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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/10/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3363/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 13/10/2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 27/5/2025 vertente tra
nella persona del suo titolare , Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'abogado Alvaro Rinaldi , come da mandato in atti opponente contro
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Ilaria Benvenuto e Clemente Delli Colli, opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ditta individuale Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2017, R.G. n. 1135/2017, con cui il
Tribunale di Potenza ingiungeva ad essa opponente il pagamento della somma di € 6.471,92 oltre interessi ex D.Lgs.n. 231/2002 e spese della procedura..
Eccepiva l'opponente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 137 c.p.c. essendo stato notificato ad un indirizzo che non coincideva né con la sede della ditta né tanto meno con la residenza del suo titolare;
eccepiva altresì la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stata eseguita la notifica del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso, così impedendo l'esercizio del proprio diritto di difesa essendo sconosciuti il petitum e la causa petendi
1 Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo lo stesso nullo e/o inefficace;
in subordine che fosse dichiarato che nulla era dovuto all'opposta.
Con comparsa depositata il 15/1/2018 si costituiva la confermando che Controparte_1 per mero errore materiale era stato notificato solo il decreto ingiuntivo e non anche il ricorso ma tanto non rendeva nullo il decreto ingiuntivo ben potendo l'opponente attraverso il numero di ruolo indicato nel decreto attivarsi per conoscere le causali della pretesa creditoria che comunque ben conosceva.
Chiedeva che fosse concesso un termine per la notifica del ricorso e del decreto e all'esito rigettare l'opposizione per la sua infondatezza;
in subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunto o della diversa che fosse provata o ritenuta.
Con ordinanza del 23/2/2018 veniva rigettata la richiesta di assegnazione di un termine per la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/5/2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c; con ordinanza emessa il 20/11/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo non risultando agli atti prodotto il mandato alle liti rilasciato dalla in favore degli avv.ti CP_1
Benvenuto e Delli Colli.
Con ordinanza del 22/2/2025, rilevato che la procura alle liti prodotta era priva sia di data che della indicazione della parte che la rilasciava oltre che di qualsiasi riferimento al giudizio per cui veniva rilasciata, si disponeva che fosse prodotta la procura alle liti contenente i dati mancanti, così regolarizzando il vizio da cui la stessa era affetta;
a tal invito la parte opposta non provvedeva, per cui precisate le conclusioni, all'udienza del 27/5/2025 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente, in quanto eseguita in luogo diverso sia della sede legale che della residenza del titolare della ditta Parte_1
Per costante orientamento della giurisprudenza della S.C., la nullità della notifica è sanata, anche se eseguita in luogo diverso dalla residenza o sede legale, qualora vi siano elementi di collegamento con il destinatario della notifica (l'atto è stato ritirato da un parente convivente, l'atto è stato ritirato da un dipendente della società destinatario dell'atto, l'atto è stato notificato alla vecchia residenza anagrafica, Cass. n. 4529/2019), e vi è il comportamento del debitore che conferma di aver ricevuto la notifica, ad esempio costituendosi in giudizio o proponendo opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo.
2 Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente risulta che la notifica del decreto ingiuntivo sia stata eseguita in data 26/7/2017 a mani della “impiegata che si è qualificata come al servizio del destinatario"; così infatti leggesi nella comunicazione di avvenuta notifica, versata in atti.
La conferma, poi, che l'atto notificato (decreto ingiuntivo) sia stato dalla “impiegata” consegnato al destinatario, odierno opponente, la si ricava proprio dalla opposizione proposta con il giudizio che ci occupa, con conseguente sanatoria della evenutale nullità della notifica avendo l'atto raggiunto il suo scopo.
Pertanto l'eccezione va rigettata essendo stata sanata la eventuale nullità dalla proposizione della opposizione che ci occupa.
Quanto alla eccezione formulata con il secondo motivo di opposizione, è pacifico che alla ditta sia stato notificato solo il decreto ingiuntivo, senza il ricorso Parte_1 monitorio e, quindi, l'atto notificato risulta privo dell'esposizione del petitum e della causa petendi, con conseguente nullità della detta notifica.
Orbene, il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile da parte dell'ingiunto per far valere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo –causa, comunque, di inefficacia del decreto- consiste nella proposizione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, di opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. Civ., n. 22261/2012, nella cui motivazione si legge
“Premesso che il vizio individuato dal Tribunale comporta la mera nullità, e non l'inesistenza, della notificazione, essendo comunque presenti elementi sufficienti ad integrare un atto di tale tipo, va ribadito che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art.645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c.” e Cass. Civ. n. 3552/2014, nella cui motivazione si legge ”Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. a seconda dei
3 casi. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., è affetto da nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito (Cass. 2.4.2010, n. 8126). La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art.
644 c.p.c. applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (31.10.2007, n. 22959). Ne consegue che tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.; se la notifica sia semplicemente nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione (Cass. 26.7.2001, n. 10183)”).
Deve pertanto ritenersi ammissibile l'opposizione proposta dalla ditta Parte_1
ai sensi dell'art. 645 c.p.c. per far valere il vizio della notifica del decreto ingiuntivo e, in
[...] accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente, si deve dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia dello stesso.
Ebbene, la declaratoria di inefficacia del decreto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione, se vale a rimuovere l'intimazione di pagamento, non tocca tuttavia la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicchè il giudice adito in sede di opposizione ha il dovere – potere non soltanto di vagliare quell'eccezione, traendone le necessarie implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore. (cfr. ex plurimis Cass. Civ., n. 11915/1990 e n. 3783/95).
Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass.
13240/2019, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass.
5915/2011).
4 Orbene nel caso di specie, il creditore-opposto non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, atteso che alcuna prova ha fornito della fonte negoziale del proprio diritto di credito, né tanto meno del proprio adempimento;
lo stesso infatti non solo non ha prodotto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto, quand'anche la documentazione posta a sostegno della richiesta monitoria, essendosi limitato a chiedere di essere rimesso nei termini per la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, richiesta correttamente rigettata con l'ordinanza del 23/2/2018.
Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va infine esaminata la sussistenza o meno di una valida procura alle liti per la costituzione in giudizio da parte della società opposta, atteso che dalla procura prodotta non è dato rinvenire il nome di colui che l'ha rilasciata, la firma apposta è illeggibile e priva di riferimenti, è mancante della data di rilascio e non vi è alcun riferimento al giudizio per cui viene rilasciata.
L'art. 182, comma 1, c.p.c. dispone che “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi”. Al comma 2 stabilisce che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Nel caso di specie, con ordinanza del 22/2/2025, rilevata la mancanza di una valida procura alle liti, veniva assegnato alla parte opposta il termine per la regolarizzazione del vizio da cui era affetta la procura;
nonostante tale invito la parte opposta non provvedeva a produrre idonea valida procura, per cui deve dichiararsi il difetto di costituzione in giudizio da parte della stessa (Cass. n. 3894/2017).
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto va revocato e dichiarato il difetto di costituzione in giudizio della società opposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, previa applicazione della riduzione del valore medio nella misura del 30%, atteso il rigetto delle eccezioni dell'opponente, vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 527/2017- R.G. 1135/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 6/7/2017, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla ditta individuale nei Parte_1
5 confronti della , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvede:
1)dichiara il difetto di costituzione in giudizio della società opposta, per Controparte_1 mancanza di valida procura alle liti;
2)dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 527/2017, emesso dal Tribunale di Potenza e, per l'effetto, ne dispone la revoca per quanto esposto nella parte motiva;
3)condanna parte opposta al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opponente, che liquida in complessivi € 3.554,00, già applicata la riduzione del 30%, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 02/10/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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