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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa NA OL ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 200/2025 R.G. LAVORO
TRA
LE , (P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
nato il [...] ad [...], con sede legale alla via Regina Elena Parte_2
n. 23, in Villa di Briano (CE), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Verde
RICORRENTE
E
, in persona del Dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Paoli
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, CA ZZ, OL UM e VI NO
RESISTENTE
E
CP_4
NONCHE'
CP_5
RESISTENTI CONTUMACI
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/01/2025, la società ricorrente deduceva di avere avuto notifica dall' , in data 28.05.2024, di atto di pignoramento Controparte_1 presso terzi, in relazione ad asseriti crediti di cui alcuni riferiti a presunti crediti previdenziali ed assistenziali, in relazione ai quali agiva in questa sede. Sosteneva, in via preliminare, la nullità ed illegittimità dell'atto di pignoramento perché non preceduto dalla notifica dell'avviso di addebito ad esso presupposto (avviso di addebito n.
32820190000183572000), l'unico impugnato in questa sede e concludeva per la declaratoria di nullità ed illegittimità della pretesa creditizia nei confronti della ricorrente, dichiarandosi estinto il diritto dell' alla riscossione dei contributi DM Controparte_1
10 anno 2017 2018, sottesi all'avviso di addebito n. 32820190000183572000. CP_ L' e l si costituivano e chiedevano, con diffuse argomentazioni, il Controparte_1 rigetto del ricorso. La e la restavano contumaci. CP_4 CP_5
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, in quanto ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti.
Va premesso che il presente giudizio era connesso con altro procedimento promosso innanzi a questo Tribunale, e censito al R.G.E. Controparte_6
n. 2038/2024, incardinato per effetto dell'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione presentata dalla odierna parte ricorrente (ivi rivestente la qualità di debitore esecutato) avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i. posto in essere dalla odierna parte convenuta Controparte_1
(ivi rivestente la qualità di creditore esecutante) nei confronti del terzo
[...]
e notificato alla odierna parte ricorrente in data 28.5.2024, avente CP_5 fondamento in titoli esecutivi costituiti, tra l'altro, dall'avviso di addebito impugnato in questa sede portante crediti contributivi previdenziali vantati dall' nei confronti della CP_3 odierna parte ricorrente. Il giudice dell'esecuzione così si pronunciava: “Dà atto dell'inefficacia del pignoramento ex art. 72 bis n. 02884202400002410/000. Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione. Da' atto della cessazione di ogni obbligo di pagamento nonché di accantonamento delle somme staggite, orami libere dal vincolo, da parte del terzo pignorato;
Fissa termine perentorio sino al 10.01.2025 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, secondo le modalità”.
2 Ebbene, si pone innanzitutto la necessità di qualificare l'azione svolta in questa sede.
La domanda attorea risulta qualificabile quale opposizione all'esecuzione, con la quale si CP_ vuole fare accertate l'illegittimità della pretesa creditoria dell' , sulla base di eccezioni che riguardano la notificazione dell'atto prodromico impugnato in questa sede (avviso di addebito), senza in alcuna parte del ricorso contestare, peraltro, la debenza degli importi ivi azionati.
Quanto alla dedotta mancata notifica dell'avviso di addebito quale atto presupposto CP_ rispetto all'atto di pignoramento, si rileva che dalla documentazione versata in atti dall' risulta che l'avviso di addebito opposto è stato notificato a mezzo PEC dall' CP_3 all'odierna parte ricorrente in data 13.2.2019, tramite l'indirizzo t Email_1
Quanto, poi, alla circostanza che tali atti interruttivi siano stati notificati a mezzo PEC, giova premettere che, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25819 del 31/10/2017).
Sicché, analogamente a quanto avviene per il deposito di un atto recettizio o di corrispondenza all'indirizzo di residenza del destinatario, anche temporaneamente assente, i quali si presumono dallo stesso conosciuti, la accettazione e consegna della corrispondenza elettronica nella casella di posta certificata del destinatario, purché estratta dai registri autorizzati, ne rende il contenuto presuntivamente conosciuto, almeno fino a prova contraria, la quale non è stata fornita dall'istante nel caso di specie.
In ogni caso, avendo l'atto notificato raggiungo il suo scopo (cioè lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza della obbligazione contributiva), la eventuale nullità della notificazione sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che “l'inerzia del
[destinatario della notifica a mezzo PEC] in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal
Collegio, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Secondo la
3 sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza di questa Corte n. 21560 del 2019. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del [destinatario della notifica a mezzo PEC] informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2020, n. 4624).
Ciò premesso, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506). L'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
n. 122/2010 (disposizione rubricata “Potenziamento dei processi di riscossione dell' ”), CP_3 prevede – innovando rispetto alla disciplina previgente, di cui all'art. 24, co. 1, del D. Lgs.
n. 46/1999, che “1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti CP_3 degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad
4 espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione
a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza”. […] 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può CP_3 essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5.
L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' . […] 13. In caso di mancato Controparte_3
o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_3 addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
In ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. cit., si applica quindi, anche all'avviso di addebito, la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999.
Nel caso di specie, essendo decorso – dopo la rituale notifica dell'avviso di addebito menzionato in precedenza e anteriormente al deposito del ricorso giurisdizionale– il termine di cui all'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46/1999, i crediti contributivi previdenziali portati dal predetto avviso di addebito sono divenuti irretrattabili e, pertanto, non possono più essere rimessi in discussione nel merito, anche per ciò che concerne la prescrizione del credito contributivo.
5 Da ciò deriva l'inammissibilità, per intervenuta decadenza dall'azione, del motivo di ricorso riguardante la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente impositore, in quanto non proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto.
Gli ulteriori motivi di ricorso – riguardanti gli ulteriori vizi formali dell'avviso di addebito opposto sono pure inammissibili, poiché sono qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi e poiché sono stati proposti, in concreto, tardivamente, cioè dopo il decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito opposto, in ragione della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa anticovid fino alla notifica dell'atto di pignoramento per cui è causa.
In conclusione, il ricorso è interamente inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617, co. 1-2, c.p.c. o comunque infondato nel merito, con conseguente assorbimento di ogni altra domanda e/o eccezione non espressamente esaminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della odierna parte ricorrente. Tali spese sono liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per quanto riguarda i rapporti tra la odierna parte ricorrente e la odierna parte convenuta e nella misura di euro Controparte_7
2.000,00, oltre accessori di legge, per quanto riguarda i rapporti tra la odierna parte ricorrente e l . Nulla sulle spese nei confronti della e della , in CP_3 CP_5 CP_4 ragione della loro contumacia.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al Controparte_7
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna la odierna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
CP_3
- nulla sulle spese nei confronti della e della . CP_5 CP_4
Aversa, 28.11.2025
Il giudice
NA OL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa NA OL ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 200/2025 R.G. LAVORO
TRA
LE , (P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
nato il [...] ad [...], con sede legale alla via Regina Elena Parte_2
n. 23, in Villa di Briano (CE), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Verde
RICORRENTE
E
, in persona del Dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Paoli
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, CA ZZ, OL UM e VI NO
RESISTENTE
E
CP_4
NONCHE'
CP_5
RESISTENTI CONTUMACI
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/01/2025, la società ricorrente deduceva di avere avuto notifica dall' , in data 28.05.2024, di atto di pignoramento Controparte_1 presso terzi, in relazione ad asseriti crediti di cui alcuni riferiti a presunti crediti previdenziali ed assistenziali, in relazione ai quali agiva in questa sede. Sosteneva, in via preliminare, la nullità ed illegittimità dell'atto di pignoramento perché non preceduto dalla notifica dell'avviso di addebito ad esso presupposto (avviso di addebito n.
32820190000183572000), l'unico impugnato in questa sede e concludeva per la declaratoria di nullità ed illegittimità della pretesa creditizia nei confronti della ricorrente, dichiarandosi estinto il diritto dell' alla riscossione dei contributi DM Controparte_1
10 anno 2017 2018, sottesi all'avviso di addebito n. 32820190000183572000. CP_ L' e l si costituivano e chiedevano, con diffuse argomentazioni, il Controparte_1 rigetto del ricorso. La e la restavano contumaci. CP_4 CP_5
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, in quanto ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti.
Va premesso che il presente giudizio era connesso con altro procedimento promosso innanzi a questo Tribunale, e censito al R.G.E. Controparte_6
n. 2038/2024, incardinato per effetto dell'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione presentata dalla odierna parte ricorrente (ivi rivestente la qualità di debitore esecutato) avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i. posto in essere dalla odierna parte convenuta Controparte_1
(ivi rivestente la qualità di creditore esecutante) nei confronti del terzo
[...]
e notificato alla odierna parte ricorrente in data 28.5.2024, avente CP_5 fondamento in titoli esecutivi costituiti, tra l'altro, dall'avviso di addebito impugnato in questa sede portante crediti contributivi previdenziali vantati dall' nei confronti della CP_3 odierna parte ricorrente. Il giudice dell'esecuzione così si pronunciava: “Dà atto dell'inefficacia del pignoramento ex art. 72 bis n. 02884202400002410/000. Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione. Da' atto della cessazione di ogni obbligo di pagamento nonché di accantonamento delle somme staggite, orami libere dal vincolo, da parte del terzo pignorato;
Fissa termine perentorio sino al 10.01.2025 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, secondo le modalità”.
