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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/07/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2278/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Ripa,
– attore opponente contro
), nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati, CP_2 P.IVA_2
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
agendo nella (dichiarata) qualità di “socio Parte_1 dimissionario” della ha proposto opposizione al precetto con cui la Parte_2 CP_2 ha intimato alla di pagare la somma di euro 205.027,05, oltre alle spese
[...] Parte_2 dell'atto stesso.
La nella qualità di procuratrice speciale della ha Controparte_1 Controparte_2 resistito.
Questo il titolo sotteso al precetto: la Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva stipulato con la in data 11.2.2016, un contratto di mutuo in forma di atto pubblico, per effetto Parte_2 del quale la prima dava alla seconda la somma di euro 244.000,00, da restituire in 120 rate mensili con decorrenza dall'11.3.2016; nella stipula del contratto interveniva anche
1 , nella qualità espressamente dichiarata di «parte terza Parte_1 datrice di ipoteca» (e in detta qualità interveniva anche , che già stipulava Controparte_3 come legale rappresentante della società mutuataria (“quale parte mutuataria”, quindi);
e , effettivamente, concedevano ipoteca, a Controparte_3 Parte_1 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla mutuataria, su propri, rispettivi immobili;
la acquistava dalla Intesa Sanpaolo s.p.a., nell'ambito Controparte_2 di un'operazione di cartolarizzazione stipulata ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n.
130 del 1999, tra gli altri, il credito derivato da detto mutuo.
L'opposizione non può essere accolta, per una ragione preliminare che implica il superamento e l'assorbimento delle altre questioni.
Il precetto è stato notificato ai , tra cui l'attuale attore opponente, «quali terzi Pt_1 datori di ipoteca», per i loro «diritti sulle proprietà», con l'avviso che in mancanza di pagamento la creditrice avrebbe agito in via esecutiva «sui beni ipotecati».
Nell'atto non vi sono accenni inequivoci ad una pretesa della creditrice che fosse il
, oltre alla società mutuataria, a pagare e il pagamento è stato intimato in via Pt_1 esclusiva alla detta società, indicata come parte obbligata («si impegnava a rimborsare il mutuo») e inadempiente («non ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte»).
Gli elementi letterali e sostanziali prevalgono su una dicitura, pure contenuta nell'atto, che sembrerebbe rimandare ad una pretesa creditoria vantata non solamente nei confronti della società mutuataria, ma anche «nei confronti» dei (pagg. 1 e 2, righi Pt_1 ultimo e primo), dicitura che ha portata meramente incidentale e che non rivela, inequivocabilmente, l'intenzione della creditrice di agire in via esecutiva contro i terzi o di assoggettare ad esecuzione beni diversi da quelli ipotecati, nel qual caso i terzi possono sentire dichiarare che l'istante non ha diritto di agire nei loro confronti.
Nell'atto di precetto, inoltre, sono specificati i beni immobili su cui era stata iscritta l'ipoteca, con le rispettive ubicazioni e gli identificativi catastali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto
è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la res del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata» (Cass. n. 7249/20).
La pronuncia – relativa ad un caso in cui dal precetto non si evinceva la volontà del
2 creditore di agire in forme esecutive su beni dell'opponente diversi da quello oggetto di ipoteca: da qui, il ritenuto difetto di interesse per assenza di qualunque pregiudizio – ha puntualizzato che «tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né
l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati» (Cass. n. 7249/20).
Il principio discende dall'art. 603 c.p.c., a tenore del quale «il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al terzo» e «nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare».
E allora, il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, perché l'uno risponde, con il bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento, mentre l'altro è tenuto ad adempiere (cfr.
Cass. n. 20580/07).
La notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto serve a consentirgli, se lo vuole, di evitare l'espropriazione pagando direttamente al creditore, pagamento a cui però non è obbligato.
Il fatto che al non sia stato chiesto alcun pagamento, del resto, è riconosciuto Pt_1 dalla stessa , che ha precisato di avere intimato il pagamento solamente alla CP_1 società e di avere notificato il precetto al terzo datore di ipoteca soltanto con l'avviso che, in mancanza, avrebbe agito in via esecutiva «sui beni ipotecati».
A questa considerazione si può aggiungere che il socio di una società di capitali, e tale è la società a responsabilità limitata semplificata, non risponde normalmente – eccettuate ipotesi nemmeno prospettate nella vicenda in esame – delle obbligazioni della società (artt. 2462 e 2463-bis c.c.), sicché il socio, che lo sia in atto o lo fosse stato non ha rilevanza, non è soggetto ad azioni esecutive fondate su titoli formati nei confronti della società.
