TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11422 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21649/2023
Tribunale di Napoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa RI RV, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12732/2023 R.G.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ) con sede in Anacapri, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Tommaso Di Tommaso, n. 25, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante
p.t. nato a [...] [...] nonchè CP_1 CP_2
(c.f.: ) nato a [...] in data [...],
[...] C.F._1 rappresentati e difesi in virtù di procure in calce al ricorso dall'Avv. Alessandro Esposito (c.f.:
), preo il cui studio in Capri (NA), alla Via Vittorio Emanuele, n. 50, C.F._2 sono elettivamente domiciliati,
RICORRENTI
E
Controparte_3
(c.f.: , con sede in al
[...] P.IVA_2 CP_3
Piazzale Pisacane, n. 1, costituitosi a mezzo del funzionario delegato ,. Controparte_4
RESISTENTE CONCLUSIONI
All' udienza del 27.11.2025 tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc, l'attore, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023, mentre il convenuto ha insistito per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc e 118 disp att al cpc come modificato dalla novella del 2009, precisando che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice nella fase della decisione dopo l' istruttoria come ammessa dal precedente GI
e ha riguardato il ricorso in opposizione dinanzi a codesto Ufficio Giudiziario con il quale le parti ricorrenti impugnavano l'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023 a mezzo della quale il a seguito di accertamenti Controparte_3 della di ngiungeva il pagamento di euro 3.684,03. Controparte_3 CP_3
In fatto, i ricorrenti, rispettivamente la società proprietaria dell' imbarcazione e il comandante della stessa, asserivano che l'ordinanza era scaturita dalla contestazione dei verbali n. 47 e n. 49, redatti entrambi il 22 luglio 2023 nell'occasione di un unico controllo.
Con il primo la Guardia di Finanza, soggetto che provvedeva all'accertamento delle asserite violazioni di legge, contestava la presenza del natante nelle acque antistanti il Comune di
( in determinati punti di spazio come meglio precisati) e al di fuori dello specchio CP_3
d'acqua compreso tra l'Isola di Capri, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, ove invece risultava essere autorizzata a navigare;
con il secondo verbale veniva contestata un'attività difforme a quella autorizzata, ovvero un'attività di trasporto di persone a titolo oneroso.
All' esito del contraddittorio endoprocedimentale intercorso tra le parti dopo l' accertamento la di notificava l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_3 CP_3
839/2023 del 22.09.2023, oggetto dell'odierna impugnazione.
A sostegno dell'opposizione le parti ricorrenti, eccepivano che vi fosse stato un difetto di correlazione tra la contestazione accertata sul momento dalla Guardia di Finanza e quella indicata in sede di ordinanza ingiunzione (ricorso, pag. 3 e 4: “è evidente che nel verbale n. 49 si intendeva contestare e si è contestata un'altra violazione, che infatti poi era stata oggetto degli scritti difensivi,
- 2 - mentre la violazione che viene contestata nell'ordinanza qui impugnata è stata costruita ex post dagli accertatori i quali, avendo evidentemente preso atto dell'infondatezza della contestazione avanzata in quel verbale, hanno inteso mutarla alla luce della documentazione nel frattempo acquisita”).
In secondo luogo, gli opponenti asserivano che l'autorità amministrativa avesse sanzionato erroneamente la sulla scorta dell'errata qualificazione dell'attività in Parte_1 essere al momento dei controlli se invece l'attività svolta dalla non Parte_1 era quella di trasporto di persone a titolo oneroso ma di mero noleggio, come indicato nella segnalazione di inizio attività.
Cosi precisati i motivi di opposizione i ricorrenti concludevano chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituita nel presente giudizio, la , a mezzo dei funzionari che Controparte_3 contestava i motivi di opposizione delle parti ricorrenti eccependo che andava fatta una distinzione tra il momento accertativo dei fatti potenzialmente costitutivi di un illecito e contestazione della violazione, cioè “ nata da segnalazione da parte dell'amministrazione di determinati fatti considerati illeciti ad un soggetto, allo scopo di informarlo e di dare impulso al procedimento punitivo che tali fatti comportano” ( cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).
La contestazione, secondo l' Amministrazione, poteva limitarsi ad indicare anche solo gli estremi della violazione e non tutte le attività riscontrate all' esito dell'accertamento, per cui l' attività procedimentale osservata dalla Capitaneria era stata del tutto regolare;
infatti con il successivo verbale di contestazione n.° 49/2023 non era stata prodotta alcuna nuova, ulteriore o diversa contestazione rispetto a quanto esplicitato con il verbale delle operazioni di verifica n.° 47/2023.
In ordine al secondo motivo di opposizione riguardante la contestazione dello svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata, la Capitaneria specificava che in sede di accertamento erano stati riscontrati elementi di fatto che comprovavano l'attività svolta dalla come di trasporto persone differente da quella autorizzata del Parte_1 noleggio imbarcazione per i clienti.
All' esito della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti il Tribunale differiva la causa ad altra udienza di comparizione ordinando contestualmente alla p.a. resistente di produrre la documentazione afferente all'accertamento in danno dell' opponente, e all' esito
- 3 - la causa veniva rinviata alla presente udienza del 27 novembre 2025 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI Della DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023 a mezzo della quale il
[...]
tramite la , ingiungeva alle parti Controparte_3 Controparte_3 ricorrenti in solido tra loro, il pagamento di euro 3.684,03.
Il procedimento amministrativo e il provvedimento sanzionatorio che ne scaturiva discendevano dall'accertamento dell'asserita infrazione di cui agli artt. 2 e 55 d.lgs. n.
171/2005 (codice della nautica da diporto), accertamento effettuato con i verbali n. 47 e 49 del 22 luglio 2023 redatti dai funzionari della Guardia di Finanza.
Con il primo verbale risultava accertato che il capitano si trovava a bordo della imbarcazione della nelle acque antistanti la città di ( in Parte_1 CP_3 determinate spazi di latitudine e longitudine come precisati in verbale e non contestati) nonostante l'autorizzazione alla navigazione prevedeva la possibilità di operare unicamente invece nello specchio d'acqua compreso tra l'isola di la costiera sorrentina e quella Pt_1 amalfitana.
Con il secondo verbale la Guardia di Finanza contestava al medesimo soggetto anche lo svolgimento di un'attività di diporto del tutto difforme rispetto a quella prevista di noleggio, ritenendo integrata l'infrazione di cui all'art. 55 del codice della navigazione.
All'esito dell' accertamento l'amministrazione convenuta ha proceduto alla adozione del provvedimento sanzionatorio, ossia dell'ordinanza ingiunzione poi impugnata con l'odierna opposizione.
La sequenza procedimentale appare pienamente conforme alle disposizioni vigenti in tema anche di navigazione: infatti l'accertamento della violazione scaturisce da una attività di controllo ex art. 13, comma 1, legge n. 689/1981, il cui verbale ha la funzione di documentare tali operazioni e di consentirne la conoscenza dei fatti anche al trasgressore.
La contestazione formale, invece, avviene esclusivamente al termine degli accertamenti con la notifica del verbale completo di contestazione degli addebiti nel caso di specie riportate nel verbale n.° 49/2023, che è unico rilevante rispetto all'illecito amministrativo
- 4 - contestato. Detta contestazione costituisce l'informazione ufficiale che l'amministrazione comunica al soggetto trasgressore segnalando l'avvenuta realizzazione di una condotta illegittima che giustifica l'avvio di un procedimento sanzionatorio.
La contestazione consiste sempre in un atto scritto (come stabilito dall'articolo 14 della legge n. 689/1981), potendo riguardare solo gli elementi essenziali dell'infrazione, così che il destinatario possa essere consapevole delle azioni compiute sotto il profilo della responsabilità.
Ora nel caso in esame a fronte dei motivi di opposizione dedotti dalla parte attrice, l'
Amministrazione ha preso puntuale posizione replicando alle eccezioni e deducendo in modo specifico sia l' accertamento delle violazioni compiute dal trasgressore che le motivazioni dell'ordinanza.
Le repliche dell' Amministrazione confermano la legittimità del provvedimento rispetto al primo motivo del ricorso considerato che nel verbale n. 49/2023, quello dell'effettiva contestazione al trasgressore, era stata comminata la disposizione violata sicché non vi è stata alcuna mutazione dell' addebito da parte degli agenti nella pretesa sanzionatoria della PA. Sia nel verbale n. 49 che nell'ordinanza, infatti, risulta addebitata al trasgressore in solido con il proprietario dell' imbarcazione la medesima disposizione violata. Tra l'altro, costituisce uno sviluppo fisiologico quello per cui il provvedimento finale risulti arricchito da nuove circostanze di fatto in base alle quali l'amministrazione determina le motivazioni per cui provvede a sanzionare il trasgressore.
Ciò perché nel tempo che intercorre tra il verbale di contestazione fino all' emissione dell'ordinanza, gli organi a ciò preposti hanno il tempo di completare la necessaria istruttoria, durante la quale vengono raccolti e valutati tutti gli elementi della fattispecie per cui il provvedimento finale risulterà completo.
Ciò detto per l'esame del secondo motivo di opposizione deve richiamarsi il quadro normativo che disciplina la fattispecie di cui agli art. 2 e 55 del codice della navigazione.
L'art. 2 del d.lgs. 18 luglio 2005, n.° 171, rubricato “unità da diporto utilizzata a fini commerciali” prevede al comma 1 quanto segue: “l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio…”. Al successivo comma 4), invece, è
- 5 - stabilito che “le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite”.
L'art. 47 tipizza il contratto di noleggio di unità da diporto, dandone una precisa definizione e imponendo la forma scritta a pena di nullità (vedi comma 3). In particolare, secondo quanto previsto dal primo comma, “il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Il contratto è pertanto contraddistinto da una specifica obbligazione, consistente nel mettere il natante a disposizione del noleggiatore, per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne. Elemento essenziale del noleggio è quindi precipuamente lo scopo ricreativo, che, trattandosi di contratto da stipulare in forma scritta, deve emergere dal documento contrattuale. In caso contrario, infatti, non vi sarebbero elementi certi per distinguere il noleggio da un contratto di trasporto, quando, come avvenuto nel caso in esame, il contratto si limiti a prevedere uno spostamento da un porto ad un altro, e nel caso in esame ripetuto nella medesima giornata e per la stessa tratta Napoli- Bari.
Non basta, quindi, l'impiego del termine di noleggio per evitare l' esatta individuazione del tipo di prestazione e le sanzioni previste dall'art. 55 laddove la prestazione in concreto pattuita è consistita nel mero trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro. (Trib. Napoli,
Sez. X, 31 marzo 2025, n. 3235).
Dunque occorre valutare l' estrinsecarsi effettiva della prestazione al fine di stabilire se tra le parti presenti sull' imbarcazione al momento dell'accertamento fosse intercorso un contratto di noleggio o di trasporto persone. Nel caso in esame si riscontra l'assenza di qualsivoglia indicazione alla finalità ricreativa per la quale sarebbe stata noleggiata l'imbarcazione, né era prevista l'individuazione di un'escursione turistica nel golfo di CP_3
- 6 - Il contratto si limitava a riportare il luogo ove era consegnata l'unità al noleggiatore
( e quello dove questo si impegnava a restituire la medesima imbarcazione ( , Pt_1 CP_3 con i relativi orari, nonché il corrispettivo dovuto dai passeggeri.
Da tali elementi e in difetto di prova contraria cui era onerata la parte opponete non può che presumersi che gli elementi principale afferenti al contratto esibito dal ricorrente ai militari della Guardia di Finanza attengono più ad una obbligazione di trasporto a titolo oneroso che di un noleggio.
Tra l'altro, a corroborare la convinzione che fosse stata assunta dal capitano dell' imbarcazione una obbligazione solo di trasporto risultano una serie di circostanze di fatto meritevoli di essere richiamate quali la specificazione predeterminata nel contratto della tratta in cui si impegnava la imbarcazione, mentre in caso di obbligazione di un mero noleggio, la destinazione resta nell'esclusiva disponibilità del cliente, libero di stabilire ove dirigersi per soddisfare i propri scopi ricreativi. In secondo luogo, dai registri del natante esibiti si evidenzia che l'imbarcazione è stata impiegata più volte nell'ambito della stessa giornata per svolgere la stessa tratta, ( – e ritorno), che mal si concilia con un intento Pt_1 CP_3 ricreativo dedicato al cliente.
In conclusione, è il contenuto concreto della pattuizione estrinsecatasi nei fatti a confermare che la prestazione offerta consisteva meramente in un trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro, a titolo oneroso. Del resto su tale circostanza nessuna prova specifica è stata offerta dai ricorrenti per dimostrare che la barca era invece stata noleggiata per un'escursione turistica dedicata al diletto e alla ricreazione degli ospiti.
Pertanto, sulla base di quanto emerso dagli atti non può trovare accoglimento l' opposizione della parte ricorrente, secondo cui l'illecito non risulterebbe provato, se in effetti appare verosimile che il contratto esibito alla Guardia di Finanza e relativo alle obbligazioni assunte tra le parti era relativo ad un trasporto delle persone a titolo oneroso.
In conclusione l'opposizione ad ordinanza ingiunzione non può essere accolta.
Le spese e competenze di lite del presente procedimento possono essere interamente compensate considerato che la Capitaneria si è difesa attraverso un proprio funzionario.
P.Q.M.
- 7 - Il Tribunale Civile di Napoli, Sezione Decima, in persona del Giudice Onorario dr.ssa
RI RV, definitivamente pronunziando, rejecta ogni ulteriore eccezione anche se non espressamente esaminata, perché assorbita dalla presente decisione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta congiuntamente da e dalla Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023 Parte_1 emessa dalla Capitaneria di Porto di perché infondata come precisato nella prefata CP_3 motivazione;
compensa interamente tra le parti le spese e competenze di lite.
La presente decisione viene pubblicata unitamente al verbale di udienza tenutosi in modalità ex art. 127 ter cpc.
Li Napoli 4.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa RI RV
- 8 -
Tribunale di Napoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa RI RV, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12732/2023 R.G.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ) con sede in Anacapri, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Tommaso Di Tommaso, n. 25, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante
p.t. nato a [...] [...] nonchè CP_1 CP_2
(c.f.: ) nato a [...] in data [...],
[...] C.F._1 rappresentati e difesi in virtù di procure in calce al ricorso dall'Avv. Alessandro Esposito (c.f.:
), preo il cui studio in Capri (NA), alla Via Vittorio Emanuele, n. 50, C.F._2 sono elettivamente domiciliati,
RICORRENTI
E
Controparte_3
(c.f.: , con sede in al
[...] P.IVA_2 CP_3
Piazzale Pisacane, n. 1, costituitosi a mezzo del funzionario delegato ,. Controparte_4
RESISTENTE CONCLUSIONI
All' udienza del 27.11.2025 tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc, l'attore, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023, mentre il convenuto ha insistito per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc e 118 disp att al cpc come modificato dalla novella del 2009, precisando che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice nella fase della decisione dopo l' istruttoria come ammessa dal precedente GI
e ha riguardato il ricorso in opposizione dinanzi a codesto Ufficio Giudiziario con il quale le parti ricorrenti impugnavano l'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023 a mezzo della quale il a seguito di accertamenti Controparte_3 della di ngiungeva il pagamento di euro 3.684,03. Controparte_3 CP_3
In fatto, i ricorrenti, rispettivamente la società proprietaria dell' imbarcazione e il comandante della stessa, asserivano che l'ordinanza era scaturita dalla contestazione dei verbali n. 47 e n. 49, redatti entrambi il 22 luglio 2023 nell'occasione di un unico controllo.
Con il primo la Guardia di Finanza, soggetto che provvedeva all'accertamento delle asserite violazioni di legge, contestava la presenza del natante nelle acque antistanti il Comune di
( in determinati punti di spazio come meglio precisati) e al di fuori dello specchio CP_3
d'acqua compreso tra l'Isola di Capri, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, ove invece risultava essere autorizzata a navigare;
con il secondo verbale veniva contestata un'attività difforme a quella autorizzata, ovvero un'attività di trasporto di persone a titolo oneroso.
All' esito del contraddittorio endoprocedimentale intercorso tra le parti dopo l' accertamento la di notificava l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_3 CP_3
839/2023 del 22.09.2023, oggetto dell'odierna impugnazione.
A sostegno dell'opposizione le parti ricorrenti, eccepivano che vi fosse stato un difetto di correlazione tra la contestazione accertata sul momento dalla Guardia di Finanza e quella indicata in sede di ordinanza ingiunzione (ricorso, pag. 3 e 4: “è evidente che nel verbale n. 49 si intendeva contestare e si è contestata un'altra violazione, che infatti poi era stata oggetto degli scritti difensivi,
- 2 - mentre la violazione che viene contestata nell'ordinanza qui impugnata è stata costruita ex post dagli accertatori i quali, avendo evidentemente preso atto dell'infondatezza della contestazione avanzata in quel verbale, hanno inteso mutarla alla luce della documentazione nel frattempo acquisita”).
In secondo luogo, gli opponenti asserivano che l'autorità amministrativa avesse sanzionato erroneamente la sulla scorta dell'errata qualificazione dell'attività in Parte_1 essere al momento dei controlli se invece l'attività svolta dalla non Parte_1 era quella di trasporto di persone a titolo oneroso ma di mero noleggio, come indicato nella segnalazione di inizio attività.
Cosi precisati i motivi di opposizione i ricorrenti concludevano chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituita nel presente giudizio, la , a mezzo dei funzionari che Controparte_3 contestava i motivi di opposizione delle parti ricorrenti eccependo che andava fatta una distinzione tra il momento accertativo dei fatti potenzialmente costitutivi di un illecito e contestazione della violazione, cioè “ nata da segnalazione da parte dell'amministrazione di determinati fatti considerati illeciti ad un soggetto, allo scopo di informarlo e di dare impulso al procedimento punitivo che tali fatti comportano” ( cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).
La contestazione, secondo l' Amministrazione, poteva limitarsi ad indicare anche solo gli estremi della violazione e non tutte le attività riscontrate all' esito dell'accertamento, per cui l' attività procedimentale osservata dalla Capitaneria era stata del tutto regolare;
infatti con il successivo verbale di contestazione n.° 49/2023 non era stata prodotta alcuna nuova, ulteriore o diversa contestazione rispetto a quanto esplicitato con il verbale delle operazioni di verifica n.° 47/2023.
In ordine al secondo motivo di opposizione riguardante la contestazione dello svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata, la Capitaneria specificava che in sede di accertamento erano stati riscontrati elementi di fatto che comprovavano l'attività svolta dalla come di trasporto persone differente da quella autorizzata del Parte_1 noleggio imbarcazione per i clienti.
All' esito della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti il Tribunale differiva la causa ad altra udienza di comparizione ordinando contestualmente alla p.a. resistente di produrre la documentazione afferente all'accertamento in danno dell' opponente, e all' esito
- 3 - la causa veniva rinviata alla presente udienza del 27 novembre 2025 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI Della DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023 a mezzo della quale il
[...]
tramite la , ingiungeva alle parti Controparte_3 Controparte_3 ricorrenti in solido tra loro, il pagamento di euro 3.684,03.
Il procedimento amministrativo e il provvedimento sanzionatorio che ne scaturiva discendevano dall'accertamento dell'asserita infrazione di cui agli artt. 2 e 55 d.lgs. n.
171/2005 (codice della nautica da diporto), accertamento effettuato con i verbali n. 47 e 49 del 22 luglio 2023 redatti dai funzionari della Guardia di Finanza.
Con il primo verbale risultava accertato che il capitano si trovava a bordo della imbarcazione della nelle acque antistanti la città di ( in Parte_1 CP_3 determinate spazi di latitudine e longitudine come precisati in verbale e non contestati) nonostante l'autorizzazione alla navigazione prevedeva la possibilità di operare unicamente invece nello specchio d'acqua compreso tra l'isola di la costiera sorrentina e quella Pt_1 amalfitana.
Con il secondo verbale la Guardia di Finanza contestava al medesimo soggetto anche lo svolgimento di un'attività di diporto del tutto difforme rispetto a quella prevista di noleggio, ritenendo integrata l'infrazione di cui all'art. 55 del codice della navigazione.
All'esito dell' accertamento l'amministrazione convenuta ha proceduto alla adozione del provvedimento sanzionatorio, ossia dell'ordinanza ingiunzione poi impugnata con l'odierna opposizione.
La sequenza procedimentale appare pienamente conforme alle disposizioni vigenti in tema anche di navigazione: infatti l'accertamento della violazione scaturisce da una attività di controllo ex art. 13, comma 1, legge n. 689/1981, il cui verbale ha la funzione di documentare tali operazioni e di consentirne la conoscenza dei fatti anche al trasgressore.
La contestazione formale, invece, avviene esclusivamente al termine degli accertamenti con la notifica del verbale completo di contestazione degli addebiti nel caso di specie riportate nel verbale n.° 49/2023, che è unico rilevante rispetto all'illecito amministrativo
- 4 - contestato. Detta contestazione costituisce l'informazione ufficiale che l'amministrazione comunica al soggetto trasgressore segnalando l'avvenuta realizzazione di una condotta illegittima che giustifica l'avvio di un procedimento sanzionatorio.
La contestazione consiste sempre in un atto scritto (come stabilito dall'articolo 14 della legge n. 689/1981), potendo riguardare solo gli elementi essenziali dell'infrazione, così che il destinatario possa essere consapevole delle azioni compiute sotto il profilo della responsabilità.
Ora nel caso in esame a fronte dei motivi di opposizione dedotti dalla parte attrice, l'
Amministrazione ha preso puntuale posizione replicando alle eccezioni e deducendo in modo specifico sia l' accertamento delle violazioni compiute dal trasgressore che le motivazioni dell'ordinanza.
Le repliche dell' Amministrazione confermano la legittimità del provvedimento rispetto al primo motivo del ricorso considerato che nel verbale n. 49/2023, quello dell'effettiva contestazione al trasgressore, era stata comminata la disposizione violata sicché non vi è stata alcuna mutazione dell' addebito da parte degli agenti nella pretesa sanzionatoria della PA. Sia nel verbale n. 49 che nell'ordinanza, infatti, risulta addebitata al trasgressore in solido con il proprietario dell' imbarcazione la medesima disposizione violata. Tra l'altro, costituisce uno sviluppo fisiologico quello per cui il provvedimento finale risulti arricchito da nuove circostanze di fatto in base alle quali l'amministrazione determina le motivazioni per cui provvede a sanzionare il trasgressore.
Ciò perché nel tempo che intercorre tra il verbale di contestazione fino all' emissione dell'ordinanza, gli organi a ciò preposti hanno il tempo di completare la necessaria istruttoria, durante la quale vengono raccolti e valutati tutti gli elementi della fattispecie per cui il provvedimento finale risulterà completo.
Ciò detto per l'esame del secondo motivo di opposizione deve richiamarsi il quadro normativo che disciplina la fattispecie di cui agli art. 2 e 55 del codice della navigazione.
L'art. 2 del d.lgs. 18 luglio 2005, n.° 171, rubricato “unità da diporto utilizzata a fini commerciali” prevede al comma 1 quanto segue: “l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio…”. Al successivo comma 4), invece, è
- 5 - stabilito che “le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite”.
L'art. 47 tipizza il contratto di noleggio di unità da diporto, dandone una precisa definizione e imponendo la forma scritta a pena di nullità (vedi comma 3). In particolare, secondo quanto previsto dal primo comma, “il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Il contratto è pertanto contraddistinto da una specifica obbligazione, consistente nel mettere il natante a disposizione del noleggiatore, per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne. Elemento essenziale del noleggio è quindi precipuamente lo scopo ricreativo, che, trattandosi di contratto da stipulare in forma scritta, deve emergere dal documento contrattuale. In caso contrario, infatti, non vi sarebbero elementi certi per distinguere il noleggio da un contratto di trasporto, quando, come avvenuto nel caso in esame, il contratto si limiti a prevedere uno spostamento da un porto ad un altro, e nel caso in esame ripetuto nella medesima giornata e per la stessa tratta Napoli- Bari.
Non basta, quindi, l'impiego del termine di noleggio per evitare l' esatta individuazione del tipo di prestazione e le sanzioni previste dall'art. 55 laddove la prestazione in concreto pattuita è consistita nel mero trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro. (Trib. Napoli,
Sez. X, 31 marzo 2025, n. 3235).
Dunque occorre valutare l' estrinsecarsi effettiva della prestazione al fine di stabilire se tra le parti presenti sull' imbarcazione al momento dell'accertamento fosse intercorso un contratto di noleggio o di trasporto persone. Nel caso in esame si riscontra l'assenza di qualsivoglia indicazione alla finalità ricreativa per la quale sarebbe stata noleggiata l'imbarcazione, né era prevista l'individuazione di un'escursione turistica nel golfo di CP_3
- 6 - Il contratto si limitava a riportare il luogo ove era consegnata l'unità al noleggiatore
( e quello dove questo si impegnava a restituire la medesima imbarcazione ( , Pt_1 CP_3 con i relativi orari, nonché il corrispettivo dovuto dai passeggeri.
Da tali elementi e in difetto di prova contraria cui era onerata la parte opponete non può che presumersi che gli elementi principale afferenti al contratto esibito dal ricorrente ai militari della Guardia di Finanza attengono più ad una obbligazione di trasporto a titolo oneroso che di un noleggio.
Tra l'altro, a corroborare la convinzione che fosse stata assunta dal capitano dell' imbarcazione una obbligazione solo di trasporto risultano una serie di circostanze di fatto meritevoli di essere richiamate quali la specificazione predeterminata nel contratto della tratta in cui si impegnava la imbarcazione, mentre in caso di obbligazione di un mero noleggio, la destinazione resta nell'esclusiva disponibilità del cliente, libero di stabilire ove dirigersi per soddisfare i propri scopi ricreativi. In secondo luogo, dai registri del natante esibiti si evidenzia che l'imbarcazione è stata impiegata più volte nell'ambito della stessa giornata per svolgere la stessa tratta, ( – e ritorno), che mal si concilia con un intento Pt_1 CP_3 ricreativo dedicato al cliente.
In conclusione, è il contenuto concreto della pattuizione estrinsecatasi nei fatti a confermare che la prestazione offerta consisteva meramente in un trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro, a titolo oneroso. Del resto su tale circostanza nessuna prova specifica è stata offerta dai ricorrenti per dimostrare che la barca era invece stata noleggiata per un'escursione turistica dedicata al diletto e alla ricreazione degli ospiti.
Pertanto, sulla base di quanto emerso dagli atti non può trovare accoglimento l' opposizione della parte ricorrente, secondo cui l'illecito non risulterebbe provato, se in effetti appare verosimile che il contratto esibito alla Guardia di Finanza e relativo alle obbligazioni assunte tra le parti era relativo ad un trasporto delle persone a titolo oneroso.
In conclusione l'opposizione ad ordinanza ingiunzione non può essere accolta.
Le spese e competenze di lite del presente procedimento possono essere interamente compensate considerato che la Capitaneria si è difesa attraverso un proprio funzionario.
P.Q.M.
- 7 - Il Tribunale Civile di Napoli, Sezione Decima, in persona del Giudice Onorario dr.ssa
RI RV, definitivamente pronunziando, rejecta ogni ulteriore eccezione anche se non espressamente esaminata, perché assorbita dalla presente decisione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta congiuntamente da e dalla Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 839/2023 del 22 settembre 2023 Parte_1 emessa dalla Capitaneria di Porto di perché infondata come precisato nella prefata CP_3 motivazione;
compensa interamente tra le parti le spese e competenze di lite.
La presente decisione viene pubblicata unitamente al verbale di udienza tenutosi in modalità ex art. 127 ter cpc.
Li Napoli 4.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa RI RV
- 8 -