2 Ebbene, si pone innanzitutto la necessità di qualificare l'azione svolta in questa sede.
La domanda attorea risulta qualificabile quale opposizione all'esecuzione, con la quale si CP_ vuole fare accertate l'illegittimità della pretesa creditoria dell' , sulla base di eccezioni che riguardano la notificazione dell'atto prodromico impugnato in questa sede (avviso di addebito), senza in alcuna parte del ricorso contestare, peraltro, la debenza degli importi ivi azionati.
Quanto alla dedotta mancata notifica dell'avviso di addebito quale atto presupposto CP_ rispetto all'atto di pignoramento, si rileva che dalla documentazione versata in atti dall' risulta che l'avviso di addebito opposto è stato notificato a mezzo PEC dall' CP_3 all'odierna parte ricorrente in data 13.2.2019, tramite l'indirizzo t Email_1
Quanto, poi, alla circostanza che tali atti interruttivi siano stati notificati a mezzo PEC, giova premettere che, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25819 del 31/10/2017).
Sicché, analogamente a quanto avviene per il deposito di un atto recettizio o di corrispondenza all'indirizzo di residenza del destinatario, anche temporaneamente assente, i quali si presumono dallo stesso conosciuti, la accettazione e consegna della corrispondenza elettronica nella casella di posta certificata del destinatario, purché estratta dai registri autorizzati, ne rende il contenuto presuntivamente conosciuto, almeno fino a prova contraria, la quale non è stata fornita dall'istante nel caso di specie.
In ogni caso, avendo l'atto notificato raggiungo il suo scopo (cioè lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza della obbligazione contributiva), la eventuale nullità della notificazione sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che “l'inerzia del
[destinatario della notifica a mezzo PEC] in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal
Collegio, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Secondo la
3 sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza di questa Corte n. 21560 del 2019. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del [destinatario della notifica a mezzo PEC] informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2020, n. 4624).
Ciò premesso, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506). L'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
n. 122/2010 (disposizione rubricata “Potenziamento dei processi di riscossione dell' ”), CP_3 prevede – innovando rispetto alla disciplina previgente, di cui all'art. 24, co. 1, del D. Lgs.
n. 46/1999, che “1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti CP_3 degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad
4 espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione
a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza”. […] 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può CP_3 essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5.
L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' . […] 13. In caso di mancato Controparte_3
o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_3 addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
In ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. cit., si applica quindi, anche all'avviso di addebito, la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999.
Nel caso di specie, essendo decorso – dopo la rituale notifica dell'avviso di addebito menzionato in precedenza e anteriormente al deposito del ricorso giurisdizionale– il termine di cui all'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46/1999, i crediti contributivi previdenziali portati dal predetto avviso di addebito sono divenuti irretrattabili e, pertanto, non possono più essere rimessi in discussione nel merito, anche per ciò che concerne la prescrizione del credito contributivo.
5 Da ciò deriva l'inammissibilità, per intervenuta decadenza dall'azione, del motivo di ricorso riguardante la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'ente impositore, in quanto non proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto.
Gli ulteriori motivi di ricorso – riguardanti gli ulteriori vizi formali dell'avviso di addebito opposto sono pure inammissibili, poiché sono qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi e poiché sono stati proposti, in concreto, tardivamente, cioè dopo il decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito opposto, in ragione della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa anticovid fino alla notifica dell'atto di pignoramento per cui è causa.
In conclusione, il ricorso è interamente inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617, co. 1-2, c.p.c. o comunque infondato nel merito, con conseguente assorbimento di ogni altra domanda e/o eccezione non espressamente esaminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della odierna parte ricorrente. Tali spese sono liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per quanto riguarda i rapporti tra la odierna parte ricorrente e la odierna parte convenuta e nella misura di euro Controparte_7
2.000,00, oltre accessori di legge, per quanto riguarda i rapporti tra la odierna parte ricorrente e l . Nulla sulle spese nei confronti della e della , in CP_3 CP_5 CP_4 ragione della loro contumacia.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al Controparte_7
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna la odierna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
CP_3
- nulla sulle spese nei confronti della e della . CP_5 CP_4
Aversa, 28.11.2025
Il giudice
NA OL
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