L'assenza dell'interesse ad agire comporta il rigetto della domanda.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerato il tenore dell'atto di precetto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: indeterminabile, non essendo
3 l'intimazione di pagamento diretta all'opponente; si prende a riferimento lo scaglione di valore minimo, quello fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità della questione dirimente e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
4
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2278/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Ripa,
– attore opponente contro
), nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati, CP_2 P.IVA_2
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
agendo nella (dichiarata) qualità di “socio Parte_1 dimissionario” della ha proposto opposizione al precetto con cui la Parte_2 CP_2 ha intimato alla di pagare la somma di euro 205.027,05, oltre alle spese
[...] Parte_2 dell'atto stesso.
La nella qualità di procuratrice speciale della ha Controparte_1 Controparte_2 resistito.
Questo il titolo sotteso al precetto: la Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva stipulato con la in data 11.2.2016, un contratto di mutuo in forma di atto pubblico, per effetto Parte_2 del quale la prima dava alla seconda la somma di euro 244.000,00, da restituire in 120 rate mensili con decorrenza dall'11.3.2016; nella stipula del contratto interveniva anche
1 , nella qualità espressamente dichiarata di «parte terza Parte_1 datrice di ipoteca» (e in detta qualità interveniva anche , che già stipulava Controparte_3 come legale rappresentante della società mutuataria (“quale parte mutuataria”, quindi);
e , effettivamente, concedevano ipoteca, a Controparte_3 Parte_1 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla mutuataria, su propri, rispettivi immobili;
la acquistava dalla Intesa Sanpaolo s.p.a., nell'ambito Controparte_2 di un'operazione di cartolarizzazione stipulata ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n.
130 del 1999, tra gli altri, il credito derivato da detto mutuo.
L'opposizione non può essere accolta, per una ragione preliminare che implica il superamento e l'assorbimento delle altre questioni.
Il precetto è stato notificato ai , tra cui l'attuale attore opponente, «quali terzi Pt_1 datori di ipoteca», per i loro «diritti sulle proprietà», con l'avviso che in mancanza di pagamento la creditrice avrebbe agito in via esecutiva «sui beni ipotecati».
Nell'atto non vi sono accenni inequivoci ad una pretesa della creditrice che fosse il
, oltre alla società mutuataria, a pagare e il pagamento è stato intimato in via Pt_1 esclusiva alla detta società, indicata come parte obbligata («si impegnava a rimborsare il mutuo») e inadempiente («non ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte»).
Gli elementi letterali e sostanziali prevalgono su una dicitura, pure contenuta nell'atto, che sembrerebbe rimandare ad una pretesa creditoria vantata non solamente nei confronti della società mutuataria, ma anche «nei confronti» dei (pagg. 1 e 2, righi Pt_1 ultimo e primo), dicitura che ha portata meramente incidentale e che non rivela, inequivocabilmente, l'intenzione della creditrice di agire in via esecutiva contro i terzi o di assoggettare ad esecuzione beni diversi da quelli ipotecati, nel qual caso i terzi possono sentire dichiarare che l'istante non ha diritto di agire nei loro confronti.
Nell'atto di precetto, inoltre, sono specificati i beni immobili su cui era stata iscritta l'ipoteca, con le rispettive ubicazioni e gli identificativi catastali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto
è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la res del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata» (Cass. n. 7249/20).
La pronuncia – relativa ad un caso in cui dal precetto non si evinceva la volontà del
2 creditore di agire in forme esecutive su beni dell'opponente diversi da quello oggetto di ipoteca: da qui, il ritenuto difetto di interesse per assenza di qualunque pregiudizio – ha puntualizzato che «tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né
l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati» (Cass. n. 7249/20).
Il principio discende dall'art. 603 c.p.c., a tenore del quale «il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al terzo» e «nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare».
E allora, il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, perché l'uno risponde, con il bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento, mentre l'altro è tenuto ad adempiere (cfr.
Cass. n. 20580/07).
La notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto serve a consentirgli, se lo vuole, di evitare l'espropriazione pagando direttamente al creditore, pagamento a cui però non è obbligato.
Il fatto che al non sia stato chiesto alcun pagamento, del resto, è riconosciuto Pt_1 dalla stessa , che ha precisato di avere intimato il pagamento solamente alla CP_1 società e di avere notificato il precetto al terzo datore di ipoteca soltanto con l'avviso che, in mancanza, avrebbe agito in via esecutiva «sui beni ipotecati».
A questa considerazione si può aggiungere che il socio di una società di capitali, e tale è la società a responsabilità limitata semplificata, non risponde normalmente – eccettuate ipotesi nemmeno prospettate nella vicenda in esame – delle obbligazioni della società (artt. 2462 e 2463-bis c.c.), sicché il socio, che lo sia in atto o lo fosse stato non ha rilevanza, non è soggetto ad azioni esecutive fondate su titoli formati nei confronti della società.
L'assenza dell'interesse ad agire comporta il rigetto della domanda.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerato il tenore dell'atto di precetto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: indeterminabile, non essendo
3 l'intimazione di pagamento diretta all'opponente; si prende a riferimento lo scaglione di valore minimo, quello fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità della questione dirimente e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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