a g . 6 | 7 Affida la minore in modo esclusivo al padre;
Persona_1 Parte_1
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza della prole e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso della madre ogni documentazione relativa alle attività sopra CP_1 indicate.
Dispone che la residenza abituale della minore sia presso il padre;
Persona_1
Dispone che versi a titolo di contributo al mantenimento di € 250 CP_1 Persona_1 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre 50% spese straordinarie come da protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
dispone il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei servizi sociali di Massa, con l'attivazione dell'educativa territoriale;
invita ad attivarsi per un percorso di CP_1 sostegno alla genitorialità individuale presso l' competente;
CP_4 dispone che i servizi sociali, di concerto con gli altri enti eventualmente interessati, provvedano a organizzare ogni utile misura di supporto psicologico di e Persona_1 CP_1 attivandosi allo scopo anche con l'educativa territoriale, predisponendo incontri protetti madre- figlia;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno;
dispone che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità, gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
condanna alla refusione nei confronti di delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 3.808,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 7 | 7