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11 aprile 1953
11 aprile 1953
Art. 25.
L'Ente puo' affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.
L'Ente puo' affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.