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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1551/2014 R.G. promossa da:
(CF , elettivamente domiciliato in Oristano, via Carducci n. 9, E_ C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Martani, che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa a margine del ricorso;
ricorrente contro
(CF ), in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliata in Nuoro, galleria Emanuela Loi n. 12, presso lo studio dell'Avv. Gian Piera
Pittalis, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della domanda di reintegra formulata con il ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2017 nei confronti delle sig.re , res.te in Ottana, via Chironi n. 53 e , res.te in Persona_1 CP_1
Ottana, via Chironi n. 35, così provvedere: Riconoscere il diritto di di possedere e/o detenere i terreni indicati
E_ nel contratto d'affitto del 1/5/2017 e degli animali già intestati a nel registro di stalla prodotto e per l'effetto CP_1 ordinare alle Resistenti il rilascio in favore di dei terreni degli immobili e degli animali elencati nel registro di
E_ stalla 070NU035 intestato a e l'immediata reintegrazione di esso ricorrente nel possesso e/o detenzione di
E_ tutti i capi ovini intestati a con condanna delle stesse al risarcimento dei danni in favore del predetto, da
E_ liquidarsi almeno nella somma di € 50.000,00 o in quella che sarà accertata, anche secondo equità”.
Nell'interesse della resistente:
“Voglia rigettare la domanda di riconoscimento del diritto di di possedere e/o detenere i terreni indicati nel E_ contratto di affitto del 01.05.2017 e degli animali già intestati a nel registro di stalla prodotto;
CP_1
1 rigettare la richiesta di rilascio e conseguente reintegrazione nel possesso e/o detenzione in favore di dei terreni, E_ degli immobili e degli animali elencati nel registro di stalla 070NU035 e conseguente e/o manutenzione di nel E_ possesso dei fabbricati e dei terreni agricoli delle signore e;
Persona_1 CP_1 rigettare la richiesta di condanna al risarcimento dei danni come quantificati;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13 dicembre 2017 e regolarmente notificato, ha E_ convenuto in giudizio e e ha chiesto a questo Tribunale la reintegrazione Persona_1 CP_1 nel possesso dei fabbricati e dei terreni in agro di Bolotana, loc. Sa Menta, e in agro di Ottana, loc.
Toccori, nonché dei capi ovini elencati nei registri di stalla allegati al ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: di essere possessore, nonché legittimo detentore, di detti beni in forza di contratto d'affitto agrario del 1° maggio 2017 sottoscritto, quale concedente, da di aver provveduto, dal maggio 2017, all'aratura, irrigazione dei terreni, pulizia delle Persona_1 stalle e di aver svolto attività di allevamento di ovini unendo i suoi capi a quelli che gli avevano ceduto le resistenti, e di aver conferito mandato, unitamente alle resistente, a un CP_1 Persona_1 agronomo per dare corso alle pratiche di subingresso del ricorrente nella titolarità dell'azienda e nell'attività di allevamento degli ovini esercitata sui terreni e immobili di Ottana – località Toccori.
Con riferimento allo spoglio il ricorrente ha precisato: di aver dapprima subito, dal settembre 2017, le ingerenze delle zie e le quali, a seguito di diffida del 21 settembre 2017, avevano CP_1 Persona_1 apposto ai cancelli di accesso all'azienda, in data 30 settembre 2017, catene e lucchetti. Il ricorrente ha poi affermato di essere riuscito ad accedere all'azienda e a prelevare i propri capi ovini solo a seguito dell'intervento dei carabinieri della Stazione di Ottana.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio e le quali, CP_1 Persona_1 hanno chiesto il rigetto del ricorso e hanno esposto che: erano comproprietarie dei fabbricati e terreni oggetto di causa;
l'azienda era solo formalmente intestata a ma veniva condotta e Persona_1 gestita da era stata “raggirata” da il quale, le aveva fatto CP_1 Persona_1 E_ sottoscrivere un “foglio” e non il contratto di affitto de quo;
, il contratto di affitto del 1° maggio 2017
(sottoscritto dalla sola ) era nullo e/o annullabile, perché unicamente avrebbe Persona_1 CP_1 potuto validamente disporre dei terreni e concederli in locazione, avendone essa solo la disponibilità Per materiale;
il non aveva mai esercitato attività di allevamento, né aveva mai unito i propri capi di bestiame a quelli di proprietà dell'azienda; il registro aziendale prodotto dal ricorrente era un mero atto di parte e non vi era stato mai alcun intervento dei carabinieri volto a far recupere il bestiame al ricorrente;
non è mai stato immesso nel possesso e/o detenzione dei beni oggetto di causa, in quanto i E_ terreni di Bolotana sono condotti fin dal 2012, per concessione delle due resistenti, da tale Per_2
, mentre i terreni in agro di Ottana da tale dipendente delle resistenti e unico
[...] Persona_3
2 soggetto a aver sempre detenuto le chiavi dei lucchetti dei cancelli di ingresso;
la sporadica presenza del ricorrente in località Taccori, era stata occasionata da semplici visite di cortesia;
nel mese di E_ aprile 2017, aveva immesso circa trenta agnelle nell'azienda – poi prelevate in data 30 ottobre 2017, ma non aveva mai provveduto alla cura delle stesse.
Inoltre, ha aggiunto di non aver personalmente mai conferito all' Persona_1 CP_2 CP_3 alcuna procura per la pratica DUA di subentro del ricorrente nella titolarità dell'azienda (con
[...] conseguente disconoscimento della paternità della sottoscrizione apposta all'allegato F 15 della pratica amministrativa).
Sentiti i sommari informatori, con ordinanza del 7 maggio 2019, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, accordando tutela possessoria solo con riguardo alla detenzione dei fabbricati e dei terreni agricoli siti in Ottana, oggetto del contratto datato 1° maggio 2017, e ha rigettato la domanda nel resto, sull'assunto che non avesse provato il possesso dei capi ovini presenti nell'azienda agricola. E_
Avverso tale ordinanza tutte le parti hanno proposto tempestivo reclamo dinanzi a questo Tribunale, il quale, con ordinanza collegiale del 27 ottobre 2019, ha accolto il reclamo di e Persona_1 CP_1
e, per l'effetto, ha integralmente riformato l'ordinanza impugnata rigettando integralmente l'azione di reintegrazione proposta da E_
Con successiva istanza promossa nei termini di cui all'art. 703, comma quarto, c.p.c. il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito.
All'udienza del 23 giugno 2020 sono stati concessi a entrambe le parti – ritualmente costituite nella fase di merito – i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il successivo 23 novembre 2020, il giudice, ha ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti.
All'udienza del 18 gennaio 2022 sono stati sentiti dal giudice delegato per l'istruttoria i testi CP_3
e All'udienza del 5 maggio 2022 sono stati sentiti e
[...] Testimone_1 Testimone_2 Per_3
. All'udienza del 25 gennaio 2023 è stata sentita OS Moro. All'udienza del 25 maggio 2023 è
[...] stato sentito , inoltre, parte ricorrente ha esibito copia della sentenza n. 87/2023 della Persona_2
Corte d'Appello di Sassari che conferma la sentenza di primo grado sulla validità del contratto d'affitto intercorso tra le parti.
Con ordinanza del 25 luglio 2023, questo giudice istruttore, subentrato nella trattazione della causa, ha fissato udienza per la comparizione delle parti al fine di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate in tema di prova testimoniale.
All'udienza del 7 novembre 2023, dato atto della morte della resistente il processo è Persona_1 stato interrotto ai sensi dell'art. 300 comma 1 c.p.c.
La causa è stata riassunta dal ricorrente, ai sensi dell'art 303 c.p.c., in data 4 febbraio 2024 nei confronti di anche in qualità di erede di CP_1 Persona_1
All'udienza del 9 luglio 2024 sono stati sentiti i testi e Testimone_3 Testimone_4
3 All'udienza del 24 settembre 2024 è stato sentito NT EL SI, inoltre, il giudice ha condannato
BE RA e , più volte ritualmente citati e mai comparsi, al pagamento di una pena Persona_3 pecuniaria di € 800.
All'udienza del 22 ottobre 2024 il giudice ha disposto l'accompagnamento coattivo di per Persona_3
l'udienza del 19 novembre, ove è stato sentito in qualità di testimone. In tale udienza – verificato che il teste era stato già sentito dal giudice delegato all'istruttoria – è stata revocata l'ammenda.
In tale udienza il giudice ha disposto l'accompagnamento coattivo del teste BE RA, sentito poi all'udienza del 21 gennaio 2025, ove il giudice ha revocato l'ammenda visto il deposito del certificato medico.
All'esito di tale udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Discostandosi da quanto deciso dal tribunale in sede di reclamo – ordinanza del 27 ottobre 2019 – questo giudice, all'esito della fase di merito, reputa che la domanda di reintegra formulata da fondata E_
e deve essere accolta.
Per dar conto di tale conclusone, occorre prima di tutto delineare i contorni dell'azione esercitata dal ricorrente.
Fin dal ricorso, ha chiesto di essere reintegrato nel possesso dei fabbricati e dei terreni in agro E_ di Bolotana, loc. Sa Menta, e in agro di Ottana, loc. Toccori, nonché dei capi ovini elencati nei registri di stalla allegati al ricorso. A sostegno della domanda, il medesimo ricorrente ha allegato di essere detentore qualificato di tali beni, in ragione di contratto di affitto agrario sottoscritto il 1° maggio 2017 da Per_1 in qualità di concedente e da lui stesso in qualità di conduttore.
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 1168, comma 2, c.c., l'azione di reintegrazione è concessa “a chi ha la detenzione della cosa, tranne che l'abbia per ragioni di servizio o ospitalità”.
La giurisprudenza di legittimità, nel chiarire la portata di tale disposizione, ha puntualizzato più volte che il detentore qualificato del bene, ovvero chiunque detenga la cosa nel proprio interesse in forza di un contratto, è legittimato a proporre azione di reintegrazione anche nei confronti del possessore, dovendosi escludere che tale legittimazione sia estesa a qualsiasi detentore e a chi detiene per ragioni di ospitalità e servizio (Cass. Civ. 1067 del 2002 e successive conformi).
Nel procedimento incardinato a tutela della detenzione qualificata, il regime probatorio è radicalmente diverso da quello relativo a un procedimento instaurato a tutela del possesso: nel primo caso, colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine e che comporta necessariamente la trasmissione della detenzione (locazione, comodato, contratto agrario, ovvero altri contratti anche atipici), indipendentemente dalla persistenza della validità ed efficacia del titolo medesimo al momento dello spoglio (Cass. Civ. 2111 del 1994 e successive conformi); nel secondo caso, ovvero di tutela del possesso, il titolo da cui si pretende avere avuto origine
4 il possesso, non può essere fatto valere per dimostrare lo “ius possidendi”, ma solo “ad colorandam possessionem”, per rafforzare la prova di quegli atti materiali integranti il possesso.
Sulla base di tali premesse, chi, in sede di reintegra, invoca la tutela della detenzione qualificata deve provare la sussistenza, al momento dello spoglio, non di una posizione tout court possessoria – ovvero l'esercizio di atti corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, accompagnato dall'animus rem sibi habendi –, ma di una effettiva disponibilità del bene che rientri nell'ambito della detenzione derivante dal titolo (Cass. Civ. 3469 del 1982 e successive conformi).
Poiché il titolo che giustifica la consegna e la detenzione del bene è un contratto obbligatorio, non traslativo né costitutivo di diritti reali, chi consegna tale bene rimane comunque possessore (Cass. Civ.
5500 del 1996).
Effettuata tale ricognizione, deve rilevarsi che ha offerto prova del contratto a base della E_ detenzione qualificata dei fabbricati e dei terreni in agro di Bolotana, loc. Sa Menta, e in agro di Ottana, loc. Toccori, nonché dei capi ovini ivi allocati. Egli, infatti, ha prodotto il contratto di affitto agrario relativo a quei beni, sottoscritto in data 1° maggio 2017 dal ricorrente in qualità di affittuario-conduttore e da in qualità di proprietaria-concedente. Il medesimo contratto, prodotto sin dal Persona_1 ricorso, è stato registrato in data 9 maggio 2017 al n. 1390 serie 3, come si evince dalla nota in calce al contratto medesimo.
Benché non sia necessaria alcuna prova della validità ed efficacia del contratto, va osservato che CP_1 in sede di comparsa conclusionale, ha prodotto ricorso per cassazione del 20 luglio 2023 (redatto,
[...] dunque, dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal quale emerge che con sentenza 87 del 15 marzo 2023, pubblicata il 4 aprile 2023, la Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza (292 del 25 novembre 2021), con la quale il Tribunale di Nuoro, sezione agraria, ha sancito la validità del contratto medesimo. A dire il vero, come anticipato in parte motiva, la sentenza è stata esibita anche da parte ricorrente all'udienza del 25 maggio 2023, ma non consta successivo deposito.
Va osservato, con riferimento alle contestazioni mosse da parte resistente al contratto, che Persona_1
a sottoscritto il medesimo “per sé e per conto di .
[...] CP_1
La prova del contratto, allo stato, deve dirsi raggiunta.
Oltre alla prova del contratto, può dirsi raggiunta la prova della conseguita disponibilità, in capo al ricorrente, dei beni oggetto del medesimo contratto, sussistente sino al momento dello spoglio.
La prova di tale disponibilità materiale, conforme al contratto, può essere desunta dalle seguenti prove, testimoniali e documentali.
escusso quale informatore all'udienza del 14 giugno 2018, è un commerciante all'ingrosso Persona_4 di bestiame, come tale estraneo agli interessi delle parti in causa e particolarmente attendibile. La circostanza dell'assoluta mancanza di relazioni con le parti costituisce circostanza di eminente rilievo nel
5 caso di specie, dal momento che quasi tutti i testimoni sono in qualche modo legati alle parti da rapporti di lavoro o parentela.
Ebbene, tale informatore ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto lo “contattava E_ per commerciare bestiame e in particolare per il ritiro dello stesso. Mi recavo a Ottana in località Tocconi
e precisamente nella azienda principale, entravo dall'ingresso principale attraversando una strada sterrata.
Entravo e andavo nel capannone che si trova dietro, dove ci sono le gabbie di mungitura, e lì caricavo gli agnelli. A volte c'era anche la zia, ma i contatti erano con , con cui contrattavo i prezzi del E_ bestiame”.
Il teste ha poi affermato di aver iniziato a recarsi presso l'azienda nel 2016, verso novembre, fino a dopo
Pasqua 2017” e di aver visto “ lavorare in azienda, con l'escavatore e sistemare la strada di E_ ingresso”. ha puntualizzato di aver “visto personalmente che il gestiva il bestiame”, Per_4 E_ aggiungendo quanto segue: “l'ho visto attaccare al trattore gli strumenti per l'aratura del terreno ma non Per l'ho visto arare il terreno;
ho visto personalmente il ulire le stalle”.
Con riferimento alla scansione temporale dello spoglio, il teste ha riferito di essere stato in azienda l'ultima volta nel maggio 2017 e “l'accesso era aperto, per accedere dietro c'è un cancello che chiude il piazzale in cemento e questo cancello l'ha aperto , specificando che a maggio 2017 non aveva visto E_ quest'ultimo mungere gli ovini, ma di averlo notato mentre “radunava il bestiame diviso in diversi gruppi, selezionava gli agnelli da macello e quelli da allevare”. Va specificato – circostanza che rende la testimonianza ancora più affidabile – che il teste si recava in azienda di frequente: “ogni venti giorni ma dipende dal periodo, in pratica mi recavo quando mi chiamava dicendomi che c'erano agnelli E_ pronti per il macello”.
Di maggior importanza è la deposizione, all'udienza del 26 marzo 2019, di agronomo, il Controparte_3 quale ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver “redatto una pratica SUAP per il trasferimento degli allevamenti al signor mi sono recato in azienda nell'aprile 2017, sono stato E_ incaricato da Per allevamenti intendo circa 500 capi ovini, che erano di proprietà di E_ [...]
”. Il medesimo agronomo è stato nuovamente escusso in fase di merito, precisando quanto Persona_1 segue: “Ricordo di essere stato contattato da nel mese di febbraio 2017 e mi sono recato in E_ azienda il 28.4.2017, lo ricordo perché è il giorno del mio compleanno, per discutere del passaggio di azienda da a . Ricordo che all'incontro eravamo io, e Persona_1 E_ E_ [...]
”. CP_1
Alla medesima udienza è stato escusso il teste veterinario. Dalle sue dichiarazioni Testimone_2 si apprende quello che si riporta di seguito: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero dirigente veterinario per il Comune di Ottana e poi sostituto del Direttore del servizio;
mi occupo della profilassi delle malattie infettive. Nell'azienda in questione ho fatto degli interventi per la genotipizzazione di due arieti, ho poi inviato due veterinari per le vaccinazioni contro la blue tongue (il dott. , il dott. ; Per_5 Per_6
6 dal maggio 2017 c'è stato il subingresso di ome proprietario detentore della E_ Parte_2
a seguito della presentazione di una DUAP al Comune di Ottana, il ci ha comunicato Parte_3 ciò”.
Le dichiarazioni degli informatori e dei testi confermano – a loro volta sono rafforzate da – i seguenti documenti: 1) pratica SUAPE per il trasferimento degli allevamenti al signor (prodotto con E_ ricorso); 2) i registri di stalla (prodotti con il ricorso) da cui risultano intestati ad 60 capi ovini E_ collocati nel terreno di Sa Menta e 82 capi collocati nel terreno di Toccori;
3) la fattura emessa da Pt_1 il 6 giugno 2017 nei confronti della Logudoro Carni Eur Srl, nella quale si dà atto dell'acquisto da
[...] parte di quest'ultima impresa di 150 capi ovini (prodotta in comparsa conclusionale della fase cautelare);
4) la dichiarazioni di provenienza e di destinazione degli animali ovini in favore della Logudoro Carni Eur
Srl del 29 maggio 2017, dalla quale risulta che gli ovini di Sa Menta sono intestati ad (prodotta E_ sempre nella comparsa conclusionale); 5) il piano di controllo aziendale del 21 settembre 2017, sottoscritto da il 21 settembre 2017 (prodotto in fase di merito con la memoria 183, comma E_
6, n. 2, c.p.c.).
Lette nel loro complesso, le prove dichiarative e documentali confermano che, a seguito della sottoscrizione del contratto di affitto agrario del 1° maggio 2017, aveva iniziato a prendere in E_ consegna l'azienda agricola composta dai terreni e dai fabbricati oggetto dello spoglio, nonché i capi ovini.
Alla consegna formale – pratica SUAPE di trasferimento degli allevamenti, intestazione ad E_ del codice aziendale della zia concedente, intestazione dei capi ovini nei registri di stalla – ha fatto seguito la disponibilità materiale dei luoghi, evidenziata dalle attività descritte dagli informatori sopra richiamati: apertura dei cancelli a commercianti, lavori di manutenzione dell'azienda mediante escavatore e trattore, pulizia delle stalle, selezione del bestiame.
L'agronomo conferma che, ad aprile 2017, e il ricorrente erano presenti sul luogo per CP_3 CP_1 discutere della consegna dell'azienda. Il teste ha dichiarato che vi è stato il subingresso di Tes_2 Pt_1 quale proprietario “detentore” dell'azienda. Che al contratto formale si sia accompagnata una disponibilità di fatto dei terreni, dei fabbricati e degli animali dell'azienda è confermato dalle fatture emesse da in favore della Logudoro Carni Eur Srl: si tratta di fatture relative a centocinquanta E_ capi ovini, di cui è evidente che il ricorrente aveva assoluta disponibilità. Tale documento, oltre a confermare le parole del teste n punto di materiale selezione del bestiame effettuata da Per_4 E_ dimostra che la gestione dei capi ovini non si limitava alle sole “trenta agnelle” che, secondo la resistente, avrebbe introdotto in azienda il 30 aprile 2017. E_
Del resto, una conferma dell'effettiva e materiale trasmissione dell'azienda al ricorrente giunge anche dai testimoni di parte resistente.
medico veterinario indicato dalle resistenti, escusso all'udienza del 26 marzo 2019, ha Testimone_5 dichiarato di aver visto “qualche volta” in azienda e che “la prima volta è venuto a controllare E_
7 come stavamo facendo le ecografie al bestiame;
altre volte l'ho visto ma di passaggio, non l'ho mai visto lavorare”. Il fatto che il ricorrente si interessasse all'ecografie del bestiame è univoco indice di un'attenzione alla gestione del bestiame stesso: anche questo indizio dimostra che, accanto al trasferimento formale – testimoniato dal contratto di affitto e da tutte le pratiche che ne sono seguite
(Suape, registri stalle, ecc.) – vi è stato anche un trasferimento materiale.
Informazione in parte analoga, del resto, è stata fornita da veterinario del cui pagamento Testimone_6 si occupava escusso il 16 aprile 2019 su indicazione di parte resistente: “Conosco CP_1 E_
Per l'ho visto due volte, so che è nipote delle così si è presentato. L'ho visto una volta mentre facevo le ecografie e un'altra volta mentre facevo un trattamento. Entrambe le volte era di passaggio. Non mi ha aiutato a fare i trattamenti. È stato lì a guardare”.
Altro teste di parte resistente, allevatore alle dipendenze di sentito il 13 Testimone_7 CP_1 novembre 2018, ha riferito di conoscere nei seguenti termini: “l'ho visto qualche volta e per E_ la precisione nella primavera 2017 quando abbiamo sfalciato il foraggio, in tale occasione ha lavorato per tre giorni con il trattore;
dopo tale occasione non l'ho più visto”.
Alla medesima udienza è stato escusso anche , altro allevatore alle dipendenze di Persona_3 Per_1
e il quale così si è espresso: “Conosco non lo vedo più da agosto 2017;
[...] CP_1 E_ prima dell'agosto 2017 veniva saltuariamente in quanto era sempre impegnato con i camion, infatti fa il trasportatore;
veniva a controllare, anche se preciso che il principale non era lui ma la signora E_
. CP_1
Ben quattro testi di parte resistente, nella fase sommaria, dunque in epoca prossima ai fatti, hanno riferito che è stato presente in azienda – peraltro in occasione di momenti gestori della medesima: E_ ecografie e trattamenti degli animali –, ha svolto attività peculiari di coltivazione (sfalciare il foraggio), ha
“controllato”. Non pare un caso che l'attività di sfalcio riferita da sia avvenuta proprio Persona_3 nella primavera del 2017, ossia in coincidenza della stipula del contratto di affitto. Analogamente, proprio Per_ ad aprile 2017, secondo quanto affermato dalla resistente (il teste , contraddicendo sul punto le memorie di parte resistente, riferisce di fatti accaduti a febbraio), il ricorrente ha collocato trenta agnelle di sue proprietà nell'azienda di cui era divenuto affittuario: anche tale circostanza, dunque, pare essere indicativa di una conseguita disponibilità materiale. Per Le prove testimoniali offerte da parte resistente, salvo le ammissioni in ordine alla presenza di non paiono per il resto rilevanti. Tale circostanza ha indotto questo giudice a non ritenere di ammettere ulteriori prove dichiarative. I motivi di tale irrilevanza sono essenzialmente correlati alla circostanza che tali prove sono finalizzate a dimostrare che la presenza di ell'azienda agricola era occasionale E_
e dovuta a ragioni di cortesia. In comparsa conclusionale, infatti, ha testualmente affermato CP_1 che la presenza del ricorrente “sarebbe dovuta in primis al fatto che in diverse occasioni egli svolgeva dei piccoli lavori, dietro compenso, in favore e a servizio delle zie” e “secondariamente”, al “fatto che egli
8 doveva sdebitarsi nei loro confronti poiché le stesse si occupavano della cura e dell'alimentazione delle sue agnelle e provvedevano, su richiesta del nipote, al conferimento del latte, ad un industriale del settore”.
Tali ragioni, tuttavia, sono sconfessate dalla sussistenza di un contratto di affitto datato 1° maggio 2017.
È alla luce di tale contratto che la presenza di trova giustificazione: quel contratto è E_ radicalmente incompatibile con una presenza in azienda a mero titolo di cortesia.
Del resto, immettersi nella detenzione dell'azienda non significa necessariamente doversi occupare direttamente e materialmente di tutte le incombenze dell'azienda. Anche sotto tale profilo, l'insistenza dei testimoni di parte resistente sul fatto che non prendesse parte a tutte le attività materiali E_ di gestione paiono del tutto irrilevanti.
Significativo, semmai, è che anche i testi di parte resistente riferiscano di un ruolo di controllo: come detto, ha riferito che “veniva a controllare”. Persona_3 E_
Tale trasmissione materiale della detenzione non è incompatibile con un residuo possesso in capo alla resistente che pare giustificarsi sulla base del fatto che tra ricorrente e odierna resistente corre CP_1 uno stretto legame parentale (nipote/zia), accompagnato da vicissitudini testamentarie dei terreni stessi.
Proprio in ragione di tale legame è lecito ritenere che, all'epoca dei fatti in contestazione, si stesse verificando un graduale subingresso del nipote nell'azienda intestata alla zia di fatto Persona_1 gestita da affittata dal ricorrente il 1° maggio 2017. Del resto, il denunciato spoglio risale al CP_1
30 settembre 2017. È lecito ritenere che la privazione della detenzione sia avvenuta, a distanza di cinque mesi dal contratto, in un momento in cui quell'avvicendamento era ancora in corso. Proprio tale Per avvicendamento giustifica le fatture, ancora intestate alle prodotte da queste ultime in sede di memoria di costituzione.
Verificata la sussistenza del titolo che legittima la detenzione qualificata e verificata una situazione di detenzione effettiva e materiale al momento dello spoglio, occorre passare al vaglio la ricorrenza dello spoglio stesso.
Occorre immediatamente osservare che l'odierna resistente e, prima di essa, CP_1 Per_1 Per_1 hanno negato di aver cambiato le serrature dei cancelli dell'azienda, ma non hanno negato che dopo
[...] il 30 settembre 2017 non sia stato più stato fatto entrare in azienda, né che fosse loro E_ intenzione impedire l'esercizio delle prerogative scaturenti dal contratto di affitto.
Il già menzionato , teste di parte resistente già menzionato, ha affermato, il 13 novembre Persona_3
Per 2018, di conoscere i fatti di causa in quanto lavorava da circa cinque anni per le sorelle Il teste ha puntualmente affermato: “conosco non lo vedo più da agosto 2017”. E_
informatore di parte ricorrente escusso il 16 aprile 2019, ha dichiarato di essere a Testimone_8 conoscenza dei fatti di causa in quanto conoscente di entrambe le parti: “Ho un pezzo di terreno accanto al loro, essendo in pensione tutti i giorni mi reco là, li vedo quasi tutti i giorni;
in particolare vedo CP_1
9 Per pesso, invece non vedo mai ultimamente non vedo da più di un anno Persona_1 E_
– prima l'ho visto ogni tanto lavorare col trattore;
in questo momento ci sono due pastori e la proprietaria
. Il teste ha poi precisato che quando vedeva lo vedeva lavorare: “L'ho visto CP_1 E_ lavorare col trattore, una volta l'ho visto con degli escavatori, stavano facendo un piazzale davanti alla casa;
l'ho anche visto accudire il gregge, fare il pastore”. La testimonianza è particolarmente importante: si tratta di un conoscente di entrambe le parti, come tale disinteressato, che non solo racconta di aver visto concretamente impegnato nei lavori di azienda, ma anche di non averlo visto da più di E_ un anno. Poiché la deposizione è stata resa ad aprile 2019, collima con l'avvenuto spoglio accaduto a fine settembre 2017, periodo che certamente risale a più di un anno.
Decisiva è la dichiarazione del già menzionato teste A venire esame è la Testimone_2 dichiarazione rilasciata in fase di merito, all'udienza del 5 maggio 2022, che merita di essere trascritta integralmente: “Ricordo che l'azienda avente codice n. IT 070 NU 035 è stata estratta per un controllo relativo all'anagrafe degli ovini valido anche ai fini della condizionalità (premialità da parte della Comunità europea). Il controllo è stato svolto dal dott. il quale dichiarava di non aver Parte_4 potuto svolgere il controllo in quanto non gli era stato permesso di accedere all'azienda. A seguito di questa registrazione dell'esito di questo controllo ovvero sfavorevole per mancato controllo come servizio abbiamo ritenuto di verificare ulteriormente quanto verbalizzato dal Collega SI e pertanto io e la dott.ssa ci siamo recati nell'azienda in località Toccori, accedendovi e sentita la sig.ra Tes_9 [...]
ivi presente abbiamo contattato telefonicamente il per chiedergli di presenziare al CP_1 E_ controllo e lui dichiarava di non poter accedere all'azienda per cui confermavamo le conclusioni del precedente controllo fatto dal Collega SI”.
Tale ultima dichiarazione, letta congiuntamente a quella dei testi e Persona_3 Testimone_8 consente di capire come le resistenti, a prescindere dalla prova della circostanza inerente al cambio delle serrature, abbiano avuto intenzione di immutare lo stato di fatto e, anche in violazione del contratto di affitto da loro sottoscritto, abbiano intesto estromettere dalla azienda e privarlo della E_ detenzione qualificata.
Inutile sottolineare che, alla condotta materiale finalizzata ad impedire l'ingresso in azienda, si sia associata la sussistenza dell'elemento soggettivo, dimostrata dalla consapevolezza di ledere le prerogative scaturite in capo ad dal contratto di affitto. E_
Tanto premesso, l'azione di reintegra proposta da deve reputarsi fondata. Lo stesso, a E_ conclusione del presente processo, deve essere reintegrato nel possesso dei terreni indicati nel contratto di affitto del 1° maggio 2017 e dei fabbricati su di essi insistenti.
La reintegra deve essere estesa a tutti i terreni, ivi compresi quelli di Bolotana, per motivi che, ancora una volta, sono legati alla cornice contrattuale della vicenda.
10 Come affermato dalle resistenti sin dalla prima memoria di costituzione, terreni e fabbricati
“costituiscono un unico corpo aziendale ( , ditta formalmente intestata alla sola Parte_5 Persona_1 ma in realtà gestita e amministrata dalla sig.ra ”. Nel medesimo contratto di affitto, non
[...] CP_1
a caso, sono indicati tutti i terreni: sia quelli ubicati in Ottana sia quelli ubicati in Bolotana. La circostanza che sia stato visto compiere attività soltanto in Ottana non esclude, proprio alla luce E_ dell'unitarietà dell'azienda, che vi sia stata la trasmissione effettiva della detenzione di tutti i terreni e i fabbricata – ossia di tutta l'azienda – come del resto dimostrato dalla pratica Suape, dai registri aziendali delle stalle.
In senso opposto non rileva la deposizione di , teste di parte resistente escusso il 25 Persona_2 maggio 2023. Il teste, prima ancora di essere interrogato sui capitoli di prova, ha riferito quanto segue:
“Preciso che il mio bestiame pascola il terreno sito in Bolotana denominato Sa Menta che so essere oggetto di causa. Faccio la legna per le signore e e do attenzione che non entri del Pt_6 Persona_1 bestiame di altre persone, faccio la manutenzione del terreno nel senso che se cade un muro io lo rialzo.
Ho le mucche e ci sto tutto l'anno. Preciso che non verso alcunché a nessuno in quanto mi occupo della manutenzione del terreno tipo custode”. Al di là dell'interesse in causa del teste, va osservato che il teste Per non ha precisato in base a quale di tipo di rapporto con le sorelle svolga la sua attività – agli atti non
è allegato alcun contratto scritto che consenta di chiarirlo -, né ha specificato se il terreno da lui asseritamente custodito coincida con l'intera area del terreno ubicato in Sa Menta o con parte di esso.
Poiché è incontestato, sulla base documentale dei registri di stalla, che alcuni capi ovini dell'azienda Per agricola data in affitto a fossero ubicati in Sa Menta ed è altrettanto incontestato che terreni e fabbricati di Sa Menta facciano parte del contratto di affitto, si deve desumere che l'allevamento di bestiame esercitato da fosse compatibile con l'allevamento di bestiame esercitato prima da Per_2 Per_7
e e, dopo il contratto di affitto, da
[...] CP_1 E_
Va osservato che il ricorrente ha rinunciato ha rinunciato alla domanda di reintegra dei capi ovini, stante il fatto che i medesimi sono ormai irrintracciabili.
Non può essere accolta, viceversa, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, neppure in via generica.
Pacificamente la domanda risarcitoria può essere proposta congiuntamente all'azione possessoria (Cass.
Civ. 20875 del 2005) e che la sede di trattazione della domanda risarcitoria sia la fase di merito.
In maniera consentanea a tale orientamento, il ricorrente si è limitato a riservarsi la domanda di risarcimento nel ricorso introduttivo del giudizio e ha poi formulato, nella istanza per la prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, comma IV, c.p.c., la seguente domanda risarcitoria: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, in accoglimento della domanda di reintegra formulata con il ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2017 nei confronti delle sig.re , res.te in Ottana, via Chironi n. 53 Persona_1
e , res.te in Ottana, via Chironi n. 35, così provvedere: Riconoscere il diritto di di CP_1 E_
11 possedere e/o detenere i terreni indicati nel contratto d'affitto del 1/5/2017 e degli animali già intestati a nel registro di stalla prodotto e per l'effetto ordinare alle Resistenti il rilascio in favore di CP_1 [...]
dei terreni degli immobili e degli animali elencati nel registro di stalla 070NU035 intestato a Pt_1 [...]
e l'immediata reintegrazione di esso ricorrente nel possesso e/o detenzione di tutti i capi ovini Pt_1 intestati a , con condanna delle stesse al risarcimento dei danni in favore del predetto, da E_ liquidarsi almeno nella somma di € 50.000,00 o in quella che sarà accertata, anche secondo equità”.
Si tratta, all'evidenza, di una domanda risarcitoria specifica, di cui, tuttavia, non è stato provato il fondamento sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur. Sulla totale carenza di prova non incide neppure la mancata ammissione di prova testimoniale, dal momento che nessun capitolo era formulato in maniera tale da evincere un danno, soprattutto correlato alla mancata percezione dei premi correlati all'allevamento dei capi ovini.
Rigetta per assoluta carenza di prova la domanda di risarcimento specifico, non può essere ritenuta ammissibile la domanda di condanna generica. La giurisprudenza di legittimità, in maniera convincente, ha rilevato che “Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "ne bis in idem", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum" (Cass. Civ., ord. 10323 del 2020).
Peraltro, a ciò si aggiunge che, nel caso di specie, la domanda generica è stata proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, relativa anche alla fase interinale (queste ultime secondo quanto previsto nell'ordinanza di reclamo). Le stesse devono essere liquidate secondo i parametri previsti dai DDMM 55/2014 e 147/2022 per cause di valore indeterminabile a bassa difficoltà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di di essere reintegrato nella detenzione qualificata dei terreni e E_ dei fabbricati dei fabbricati e dei terreni in agro di Bolotana, loc. Sa Menta, al foglio 7, mapp.li 6,
15, 31, 32, foglio 68, mapp.li 32 e 52, e in agro di Ottana, loc. Toccori, al foglio 2 nn. 101, 102,
103, , foglio 3 mapp.li 196, 204, 205, 206, 207, 208,, foglio 4, mapp.li 33, 45, 46, 47, 78, 107, 111,
162, 163, foglio 9 mapp.li 14, 15, 16, 17 (parte), 36, dal 41 al 48, dal 51 al 53, dal 55 al 63 (parte), dal 71 al 79 (parte), e 82, foglio 10, mappali 1 (parte), 4 (parte), 45, 47 (parte), 48 (parte), foglio
12 11 mappale 1 (parte), foglio 18 mappali 119, 125, 369 (parte) 373, 482 (parte), 483 (parte), 594 (ex
93), 120, 485 (ex 179), 487 (ex 179), 575 (ex 479) e 577 (ex 479) e, comunque, di tutti i terreni e fabbricati indicati nel contratto di affitto agrario sottoscritto in data 1° maggio 2017 con Per_1
[...]
2) Ordina a di reintegrare nella detenzione qualificata dei suddetti immobili CP_1 E_ mediante consegna delle chiavi di accesso dei terreni e dei fabbricati;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) Condanna a rimborsare ad le spese del presente procedimento che si CP_1 E_ liquidano in complessivi € 12.263, di cui € 12.116 per onorari ed € 147 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 11 maggio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1551/2014 R.G. promossa da:
(CF , elettivamente domiciliato in Oristano, via Carducci n. 9, E_ C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Martani, che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa a margine del ricorso;
ricorrente contro
(CF ), in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliata in Nuoro, galleria Emanuela Loi n. 12, presso lo studio dell'Avv. Gian Piera
Pittalis, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della domanda di reintegra formulata con il ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2017 nei confronti delle sig.re , res.te in Ottana, via Chironi n. 53 e , res.te in Persona_1 CP_1
Ottana, via Chironi n. 35, così provvedere: Riconoscere il diritto di di possedere e/o detenere i terreni indicati
E_ nel contratto d'affitto del 1/5/2017 e degli animali già intestati a nel registro di stalla prodotto e per l'effetto CP_1 ordinare alle Resistenti il rilascio in favore di dei terreni degli immobili e degli animali elencati nel registro di
E_ stalla 070NU035 intestato a e l'immediata reintegrazione di esso ricorrente nel possesso e/o detenzione di
E_ tutti i capi ovini intestati a con condanna delle stesse al risarcimento dei danni in favore del predetto, da
E_ liquidarsi almeno nella somma di € 50.000,00 o in quella che sarà accertata, anche secondo equità”.
Nell'interesse della resistente:
“Voglia rigettare la domanda di riconoscimento del diritto di di possedere e/o detenere i terreni indicati nel E_ contratto di affitto del 01.05.2017 e degli animali già intestati a nel registro di stalla prodotto;
CP_1
1 rigettare la richiesta di rilascio e conseguente reintegrazione nel possesso e/o detenzione in favore di dei terreni, E_ degli immobili e degli animali elencati nel registro di stalla 070NU035 e conseguente e/o manutenzione di nel E_ possesso dei fabbricati e dei terreni agricoli delle signore e;
Persona_1 CP_1 rigettare la richiesta di condanna al risarcimento dei danni come quantificati;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13 dicembre 2017 e regolarmente notificato, ha E_ convenuto in giudizio e e ha chiesto a questo Tribunale la reintegrazione Persona_1 CP_1 nel possesso dei fabbricati e dei terreni in agro di Bolotana, loc. Sa Menta, e in agro di Ottana, loc.
Toccori, nonché dei capi ovini elencati nei registri di stalla allegati al ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: di essere possessore, nonché legittimo detentore, di detti beni in forza di contratto d'affitto agrario del 1° maggio 2017 sottoscritto, quale concedente, da di aver provveduto, dal maggio 2017, all'aratura, irrigazione dei terreni, pulizia delle Persona_1 stalle e di aver svolto attività di allevamento di ovini unendo i suoi capi a quelli che gli avevano ceduto le resistenti, e di aver conferito mandato, unitamente alle resistente, a un CP_1 Persona_1 agronomo per dare corso alle pratiche di subingresso del ricorrente nella titolarità dell'azienda e nell'attività di allevamento degli ovini esercitata sui terreni e immobili di Ottana – località Toccori.
Con riferimento allo spoglio il ricorrente ha precisato: di aver dapprima subito, dal settembre 2017, le ingerenze delle zie e le quali, a seguito di diffida del 21 settembre 2017, avevano CP_1 Persona_1 apposto ai cancelli di accesso all'azienda, in data 30 settembre 2017, catene e lucchetti. Il ricorrente ha poi affermato di essere riuscito ad accedere all'azienda e a prelevare i propri capi ovini solo a seguito dell'intervento dei carabinieri della Stazione di Ottana.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio e le quali, CP_1 Persona_1 hanno chiesto il rigetto del ricorso e hanno esposto che: erano comproprietarie dei fabbricati e terreni oggetto di causa;
l'azienda era solo formalmente intestata a ma veniva condotta e Persona_1 gestita da era stata “raggirata” da il quale, le aveva fatto CP_1 Persona_1 E_ sottoscrivere un “foglio” e non il contratto di affitto de quo;
, il contratto di affitto del 1° maggio 2017
(sottoscritto dalla sola ) era nullo e/o annullabile, perché unicamente avrebbe Persona_1 CP_1 potuto validamente disporre dei terreni e concederli in locazione, avendone essa solo la disponibilità Per materiale;
il non aveva mai esercitato attività di allevamento, né aveva mai unito i propri capi di bestiame a quelli di proprietà dell'azienda; il registro aziendale prodotto dal ricorrente era un mero atto di parte e non vi era stato mai alcun intervento dei carabinieri volto a far recupere il bestiame al ricorrente;
non è mai stato immesso nel possesso e/o detenzione dei beni oggetto di causa, in quanto i E_ terreni di Bolotana sono condotti fin dal 2012, per concessione delle due resistenti, da tale Per_2
, mentre i terreni in agro di Ottana da tale dipendente delle resistenti e unico
[...] Persona_3
2 soggetto a aver sempre detenuto le chiavi dei lucchetti dei cancelli di ingresso;
la sporadica presenza del ricorrente in località Taccori, era stata occasionata da semplici visite di cortesia;
nel mese di E_ aprile 2017, aveva immesso circa trenta agnelle nell'azienda – poi prelevate in data 30 ottobre 2017, ma non aveva mai provveduto alla cura delle stesse.
Inoltre, ha aggiunto di non aver personalmente mai conferito all' Persona_1 CP_2 CP_3 alcuna procura per la pratica DUA di subentro del ricorrente nella titolarità dell'azienda (con
[...] conseguente disconoscimento della paternità della sottoscrizione apposta all'allegato F 15 della pratica amministrativa).
Sentiti i sommari informatori, con ordinanza del 7 maggio 2019, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, accordando tutela possessoria solo con riguardo alla detenzione dei fabbricati e dei terreni agricoli siti in Ottana, oggetto del contratto datato 1° maggio 2017, e ha rigettato la domanda nel resto, sull'assunto che non avesse provato il possesso dei capi ovini presenti nell'azienda agricola. E_
Avverso tale ordinanza tutte le parti hanno proposto tempestivo reclamo dinanzi a questo Tribunale, il quale, con ordinanza collegiale del 27 ottobre 2019, ha accolto il reclamo di e Persona_1 CP_1
e, per l'effetto, ha integralmente riformato l'ordinanza impugnata rigettando integralmente l'azione di reintegrazione proposta da E_
Con successiva istanza promossa nei termini di cui all'art. 703, comma quarto, c.p.c. il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito.
All'udienza del 23 giugno 2020 sono stati concessi a entrambe le parti – ritualmente costituite nella fase di merito – i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il successivo 23 novembre 2020, il giudice, ha ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti.
All'udienza del 18 gennaio 2022 sono stati sentiti dal giudice delegato per l'istruttoria i testi CP_3
e All'udienza del 5 maggio 2022 sono stati sentiti e
[...] Testimone_1 Testimone_2 Per_3
. All'udienza del 25 gennaio 2023 è stata sentita OS Moro. All'udienza del 25 maggio 2023 è
[...] stato sentito , inoltre, parte ricorrente ha esibito copia della sentenza n. 87/2023 della Persona_2
Corte d'Appello di Sassari che conferma la sentenza di primo grado sulla validità del contratto d'affitto intercorso tra le parti.
Con ordinanza del 25 luglio 2023, questo giudice istruttore, subentrato nella trattazione della causa, ha fissato udienza per la comparizione delle parti al fine di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate in tema di prova testimoniale.
All'udienza del 7 novembre 2023, dato atto della morte della resistente il processo è Persona_1 stato interrotto ai sensi dell'art. 300 comma 1 c.p.c.
La causa è stata riassunta dal ricorrente, ai sensi dell'art 303 c.p.c., in data 4 febbraio 2024 nei confronti di anche in qualità di erede di CP_1 Persona_1
All'udienza del 9 luglio 2024 sono stati sentiti i testi e Testimone_3 Testimone_4
3 All'udienza del 24 settembre 2024 è stato sentito NT EL SI, inoltre, il giudice ha condannato
BE RA e , più volte ritualmente citati e mai comparsi, al pagamento di una pena Persona_3 pecuniaria di € 800.
All'udienza del 22 ottobre 2024 il giudice ha disposto l'accompagnamento coattivo di per Persona_3
l'udienza del 19 novembre, ove è stato sentito in qualità di testimone. In tale udienza – verificato che il teste era stato già sentito dal giudice delegato all'istruttoria – è stata revocata l'ammenda.
In tale udienza il giudice ha disposto l'accompagnamento coattivo del teste BE RA, sentito poi all'udienza del 21 gennaio 2025, ove il giudice ha revocato l'ammenda visto il deposito del certificato medico.
All'esito di tale udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Discostandosi da quanto deciso dal tribunale in sede di reclamo – ordinanza del 27 ottobre 2019 – questo giudice, all'esito della fase di merito, reputa che la domanda di reintegra formulata da fondata E_
e deve essere accolta.
Per dar conto di tale conclusone, occorre prima di tutto delineare i contorni dell'azione esercitata dal ricorrente.
Fin dal ricorso, ha chiesto di essere reintegrato nel possesso dei fabbricati e dei terreni in agro E_ di Bolotana, loc. Sa Menta, e in agro di Ottana, loc. Toccori, nonché dei capi ovini elencati nei registri di stalla allegati al ricorso. A sostegno della domanda, il medesimo ricorrente ha allegato di essere detentore qualificato di tali beni, in ragione di contratto di affitto agrario sottoscritto il 1° maggio 2017 da Per_1 in qualità di concedente e da lui stesso in qualità di conduttore.
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 1168, comma 2, c.c., l'azione di reintegrazione è concessa “a chi ha la detenzione della cosa, tranne che l'abbia per ragioni di servizio o ospitalità”.
La giurisprudenza di legittimità, nel chiarire la portata di tale disposizione, ha puntualizzato più volte che il detentore qualificato del bene, ovvero chiunque detenga la cosa nel proprio interesse in forza di un contratto, è legittimato a proporre azione di reintegrazione anche nei confronti del possessore, dovendosi escludere che tale legittimazione sia estesa a qualsiasi detentore e a chi detiene per ragioni di ospitalità e servizio (Cass. Civ. 1067 del 2002 e successive conformi).
Nel procedimento incardinato a tutela della detenzione qualificata, il regime probatorio è radicalmente diverso da quello relativo a un procedimento instaurato a tutela del possesso: nel primo caso, colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine e che comporta necessariamente la trasmissione della detenzione (locazione, comodato, contratto agrario, ovvero altri contratti anche atipici), indipendentemente dalla persistenza della validità ed efficacia del titolo medesimo al momento dello spoglio (Cass. Civ. 2111 del 1994 e successive conformi); nel secondo caso, ovvero di tutela del possesso, il titolo da cui si pretende avere avuto origine
4 il possesso, non può essere fatto valere per dimostrare lo “ius possidendi”, ma solo “ad colorandam possessionem”, per rafforzare la prova di quegli atti materiali integranti il possesso.
Sulla base di tali premesse, chi, in sede di reintegra, invoca la tutela della detenzione qualificata deve provare la sussistenza, al momento dello spoglio, non di una posizione tout court possessoria – ovvero l'esercizio di atti corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, accompagnato dall'animus rem sibi habendi –, ma di una effettiva disponibilità del bene che rientri nell'ambito della detenzione derivante dal titolo (Cass. Civ. 3469 del 1982 e successive conformi).
Poiché il titolo che giustifica la consegna e la detenzione del bene è un contratto obbligatorio, non traslativo né costitutivo di diritti reali, chi consegna tale bene rimane comunque possessore (Cass. Civ.
5500 del 1996).
Effettuata tale ricognizione, deve rilevarsi che ha offerto prova del contratto a base della E_ detenzione qualificata dei fabbricati e dei terreni in agro di Bolotana, loc. Sa Menta, e in agro di Ottana, loc. Toccori, nonché dei capi ovini ivi allocati. Egli, infatti, ha prodotto il contratto di affitto agrario relativo a quei beni, sottoscritto in data 1° maggio 2017 dal ricorrente in qualità di affittuario-conduttore e da in qualità di proprietaria-concedente. Il medesimo contratto, prodotto sin dal Persona_1 ricorso, è stato registrato in data 9 maggio 2017 al n. 1390 serie 3, come si evince dalla nota in calce al contratto medesimo.
Benché non sia necessaria alcuna prova della validità ed efficacia del contratto, va osservato che CP_1 in sede di comparsa conclusionale, ha prodotto ricorso per cassazione del 20 luglio 2023 (redatto,
[...] dunque, dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal quale emerge che con sentenza 87 del 15 marzo 2023, pubblicata il 4 aprile 2023, la Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza (292 del 25 novembre 2021), con la quale il Tribunale di Nuoro, sezione agraria, ha sancito la validità del contratto medesimo. A dire il vero, come anticipato in parte motiva, la sentenza è stata esibita anche da parte ricorrente all'udienza del 25 maggio 2023, ma non consta successivo deposito.
Va osservato, con riferimento alle contestazioni mosse da parte resistente al contratto, che Persona_1
a sottoscritto il medesimo “per sé e per conto di .
[...] CP_1
La prova del contratto, allo stato, deve dirsi raggiunta.
Oltre alla prova del contratto, può dirsi raggiunta la prova della conseguita disponibilità, in capo al ricorrente, dei beni oggetto del medesimo contratto, sussistente sino al momento dello spoglio.
La prova di tale disponibilità materiale, conforme al contratto, può essere desunta dalle seguenti prove, testimoniali e documentali.
escusso quale informatore all'udienza del 14 giugno 2018, è un commerciante all'ingrosso Persona_4 di bestiame, come tale estraneo agli interessi delle parti in causa e particolarmente attendibile. La circostanza dell'assoluta mancanza di relazioni con le parti costituisce circostanza di eminente rilievo nel
5 caso di specie, dal momento che quasi tutti i testimoni sono in qualche modo legati alle parti da rapporti di lavoro o parentela.
Ebbene, tale informatore ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto lo “contattava E_ per commerciare bestiame e in particolare per il ritiro dello stesso. Mi recavo a Ottana in località Tocconi
e precisamente nella azienda principale, entravo dall'ingresso principale attraversando una strada sterrata.
Entravo e andavo nel capannone che si trova dietro, dove ci sono le gabbie di mungitura, e lì caricavo gli agnelli. A volte c'era anche la zia, ma i contatti erano con , con cui contrattavo i prezzi del E_ bestiame”.
Il teste ha poi affermato di aver iniziato a recarsi presso l'azienda nel 2016, verso novembre, fino a dopo
Pasqua 2017” e di aver visto “ lavorare in azienda, con l'escavatore e sistemare la strada di E_ ingresso”. ha puntualizzato di aver “visto personalmente che il gestiva il bestiame”, Per_4 E_ aggiungendo quanto segue: “l'ho visto attaccare al trattore gli strumenti per l'aratura del terreno ma non Per l'ho visto arare il terreno;
ho visto personalmente il ulire le stalle”.
Con riferimento alla scansione temporale dello spoglio, il teste ha riferito di essere stato in azienda l'ultima volta nel maggio 2017 e “l'accesso era aperto, per accedere dietro c'è un cancello che chiude il piazzale in cemento e questo cancello l'ha aperto , specificando che a maggio 2017 non aveva visto E_ quest'ultimo mungere gli ovini, ma di averlo notato mentre “radunava il bestiame diviso in diversi gruppi, selezionava gli agnelli da macello e quelli da allevare”. Va specificato – circostanza che rende la testimonianza ancora più affidabile – che il teste si recava in azienda di frequente: “ogni venti giorni ma dipende dal periodo, in pratica mi recavo quando mi chiamava dicendomi che c'erano agnelli E_ pronti per il macello”.
Di maggior importanza è la deposizione, all'udienza del 26 marzo 2019, di agronomo, il Controparte_3 quale ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver “redatto una pratica SUAP per il trasferimento degli allevamenti al signor mi sono recato in azienda nell'aprile 2017, sono stato E_ incaricato da Per allevamenti intendo circa 500 capi ovini, che erano di proprietà di E_ [...]
”. Il medesimo agronomo è stato nuovamente escusso in fase di merito, precisando quanto Persona_1 segue: “Ricordo di essere stato contattato da nel mese di febbraio 2017 e mi sono recato in E_ azienda il 28.4.2017, lo ricordo perché è il giorno del mio compleanno, per discutere del passaggio di azienda da a . Ricordo che all'incontro eravamo io, e Persona_1 E_ E_ [...]
”. CP_1
Alla medesima udienza è stato escusso il teste veterinario. Dalle sue dichiarazioni Testimone_2 si apprende quello che si riporta di seguito: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero dirigente veterinario per il Comune di Ottana e poi sostituto del Direttore del servizio;
mi occupo della profilassi delle malattie infettive. Nell'azienda in questione ho fatto degli interventi per la genotipizzazione di due arieti, ho poi inviato due veterinari per le vaccinazioni contro la blue tongue (il dott. , il dott. ; Per_5 Per_6
6 dal maggio 2017 c'è stato il subingresso di ome proprietario detentore della E_ Parte_2
a seguito della presentazione di una DUAP al Comune di Ottana, il ci ha comunicato Parte_3 ciò”.
Le dichiarazioni degli informatori e dei testi confermano – a loro volta sono rafforzate da – i seguenti documenti: 1) pratica SUAPE per il trasferimento degli allevamenti al signor (prodotto con E_ ricorso); 2) i registri di stalla (prodotti con il ricorso) da cui risultano intestati ad 60 capi ovini E_ collocati nel terreno di Sa Menta e 82 capi collocati nel terreno di Toccori;
3) la fattura emessa da Pt_1 il 6 giugno 2017 nei confronti della Logudoro Carni Eur Srl, nella quale si dà atto dell'acquisto da
[...] parte di quest'ultima impresa di 150 capi ovini (prodotta in comparsa conclusionale della fase cautelare);
4) la dichiarazioni di provenienza e di destinazione degli animali ovini in favore della Logudoro Carni Eur
Srl del 29 maggio 2017, dalla quale risulta che gli ovini di Sa Menta sono intestati ad (prodotta E_ sempre nella comparsa conclusionale); 5) il piano di controllo aziendale del 21 settembre 2017, sottoscritto da il 21 settembre 2017 (prodotto in fase di merito con la memoria 183, comma E_
6, n. 2, c.p.c.).
Lette nel loro complesso, le prove dichiarative e documentali confermano che, a seguito della sottoscrizione del contratto di affitto agrario del 1° maggio 2017, aveva iniziato a prendere in E_ consegna l'azienda agricola composta dai terreni e dai fabbricati oggetto dello spoglio, nonché i capi ovini.
Alla consegna formale – pratica SUAPE di trasferimento degli allevamenti, intestazione ad E_ del codice aziendale della zia concedente, intestazione dei capi ovini nei registri di stalla – ha fatto seguito la disponibilità materiale dei luoghi, evidenziata dalle attività descritte dagli informatori sopra richiamati: apertura dei cancelli a commercianti, lavori di manutenzione dell'azienda mediante escavatore e trattore, pulizia delle stalle, selezione del bestiame.
L'agronomo conferma che, ad aprile 2017, e il ricorrente erano presenti sul luogo per CP_3 CP_1 discutere della consegna dell'azienda. Il teste ha dichiarato che vi è stato il subingresso di Tes_2 Pt_1 quale proprietario “detentore” dell'azienda. Che al contratto formale si sia accompagnata una disponibilità di fatto dei terreni, dei fabbricati e degli animali dell'azienda è confermato dalle fatture emesse da in favore della Logudoro Carni Eur Srl: si tratta di fatture relative a centocinquanta E_ capi ovini, di cui è evidente che il ricorrente aveva assoluta disponibilità. Tale documento, oltre a confermare le parole del teste n punto di materiale selezione del bestiame effettuata da Per_4 E_ dimostra che la gestione dei capi ovini non si limitava alle sole “trenta agnelle” che, secondo la resistente, avrebbe introdotto in azienda il 30 aprile 2017. E_
Del resto, una conferma dell'effettiva e materiale trasmissione dell'azienda al ricorrente giunge anche dai testimoni di parte resistente.
medico veterinario indicato dalle resistenti, escusso all'udienza del 26 marzo 2019, ha Testimone_5 dichiarato di aver visto “qualche volta” in azienda e che “la prima volta è venuto a controllare E_
7 come stavamo facendo le ecografie al bestiame;
altre volte l'ho visto ma di passaggio, non l'ho mai visto lavorare”. Il fatto che il ricorrente si interessasse all'ecografie del bestiame è univoco indice di un'attenzione alla gestione del bestiame stesso: anche questo indizio dimostra che, accanto al trasferimento formale – testimoniato dal contratto di affitto e da tutte le pratiche che ne sono seguite
(Suape, registri stalle, ecc.) – vi è stato anche un trasferimento materiale.
Informazione in parte analoga, del resto, è stata fornita da veterinario del cui pagamento Testimone_6 si occupava escusso il 16 aprile 2019 su indicazione di parte resistente: “Conosco CP_1 E_
Per l'ho visto due volte, so che è nipote delle così si è presentato. L'ho visto una volta mentre facevo le ecografie e un'altra volta mentre facevo un trattamento. Entrambe le volte era di passaggio. Non mi ha aiutato a fare i trattamenti. È stato lì a guardare”.
Altro teste di parte resistente, allevatore alle dipendenze di sentito il 13 Testimone_7 CP_1 novembre 2018, ha riferito di conoscere nei seguenti termini: “l'ho visto qualche volta e per E_ la precisione nella primavera 2017 quando abbiamo sfalciato il foraggio, in tale occasione ha lavorato per tre giorni con il trattore;
dopo tale occasione non l'ho più visto”.
Alla medesima udienza è stato escusso anche , altro allevatore alle dipendenze di Persona_3 Per_1
e il quale così si è espresso: “Conosco non lo vedo più da agosto 2017;
[...] CP_1 E_ prima dell'agosto 2017 veniva saltuariamente in quanto era sempre impegnato con i camion, infatti fa il trasportatore;
veniva a controllare, anche se preciso che il principale non era lui ma la signora E_
. CP_1
Ben quattro testi di parte resistente, nella fase sommaria, dunque in epoca prossima ai fatti, hanno riferito che è stato presente in azienda – peraltro in occasione di momenti gestori della medesima: E_ ecografie e trattamenti degli animali –, ha svolto attività peculiari di coltivazione (sfalciare il foraggio), ha
“controllato”. Non pare un caso che l'attività di sfalcio riferita da sia avvenuta proprio Persona_3 nella primavera del 2017, ossia in coincidenza della stipula del contratto di affitto. Analogamente, proprio Per_ ad aprile 2017, secondo quanto affermato dalla resistente (il teste , contraddicendo sul punto le memorie di parte resistente, riferisce di fatti accaduti a febbraio), il ricorrente ha collocato trenta agnelle di sue proprietà nell'azienda di cui era divenuto affittuario: anche tale circostanza, dunque, pare essere indicativa di una conseguita disponibilità materiale. Per Le prove testimoniali offerte da parte resistente, salvo le ammissioni in ordine alla presenza di non paiono per il resto rilevanti. Tale circostanza ha indotto questo giudice a non ritenere di ammettere ulteriori prove dichiarative. I motivi di tale irrilevanza sono essenzialmente correlati alla circostanza che tali prove sono finalizzate a dimostrare che la presenza di ell'azienda agricola era occasionale E_
e dovuta a ragioni di cortesia. In comparsa conclusionale, infatti, ha testualmente affermato CP_1 che la presenza del ricorrente “sarebbe dovuta in primis al fatto che in diverse occasioni egli svolgeva dei piccoli lavori, dietro compenso, in favore e a servizio delle zie” e “secondariamente”, al “fatto che egli
8 doveva sdebitarsi nei loro confronti poiché le stesse si occupavano della cura e dell'alimentazione delle sue agnelle e provvedevano, su richiesta del nipote, al conferimento del latte, ad un industriale del settore”.
Tali ragioni, tuttavia, sono sconfessate dalla sussistenza di un contratto di affitto datato 1° maggio 2017.
È alla luce di tale contratto che la presenza di trova giustificazione: quel contratto è E_ radicalmente incompatibile con una presenza in azienda a mero titolo di cortesia.
Del resto, immettersi nella detenzione dell'azienda non significa necessariamente doversi occupare direttamente e materialmente di tutte le incombenze dell'azienda. Anche sotto tale profilo, l'insistenza dei testimoni di parte resistente sul fatto che non prendesse parte a tutte le attività materiali E_ di gestione paiono del tutto irrilevanti.
Significativo, semmai, è che anche i testi di parte resistente riferiscano di un ruolo di controllo: come detto, ha riferito che “veniva a controllare”. Persona_3 E_
Tale trasmissione materiale della detenzione non è incompatibile con un residuo possesso in capo alla resistente che pare giustificarsi sulla base del fatto che tra ricorrente e odierna resistente corre CP_1 uno stretto legame parentale (nipote/zia), accompagnato da vicissitudini testamentarie dei terreni stessi.
Proprio in ragione di tale legame è lecito ritenere che, all'epoca dei fatti in contestazione, si stesse verificando un graduale subingresso del nipote nell'azienda intestata alla zia di fatto Persona_1 gestita da affittata dal ricorrente il 1° maggio 2017. Del resto, il denunciato spoglio risale al CP_1
30 settembre 2017. È lecito ritenere che la privazione della detenzione sia avvenuta, a distanza di cinque mesi dal contratto, in un momento in cui quell'avvicendamento era ancora in corso. Proprio tale Per avvicendamento giustifica le fatture, ancora intestate alle prodotte da queste ultime in sede di memoria di costituzione.
Verificata la sussistenza del titolo che legittima la detenzione qualificata e verificata una situazione di detenzione effettiva e materiale al momento dello spoglio, occorre passare al vaglio la ricorrenza dello spoglio stesso.
Occorre immediatamente osservare che l'odierna resistente e, prima di essa, CP_1 Per_1 Per_1 hanno negato di aver cambiato le serrature dei cancelli dell'azienda, ma non hanno negato che dopo
[...] il 30 settembre 2017 non sia stato più stato fatto entrare in azienda, né che fosse loro E_ intenzione impedire l'esercizio delle prerogative scaturenti dal contratto di affitto.
Il già menzionato , teste di parte resistente già menzionato, ha affermato, il 13 novembre Persona_3
Per 2018, di conoscere i fatti di causa in quanto lavorava da circa cinque anni per le sorelle Il teste ha puntualmente affermato: “conosco non lo vedo più da agosto 2017”. E_
informatore di parte ricorrente escusso il 16 aprile 2019, ha dichiarato di essere a Testimone_8 conoscenza dei fatti di causa in quanto conoscente di entrambe le parti: “Ho un pezzo di terreno accanto al loro, essendo in pensione tutti i giorni mi reco là, li vedo quasi tutti i giorni;
in particolare vedo CP_1
9 Per pesso, invece non vedo mai ultimamente non vedo da più di un anno Persona_1 E_
– prima l'ho visto ogni tanto lavorare col trattore;
in questo momento ci sono due pastori e la proprietaria
. Il teste ha poi precisato che quando vedeva lo vedeva lavorare: “L'ho visto CP_1 E_ lavorare col trattore, una volta l'ho visto con degli escavatori, stavano facendo un piazzale davanti alla casa;
l'ho anche visto accudire il gregge, fare il pastore”. La testimonianza è particolarmente importante: si tratta di un conoscente di entrambe le parti, come tale disinteressato, che non solo racconta di aver visto concretamente impegnato nei lavori di azienda, ma anche di non averlo visto da più di E_ un anno. Poiché la deposizione è stata resa ad aprile 2019, collima con l'avvenuto spoglio accaduto a fine settembre 2017, periodo che certamente risale a più di un anno.
Decisiva è la dichiarazione del già menzionato teste A venire esame è la Testimone_2 dichiarazione rilasciata in fase di merito, all'udienza del 5 maggio 2022, che merita di essere trascritta integralmente: “Ricordo che l'azienda avente codice n. IT 070 NU 035 è stata estratta per un controllo relativo all'anagrafe degli ovini valido anche ai fini della condizionalità (premialità da parte della Comunità europea). Il controllo è stato svolto dal dott. il quale dichiarava di non aver Parte_4 potuto svolgere il controllo in quanto non gli era stato permesso di accedere all'azienda. A seguito di questa registrazione dell'esito di questo controllo ovvero sfavorevole per mancato controllo come servizio abbiamo ritenuto di verificare ulteriormente quanto verbalizzato dal Collega SI e pertanto io e la dott.ssa ci siamo recati nell'azienda in località Toccori, accedendovi e sentita la sig.ra Tes_9 [...]
ivi presente abbiamo contattato telefonicamente il per chiedergli di presenziare al CP_1 E_ controllo e lui dichiarava di non poter accedere all'azienda per cui confermavamo le conclusioni del precedente controllo fatto dal Collega SI”.
Tale ultima dichiarazione, letta congiuntamente a quella dei testi e Persona_3 Testimone_8 consente di capire come le resistenti, a prescindere dalla prova della circostanza inerente al cambio delle serrature, abbiano avuto intenzione di immutare lo stato di fatto e, anche in violazione del contratto di affitto da loro sottoscritto, abbiano intesto estromettere dalla azienda e privarlo della E_ detenzione qualificata.
Inutile sottolineare che, alla condotta materiale finalizzata ad impedire l'ingresso in azienda, si sia associata la sussistenza dell'elemento soggettivo, dimostrata dalla consapevolezza di ledere le prerogative scaturite in capo ad dal contratto di affitto. E_
Tanto premesso, l'azione di reintegra proposta da deve reputarsi fondata. Lo stesso, a E_ conclusione del presente processo, deve essere reintegrato nel possesso dei terreni indicati nel contratto di affitto del 1° maggio 2017 e dei fabbricati su di essi insistenti.
La reintegra deve essere estesa a tutti i terreni, ivi compresi quelli di Bolotana, per motivi che, ancora una volta, sono legati alla cornice contrattuale della vicenda.
10 Come affermato dalle resistenti sin dalla prima memoria di costituzione, terreni e fabbricati
“costituiscono un unico corpo aziendale ( , ditta formalmente intestata alla sola Parte_5 Persona_1 ma in realtà gestita e amministrata dalla sig.ra ”. Nel medesimo contratto di affitto, non
[...] CP_1
a caso, sono indicati tutti i terreni: sia quelli ubicati in Ottana sia quelli ubicati in Bolotana. La circostanza che sia stato visto compiere attività soltanto in Ottana non esclude, proprio alla luce E_ dell'unitarietà dell'azienda, che vi sia stata la trasmissione effettiva della detenzione di tutti i terreni e i fabbricata – ossia di tutta l'azienda – come del resto dimostrato dalla pratica Suape, dai registri aziendali delle stalle.
In senso opposto non rileva la deposizione di , teste di parte resistente escusso il 25 Persona_2 maggio 2023. Il teste, prima ancora di essere interrogato sui capitoli di prova, ha riferito quanto segue:
“Preciso che il mio bestiame pascola il terreno sito in Bolotana denominato Sa Menta che so essere oggetto di causa. Faccio la legna per le signore e e do attenzione che non entri del Pt_6 Persona_1 bestiame di altre persone, faccio la manutenzione del terreno nel senso che se cade un muro io lo rialzo.
Ho le mucche e ci sto tutto l'anno. Preciso che non verso alcunché a nessuno in quanto mi occupo della manutenzione del terreno tipo custode”. Al di là dell'interesse in causa del teste, va osservato che il teste Per non ha precisato in base a quale di tipo di rapporto con le sorelle svolga la sua attività – agli atti non
è allegato alcun contratto scritto che consenta di chiarirlo -, né ha specificato se il terreno da lui asseritamente custodito coincida con l'intera area del terreno ubicato in Sa Menta o con parte di esso.
Poiché è incontestato, sulla base documentale dei registri di stalla, che alcuni capi ovini dell'azienda Per agricola data in affitto a fossero ubicati in Sa Menta ed è altrettanto incontestato che terreni e fabbricati di Sa Menta facciano parte del contratto di affitto, si deve desumere che l'allevamento di bestiame esercitato da fosse compatibile con l'allevamento di bestiame esercitato prima da Per_2 Per_7
e e, dopo il contratto di affitto, da
[...] CP_1 E_
Va osservato che il ricorrente ha rinunciato ha rinunciato alla domanda di reintegra dei capi ovini, stante il fatto che i medesimi sono ormai irrintracciabili.
Non può essere accolta, viceversa, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, neppure in via generica.
Pacificamente la domanda risarcitoria può essere proposta congiuntamente all'azione possessoria (Cass.
Civ. 20875 del 2005) e che la sede di trattazione della domanda risarcitoria sia la fase di merito.
In maniera consentanea a tale orientamento, il ricorrente si è limitato a riservarsi la domanda di risarcimento nel ricorso introduttivo del giudizio e ha poi formulato, nella istanza per la prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, comma IV, c.p.c., la seguente domanda risarcitoria: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, in accoglimento della domanda di reintegra formulata con il ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2017 nei confronti delle sig.re , res.te in Ottana, via Chironi n. 53 Persona_1
e , res.te in Ottana, via Chironi n. 35, così provvedere: Riconoscere il diritto di di CP_1 E_
11 possedere e/o detenere i terreni indicati nel contratto d'affitto del 1/5/2017 e degli animali già intestati a nel registro di stalla prodotto e per l'effetto ordinare alle Resistenti il rilascio in favore di CP_1 [...]
dei terreni degli immobili e degli animali elencati nel registro di stalla 070NU035 intestato a Pt_1 [...]
e l'immediata reintegrazione di esso ricorrente nel possesso e/o detenzione di tutti i capi ovini Pt_1 intestati a , con condanna delle stesse al risarcimento dei danni in favore del predetto, da E_ liquidarsi almeno nella somma di € 50.000,00 o in quella che sarà accertata, anche secondo equità”.
Si tratta, all'evidenza, di una domanda risarcitoria specifica, di cui, tuttavia, non è stato provato il fondamento sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur. Sulla totale carenza di prova non incide neppure la mancata ammissione di prova testimoniale, dal momento che nessun capitolo era formulato in maniera tale da evincere un danno, soprattutto correlato alla mancata percezione dei premi correlati all'allevamento dei capi ovini.
Rigetta per assoluta carenza di prova la domanda di risarcimento specifico, non può essere ritenuta ammissibile la domanda di condanna generica. La giurisprudenza di legittimità, in maniera convincente, ha rilevato che “Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "ne bis in idem", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum" (Cass. Civ., ord. 10323 del 2020).
Peraltro, a ciò si aggiunge che, nel caso di specie, la domanda generica è stata proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, relativa anche alla fase interinale (queste ultime secondo quanto previsto nell'ordinanza di reclamo). Le stesse devono essere liquidate secondo i parametri previsti dai DDMM 55/2014 e 147/2022 per cause di valore indeterminabile a bassa difficoltà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di di essere reintegrato nella detenzione qualificata dei terreni e E_ dei fabbricati dei fabbricati e dei terreni in agro di Bolotana, loc. Sa Menta, al foglio 7, mapp.li 6,
15, 31, 32, foglio 68, mapp.li 32 e 52, e in agro di Ottana, loc. Toccori, al foglio 2 nn. 101, 102,
103, , foglio 3 mapp.li 196, 204, 205, 206, 207, 208,, foglio 4, mapp.li 33, 45, 46, 47, 78, 107, 111,
162, 163, foglio 9 mapp.li 14, 15, 16, 17 (parte), 36, dal 41 al 48, dal 51 al 53, dal 55 al 63 (parte), dal 71 al 79 (parte), e 82, foglio 10, mappali 1 (parte), 4 (parte), 45, 47 (parte), 48 (parte), foglio
12 11 mappale 1 (parte), foglio 18 mappali 119, 125, 369 (parte) 373, 482 (parte), 483 (parte), 594 (ex
93), 120, 485 (ex 179), 487 (ex 179), 575 (ex 479) e 577 (ex 479) e, comunque, di tutti i terreni e fabbricati indicati nel contratto di affitto agrario sottoscritto in data 1° maggio 2017 con Per_1
[...]
2) Ordina a di reintegrare nella detenzione qualificata dei suddetti immobili CP_1 E_ mediante consegna delle chiavi di accesso dei terreni e dei fabbricati;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) Condanna a rimborsare ad le spese del presente procedimento che si CP_1 E_ liquidano in complessivi € 12.263, di cui € 12.116 per onorari ed € 147 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 11 maggio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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