TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1394/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Corsello Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cefalù, via Prestisimone n. 21/B, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del per la Sicilia, legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to La Valle Luigi ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del Fante n. 58/D.
- resistente -
OGGETTO: Prestazione CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver subito un infortunio sul CP_1 lavoro in data 20.11.2021, lamentò che l gli aveva riconosciuto un CP_3
danno biologico pari al 10% e, dopo aver inutilmente esperito il prescritto iter amministrativo, chiese il riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 20% o nella maggiore o minore misura che fosse stata riconosciuta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo o della relativa CP_1
rendita, oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, dedusse CP_3
l'infondatezza della domanda chiedendone, pertanto, il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il c.t.u. ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, per le patologie riportate in seguito all'incidente subito, presenta delle problematiche che consentono di formulare la seguente diagnosi “pregressa frattura trimalleolare collo piede dx trattata con mezzi di sintesi ed interessamento con stupor da compressione del nervo sciatico popliteo esterno di dx, esitati in:
– subanchilosi caviglia dx per equivalenza cod. 294: 9%;
– esiti cicatriziali in regione dorsale collo piede di circa 12,5 cm moderatamente retraenti, visibile ma in regione non sempre esposta del corpo:
2%;
– mezzi di sintesi in situ cod. 306: 2%;
- sofferenza neurogena assonale dello s.p.e. di dx (confermato il CP_1
23/05/2022) ed in atto sintomatologico esterocettivo e propriocettivo incidente sulla motricita cod.171: riduttivamente 4%; totale sommatorio: 17%, applicando quanto previsto alla voce “esiti compositi” pag. 9 del D.M. del 12/07/2000, la valutazione equa e giusta è del
16%, a decorrere dal 19/09/2023 (data riconoscimento )”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere parzialmente accolta.
Va, dunque dichiarato che la ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 16% e, per l'effetto, l' CP_1
va condannato al pagamento della relativa rendita, con decorrenza dal
19/09/2023 e interessi come per legge, detratto quanto già corrisposto dall' CP_1
per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 10%.
Visto il parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante parte deve essere posta a carico dell soccombente, nella misura liquidata in dispositivo e CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che la ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 16% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere alla ricorrente la relativa rendita, con decorrenza dal 19/09/2023
e interessi come per legge, detratto quanto già corrisposto dall' per la CP_1
riconosciuta menomazione psico-fisica del 10%; compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' al CP_1
pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_3
liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1394/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Corsello Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cefalù, via Prestisimone n. 21/B, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del per la Sicilia, legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to La Valle Luigi ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del Fante n. 58/D.
- resistente -
OGGETTO: Prestazione CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver subito un infortunio sul CP_1 lavoro in data 20.11.2021, lamentò che l gli aveva riconosciuto un CP_3
danno biologico pari al 10% e, dopo aver inutilmente esperito il prescritto iter amministrativo, chiese il riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 20% o nella maggiore o minore misura che fosse stata riconosciuta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo o della relativa CP_1
rendita, oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, dedusse CP_3
l'infondatezza della domanda chiedendone, pertanto, il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il c.t.u. ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, per le patologie riportate in seguito all'incidente subito, presenta delle problematiche che consentono di formulare la seguente diagnosi “pregressa frattura trimalleolare collo piede dx trattata con mezzi di sintesi ed interessamento con stupor da compressione del nervo sciatico popliteo esterno di dx, esitati in:
– subanchilosi caviglia dx per equivalenza cod. 294: 9%;
– esiti cicatriziali in regione dorsale collo piede di circa 12,5 cm moderatamente retraenti, visibile ma in regione non sempre esposta del corpo:
2%;
– mezzi di sintesi in situ cod. 306: 2%;
- sofferenza neurogena assonale dello s.p.e. di dx (confermato il CP_1
23/05/2022) ed in atto sintomatologico esterocettivo e propriocettivo incidente sulla motricita cod.171: riduttivamente 4%; totale sommatorio: 17%, applicando quanto previsto alla voce “esiti compositi” pag. 9 del D.M. del 12/07/2000, la valutazione equa e giusta è del
16%, a decorrere dal 19/09/2023 (data riconoscimento )”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere parzialmente accolta.
Va, dunque dichiarato che la ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 16% e, per l'effetto, l' CP_1
va condannato al pagamento della relativa rendita, con decorrenza dal
19/09/2023 e interessi come per legge, detratto quanto già corrisposto dall' CP_1
per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 10%.
Visto il parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante parte deve essere posta a carico dell soccombente, nella misura liquidata in dispositivo e CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che la ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 16% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere alla ricorrente la relativa rendita, con decorrenza dal 19/09/2023
e interessi come per legge, detratto quanto già corrisposto dall' per la CP_1
riconosciuta menomazione psico-fisica del 10%; compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' al CP_1
pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_3
liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
.