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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3513/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Domenico Naso, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del t., e Controparte_1 CP_2
(c.f.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente
p. t., dott.ssa Fiorella Pagliuca, con cui sono elettivamente domiciliati presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per i contratti a tempo determinato stipulati, e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle differenze retributive per € 2.348,50 lordi, CP_1 oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la sig.ra esponeva di essere Parte_1 docente a tempo determinato del , in servizio per Controparte_1
l'a.s. 2022/23 presso il Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino, nonché di aver espletato plurimi servizi a tempo determinato e segnatamente: a.s. 2020/2021, mesi di febbraio e marzo;
a.s. 2021/2022, mesi da ottobre a giugno;
a.s. 2022/2023, mesi di
1 dicembre e marzo .
Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 e corrisposta dal Controparte_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto, o fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno, di contro negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie.
Rivendicava la spettanza di tale posta retributiva, in forza del principio di non discriminazione ex artt. 6 D. Lgs. 368/2001, 45 co. 2 D. Lgs. 165/2001 e clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla
Direttiva del Consiglio U.E. 28.6.1999/70/CEE, in quanto il docente che svolge supplenze brevi rende una prestazione lavorativa del tutto equivalente a quella resa dal docente a tempo indeterminato.
Evocava giurisprudenza favorevole, evidenziando l'assenza di ragioni oggettive per l'applicazione di trattamenti differenziati in suo sfavore.
Quantificava il credito nell'importo di € 2.348,50 lordi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Sosteneva che la retribuzione professionale docenti non compete ai supplenti titolari di incarichi brevi, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 15.3.2001, in quanto retribuzione individuale accessoria spettante ai docenti con contratto annuale al 30 giugno o al 31 agosto, e ciò in forza dell'espresso disposto di cui all'art. 25 co. 1 C.C.N.I. 31.8.1999.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pacifici i fatti di causa, il giudicante ritiene di conformarsi all'orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità evocata in ricorso (Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2018, n. 20015: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c.
n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
2 si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Va rilevato che l'art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001, per il personale del comparto della scuola, ha istituito la cd. Retribuzione Professionale Docenti (“… con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive … la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 …”).
Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando però solo le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza prevedere esclusioni a carico del personale precario.
Quand'anche si volesse interpretare detto art. 25 in senso opposto, esso finirebbe per costituire una ingiustificata discriminazione a danno dei titolari di incarico di supplenza breve, sicché essa la norma collettiva andrebbe comunque disapplicata.
Al contrario, va condivisa l'impostazione interpretativa assunta dalla Suprema Corte, nel precedente sopra segnalato ed in quelli successivi e conformi (Cassazione civile, sez. lav., 05/03/2020, n. 6293), dovendo almeno procedersi all'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea nel senso suindicato, con l'effetto di dover disattendere le difese articolate sul punto dal resistente (Cassazione civile, sez. lav., n.
12309/2024: “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
“Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio; conforme: Cassazione civile, sez. lav., n. 12303/2024).
2. Infatti, l'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione e, in quanto tale, rientra pacificamente nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Come indicato in ricorso, la clausola 4 dell'Accordo quadro esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
3 giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa “ha carattere incondizionato” e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, ”che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione”, “disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (C.G.U.E 15.4.2008,
C-268/06, Impact;
13.9.2007, C-307/05, De. Ce. Al.; 8.9.2011, C-177/10, Ro. Sa.).
In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate solo da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui esso s'inscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (C.G.U.E., 22.12.2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta, non può certo identificarsi con la stessa natura a tempo determinato o indeterminato del contratto di lavoro, né nella fonte, concorsuale o meno, che origina il rapporto
(Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. sentenza n. 1237/2024 del 16.2.2024). Per_1
I suddetti elementi possono risultare, invece, dalla particolare natura delle mansioni, per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (C.G.U.E., 18.12.2012 da C-302/11 a C-305/11, , 50-51 e precedenti richiamati). Per_2
Nel caso di specie, tuttavia, non emerge alcuna “ragione oggettiva” che possa giustificare una significativa diversificazione del trattamento economico applicato.
A parere del giudicante, tale elemento va fatto valere in via d'eccezione dal datore di lavoro convenuto in giudizio per l'adempimento, sicché il correlato onere di allegazione e prova fa capo ad esso, nella misura in cui, a fronte dell'allegazione con cui il lavoratore lamenti di aver subìto un trattamento deteriore, a ciò venga opposta l'esistenza di una ragione oggettiva che lo giustifichi, ragione la quale, in quanto fatto impeditivo del preteso diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. deve essere dimostrato dal datore di lavoro stesso, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale.
In altri termini, mentre il lavoratore può limitarsi a dedurre di aver subìto un trattamento discriminatorio, se il datore di lavoro intenda affermare che ciò è giustificato da un valido motivo oggettivo, è tenuto a darne allegazione e prova.
Ebbene, nessun elemento è stato dedotto dal in ordine a potenziali cause CP_1 giustificatrici della differenziazione retributiva lamentata in ricorso.
In disparte ciò, a ribadire la spettanza della R.P.D. in caso di supplenze brevi è intervenuta anche altra giurisprudenza di legittimità, la quale, evidenziando la
4 sostanziale sovrapponibilità tra personale di ruolo e personale precario, titolare di supplenze temporanee, altresì in ordine al riconoscimento della valenza dell'anzianità di servizio, ha escluso che possano ravvisarsi ragioni giustificatrici dell'omessa attribuzione della retribuzione professionale docenti agli assegnatari di incarico di supplenza breve (Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, n. 27022: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di
Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche… le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”).
Ne consegue che, come anticipato, deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali collettive che ne armonizzi la disciplina della fattispecie con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, la posta retributiva di cui al succitato art. 7 va riconosciuta anche alla parte ricorrente per gli incarichi brevi sopra indicati.
3. Il credito va quantificato in conformità ai conteggi articolati in ricorso, non solo rimasti privi di specifica contestazione, e quindi da ritenersi dimostrati ex artt. 115 e
416 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”), ma altresì ossequiosi dei minimali giornalieri stabiliti dalle parti sociali e del criterio di calcolo applicabile, come tracciato nella fonte negoziale (art. 25 succitato, secondo cui il trattamento deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
A riguardo, si segnala che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a € 5,47, sino alla data del 28.2.2018 ed € 5,82 dall'1.3.2018.
Pacifici i periodi lavorati, indicati in ricorso e peraltro certificati dallo stato matricolare prodotto dal , quest'ultimo va di conseguenza condannato al pagamento della CP_1 somma lorda di € 2.348,50.
5 In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del p. t., al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore di parte ricorrente e per il titolo anzidetto, della complessiva somma lorda di € 2.348,50, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che Controparte_1 CP_2 liquida in € 690,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 49,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 6.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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