Articolo 23 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 22Articolo 24
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24 ottobre 1989
Art. 23. 1. Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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