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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 09.08.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Taurianova (RC) il 22.01.1973
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data 21.6.2003
(anno 2003 atto n. 99 reg. parte II serie A)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) il conto corrente presso Banca Intesa Spa cointestato ai coniugi verrà chiuso entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione e le somme giacenti verranno suddivise al 50% fra i coniugi. Dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi non utilizzeranno le somme giacenti sul suddetto conto corrente;
3) i coniugi hanno già provveduto a richiedere la liquidazione delle polizze a loro intestate con accredito delle somme sul conto corrente cointestato;
le somme che l'assicurazione liquiderà verranno,
a prescindere dalla intestazione delle polizze stesse, suddivise al 50% fra i coniugi;
4) i coniugi provvederanno a chiedere la liquidazione del fondo amministrato a loro cointestato e la relativa somma verrà suddivisa al 50% fra i coniugi;
5) l'autovettura FIAT 500 Tg. GE747RY rimane di proprietà esclusiva della moglie e il marito presta sin d'ora il consenso per l'eventuale vendita e/o rottamazione della succitata autovettura;
6) i coniugi al fine di regolare i rapporti economici fra gli stessi, stabiliscono che: la moglie cederà, a titolo di permuta, al marito, che fin d'ora accetta, la propria quota di proprietà della casa coniugale sita in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Verdi n. 34/d, per un valore convenuto in Euro 56.141,86=; il marito cederà, a pari titolo di permuta, alla moglie, che fin d'ora accetta, la propria quota del box sito in
Trezzano sul Naviglio (MI), Via Verdi n. 34/d, per un valore convenuto in Euro 11.500,00=, sicché al momento del rogito notarile per la permuta delle quote degli immobili sopra descritte, il marito verserà alla moglie un conguaglio in denaro sin d'ora convenuto nella somma di Euro 44.641,86= , l'atto di permuta per il trasferimento delle quote verrà stipulato entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) considerato l'atto di cui al punto sub 6) è elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione consensuale della vertenza coniugale, sono soggetti al regime agevolato ex art. 19 L.
74/1987, come precisato dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 e della sentenza della Corte
Costituzionale;
8) le spese notarile relative ai trasferimenti previsti al punto sub 6) verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) la casa coniugale viene assegnata al marito, avendo la moglie lasciato spontaneamente la stessa dal giorno 11.10.2024, le spese condominiali ordinarie dal 11.10.2024 verranno pagate in maniera esclusiva dal marito;
le spese condominiali straordinarie dal 11.10.2024 e fino a quando la casa sarà di pagina 2 di 6 proprietà di entrambi verranno pagate dai coniugi nella misura del 50%;
10) il box cointestato viene assegnato alla moglie con tutto quanto in esso contenuto, contenuto che diviene di proprietà esclusiva della moglie. Le spese condominiali ordinarie inerenti al box saranno pagate dal 01.12.2024 integralmente dalla moglie;
le spese condominiali straordinarie inerenti al box saranno pagate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno sino a quando saranno cointestatari dello stesso;
11) la moglie entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione provvederà ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali, nonché il computer fisso, il televisore della cucina i quali diventeranno di proprietà esclusiva della moglie;
12) i coniugi provvederanno a dividersi equamente le suppellettili e la biancheria contenuti nella casa coniugale;
13) tutto i beni e gli arredi ed elettrodomestici contenuti nella casa coniugale, ad eccezione di quanto previsto ai punti sub 11) e sub 12) restano al marito che ne diviene unico proprietario;
14) il marito provvederà entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso a volturare a suo nome le utenze della casa coniugale;
15) la moglie provvederà entro la data dell'udienza fissata con trattazione scritta a restituire al marito la somma di Euro 4.500,00= corrispondente al 50% di quando versato dalla madre di quest'ultimo a titolo di prestito. Il marito con la ricezione della succitata somma manleva la moglie da qualsiasi richiesta di restituzione che la propria madre o gli eventuali eredi di quest'ultima dovessero rivolgere alla moglie;
16) con il rispetto delle succitate condizioni, i coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra essi pendente, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsivoglia altro titolo o ragione e di essere economicamente autonomi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
pagina 3 di 6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Trezzano sul Naviglio in data Parte_2
21.06.2003;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.ssa Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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