TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/11/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Marco Coruzzo Parte_1 C.F._1
e Pierangela Sicco, elettivamente domiciliato a Firenze, via Bezzecca 2, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente domiciliato a Prato, via
Valentini, n. 1/B presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento Parte_1 CP_1 di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti del 5.05.2021.
A sostegno della pretesa espone di essere perito assicurativo, titolare di impresa individuale, e di essere, per tale ragione, iscritto alla gestione separata presso la quale versa i relativi CP_1 contributi. Spiega di essere altresì socio dell'associazione “Assiper Periti Assicurativi Associati” e di “ e di aver ricevuto il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Parte_2
Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.4.2021(data di inizio dell'attività di “ Parte_2
), ma di non avere mai svolto alcun tipo di compito o mansione presso la società, in
[...] quanto mero socio di capitale. Eccepisce, dunque, l'errata iscrizione alla Gestione Commercianti e l'erroneo addebito delle somme nel suo cassetto previdenziale. Si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito da controparte ed evidenziando CP_1 che l'iscrizione alla Gestione separata come libero professionista non comporta incompatibilità con quella a Gestione commercianti. Rileva la mancanza di collaboratori e dipendenti nella società e richiama, infine, i requisiti soggettivi di abitualità e prevalenza previsti dalla legge 662/1996 art. 1, co. 202 e 203, che ha esteso l'obbligo di assicurazione nella gestione commercianti ai soci delle società di persone e di capitali.
La causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti: in particolare, all'udienza del 6 febbraio 2024 si è svolto l'interrogatorio formale di e sono stati escussi i testi Parte_1 e i quali hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 tesi offerta dal ricorrente. Con nota del 18.3.2023 ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela del CP_1 provvedimento in materia di "Contributi - Iscrizione" notificato il 20.05.2021 e il conseguente sgravio, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti (e, segnatamente, del provvedimento di annullamento in autotutela, corredato dalla seguente motivazione “Il ricorrente invoca la mancanza dei requisiti soggettivi, dichiarando di non partecipare in alcun modo all'attività della società, di essere esclusivamente socio di capitale ed essere un libero professionista associato dell'associazione professionale ASSIPER PERITI ASSICURATIVI ASSOCIATI, e per tale attività essere iscritto alla
Gestione Separata. L'attività de consiste, dichiara, nel raccogliere incarichi Parte_3 peritali che vengono svolti da terzi tra i quali anche l'Assi Periti Assicurativi Associati. Nel ricorso giudiziario promosso, la prova istruttoria ha chiarito che l'unico socio, amministratore Unico, che lavora per la società, inizialmente con 1 poi 3 dipendenti (come da lui dichiarato in udienza) è
Il sig. è solo socio e lavora come perito, iscritto all'Albo per Testimone_1 Pt_1 la società Assiper”) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale pronuncia costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte) ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi”
- cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Ciò, tuttavia, non esime il giudice dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite, cosa che presuppone l'accertamento della soccombenza virtuale.
Ebbene, l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto non è stata fornita la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, anzi, sconfessata dalle dichiarazioni testimoniali assunte. Pertanto, a fronte di quanto precede, le spese di lite devono essere poste a carico dell'istituto resistente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del fatto che ha agito in autotutela solo dopo lo svolgimento dell'attività CP_1 istruttoria: pertanto dagli importi (liquidati, per le ragioni che si è detto, nella misura minima) deve essere esclusa la sola fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.356, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovuti, come per legge.
Prato, 8 novembre 2024 Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Marco Coruzzo Parte_1 C.F._1
e Pierangela Sicco, elettivamente domiciliato a Firenze, via Bezzecca 2, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente domiciliato a Prato, via
Valentini, n. 1/B presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento Parte_1 CP_1 di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti del 5.05.2021.
A sostegno della pretesa espone di essere perito assicurativo, titolare di impresa individuale, e di essere, per tale ragione, iscritto alla gestione separata presso la quale versa i relativi CP_1 contributi. Spiega di essere altresì socio dell'associazione “Assiper Periti Assicurativi Associati” e di “ e di aver ricevuto il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Parte_2
Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.4.2021(data di inizio dell'attività di “ Parte_2
), ma di non avere mai svolto alcun tipo di compito o mansione presso la società, in
[...] quanto mero socio di capitale. Eccepisce, dunque, l'errata iscrizione alla Gestione Commercianti e l'erroneo addebito delle somme nel suo cassetto previdenziale. Si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito da controparte ed evidenziando CP_1 che l'iscrizione alla Gestione separata come libero professionista non comporta incompatibilità con quella a Gestione commercianti. Rileva la mancanza di collaboratori e dipendenti nella società e richiama, infine, i requisiti soggettivi di abitualità e prevalenza previsti dalla legge 662/1996 art. 1, co. 202 e 203, che ha esteso l'obbligo di assicurazione nella gestione commercianti ai soci delle società di persone e di capitali.
La causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti: in particolare, all'udienza del 6 febbraio 2024 si è svolto l'interrogatorio formale di e sono stati escussi i testi Parte_1 e i quali hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 tesi offerta dal ricorrente. Con nota del 18.3.2023 ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela del CP_1 provvedimento in materia di "Contributi - Iscrizione" notificato il 20.05.2021 e il conseguente sgravio, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti (e, segnatamente, del provvedimento di annullamento in autotutela, corredato dalla seguente motivazione “Il ricorrente invoca la mancanza dei requisiti soggettivi, dichiarando di non partecipare in alcun modo all'attività della società, di essere esclusivamente socio di capitale ed essere un libero professionista associato dell'associazione professionale ASSIPER PERITI ASSICURATIVI ASSOCIATI, e per tale attività essere iscritto alla
Gestione Separata. L'attività de consiste, dichiara, nel raccogliere incarichi Parte_3 peritali che vengono svolti da terzi tra i quali anche l'Assi Periti Assicurativi Associati. Nel ricorso giudiziario promosso, la prova istruttoria ha chiarito che l'unico socio, amministratore Unico, che lavora per la società, inizialmente con 1 poi 3 dipendenti (come da lui dichiarato in udienza) è
Il sig. è solo socio e lavora come perito, iscritto all'Albo per Testimone_1 Pt_1 la società Assiper”) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale pronuncia costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte) ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi”
- cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Ciò, tuttavia, non esime il giudice dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite, cosa che presuppone l'accertamento della soccombenza virtuale.
Ebbene, l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto non è stata fornita la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, anzi, sconfessata dalle dichiarazioni testimoniali assunte. Pertanto, a fronte di quanto precede, le spese di lite devono essere poste a carico dell'istituto resistente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del fatto che ha agito in autotutela solo dopo lo svolgimento dell'attività CP_1 istruttoria: pertanto dagli importi (liquidati, per le ragioni che si è detto, nella misura minima) deve essere esclusa la sola fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.356, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovuti, come per legge.
Prato, 8 novembre 2024 Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 2 di 2