Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/06/2025, n. 11906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11906 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2022, proposto da CO RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello e Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002132 del 10.11.2021, non comunicato alla ricorrente e comunicato a mezzo pec ai legali in data 16.11.2021 prot. n. 28329, perché “assenti Adverinta, certificati Nivel I e Nivel II”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 2294/2020 (RG 7722/2019), pubblicata il 20.02.2020 e notificata a mezzo pec il 13.03.2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6134/2020 (RG 4256/2020), pubblicata il 12.10.2020 e notificata a mezzo pec il 15.10.2020, con la quale è stata accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2022 e depositato il successivo 18 gennaio 2022, il ricorrente ha allegato e dedotto che: è in possesso del titolo di studio di Diploma in violoncello, conseguito in Italia presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo, in data 24.03.2015, del Nivel I, del Nivel II e del certificato (adeverinţa) rilasciato dal Minisţerul Educaţiei Naţionale, attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli del titolo di studio postliceale o universitario conseguito in Italia, dell’adeverinta rilasciata dal Ministero rumeno che attesta e riconosce espressamente il “diritto di insegnare in Romania” nell’ambito di “MUSICA”; avendo ottenuto in Romania il titolo di abilitazione all’insegnamento, nell’ambito “musica”, ha proposto domanda di riconoscimento del suddetto titolo ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie DIR. CE 35- 2006, come modificata dalla DIR. CE 55- 2013, recepite dal D. Lgs. n. 206/2007 e dal D. Lgs. n. 15/2016 per le classi di concorso A030; A56; A53, tutte ricomprese e coerenti con l’ambito disciplinare di cui alla citata abilitazione, nonché coerenti con le classi di concorso consentite anche in Italia con il titolo di studio conseguito in Italia e riconosciuto in Romania; con nota denominata “avviso”, pubblicata in G.U. il 02.04.2019, il MIUR, nella persona della dott.ssa Assunta Palermo, ha comunicato che: “ I TITOLI DENOMINATI "PROGRAMULUI DE STUDII PSICHOPEDAGOGICE, NIVEL I E NIVEL II", CONSEGUITI DAI CITTADINI ITALIANI IN ROMANIA NON SODDISFANO I REQUISITI GIURIDICI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI DOCENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE, E PERTANTO LE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO PRESENTATE SULLA BASE DEI SUDDETTI TITOLI SONO DA CONSIDERARSI RIGETTATE. ”; con successivo provvedimento, ha ricevuto comunicazione di reiezione avente ad oggetto: “ Riconoscimento formazione professionale – Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento ”, con la quale, rimandando espressamente alla nota Miur Avviso prot. n. 5636 del 02 aprile 2019, le è stato comunicato che “ la richiesta avanzata dalla S.V. non può essere accolta per il seguente motivo: Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l’esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all’Unione Europea, Romania nel caso di specie ”; il prefato provvedimento è stato ritualmente impugnato e, con sentenza n. 2294/2020, il Tar Lazio Roma Sez. III bis, in accoglimento del ricorso, ha annullato i provvedimenti di rigetto; la predetta sentenza è stata impugnata dall’amministrazione resistente innanzi il Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 6134/2020, ha rigettato l’appello del Ministero e confermato la statuizione, rilevando l’illegittimità del diniego opposto; in virtù del suddetto giudicato, stante l’inerzia dell’Amministrazione, ha provveduto a ricorrere innanzi a questo Tar ai fini dell’ottemperanza della citata sentenza; il Tar Lazio Roma ha accolto il ricorso, con sentenza n. 5539/2021, ordinando all’Amministrazione di provvedere e contestualmente ha nominato il commissario ad acta; a seguito del procedimento di ottemperanza, con comunicazione p.e.c. del 16.11.2021, inviata ai soli legali, il Ministero resistente, con il provvedimento impugnato, ha rigettato, con provvedimento cumulativo, la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo per mancanza dell’Adevrinta e dei certificati Nivel.
2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità del gravato atto, atteso che: la documentazione richiesta sarebbe stata ritualmente presentata al MIUR; l’atto impugnato, in elusione del giudicato di ottemperanza, in dispregio del giudicato già formatosi tra le parti, nonché in persistente contrasto con la normativa comunitaria e con la legge nazionale di recepimento, nonché delle coordinate ermeneutiche cristallizzate dagli arresti del Consiglio di Stato, invaliderebbe, in maniera collettiva, la formazione svolta dal cittadino italiano in Romania con una valutazione cumulativa, erronea, superficiale e decisamente pretestuosa delle singole domande di riconoscimento dei titoli presentate al MIUR; l’atto impugnato avrebbe dato vita ad una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente identiche, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionale; l’atto impugnato risulterebbe, altresì, viziato dalla violazione dell’art. 10-bis l.n. 241/1990, per non aver l’amministrazione preventivamente comunicato i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda, e segnatamente della asserita mancanza di documentazione.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito con memoria di mero stile, il Ministero resistente.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta in videoconferenza in data 6 giugno 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7. Il Collegio ritiene che non sussistano valide ragioni per discostarsi dai precedenti in materia (ex multis, Tar Lazio Roma sentenza n. 13153/2022; conf. sul medesimo provvedimento Tar Lazio Roma sentenza n. 13511/2022).
Del resto, parte ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei documenti in questione e, in disparte l’applicabilità al caso di specie della disposizione di carattere generale sul soccorso istruttorio, di cui all’art. 6 della legge n. 241/90, riferibile a tutti i procedimenti amministrativi, a venire in rilievo, nel caso specifico, è comunque, l’art. 16, co. 2 del d. lgs. n. 206/2007 che, invero, impone all’Amministrazione resistente, nell’ambito dei procedimenti in argomento, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda, di dare comunicazione all’interessato circa la completezza, o meno, della documentazione esibita, chiedendo, ove necessario, le integrazioni ritenute opportune.
Se il termine suindicato non può certo essere ritenuto perentorio, non essendovi alcuna espressa previsione in merito da parte della legge richiamata, in ossequio al brocardo ubi lex voluit dixit , per cui si ritiene che tali integrazioni possano essere chieste anche successivamente dall’amministrazione, è altrettanto vero che la disposizione in questione, per come formulata, pone un vero e proprio obbligo in capo alla p.a., con riferimento alla verifica circa la completezza della documentazione presentata dai privati che, pertanto, non pare certo poter essere eluso dal suo comportamento omissivo, così come avvenuto nel caso di specie (TAR Lazio Roma, n. 13153/2022, del 17 ottobre 2022).
Né, tantomeno, la mancata osservanza della prescrizione succitata può legittimare la stessa amministrazione a respingere la domanda di riconoscimento per la mancata allegazione di documenti che, sulla base del dettato normativo sopra richiamato, essa stessa avrebbe dovuto verificare e segnalare al privato nella fase istruttoria del procedimento originario o, in assenza, in sede di riedizione del potere (ex multis, Consiglio di Stato n. 4346/2024; conf. n. 4345/2024 e n. 1507/2024).
Per tali ragioni, si ritiene che il rigetto dell’istanza formulata dalla parte ricorrente, motivato de plano sulla sola circostanza della mancata allegazione delle certificazioni de quibus, sia illegittimo nei termini sopra precisati, con conseguente suo annullamento per difetto di motivazione e di istruttoria e discendente obbligo dell’amministrazione di procedere ad una rivalutazione dell’istanza presentata dalla ricorrente, previa acquisizione di ogni altro documento ritenuto utile al fine del provvedere.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre IV.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge, con attribuzione a favore degli avvocati Ida Tomasiello e Andrea de’ Longis, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
CO Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO