TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 3
febbraio 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6273/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ROMEO SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittimo il decreto che ha dichiarato come ingiustificata l'assenza della ricorrente dal luogo di lavoro del 22 ottobre 2021 e, per l'effetto, condanna il resistente a riaccreditarle tutti gli emolumenti retributivi, comunque CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro denominati, spettantile per la giornata lavorativa del 22 ottobre 2021;
◊ condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in euro 320,00, oltre spese generali, iva e cpa ed oltre contributo unificato, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 22 giugno 2022 la ricorrente impugnava il decreto del dirigente scolastico dell' di Palermo che dichiarava Controparte_2
la sua assenza ingiustificata per il giorno 22 ottobre 2021 privandola della corrispondente retribuzione. A supporto delle proprie ragioni la docente riferiva di essersi regolarmente premunita, anche per il 22 ottobre 2021, del cd. green pass allora richiesto per l'accesso ai luoghi di lavoro ed il contenimento del virus pandemico denominato SARS COV 2, avendo eseguito tampone dall'esito negativo nel pomeriggio del 20 ottobre, e che solo per un errore della farmacia cui si era rivolta per l'esecuzione del test antigenico le era stato consegnato un certificato riportante erroneamente la data del 18 ottobre. Sulla scorta di tali premesse chiedeva di “condannare il resistente al pagamento della giornata CP_1
lavorativa del 22.10.2021 non lavorata per fatto e colpa imputabile al dirigente
scolastico che ha impedito alla ricorrente di prestare servizio”.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza del ricorso, CP_1
ribadendo che l'insegnante si era presentata il 22 ottobre 2021 nei locali dell'istituto scolastico sprovvista di valido green pass.
Non necessitando di ulteriore attività istruttoria, la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Vero è, infatti, che sulla scorta di quanto previsto dall'art.
9-ter, comma 1, del
Decreto legge n. 52 del 22.4.2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del
sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari,
devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2.”.
Vero è, ancora, che la ricorrente si è presentata il 22 ottobre 2021 nei locali nel liceo classico di Palermo sprovvista di tale certificazione, avendo CP_2
dato esito negativo sia il controllo all'uopo esperito dal personale incaricato sia tramite il sistema informativo dell'istruzione (SIDI), a mezzo della funzione
“Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, sia quello successivo all'ingresso tramite l'applicazione “VerificaC19”.
Ma risulta adeguatamente comprovato, dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalle note redatte dal personale della Pt_2 CP_3 Parte_3
,, che la ricorrente si è regolarmente sottoposta, alle 17.21 del 20 ottobre
[...]
2021, ad un tampone antigenico con risultato negativo e che il mancato rilascio del corrispondente certificato digitale o cartaceo (il cd. Green Pass temporaneo) è
dipeso da circostanza alla stessa inimputabile, ragionevolmente derivante “da un
malfunzionamento della piattaforma regionale”, e della quale la docente non poteva avere alcuna diretta cognizione.
Va pertanto esclusa la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 9-ter, comma 1,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, ingiustamente addebitatale e va ordinato al , che CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro altrettanto ingiustamente le ha impedito di accedere ai locali scolastici e di assolvere alle proprie mansioni, di provvedere a riaccreditare alla docente la retribuzione nonché altro compenso o emolumento, comunque denominato,
all'epoca sottrattole.
Accolto il ricorso, la pacifica circostanza che la docente ha, anche prima di agire in giudizio, provveduto a segnalare e documentare l'infondatezza dell'addebito oggetto del decreto impugnato giustifica anche l'integrale rimborso delle spese,
che vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal
DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 1100,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 5 febbraio 2025.
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 3
febbraio 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6273/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ROMEO SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittimo il decreto che ha dichiarato come ingiustificata l'assenza della ricorrente dal luogo di lavoro del 22 ottobre 2021 e, per l'effetto, condanna il resistente a riaccreditarle tutti gli emolumenti retributivi, comunque CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro denominati, spettantile per la giornata lavorativa del 22 ottobre 2021;
◊ condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in euro 320,00, oltre spese generali, iva e cpa ed oltre contributo unificato, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 22 giugno 2022 la ricorrente impugnava il decreto del dirigente scolastico dell' di Palermo che dichiarava Controparte_2
la sua assenza ingiustificata per il giorno 22 ottobre 2021 privandola della corrispondente retribuzione. A supporto delle proprie ragioni la docente riferiva di essersi regolarmente premunita, anche per il 22 ottobre 2021, del cd. green pass allora richiesto per l'accesso ai luoghi di lavoro ed il contenimento del virus pandemico denominato SARS COV 2, avendo eseguito tampone dall'esito negativo nel pomeriggio del 20 ottobre, e che solo per un errore della farmacia cui si era rivolta per l'esecuzione del test antigenico le era stato consegnato un certificato riportante erroneamente la data del 18 ottobre. Sulla scorta di tali premesse chiedeva di “condannare il resistente al pagamento della giornata CP_1
lavorativa del 22.10.2021 non lavorata per fatto e colpa imputabile al dirigente
scolastico che ha impedito alla ricorrente di prestare servizio”.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza del ricorso, CP_1
ribadendo che l'insegnante si era presentata il 22 ottobre 2021 nei locali dell'istituto scolastico sprovvista di valido green pass.
Non necessitando di ulteriore attività istruttoria, la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Vero è, infatti, che sulla scorta di quanto previsto dall'art.
9-ter, comma 1, del
Decreto legge n. 52 del 22.4.2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del
sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari,
devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2.”.
Vero è, ancora, che la ricorrente si è presentata il 22 ottobre 2021 nei locali nel liceo classico di Palermo sprovvista di tale certificazione, avendo CP_2
dato esito negativo sia il controllo all'uopo esperito dal personale incaricato sia tramite il sistema informativo dell'istruzione (SIDI), a mezzo della funzione
“Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, sia quello successivo all'ingresso tramite l'applicazione “VerificaC19”.
Ma risulta adeguatamente comprovato, dalla documentazione allegata al ricorso e segnatamente dalle note redatte dal personale della Pt_2 CP_3 Parte_3
,, che la ricorrente si è regolarmente sottoposta, alle 17.21 del 20 ottobre
[...]
2021, ad un tampone antigenico con risultato negativo e che il mancato rilascio del corrispondente certificato digitale o cartaceo (il cd. Green Pass temporaneo) è
dipeso da circostanza alla stessa inimputabile, ragionevolmente derivante “da un
malfunzionamento della piattaforma regionale”, e della quale la docente non poteva avere alcuna diretta cognizione.
Va pertanto esclusa la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 9-ter, comma 1,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, ingiustamente addebitatale e va ordinato al , che CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro altrettanto ingiustamente le ha impedito di accedere ai locali scolastici e di assolvere alle proprie mansioni, di provvedere a riaccreditare alla docente la retribuzione nonché altro compenso o emolumento, comunque denominato,
all'epoca sottrattole.
Accolto il ricorso, la pacifica circostanza che la docente ha, anche prima di agire in giudizio, provveduto a segnalare e documentare l'infondatezza dell'addebito oggetto del decreto impugnato giustifica anche l'integrale rimborso delle spese,
che vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal
DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 1100,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 5 febbraio 2025.
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro