Articolo 25 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 24Articolo 26
Versione
11 aprile 1953
Art. 25.
L'Ente puo' affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953