CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 575/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNELLESCHI MARIA OGGETTO: Parte_1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PONTE FURIO 30/C16 26013 CREMA Opposizione a precetto
(art. 615, l' comma presso il suo studio
APPELLANTE c.p.c.)
c o n t r o
GI. rappresentata e difesa dall'avv. FINAZZI Parte_2
MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIA G.B. RUBINI 6 24058 ROMANO
DI LOMBARDIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 983/2023 del Tribunale di Bergamo seconda sezione pagina 1 di 8 in data 08/05/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in
narrativa il proposto appello della sentenza n. 983/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Bergamo, e per l'effetto in riforma conclusioni di cui all'atto di
citazione, accertare e dichiarare che la non aveva la Controparte_1
legittimazione e /o titolo di richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul D.I.
opposto 534/18 R.G. Giudice di pace di Treviglio n. 818/18 Cron. n. 1541/18
Rep.87/22, per difetto dei presupposti per farvi luogo, ovverosia l'inadempimento
della dell'accordo di cui al verbale udienza 24 febbraio 2022 R.G. 91/2019 Pt_1
G.d.p. Treviglio e per l'effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia
dell'atto di precetto notificato, in data 17.05.2022, per tutti i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di
giudizio.
Dell'appellata: In via principale e di merito: Respingere l'appello e per l'effetto
confermare interamente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 983/2023
pubblicata il 09.05.2023.
In via istruttoria Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di
prova: - vero che le parti avevano concordato, per la sera del 28.02.22, le
operazioni di smontaggio e asporto del motore, secondo quanto previsto
nell'accordo siglato davanti al G.d.P. di Treviglio il 24.02.22; - vero che, nel
pomeriggio del 28.02.22, l'impiegata dello studio legale Finazzi, Sig.ra Persona_1
veniva raggiunta da una telefonata dell'Avv. Sonia Masserdotti, difensore della Ditta
pagina 2 di 8 opponente, la quale comunicava che la propria assistita non sarebbe stata
disponibile per le operazioni sul veicolo concordate per la sera stessa, senza
indicare una successiva data.
Con vittoria di ogni spesa di costituzione nel presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, notificato il 27/5/2022, la Parte_3
proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli il 17/5/2022
[...]
Con da chiedendo in primis la sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_2
titolo.
Deduceva nel merito che:
la causa in opposizione al decreto ingiuntivo era stata abbandonata per il raggiungimento di un accordo tra le parti riportato nel verbale di causa (doc. 2)
secondo il quale la creditrice Gi.SS rinunciava al pagamento della fattura azionata
(n.160 del 26.08.2018) ed al conseguente decreto (giudice di pace di Treviglio
nr.534/18 RG ) a fronte della restituzione del motore montato sul mezzo targato
Con DH172MV, a cura e spese di sse entro 10 gg dalla sottoscrizione del verbale
(24/2/2022);
Gi.SS, si impegnava a comunicare a con un preavviso di tre gg, la data in Pt_1
cui avrebbe fatto il prelievo, ma nulla l'odierna appellata comunicava;
conseguentemente essendo l'inadempimento dell'accordo raggiunto imputabile a
Con sse la medesima non aveva alcun titolo per porre in esecuzione il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 Chiedeva pertanto che fosse dichiarato che Gi.SS non aveva legittimazione per richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo de quo per mancanza dei presupposti necessari (ovvero l'inadempimento di e che fosse Pt_1
per l'effetto dichiarata la nullità dell'atto di precetto oggetto di causa.
Con Si costituiva l'opposta sse che contestando quanto eccepito ex adverso, insisteva per il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione con condanna di Pt_1
al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
in base alla documentazione prodotta agli atti, risultava corretto il comportamento della convenuta;
non aveva da parte sua ottemperato all'esecuzione dell'accordo (lo Pt_1
smontaggio ed asporto del motore era previsto per il 28/02/2022);
ugualmente per i successivi tre mesi, nonostante formale diffida, l'opponente non aveva manifestato disponibilità ad adempire all'accordo transattivo, né si era presentato all'udienza fissata dal GDP di Treviglio per la verifica della sua corretta esecuzione pertanto la causa di opposizione a decreto ingiuntivo era stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 309 cpc con conseguente efficacia del decreto ingiuntivo impugnato.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado. pagina 4 di 8 Si costituiva Gi.SS che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza ove il giudice avrebbe erroneamente individuato la prestazione a cui era tenuto in base agli accordi transattivi raggiunti ed ugualmente ritenuto provato il suo inadempimento.
VE rileva che per restituire il motore, montato su di un furgoncino di sua
Con proprietà, non era tenuto a smontarlo e consegnarlo a sse, ma erano i meccanici
Con della sse che avrebbero dovuto materialmente smontare il motore e portarlo via dal luogo in cui si trovava il mezzo, sostenendone i conseguenti oneri e dando preventivo avviso del giorno in cui ciò si sarebbe verificato.
Ribadisce che non vi è prova nella documentazione in atti che l'appellata abbia chiesto di prelevare il motore il 28 febbraio e che non vi abbia acconsentito, Pt_1
Con ed era onere di sse provare l'inadempimento lamentato.
Con il secondo motivo considera errata la sentenza ove il giudice riteneva che
Gi.SS avesse inviato una diffida e che non abbia adempiuto. Pt_1
Il documento n. 1 ex adverso prodotto non può considerarsi diffida dato che intima un comportamento (restituire quale sinonimo di consegnare) a cui secondo la Pt_1
corretta interpretazione degli accordi, non era tenuta, senza peraltro indicare una data precisa entro cui si sarebbe recata ad asportare il motore.
Con il terzo motivo infine censura la sentenza ove il giudice attribuisce la pagina 5 di 8 reviviscenza del decreto ingiuntivo alla sua mancata partecipazione all'udienza di verifica, dato che le parti all'udienza del 24 febbraio 2022 avevano raggiunto un accordo transattivo novativo.
Ma anche se non dovesse considerarsi novativo tale accordo, evidenzia che per risolvere una transazione occorre l'accertamento dell'inadempimento quanto meno con pronuncia dichiarativa, mentre dallo stesso documento n. 1) citato non si evince
Con neppure la volontà di sse di risolvere l'accordo transattivo.
***
I tre motivi che per la loro stretta connessione possono essere trattati unitariamente vanno rigettati.
All'udienza del 24/02/2022 le parti dichiaravano di volere conciliare la causa alle condizioni indicate che per quanto qui di interesse così prevedevano: “2) Parte
attrice opponente ( si impegna alla restituzione del motore Parte_3
montato sul mezzo targato DH172MV di cui alle fatture azionate monitoriamente ivi
indicato come nuovo ma riconosciuto come “revisionato”, attualmente sito in Calcio via
Fausto Manna n. 5 da effettuare a cura e spese di parte opposta entro 10 giorni dalla
data odierna e previa comunicazione a parte opponente della data e dell'ora del
prelievo almeno 3 giorni prima dell'esecuzione”. 3) Le parti dichiarano che a seguito
della corretta esecuzione degli impegni assunti il giudizio in corso di opposizione a D.
Ing. si intende abbandonato a spese compensate, provvedendo ciascuna delle parti nella
misura del 50% al pagamento delle spese di ctu..”.
Il giudice nel proprio provvedimento poi “rinviava il giudizio, ai fini di verificare la
corretta esecuzione degli accordi intercorsi all'udienza del 17/03/2022 h. 9,05”.
pagina 6 di 8 Dal tenore letterale si desume che le parti avrebbero abbandonato concordemente la causa solo a seguito della corretta esecuzione delle condizioni pattuite, in mancanza di ciò non poteva considerarsi definito il contenzioso, tant'è che l'efficacia della transazione rimaneva subordinata ad un controllo finale del giudice.
Un conto quindi è manifestare la volontà di conciliare la causa, subordinandola sospensivamente alla corretta esecuzione dell'accordo, ed altro è averla effettivamente transatta, ciò che avrebbe indotto il giudice a dichiarare (fin dal 24/02/2022) cessata la materia del contendere.
Il giudizio rimaneva pendente fino all'esecuzione delle condizioni pattuite da compiersi nel limite di 10 gg dall'udienza del 24/02/2022 (quindi entro il 06/03/2022).
Con In atti risulta depositata la mail del 01/03/2022 (doc. 1 fs ssee) con la quale il difensore dell'appellata sollecitava (tramite il suo legale) a procedere nei termini Pt_1
concordati alla restituzione del motore.
Non ha rilevanza il fatto che in essa non fosse indicato con precisione il giorno (la scadenza del termine era giusto pochi giorni dopo) del ritiro, dato che era a Pt_1
doversi rendere disponibile a consentirlo, visto che come da lui ammesso (pag. 5
appello) il motore montato sul furgoncino si trovava presso la sua dimora privata.
Non è comunque contestato che il motore non sia stato restituito, ciò che sancisce l'inadempimento di all'obbligazione da lui assunta. Pt_1
Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado poi la decisione processuale di , nonostante la mancata esecuzione di quanto pattuito, di non Pt_1
comparire all'udienza del 17/03/2022 e neppure a quella successivamente fissata
(14/04/2022) ai sensi dell'art. 309 cpc per l'estinzione del giudizio di opposizione al pagina 7 di 8 decreto ingiuntivo, è frutto di una sua libera scelta e non può quindi dolersi delle conseguenze (passaggio in giudicato del titolo) che a tale estinzione conseguivano.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.940,89)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 983/2023 del Tribunale di
Bergamo seconda sezione in data 08/05/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 575/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNELLESCHI MARIA OGGETTO: Parte_1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PONTE FURIO 30/C16 26013 CREMA Opposizione a precetto
(art. 615, l' comma presso il suo studio
APPELLANTE c.p.c.)
