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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.6.2024, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Pierpaolo Pinna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Ugo Betti n.
161/E;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) Pronunciare Sentenza di Divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Milano e del Comune di Lacchiarella (MI).
2) I vivranno separati con reciproco rispetto. Per_1
3) I dichiarano di avere, da tempo, già definito e risolto ogni questione patrimoniale tra loro e Per_1 rinunciano reciprocamente al concorso di mantenimento e/o alimentare, dichiarando entrambi di essere autonomi ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
4) Nessuna pretesa patrimoniale, economica e immobiliare, atteso che i dispongono di risorse Per_1 proprie e continueranno a vivere nei rispettivi luoghi di residenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
12.5.1990 a Milano;
- Dall'unione sono nati in data 11.5.1993 e in data 23.8.1999. Per_2 Per_3
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 31.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (22.7.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 24.6.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 12.5.1990 (Atto n. 456, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.6.2024, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Pierpaolo Pinna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Ugo Betti n.
161/E;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) Pronunciare Sentenza di Divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Milano e del Comune di Lacchiarella (MI).
2) I vivranno separati con reciproco rispetto. Per_1
3) I dichiarano di avere, da tempo, già definito e risolto ogni questione patrimoniale tra loro e Per_1 rinunciano reciprocamente al concorso di mantenimento e/o alimentare, dichiarando entrambi di essere autonomi ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
4) Nessuna pretesa patrimoniale, economica e immobiliare, atteso che i dispongono di risorse Per_1 proprie e continueranno a vivere nei rispettivi luoghi di residenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
12.5.1990 a Milano;
- Dall'unione sono nati in data 11.5.1993 e in data 23.8.1999. Per_2 Per_3
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 31.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (22.7.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 24.6.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 12.5.1990 (Atto n. 456, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4