TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11587 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo SA TA
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: rendita ai superstiti (art. 85 D.P.R. n. 1124/1965)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1 lavoro, esponendo: che (nato a [...] il [...]) era coltivatore diretto;
che il Persona_1
2.3.2023, alle ore 08:10 circa, mentre si stava recando a lavoro sui propri terreni, dopo aver condotto il suo trattore agricolo fuori dalla proprietà privata ubicata all'inizio del proseguimento di via Sabotino in Candela, ed aver chiuso il cancello di ingresso, nell'accingersi a tornare sul mezzo il predetto veniva travolto da un furgone in _1 retromarcia Iveco Daily targato DR370LJ, intestato alla e Controparte_2 condotto nell'occorso dall'operaio ; che il , malgrado le manovre di Persona_2 _1 rianimazione poste in essere dal medico del 118 intervenuto sul posto, decedeva in conseguenza del sinistro, lasciando a sé superstiti essa istante (in qualità di coniuge) ed i figli maggiorenni e che il procedimento penale promosso a carico di si Per_3 Per_4 Per_2 era concluso con sentenza di patteggiamento n. 111 del 22.2.2024; che, con denuncia d'infortunio n. 13591128 del 24.3.2023, era stato comunicato all' l'evento mortale;
che, CP_1 in data 21.4.2023, l' aveva comunicato il rigetto della domanda in quanto l'infortunio CP_3
“non risulta(va) avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischi generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”; che essa istante, in data 17.4.2024, aveva proposto rituale opposizione amministrava, poi disattesa con la medesima motivazione.
Tanto esposto in fatto ed allegata la riconducibilità dell'infortunio de quo alla tutela assicurativa apprestata dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, trattandosi di sinistro avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che il decesso del sig. , (nato a [...] [...] Persona_1
e deceduto il 2.3.2023) è conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 2.3.2023; 2. per l'effetto dichiarare che al coniuge superstite, Sig.ra nata a [...]_1 il 22.09.195, spetta la rendita ai superstiti nella misura e con decorrenza di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle debende somme come per legge;
3. per l'effetto condannare l' a corrispondere la rendita ai superstiti nella misura e con decorrenza CP_1 di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle debende somme come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_3
Espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore, purchè connesse, con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. rischio elettivo (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del
2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015, nonché Cass. n. 2838 del 2018; ancor più di recente, Cass. n. 32257 del 2021).
2 In particolare, Cass., sez. lav., 13 aprile 2002, n. 5354 ha puntualizzato che l'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio c.d. improprio, il quale, cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni;
in particolare, l'occasione di lavoro è configurabile in ogni caso di incidente occorso al lavoratore durante gli spostamenti spaziali - interni o esterni al luogo di lavoro - che siano funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo, ossia quello derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali.
E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta.
2.2. Venendo al caso in esame, è pacifico che sia deceduto a seguito del violento Persona_1 impatto con un furgone Iveco Daily, dopo aver condotto il proprio trattore al di fuori del luogo in cui si trovava ricoverato e mentre si stava dirigendo nuovamente sul mezzo, una volta chiuso il cancello di ingresso della sua proprietà.
La dinamica del sinistro è ben descritta nella relazione a firma dell'ing. Persona_5
(consulente tecnico del Pubblico Ministero), ove si legge: “Il giorno 02.03.2023, alle ore
08:10 circa, in località Candela (FG), il Sig. dopo aver manovrato col Persona_1 proprio trattore agricolo e condotto fuori il predetto mezzo dalla sua proprietà ubicata alla via Sabotino, tornava indietro a piedi per chiudere il cancello di ingresso. Ultimata la chiusura del cancello, si incamminava nuovamente lungo il proseguimento di via Sabotino in discesa per raggiungere il trattore. Nelle predette circostanze il furgone IVECO DAILY condotto da nel provenire lungo via Sabotino da centro città, si inseriva Persona_2 prima in un piazzale di manovra, per poi eseguire una manovra di retromarcia con l'intento di percorrere in retromarcia il proseguimento in discesa di via Sabotino. Nell'eseguire la manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza sulla strada del pedone, che veniva investito per contatto diretto del cassone posteriore, che lo faceva cadere a terra per poi essere totalmente arrotato” (pag. 4 della relazione, doc. 8, fascicolo di parte ricorrente).
Siffatta descrizione, estrapolata dagli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, è senz'altro utilizzabile nel presente giudizio, trovando applicazione il consolidato principio
3 secondo cui il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (tra le altre, Cass. n.
30298/2023).
Da essa si evince che aveva appena prelevato un trattore (e, dunque, un mezzo _1 certamente strumentale all'attività di coltivatore diretto da lui pacificamente esercitata) ed era, com'è d'intuitiva evidenza, in procinto di dirigersi verso i propri terreni, come confermato, peraltro, dai testimoni escussi in corso di causa.
A quest'ultimo riguardo, il teste ha riferito: “ADR: Ero presente il Testimone_1
2.3.2023 nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in ricorso. Ho assistito all'incidente in cui rimase coinvolto il sig. e fui il primo a soccorrerlo. ADR: Erano le 07:40 ed _1
Per il sig. si trovava all'interno del cancello davanti al deposito in cui aveva parcheggiato il trattore. ADR: Stava prendendo il trattore per andare in campagna. ADR: Io ero nel mio garage e la persona che l'ha investito mi venne a chiamare. A quel punto chiamai il 118”
(cfr. verbale di udienza del 14.5.2025).
Di segno conforme è la deposizione di , escusso alla medesima udienza, il Testimone_2 quale ha dichiarato: “ADR: Non ho assistito all'incidente in cui restò coinvolto il sig. _1 in data 2.3.2023. ADR: Conoscevo il sig. e posso dire che aveva vari locali in cui _1 teneva ricoverato il trattore. ADR: Ricordo però che, quel giorno, verso le 07:30 circa, passando per la strada in cui lui abitava, vidi il sig. il quale mi disse che si stava _1 recando in campagna. Aveva preso la macchina e stava scendendo già per andare a prendere il trattore”.
In definitiva, il contesto fattuale in cui si è verificato l'evento induce a configurare un'occasione di lavoro in senso tecnico, vertendosi in ipotesi di attività non estranea all'impegno lavorativo primario dell'assicurato, ma ad esso prodromica e strumentale.
2.3. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, s'impone l'accoglimento del ricorso, dovendosi soltanto evidenziare, quanto alla posizione della coniuge superstite, che il diritto alla rendita sorge in via diretta ex art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, senza necessità di dimostrare la vivenza a carico, trattandosi di beneficio che spetta iure proprio al coniuge del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.
Nella specie, la sussistenza del vincolo coniugale alla data del decesso non è contestata e risulta, in ogni caso, documentalmente provata, così come l'effettiva convivenza, dallo stato di famiglia integrale versato in atti (doc. 14, fascicolo di parte ricorrente).
4 In definitiva, l' va condannato ad erogare, in favore di quale coniuge di CP_1 Parte_1
, la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124 cit., a decorrere dal Persona_1 giorno successivo a quello della morte del coniuge (art. 105, comma 2, del D.P.R. n.
1124/1965), oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. citato, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti
– seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Giacomo CP_1
SA TA, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11587/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a costituire in favore di CP_1 Parte_1 in qualità di coniuge superstite di , la rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. Persona_1
1124/1965, a decorrere dal giorno successivo alla morte dell'assicurato, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.101,80, oltre rimborso CP_1 forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, Avv. Giacomo SA TA.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
dott. Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11587 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo SA TA
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: rendita ai superstiti (art. 85 D.P.R. n. 1124/1965)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1 lavoro, esponendo: che (nato a [...] il [...]) era coltivatore diretto;
che il Persona_1
2.3.2023, alle ore 08:10 circa, mentre si stava recando a lavoro sui propri terreni, dopo aver condotto il suo trattore agricolo fuori dalla proprietà privata ubicata all'inizio del proseguimento di via Sabotino in Candela, ed aver chiuso il cancello di ingresso, nell'accingersi a tornare sul mezzo il predetto veniva travolto da un furgone in _1 retromarcia Iveco Daily targato DR370LJ, intestato alla e Controparte_2 condotto nell'occorso dall'operaio ; che il , malgrado le manovre di Persona_2 _1 rianimazione poste in essere dal medico del 118 intervenuto sul posto, decedeva in conseguenza del sinistro, lasciando a sé superstiti essa istante (in qualità di coniuge) ed i figli maggiorenni e che il procedimento penale promosso a carico di si Per_3 Per_4 Per_2 era concluso con sentenza di patteggiamento n. 111 del 22.2.2024; che, con denuncia d'infortunio n. 13591128 del 24.3.2023, era stato comunicato all' l'evento mortale;
che, CP_1 in data 21.4.2023, l' aveva comunicato il rigetto della domanda in quanto l'infortunio CP_3
“non risulta(va) avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischi generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”; che essa istante, in data 17.4.2024, aveva proposto rituale opposizione amministrava, poi disattesa con la medesima motivazione.
Tanto esposto in fatto ed allegata la riconducibilità dell'infortunio de quo alla tutela assicurativa apprestata dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, trattandosi di sinistro avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che il decesso del sig. , (nato a [...] [...] Persona_1
e deceduto il 2.3.2023) è conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 2.3.2023; 2. per l'effetto dichiarare che al coniuge superstite, Sig.ra nata a [...]_1 il 22.09.195, spetta la rendita ai superstiti nella misura e con decorrenza di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle debende somme come per legge;
3. per l'effetto condannare l' a corrispondere la rendita ai superstiti nella misura e con decorrenza CP_1 di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle debende somme come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_3
Espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore, purchè connesse, con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. rischio elettivo (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del
2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015, nonché Cass. n. 2838 del 2018; ancor più di recente, Cass. n. 32257 del 2021).
2 In particolare, Cass., sez. lav., 13 aprile 2002, n. 5354 ha puntualizzato che l'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio c.d. improprio, il quale, cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni;
in particolare, l'occasione di lavoro è configurabile in ogni caso di incidente occorso al lavoratore durante gli spostamenti spaziali - interni o esterni al luogo di lavoro - che siano funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo, ossia quello derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali.
E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta.
2.2. Venendo al caso in esame, è pacifico che sia deceduto a seguito del violento Persona_1 impatto con un furgone Iveco Daily, dopo aver condotto il proprio trattore al di fuori del luogo in cui si trovava ricoverato e mentre si stava dirigendo nuovamente sul mezzo, una volta chiuso il cancello di ingresso della sua proprietà.
La dinamica del sinistro è ben descritta nella relazione a firma dell'ing. Persona_5
(consulente tecnico del Pubblico Ministero), ove si legge: “Il giorno 02.03.2023, alle ore
08:10 circa, in località Candela (FG), il Sig. dopo aver manovrato col Persona_1 proprio trattore agricolo e condotto fuori il predetto mezzo dalla sua proprietà ubicata alla via Sabotino, tornava indietro a piedi per chiudere il cancello di ingresso. Ultimata la chiusura del cancello, si incamminava nuovamente lungo il proseguimento di via Sabotino in discesa per raggiungere il trattore. Nelle predette circostanze il furgone IVECO DAILY condotto da nel provenire lungo via Sabotino da centro città, si inseriva Persona_2 prima in un piazzale di manovra, per poi eseguire una manovra di retromarcia con l'intento di percorrere in retromarcia il proseguimento in discesa di via Sabotino. Nell'eseguire la manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza sulla strada del pedone, che veniva investito per contatto diretto del cassone posteriore, che lo faceva cadere a terra per poi essere totalmente arrotato” (pag. 4 della relazione, doc. 8, fascicolo di parte ricorrente).
Siffatta descrizione, estrapolata dagli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, è senz'altro utilizzabile nel presente giudizio, trovando applicazione il consolidato principio
3 secondo cui il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (tra le altre, Cass. n.
30298/2023).
Da essa si evince che aveva appena prelevato un trattore (e, dunque, un mezzo _1 certamente strumentale all'attività di coltivatore diretto da lui pacificamente esercitata) ed era, com'è d'intuitiva evidenza, in procinto di dirigersi verso i propri terreni, come confermato, peraltro, dai testimoni escussi in corso di causa.
A quest'ultimo riguardo, il teste ha riferito: “ADR: Ero presente il Testimone_1
2.3.2023 nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in ricorso. Ho assistito all'incidente in cui rimase coinvolto il sig. e fui il primo a soccorrerlo. ADR: Erano le 07:40 ed _1
Per il sig. si trovava all'interno del cancello davanti al deposito in cui aveva parcheggiato il trattore. ADR: Stava prendendo il trattore per andare in campagna. ADR: Io ero nel mio garage e la persona che l'ha investito mi venne a chiamare. A quel punto chiamai il 118”
(cfr. verbale di udienza del 14.5.2025).
Di segno conforme è la deposizione di , escusso alla medesima udienza, il Testimone_2 quale ha dichiarato: “ADR: Non ho assistito all'incidente in cui restò coinvolto il sig. _1 in data 2.3.2023. ADR: Conoscevo il sig. e posso dire che aveva vari locali in cui _1 teneva ricoverato il trattore. ADR: Ricordo però che, quel giorno, verso le 07:30 circa, passando per la strada in cui lui abitava, vidi il sig. il quale mi disse che si stava _1 recando in campagna. Aveva preso la macchina e stava scendendo già per andare a prendere il trattore”.
In definitiva, il contesto fattuale in cui si è verificato l'evento induce a configurare un'occasione di lavoro in senso tecnico, vertendosi in ipotesi di attività non estranea all'impegno lavorativo primario dell'assicurato, ma ad esso prodromica e strumentale.
2.3. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, s'impone l'accoglimento del ricorso, dovendosi soltanto evidenziare, quanto alla posizione della coniuge superstite, che il diritto alla rendita sorge in via diretta ex art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, senza necessità di dimostrare la vivenza a carico, trattandosi di beneficio che spetta iure proprio al coniuge del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.
Nella specie, la sussistenza del vincolo coniugale alla data del decesso non è contestata e risulta, in ogni caso, documentalmente provata, così come l'effettiva convivenza, dallo stato di famiglia integrale versato in atti (doc. 14, fascicolo di parte ricorrente).
4 In definitiva, l' va condannato ad erogare, in favore di quale coniuge di CP_1 Parte_1
, la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124 cit., a decorrere dal Persona_1 giorno successivo a quello della morte del coniuge (art. 105, comma 2, del D.P.R. n.
1124/1965), oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. citato, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti
– seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Giacomo CP_1
SA TA, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11587/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a costituire in favore di CP_1 Parte_1 in qualità di coniuge superstite di , la rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. Persona_1
1124/1965, a decorrere dal giorno successivo alla morte dell'assicurato, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.101,80, oltre rimborso CP_1 forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, Avv. Giacomo SA TA.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
dott. Ivano Caputo
5