c o n t r o
GI. rappresentata e difesa dall'avv. FINAZZI Parte_2
MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIA G.B. RUBINI 6 24058 ROMANO
DI LOMBARDIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 983/2023 del Tribunale di Bergamo seconda sezione pagina 1 di 8 in data 08/05/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in
narrativa il proposto appello della sentenza n. 983/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Bergamo, e per l'effetto in riforma conclusioni di cui all'atto di
citazione, accertare e dichiarare che la non aveva la Controparte_1
legittimazione e /o titolo di richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul D.I.
opposto 534/18 R.G. Giudice di pace di Treviglio n. 818/18 Cron. n. 1541/18
Rep.87/22, per difetto dei presupposti per farvi luogo, ovverosia l'inadempimento
della dell'accordo di cui al verbale udienza 24 febbraio 2022 R.G. 91/2019 Pt_1
G.d.p. Treviglio e per l'effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia
dell'atto di precetto notificato, in data 17.05.2022, per tutti i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di
giudizio.
Dell'appellata: In via principale e di merito: Respingere l'appello e per l'effetto
confermare interamente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 983/2023
pubblicata il 09.05.2023.
In via istruttoria Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di
prova: - vero che le parti avevano concordato, per la sera del 28.02.22, le
operazioni di smontaggio e asporto del motore, secondo quanto previsto
nell'accordo siglato davanti al G.d.P. di Treviglio il 24.02.22; - vero che, nel
pomeriggio del 28.02.22, l'impiegata dello studio legale Finazzi, Sig.ra Persona_1
veniva raggiunta da una telefonata dell'Avv. Sonia Masserdotti, difensore della Ditta
pagina 2 di 8 opponente, la quale comunicava che la propria assistita non sarebbe stata
disponibile per le operazioni sul veicolo concordate per la sera stessa, senza
indicare una successiva data.
Con vittoria di ogni spesa di costituzione nel presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, notificato il 27/5/2022, la Parte_3
proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli il 17/5/2022
[...]
Con da chiedendo in primis la sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_2
titolo.
Deduceva nel merito che:
la causa in opposizione al decreto ingiuntivo era stata abbandonata per il raggiungimento di un accordo tra le parti riportato nel verbale di causa (doc. 2)
secondo il quale la creditrice Gi.SS rinunciava al pagamento della fattura azionata
(n.160 del 26.08.2018) ed al conseguente decreto (giudice di pace di Treviglio
nr.534/18 RG ) a fronte della restituzione del motore montato sul mezzo targato
Con DH172MV, a cura e spese di sse entro 10 gg dalla sottoscrizione del verbale
(24/2/2022);
Gi.SS, si impegnava a comunicare a con un preavviso di tre gg, la data in Pt_1
cui avrebbe fatto il prelievo, ma nulla l'odierna appellata comunicava;
conseguentemente essendo l'inadempimento dell'accordo raggiunto imputabile a
Con sse la medesima non aveva alcun titolo per porre in esecuzione il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 Chiedeva pertanto che fosse dichiarato che Gi.SS non aveva legittimazione per richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo de quo per mancanza dei presupposti necessari (ovvero l'inadempimento di e che fosse Pt_1
per l'effetto dichiarata la nullità dell'atto di precetto oggetto di causa.
Con Si costituiva l'opposta sse che contestando quanto eccepito ex adverso, insisteva per il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione con condanna di Pt_1
al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
in base alla documentazione prodotta agli atti, risultava corretto il comportamento della convenuta;
non aveva da parte sua ottemperato all'esecuzione dell'accordo (lo Pt_1
smontaggio ed asporto del motore era previsto per il 28/02/2022);
ugualmente per i successivi tre mesi, nonostante formale diffida, l'opponente non aveva manifestato disponibilità ad adempire all'accordo transattivo, né si era presentato all'udienza fissata dal GDP di Treviglio per la verifica della sua corretta esecuzione pertanto la causa di opposizione a decreto ingiuntivo era stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 309 cpc con conseguente efficacia del decreto ingiuntivo impugnato.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado. pagina 4 di 8 Si costituiva Gi.SS che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza ove il giudice avrebbe erroneamente individuato la prestazione a cui era tenuto in base agli accordi transattivi raggiunti ed ugualmente ritenuto provato il suo inadempimento.
VE rileva che per restituire il motore, montato su di un furgoncino di sua
Con proprietà, non era tenuto a smontarlo e consegnarlo a sse, ma erano i meccanici
Con della sse che avrebbero dovuto materialmente smontare il motore e portarlo via dal luogo in cui si trovava il mezzo, sostenendone i conseguenti oneri e dando preventivo avviso del giorno in cui ciò si sarebbe verificato.
Ribadisce che non vi è prova nella documentazione in atti che l'appellata abbia chiesto di prelevare il motore il 28 febbraio e che non vi abbia acconsentito, Pt_1
Con ed era onere di sse provare l'inadempimento lamentato.
Con il secondo motivo considera errata la sentenza ove il giudice riteneva che
Gi.SS avesse inviato una diffida e che non abbia adempiuto. Pt_1
Il documento n. 1 ex adverso prodotto non può considerarsi diffida dato che intima un comportamento (restituire quale sinonimo di consegnare) a cui secondo la Pt_1
corretta interpretazione degli accordi, non era tenuta, senza peraltro indicare una data precisa entro cui si sarebbe recata ad asportare il motore.
Con il terzo motivo infine censura la sentenza ove il giudice attribuisce la pagina 5 di 8 reviviscenza del decreto ingiuntivo alla sua mancata partecipazione all'udienza di verifica, dato che le parti all'udienza del 24 febbraio 2022 avevano raggiunto un accordo transattivo novativo.
Ma anche se non dovesse considerarsi novativo tale accordo, evidenzia che per risolvere una transazione occorre l'accertamento dell'inadempimento quanto meno con pronuncia dichiarativa, mentre dallo stesso documento n. 1) citato non si evince
Con neppure la volontà di sse di risolvere l'accordo transattivo.
***
I tre motivi che per la loro stretta connessione possono essere trattati unitariamente vanno rigettati.
All'udienza del 24/02/2022 le parti dichiaravano di volere conciliare la causa alle condizioni indicate che per quanto qui di interesse così prevedevano: “2) Parte
attrice opponente ( si impegna alla restituzione del motore Parte_3
montato sul mezzo targato DH172MV di cui alle fatture azionate monitoriamente ivi
indicato come nuovo ma riconosciuto come “revisionato”, attualmente sito in Calcio via
Fausto Manna n. 5 da effettuare a cura e spese di parte opposta entro 10 giorni dalla
data odierna e previa comunicazione a parte opponente della data e dell'ora del
prelievo almeno 3 giorni prima dell'esecuzione”. 3) Le parti dichiarano che a seguito
della corretta esecuzione degli impegni assunti il giudizio in corso di opposizione a D.
Ing. si intende abbandonato a spese compensate, provvedendo ciascuna delle parti nella
misura del 50% al pagamento delle spese di ctu..”.
Il giudice nel proprio provvedimento poi “rinviava il giudizio, ai fini di verificare la
corretta esecuzione degli accordi intercorsi all'udienza del 17/03/2022 h. 9,05”.
pagina 6 di 8 Dal tenore letterale si desume che le parti avrebbero abbandonato concordemente la causa solo a seguito della corretta esecuzione delle condizioni pattuite, in mancanza di ciò non poteva considerarsi definito il contenzioso, tant'è che l'efficacia della transazione rimaneva subordinata ad un controllo finale del giudice.
Un conto quindi è manifestare la volontà di conciliare la causa, subordinandola sospensivamente alla corretta esecuzione dell'accordo, ed altro è averla effettivamente transatta, ciò che avrebbe indotto il giudice a dichiarare (fin dal 24/02/2022) cessata la materia del contendere.
Il giudizio rimaneva pendente fino all'esecuzione delle condizioni pattuite da compiersi nel limite di 10 gg dall'udienza del 24/02/2022 (quindi entro il 06/03/2022).
Con In atti risulta depositata la mail del 01/03/2022 (doc. 1 fs ssee) con la quale il difensore dell'appellata sollecitava (tramite il suo legale) a procedere nei termini Pt_1
concordati alla restituzione del motore.
Non ha rilevanza il fatto che in essa non fosse indicato con precisione il giorno (la scadenza del termine era giusto pochi giorni dopo) del ritiro, dato che era a Pt_1
doversi rendere disponibile a consentirlo, visto che come da lui ammesso (pag. 5
appello) il motore montato sul furgoncino si trovava presso la sua dimora privata.
Non è comunque contestato che il motore non sia stato restituito, ciò che sancisce l'inadempimento di all'obbligazione da lui assunta. Pt_1
Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado poi la decisione processuale di , nonostante la mancata esecuzione di quanto pattuito, di non Pt_1
comparire all'udienza del 17/03/2022 e neppure a quella successivamente fissata
(14/04/2022) ai sensi dell'art. 309 cpc per l'estinzione del giudizio di opposizione al pagina 7 di 8 decreto ingiuntivo, è frutto di una sua libera scelta e non può quindi dolersi delle conseguenze (passaggio in giudicato del titolo) che a tale estinzione conseguivano.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.940,89)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 983/2023 del Tribunale di
Bergamo seconda sezione in data 08/05/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8