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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp. p.t., domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'Avv. PARENTI LUIGI C.F. 1 ), che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
,in persona del legale rapp. pro tempore, CP_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 ROMA, presso l'Avvocatura Capitolina e rappresentata dall'Avv. CASTIGLIONI GIULIA MARGHERITA
C.F._2 (), che la rappresenta e difende
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16795/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 26.10.2021.
Conclusioni dell'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa - in via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 16795/2021 pubblicata il 26 ottobre
2021 e mai notificata per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, in via principale: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la sentenza n. 16795/2021 pubblicata il 26 ottobre 2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma, accertando e dichiarando la nullità,
l'illegittimità e la sproporzionalità della Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n.
96180011133, e quindi della sentenza di primo grado;
-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che non si accolgano le richieste della ricorrente, annullare la sentenza n. 16795/2021 pubblicata il 26 ottobre 2021, emessa dal Tribunale Civile di
Roma, riducendo l'importo da corrispondere dalla nell'importoParte_1 inferiore a quellio individuato nella sentenza de qua, in considerazione dei motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, IVA, CAP e rimborso forfettario, ex D.M. n. 55/2014. Conclusioni di CP_1 1) Rigettare la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 09/10/2018 la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto, l'annullamento delle D.D.I. in oggetto con cui le è stata applicata la sanzione di euro 15.000,00 oltre spese di notifica per € 27,87 per le violazioni commesse nel comune di Roma, Viale dell'Oceano Pacifico n. 185, deducendo:
- l'omessa indicazione sul verbale di accertamento sia della possibilità per la
-
ricorrente- di accedere al pagamento in misura ridotta, sia dell'importo a tal fine da considerare, oltre che verso quale autorità assolvere l'oblazione in violazione dell'art. 16 l. 689/1981 e degli artt. 2, 4 e 14 del Regolamento applicativo di CP_1
l'errata applicazione dei criteri prescritti ai fini della determinazione del quantum irrogato con la sanzione in violazione degli artt. 11, 18 l. 689/1981 e degli artt. 2,4, e 14 del Regolamento applicativo di CP_1 . - il difetto di motivazione dell'ordinanza
-ingiunzione; in subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione nei limiti del minimo edittale o nella misura ritenuta congrua." All'esito del giudizio il tribunale ha rideterminato la sanzione applicata in €
10.000,00 e respinto, nel resto, l'opposizione proposta, compensando le spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondata la dedotta violazione di legge in relazione all'art. 16 1.
689/1981 ed agli artt. 2, 4 e 14 del Regolamento applicativo di CP_1 per omessa indicazione sul verbale di accertamento sia della possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta, sia dell'importo a tal fine da considerare, oltre che verso quale autorità assolvere l'oblazione, dal momento che l'art. 135 co. 4 d.lgs. n. 152/2006, espressamente richiamato nel verbale di accertamento n. 19168, non prevede l'applicazione del pagamento in misura ridotta per la tipologia di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel caso di specie;
2. sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto compiuti ha ritenuto sussistente, nella fattispecie, l'illecito amministrativo sanzionato dagli art. 101 co. 1 e 133 co. 1 del D.lgs. n. 152/2006 per superamento dei limiti previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del succitato decreto, per il parametro tensioattivi. Il tribunale ha pertanto ritenuto la DDI opposta esente da vizi formali e sostanziali;
4. ha rideterminato la sanzione applicata in € 10.000,00 in considerazione della condotta successiva del trasgressore, della eliminazione delle conseguenze della trasgressione, della gravità della violazione consistente in un unico episodio e della personalità del trasgressore che, presumibilmente, si asterrà, per il futuro da condotte inquinanti.
ha proposto appello al quale Parte_1
resiste CP_1
L'appello è stato deciso all'udienza del 18/09/2025 con lettura del dispositivo.
L'appello contiene tre motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che il giudice avrebbe travisato gli elementi probatori acquisiti e, di conseguenza, errato nel ritenere infondata la dedotta violazione dell'art. 16 1. 689/1981 e degli artt. 2, 4 e 14 del Regolamento applicativo di [...]
CP_1 . L'ingiunta sostiene che non sia stato rispettato l'iter procedimentale previsto dalla normativa, dal momento che nel verbale di accertamento, posto alla base della determina dirigenziale, non è riportato né un importo da pagare, né la possibilità di beneficiare del pagamento in misura ridotta, né l'autorità beneficiante del pagamento, contrariamente a quanto espressamente indicato nella DDI n. 96180011133 (la quale contiene, nella parte motiva, la seguente locuzione: "considerato che in merito al verbale e alla sanzione riportata in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981: non è intervenuto nei termini alcun pagamento, con effetto liberatorio"). L'appellante osserva, altresì, che il giudice si è limitato a rilevare che dalla lettura dell'art. 135 d.lgs. 152/2006 si desume la non obbligatorietà, nel caso di specie, dell'applicazione del pagamento in misura ridotta. Diversamente, il tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l'indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria nel verbale di accertamento è obbligatoria e pertanto la sua omissione, laddove non integrata o corretta mediante notificazione ai responsabili entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, comporta la nullità della sanzione stessa;
II) con il secondo motivo si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere infondata l'eccezione di difetto di motivazione della determina di ingiunzione. Sul punto,
l'appellante osserva che l'atto impugnato non può ritenersi correttamente motivato poiché quantifica una sanzione in considerazione di elementi inesistenti (omessa indicazione della sanzione nel verbale di accertamento), non considerando, al contrario, elementi fattuali determinanti (ossia gli interventi di ripristino degli impianti). Relativamente al richiamo per relationem effettuato nella DDI l'appellante sostiene che, al fine di giustificare quanto riportato dall'ordinanza di ingiunzione, il verbale richiamato debba contenere un'indicazione precisa dei suoi elementi fondamentali;
circostanza, questa, che non ricorrerebbe nel caso di specie;
III) con il terzo motivo si sostiene, quanto alla determinazione del quantum della sanzione, che sia nella DDI che nella sentenza non sarebbe dato riscontro del concreto utilizzo dei criteri dettati dall'art. 11 1. 689/1981 e che, pertanto, la sanzione irrogata sarebbe frutto di una discrezionalità non curante dei parametri di legge. Nello specifico, il giudice, nella rideterminazione della sanzione, non avrebbe tenuto conto delle condotte riparatorie poste in essere dal ricorrente e della particolare tenuità della condotta sanzionata.
L'appello infondato. Va condivisa la tesi del tribunale circa l'inapplicabilità dell'art. 16 della 1. 689/81 alla violazione contestata all'appellante, per espressa disposizione normativa (art. 135 co.
4 d.lgs. n. 152/2006) il cui testo non significa, come vorrebbe l'impugnante, che il pagamento in misura ridotta non sia "imposto" ma pur sempre possibile;
quella disposizione, al contrario, espressamente esclude il pagamento in misura ridotta. La circostanza che nel provvedimento sanzionatorio, per mero refuso, fosse stato riportato che l'autore della violazione non si era avvalso del pagamento in misura ridotta non incide sulla sua validità.
Del resto può ricordarsi, sul punto, Cass. civ., sez. II, 24/10/2023, n. 29428 secondo cui "In tema di violazioni del codice della strada, deve escludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, la menzione del motivo per cui non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa con riguardo all'impugnazione di tale verbale e della successiva ordinanza ingiunzione.”.
Neppure può condividersi l'assunto dell'impugnante sulle conseguenze della mancata indicazione dei limiti edittali della sanzione nel verbale di accertamento.
Può al riguardo riportarsi Cass. civ., sez. II, 15/11/2011, n. 23860 che si è espressa in questi termini: "In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore,
della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto,
la condotta materiale che ne integra la violazione.".
Privo di pregio anche il motivo sull'entità della sanzione così come rideterminata dal tribunale "...avuto riguardo alla condotta successiva del trasgressore ed alla eliminazione delle conseguenze della trasgressione, alla gravità della violazione consistente in un unico episodio, ed alla personalità del trasgressore che, presumibilmente, si asterrà, per il futuro, da condotte inquinanti, congrua appare l'applicazione della sanzione, ex art. 11 l. n. 689/1981, nella misura di € 10.000,00.".
Risulta, invero, che il tribunale ha correttamente esercitato il "potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall' art. 11 della l. n. 689 del
1981". (Cass. civ., sez. II, 17/07/2024, n. 19716).
Nella fattispecie il tribunale ha espressamente fatto applicazione dell'art. 11 1. 689/81 secondo cui si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta 66
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.".
L'appello è pertanto respinto e le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto con to del valore della causa dato dall'importo della sanzione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, in complessivi euro 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp. p.t., domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'Avv. PARENTI LUIGI C.F. 1 ), che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
,in persona del legale rapp. pro tempore, CP_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 ROMA, presso l'Avvocatura Capitolina e rappresentata dall'Avv. CASTIGLIONI GIULIA MARGHERITA
C.F._2 (), che la rappresenta e difende
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16795/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 26.10.2021.
Conclusioni dell'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa - in via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 16795/2021 pubblicata il 26 ottobre
2021 e mai notificata per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, in via principale: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la sentenza n. 16795/2021 pubblicata il 26 ottobre 2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma, accertando e dichiarando la nullità,
l'illegittimità e la sproporzionalità della Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n.
96180011133, e quindi della sentenza di primo grado;
-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che non si accolgano le richieste della ricorrente, annullare la sentenza n. 16795/2021 pubblicata il 26 ottobre 2021, emessa dal Tribunale Civile di
Roma, riducendo l'importo da corrispondere dalla nell'importoParte_1 inferiore a quellio individuato nella sentenza de qua, in considerazione dei motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, IVA, CAP e rimborso forfettario, ex D.M. n. 55/2014. Conclusioni di CP_1 1) Rigettare la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 09/10/2018 la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto, l'annullamento delle D.D.I. in oggetto con cui le è stata applicata la sanzione di euro 15.000,00 oltre spese di notifica per € 27,87 per le violazioni commesse nel comune di Roma, Viale dell'Oceano Pacifico n. 185, deducendo:
- l'omessa indicazione sul verbale di accertamento sia della possibilità per la
-
ricorrente- di accedere al pagamento in misura ridotta, sia dell'importo a tal fine da considerare, oltre che verso quale autorità assolvere l'oblazione in violazione dell'art. 16 l. 689/1981 e degli artt. 2, 4 e 14 del Regolamento applicativo di CP_1
l'errata applicazione dei criteri prescritti ai fini della determinazione del quantum irrogato con la sanzione in violazione degli artt. 11, 18 l. 689/1981 e degli artt. 2,4, e 14 del Regolamento applicativo di CP_1 . - il difetto di motivazione dell'ordinanza
-ingiunzione; in subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione nei limiti del minimo edittale o nella misura ritenuta congrua." All'esito del giudizio il tribunale ha rideterminato la sanzione applicata in €
10.000,00 e respinto, nel resto, l'opposizione proposta, compensando le spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondata la dedotta violazione di legge in relazione all'art. 16 1.
689/1981 ed agli artt. 2, 4 e 14 del Regolamento applicativo di CP_1 per omessa indicazione sul verbale di accertamento sia della possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta, sia dell'importo a tal fine da considerare, oltre che verso quale autorità assolvere l'oblazione, dal momento che l'art. 135 co. 4 d.lgs. n. 152/2006, espressamente richiamato nel verbale di accertamento n. 19168, non prevede l'applicazione del pagamento in misura ridotta per la tipologia di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel caso di specie;
2. sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto compiuti ha ritenuto sussistente, nella fattispecie, l'illecito amministrativo sanzionato dagli art. 101 co. 1 e 133 co. 1 del D.lgs. n. 152/2006 per superamento dei limiti previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del succitato decreto, per il parametro tensioattivi. Il tribunale ha pertanto ritenuto la DDI opposta esente da vizi formali e sostanziali;
4. ha rideterminato la sanzione applicata in € 10.000,00 in considerazione della condotta successiva del trasgressore, della eliminazione delle conseguenze della trasgressione, della gravità della violazione consistente in un unico episodio e della personalità del trasgressore che, presumibilmente, si asterrà, per il futuro da condotte inquinanti.
ha proposto appello al quale Parte_1
resiste CP_1
L'appello è stato deciso all'udienza del 18/09/2025 con lettura del dispositivo.
L'appello contiene tre motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che il giudice avrebbe travisato gli elementi probatori acquisiti e, di conseguenza, errato nel ritenere infondata la dedotta violazione dell'art. 16 1. 689/1981 e degli artt. 2, 4 e 14 del Regolamento applicativo di [...]
CP_1 . L'ingiunta sostiene che non sia stato rispettato l'iter procedimentale previsto dalla normativa, dal momento che nel verbale di accertamento, posto alla base della determina dirigenziale, non è riportato né un importo da pagare, né la possibilità di beneficiare del pagamento in misura ridotta, né l'autorità beneficiante del pagamento, contrariamente a quanto espressamente indicato nella DDI n. 96180011133 (la quale contiene, nella parte motiva, la seguente locuzione: "considerato che in merito al verbale e alla sanzione riportata in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981: non è intervenuto nei termini alcun pagamento, con effetto liberatorio"). L'appellante osserva, altresì, che il giudice si è limitato a rilevare che dalla lettura dell'art. 135 d.lgs. 152/2006 si desume la non obbligatorietà, nel caso di specie, dell'applicazione del pagamento in misura ridotta. Diversamente, il tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l'indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria nel verbale di accertamento è obbligatoria e pertanto la sua omissione, laddove non integrata o corretta mediante notificazione ai responsabili entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, comporta la nullità della sanzione stessa;
II) con il secondo motivo si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere infondata l'eccezione di difetto di motivazione della determina di ingiunzione. Sul punto,
l'appellante osserva che l'atto impugnato non può ritenersi correttamente motivato poiché quantifica una sanzione in considerazione di elementi inesistenti (omessa indicazione della sanzione nel verbale di accertamento), non considerando, al contrario, elementi fattuali determinanti (ossia gli interventi di ripristino degli impianti). Relativamente al richiamo per relationem effettuato nella DDI l'appellante sostiene che, al fine di giustificare quanto riportato dall'ordinanza di ingiunzione, il verbale richiamato debba contenere un'indicazione precisa dei suoi elementi fondamentali;
circostanza, questa, che non ricorrerebbe nel caso di specie;
III) con il terzo motivo si sostiene, quanto alla determinazione del quantum della sanzione, che sia nella DDI che nella sentenza non sarebbe dato riscontro del concreto utilizzo dei criteri dettati dall'art. 11 1. 689/1981 e che, pertanto, la sanzione irrogata sarebbe frutto di una discrezionalità non curante dei parametri di legge. Nello specifico, il giudice, nella rideterminazione della sanzione, non avrebbe tenuto conto delle condotte riparatorie poste in essere dal ricorrente e della particolare tenuità della condotta sanzionata.
L'appello infondato. Va condivisa la tesi del tribunale circa l'inapplicabilità dell'art. 16 della 1. 689/81 alla violazione contestata all'appellante, per espressa disposizione normativa (art. 135 co.
4 d.lgs. n. 152/2006) il cui testo non significa, come vorrebbe l'impugnante, che il pagamento in misura ridotta non sia "imposto" ma pur sempre possibile;
quella disposizione, al contrario, espressamente esclude il pagamento in misura ridotta. La circostanza che nel provvedimento sanzionatorio, per mero refuso, fosse stato riportato che l'autore della violazione non si era avvalso del pagamento in misura ridotta non incide sulla sua validità.
Del resto può ricordarsi, sul punto, Cass. civ., sez. II, 24/10/2023, n. 29428 secondo cui "In tema di violazioni del codice della strada, deve escludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, la menzione del motivo per cui non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa con riguardo all'impugnazione di tale verbale e della successiva ordinanza ingiunzione.”.
Neppure può condividersi l'assunto dell'impugnante sulle conseguenze della mancata indicazione dei limiti edittali della sanzione nel verbale di accertamento.
Può al riguardo riportarsi Cass. civ., sez. II, 15/11/2011, n. 23860 che si è espressa in questi termini: "In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore,
della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto,
la condotta materiale che ne integra la violazione.".
Privo di pregio anche il motivo sull'entità della sanzione così come rideterminata dal tribunale "...avuto riguardo alla condotta successiva del trasgressore ed alla eliminazione delle conseguenze della trasgressione, alla gravità della violazione consistente in un unico episodio, ed alla personalità del trasgressore che, presumibilmente, si asterrà, per il futuro, da condotte inquinanti, congrua appare l'applicazione della sanzione, ex art. 11 l. n. 689/1981, nella misura di € 10.000,00.".
Risulta, invero, che il tribunale ha correttamente esercitato il "potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall' art. 11 della l. n. 689 del
1981". (Cass. civ., sez. II, 17/07/2024, n. 19716).
Nella fattispecie il tribunale ha espressamente fatto applicazione dell'art. 11 1. 689/81 secondo cui si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta 66
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.".
L'appello è pertanto respinto e le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto con to del valore della causa dato dall'importo della sanzione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, in complessivi euro 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino