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Articolo 25 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
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Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 25 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Versione
11 aprile 1953
Art. 25.
L'Ente puo' affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953
Vedi fonte istituzionale
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