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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 414/2024 R.G. promosso da:
(c.f. ), in persona del Direttore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. , P.IVA_2 presso i cui uffici è domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23.
- RECLAMANTE -
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vanessa Corpino
( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monserrato, Via Porto C.F._3
Botte n. 88, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- RECLAMATI –
E
CON SEDE IN MILANO, via Valtellina, 15/17, Controparte_3
Codice fiscale
4MORI CON SEDE IN CONEGLIANO, Controparte_4 , CON Controparte_5
SEDE IN ARBOREA,
− CON SEDE IN VENEZIA -MESTRE, Controparte_6
− CON SEDE IN URAS, CP_7
− , CON SEDE IN CAGLIARI, Controparte_8
− , CON SEDE Controparte_9
IN ORISTANO,
, CON SEDE IN ORISTANO, Controparte_10
− C.C.I.A.A. CAGLIARI- , CON SEDE IN ORISTANO, CP_9
− , URAS, SAN NICOLÒ ARCIDANO, CON SEDE Controparte_11
IN , CP_11
CON SEDE IN IGLESIAS, Controparte_12
RECLAMATI CONTUMACI
avente ad oggetto: reclamo ex artt. 80, co. 7, e 50 D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) avverso il provvedimento di omologa di concordato minore del Tribunale di Oristano n. 12/2024, emesso in data 5 novembre
2024 e comunicato in data 21 novembre 2024.
Conclusioni delle parti
Come da atti di causa.
Per la reclamante : "in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma Pt_1 Parte_1 del provvedimento impugnato, respingere la proposta concordataria, salva, se del caso, la rinnovazione degli atti".
Per i reclamati e "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare CP_1 CP_2
l'avverso reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 presso la cancelleria del Tribunale di Oristano, i sig.ri e con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi Controparte_1 Controparte_2
(OC) costituito presso l'Ordine degli Avvocati di , hanno chiesto l'ammissione alla CP_9 procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII). Nella proposta di piano e nella relazione allegata, i debitori esponevano una situazione di sovraindebitamento e offrivano ai creditori un soddisfacimento parziale attraverso la messa a disposizione di una quota dei propri redditi da lavoro dipendente. Nell'elenco dei creditori, per quanto attiene alla posizione fiscale, veniva indicato un debito complessivo verso l'Erario di € 12.899,06, corrispondente alle sole somme dovute a seguito di adesione alla c.d. "Rottamazione-quater". La proposta ometteva, tuttavia, di indicare un'ulteriore e distinta posizione debitoria della sig.ra CP_2 nei confronti dell' , per un importo di € 14.091,45, relativa a carichi non rientranti Parte_1 nella già menzionata definizione agevolata.
Con decreto del 18 marzo 2024, il Giudice designato, ritenuta la sussistenza dei presupposti, dichiarava aperta la procedura, assegnando ai creditori un termine di trenta giorni dalla comunicazione per far pervenire all'OC le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione, nonché le eventuali contestazioni. L'OC veniva incaricato di effettuare le comunicazioni di rito a tutti i creditori risultanti dall'elenco.
È pacifico e non contestato che l' , titolare del credito tributario, non abbia Parte_1 ricevuto né la comunicazione preventiva del conferimento dell'incarico all'OC (art. 76, co. 4, CCII), né la successiva comunicazione del decreto di apertura della procedura (art. 78, co. 2, lett. c, CCII).
L'Amministrazione Finanziaria veniva a conoscenza della pendenza del procedimento solo in data 29 marzo 2024, a seguito di una segnalazione informale inoltratale dall' Pt_1 Controparte_8
, alla quale erano stati erroneamente indirizzati gli atti.
[...]
In data 12 aprile 2024, l' trasmetteva a mezzo PEC all'OC una nota formale Parte_1 con la quale, in primo luogo, eccepiva la nullità della procedura per la violazione del contraddittorio e, in secondo luogo, contestava nel merito la proposta. In particolare, evidenziava la incompletezza del passivo fiscale, specificando che il debito complessivo ammontava non a € 12.899,06, ma a €
28.443,63, in ragione della menzionata posizione debitoria di € 14.091,45, non considerata nel piano.
Sulla base di tali rilievi, l'Ufficio dichiarava formalmente la propria non adesione alla proposta e ne chiedeva una riformulazione che tenesse conto della reale entità del credito erariale.
Nonostante le contestazioni, la procedura proseguiva e, con provvedimento del 2 ottobre 2024, il
Giudice fissava per il 27 novembre 2024 l'udienza per la deliberazione sulla proposta. Tuttavia, in data 5 novembre 2024, e dunque prima della già menzionata udienza, il Tribunale di Oristano emetteva il provvedimento n. 12/2024, con il quale omologava il concordato minore. Nella motivazione del provvedimento, il Giudice si limitava a dare atto del raggiungimento delle maggioranze, rilevando genericamente la "non adesione" dell' per la posizione Parte_1 della sig.ra e il "silenzio-assenso" per quella del sig. , senza tuttavia prendere in CP_2 CP_1 alcuna considerazione le specifiche e circostanziate contestazioni relative alla non veridicità dei dati del piano e all'effettiva entità del credito fiscale.
Avverso tale provvedimento, l' ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte con Parte_1 atto depositato il 20 dicembre 2024, articolando due distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo, la reclamante ha dedotto la nullità dell'intero procedimento e del conseguente provvedimento di omologa per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha lamentato la totale omissione delle comunicazioni obbligatorie previste dagli artt. 76 e 78 CCII, che le ha impedito di partecipare alla fase di formazione del passivo e ha costretto l'Ufficio a un intervento tardivo e reattivo. Ha sostenuto che tale vizio non potesse ritenersi sanato, tanto più che il Giudice di prime cure aveva poi ignorato le contestazioni sollevate, decidendo la causa prima dell'udienza appositamente fissata.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l' ha dedotto la non Parte_1 omologabilità della proposta per manifesta non veridicità dei dati posti a suo fondamento. Ha evidenziato come la rappresentazione di un credito fiscale pari a meno della metà di quello reale costituisca un vizio genetico del piano, che ne inficia la validità e altera la formazione del consenso degli altri creditori. ru.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e i quali hanno contestato la fondatezza del CP_1 CP_2 reclamo, sostenendo che il contraddittorio si sarebbe comunque instaurato grazie all'intervento dell'Agenzia e che, in ogni caso, il piano avrebbe ottenuto l'approvazione della maggioranza dei creditori anche a fronte del dissenso dell'Erario. Hanno quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 2 dicembre 2025, dopo lo scambio di memorie autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * *
Il primo motivo di reclamo attiene alla dedotta nullità della procedura per la pretermissione dell' , creditore di somme significative, dalla fase iniziale del procedimento. Parte_1
La doglianza non è meritevole di accoglimento. Sebbene sia pacifico in atti che l'OC abbia omesso di effettuare le comunicazioni formali all'odierna reclamante, occorre valutare se tale vizio procedimentale abbia prodotto una lesione concreta e insanabile del diritto al contraddittorio, tale da inficiare la validità dell'intero procedimento. Ad avviso della Corte trova applicazione nel caso di specie il principio generale della sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.). Invero, la finalità delle norme che impongono le comunicazioni ai creditori è quella di consentire loro di partecipare attivamente al procedimento, di verificare la correttezza dei dati esposti dal debitore e di esprimere una valutazione consapevole sulla proposta. Dagli atti emerge che tale scopo è stato, in concreto, raggiunto.
L' , infatti, pur avendo appreso della procedura in via informale in data Parte_1
29.03.2024 ha avuto modo di interloquire efficacemente, trasmettendo all'OC, in data 12.04.2024
(il termine per presentare le osservazioni scadeva intorno al 19 aprile) una nota circostanziata contenente non solo la contestazione formale della violazione del contraddittorio, ma anche e soprattutto le proprie puntuali deduzioni di merito, rettificando l'ammontare del credito e chiedendo una riformulazione del piano. L'Ufficio ha quindi esercitato pienamente le prerogative difensive che le comunicazioni omesse miravano a garantire. Il fatto che il termine per interloquire sia stato, di fatto, di poco ridotto rispetto a quello pieno di 30 giorni, non assume carattere dirimente, posto che l' è stata comunque in grado di articolare compiutamente le proprie difese per iscritto, Pt_1 mettendole a disposizione del Giudice e delle altre parti.
Né può condurre a diversa conclusione la circostanza che il Tribunale abbia omologato il piano prima dell'udienza fissata per la discussione. Il Giudice, infatti, al momento della decisione, era in possesso di tutti gli elementi necessari per deliberare, ivi incluse le contestazioni scritte dell' Parte_1
. La mancata menzione di tali contestazioni nel corpo del provvedimento impugnato non
[...] equivale a una loro omessa valutazione, potendo essa configurarsi come una reiezione implicita, ritenuta assorbita dalla valutazione complessiva di ammissibilità e convenienza del piano. L'eventuale vizio motivazionale sul punto, peraltro, è stato superato e sanato dalla piena devoluzione della questione a questa Corte in sede di reclamo.
In definitiva, l'irregolarità iniziale non ha impedito all' di partecipare al Parte_1 procedimento e di far valere le proprie ragioni, con la conseguenza che il vizio deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo cui l'atto omesso era preordinato.
* * *
Il secondo e centrale motivo di reclamo attiene all'omologabilità di un piano basato su dati asseritamente non veritieri e in presenza del dissenso di un creditore pubblico qualificato. È pacifico che i debitori, nella ricostruzione del passivo, abbiano indicato unicamente la porzione del debito erariale oggetto di definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), omettendo integralmente un'ulteriore posizione debitoria nei confronti dell , pari a € 14.091,45, che era Parte_1 esclusa da tale definizione. Di conseguenza, il debito fiscale reale, ammontante a € 28.443,63, è stato rappresentato nella misura, significativamente inferiore, di € 12.899,06.
Tuttavia, tale errore non determina, di per sé, la non omologabilità del piano.
Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), il concordato minore è approvato se raggiunge il consenso di tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Il successivo comma 4 disciplina l'istituto dell'omologazione forzosa (c.d. "cram down"), che consente al tribunale di omologare il piano anche in mancanza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria, ma solo a condizione che tale adesione sia "determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze".
Il punto dirimente della presente controversia è proprio la verifica della "decisività" del voto dell' . Dall'esame degli atti e, in particolare, della relazione finale dell'OC e Parte_1 dell'elenco dei creditori ammessi al voto, emerge che, anche computando il credito erariale nella sua interezza (pari a € 28.443,63, come rettificato dall'Ufficio) e considerandolo come voto contrario, la proposta di concordato ha comunque ottenuto l'approvazione da parte di creditori rappresentanti la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto, […] PROPOSTA DELLA SIG.RA SERRENTI: risulta raggiunto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (81,97%) posto che risultano voti favorevoli per silenzio assenso per € 116.467,31
(maggioranza richiesta € 72.458,39 su un totale di crediti per € 142.075,29). In conseguenza delle votazioni sopra indicate la proposta di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I., risulta approvata dai creditori.
CP_1 4 (2 voti distinti), Camera di Commercio di Controparte_13 Controparte_6
e Polizia Urbana di non hanno espresso alcuna manifestazione di voto per cui ai CP_9 CP_12 sensi dell'art. 79 si intende che gli stessi abbiano prestato consenso, mentre , Parte_1 [...]
e hanno comunicato la non adesione Controparte_8 Controparte_5 CP_5 alla proposta presentata. Considerato inoltre che il creditore 4 è titolare di Controparte_13 crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza risulta raggiunta anche per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto, posto che risultano voti favorevoli di n. 6 creditori su 9, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma primo, C.C.I. […] (v. relazione avv. Milena Figus del 16.10.2024)
In altri termini, il voto contrario dell' non era "determinante" per il Parte_1 raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge, in quanto, come allegato dalla difesa resistente, sul punto non contestata, “in peso percentuale la differenza di somme per le 4 cartelle di cui al reclamo per € 14.091,45, ha un peso specifico del 9,69%”. La maggioranza, dunque, si sarebbe formata ugualmente anche con il dissenso dell'Erario.
Tale circostanza ha una duplice e decisiva conseguenza;
non essendo tale voto determinante, non vi era né la necessità né la possibilità per il Tribunale di procedere a una valutazione di convenienza ai fini dell'omologazione forzosa ( c.d cram down di cui all'art. 80, co 3 CCII). In secondo luogo, e di conseguenza, la questione si sposta sul piano della valutazione generale che il Tribunale è chiamato a compiere in sede di omologa ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Una volta verificato il regolare raggiungimento delle maggioranze di legge, il giudice deve controllare la legalità della procedura e la fattibilità del piano. L'errore iniziale nella quantificazione del debito erariale, pur sussistente, non inficia la validità del voto espresso dagli altri creditori né la fattibilità complessiva del piano, che si basa sulla messa a disposizione di determinate risorse da parte dei debitori. Il fatto che la maggioranza dei creditori, rappresentativa della maggioranza dei crediti, abbia ritenuto conveniente la proposta costituisce il principale indice della sua idoneità a regolare la crisi da sovraindebitamento.
Il Tribunale di Oristano, pertanto, pur con una motivazione sintetica, ha correttamente omologato il piano, avendo implicitamente verificato il raggiungimento delle maggioranze di legge a prescindere dal voto dell' e avendo ritenuto il piano fattibile. L'errore materiale nella Parte_1 rappresentazione di un singolo credito, una volta appurato che il voto del relativo creditore non era decisivo, non costituisce un vizio tale da travolgere l'intera procedura e la volontà espressa dalla maggioranza del ceto creditorio.
Per le ragioni esposte, il reclamo deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte reclamata, secondo i valori tra minimi e medi delle tabelle di riferimento allegate al DM n.147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (Cass. SSUU 16300/2007), da ritenersi applicabile come criterio anche all'ipotesi in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'
[...]
avverso il provvedimento del Tribunale di Oristano n. 12/2024 del 05.11.2024: Parte_1
1. Respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento di omologa del concordato minore impugnato.
2. Condanna la reclamante, , alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio in favore della parte reclamata, che si liquidano in € 3.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
3. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 11572022 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello presentato per il reclamo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa E. Cugusi)
Il Presidente
(Dott. ssa M.T. Spanu)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 414/2024 R.G. promosso da:
(c.f. ), in persona del Direttore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. , P.IVA_2 presso i cui uffici è domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23.
- RECLAMANTE -
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vanessa Corpino
( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monserrato, Via Porto C.F._3
Botte n. 88, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- RECLAMATI –
E
CON SEDE IN MILANO, via Valtellina, 15/17, Controparte_3
Codice fiscale
4MORI CON SEDE IN CONEGLIANO, Controparte_4 , CON Controparte_5
SEDE IN ARBOREA,
− CON SEDE IN VENEZIA -MESTRE, Controparte_6
− CON SEDE IN URAS, CP_7
− , CON SEDE IN CAGLIARI, Controparte_8
− , CON SEDE Controparte_9
IN ORISTANO,
, CON SEDE IN ORISTANO, Controparte_10
− C.C.I.A.A. CAGLIARI- , CON SEDE IN ORISTANO, CP_9
− , URAS, SAN NICOLÒ ARCIDANO, CON SEDE Controparte_11
IN , CP_11
CON SEDE IN IGLESIAS, Controparte_12
RECLAMATI CONTUMACI
avente ad oggetto: reclamo ex artt. 80, co. 7, e 50 D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) avverso il provvedimento di omologa di concordato minore del Tribunale di Oristano n. 12/2024, emesso in data 5 novembre
2024 e comunicato in data 21 novembre 2024.
Conclusioni delle parti
Come da atti di causa.
Per la reclamante : "in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma Pt_1 Parte_1 del provvedimento impugnato, respingere la proposta concordataria, salva, se del caso, la rinnovazione degli atti".
Per i reclamati e "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare CP_1 CP_2
l'avverso reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 presso la cancelleria del Tribunale di Oristano, i sig.ri e con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi Controparte_1 Controparte_2
(OC) costituito presso l'Ordine degli Avvocati di , hanno chiesto l'ammissione alla CP_9 procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII). Nella proposta di piano e nella relazione allegata, i debitori esponevano una situazione di sovraindebitamento e offrivano ai creditori un soddisfacimento parziale attraverso la messa a disposizione di una quota dei propri redditi da lavoro dipendente. Nell'elenco dei creditori, per quanto attiene alla posizione fiscale, veniva indicato un debito complessivo verso l'Erario di € 12.899,06, corrispondente alle sole somme dovute a seguito di adesione alla c.d. "Rottamazione-quater". La proposta ometteva, tuttavia, di indicare un'ulteriore e distinta posizione debitoria della sig.ra CP_2 nei confronti dell' , per un importo di € 14.091,45, relativa a carichi non rientranti Parte_1 nella già menzionata definizione agevolata.
Con decreto del 18 marzo 2024, il Giudice designato, ritenuta la sussistenza dei presupposti, dichiarava aperta la procedura, assegnando ai creditori un termine di trenta giorni dalla comunicazione per far pervenire all'OC le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione, nonché le eventuali contestazioni. L'OC veniva incaricato di effettuare le comunicazioni di rito a tutti i creditori risultanti dall'elenco.
È pacifico e non contestato che l' , titolare del credito tributario, non abbia Parte_1 ricevuto né la comunicazione preventiva del conferimento dell'incarico all'OC (art. 76, co. 4, CCII), né la successiva comunicazione del decreto di apertura della procedura (art. 78, co. 2, lett. c, CCII).
L'Amministrazione Finanziaria veniva a conoscenza della pendenza del procedimento solo in data 29 marzo 2024, a seguito di una segnalazione informale inoltratale dall' Pt_1 Controparte_8
, alla quale erano stati erroneamente indirizzati gli atti.
[...]
In data 12 aprile 2024, l' trasmetteva a mezzo PEC all'OC una nota formale Parte_1 con la quale, in primo luogo, eccepiva la nullità della procedura per la violazione del contraddittorio e, in secondo luogo, contestava nel merito la proposta. In particolare, evidenziava la incompletezza del passivo fiscale, specificando che il debito complessivo ammontava non a € 12.899,06, ma a €
28.443,63, in ragione della menzionata posizione debitoria di € 14.091,45, non considerata nel piano.
Sulla base di tali rilievi, l'Ufficio dichiarava formalmente la propria non adesione alla proposta e ne chiedeva una riformulazione che tenesse conto della reale entità del credito erariale.
Nonostante le contestazioni, la procedura proseguiva e, con provvedimento del 2 ottobre 2024, il
Giudice fissava per il 27 novembre 2024 l'udienza per la deliberazione sulla proposta. Tuttavia, in data 5 novembre 2024, e dunque prima della già menzionata udienza, il Tribunale di Oristano emetteva il provvedimento n. 12/2024, con il quale omologava il concordato minore. Nella motivazione del provvedimento, il Giudice si limitava a dare atto del raggiungimento delle maggioranze, rilevando genericamente la "non adesione" dell' per la posizione Parte_1 della sig.ra e il "silenzio-assenso" per quella del sig. , senza tuttavia prendere in CP_2 CP_1 alcuna considerazione le specifiche e circostanziate contestazioni relative alla non veridicità dei dati del piano e all'effettiva entità del credito fiscale.
Avverso tale provvedimento, l' ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte con Parte_1 atto depositato il 20 dicembre 2024, articolando due distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo, la reclamante ha dedotto la nullità dell'intero procedimento e del conseguente provvedimento di omologa per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha lamentato la totale omissione delle comunicazioni obbligatorie previste dagli artt. 76 e 78 CCII, che le ha impedito di partecipare alla fase di formazione del passivo e ha costretto l'Ufficio a un intervento tardivo e reattivo. Ha sostenuto che tale vizio non potesse ritenersi sanato, tanto più che il Giudice di prime cure aveva poi ignorato le contestazioni sollevate, decidendo la causa prima dell'udienza appositamente fissata.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l' ha dedotto la non Parte_1 omologabilità della proposta per manifesta non veridicità dei dati posti a suo fondamento. Ha evidenziato come la rappresentazione di un credito fiscale pari a meno della metà di quello reale costituisca un vizio genetico del piano, che ne inficia la validità e altera la formazione del consenso degli altri creditori. ru.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e i quali hanno contestato la fondatezza del CP_1 CP_2 reclamo, sostenendo che il contraddittorio si sarebbe comunque instaurato grazie all'intervento dell'Agenzia e che, in ogni caso, il piano avrebbe ottenuto l'approvazione della maggioranza dei creditori anche a fronte del dissenso dell'Erario. Hanno quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 2 dicembre 2025, dopo lo scambio di memorie autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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Il primo motivo di reclamo attiene alla dedotta nullità della procedura per la pretermissione dell' , creditore di somme significative, dalla fase iniziale del procedimento. Parte_1
La doglianza non è meritevole di accoglimento. Sebbene sia pacifico in atti che l'OC abbia omesso di effettuare le comunicazioni formali all'odierna reclamante, occorre valutare se tale vizio procedimentale abbia prodotto una lesione concreta e insanabile del diritto al contraddittorio, tale da inficiare la validità dell'intero procedimento. Ad avviso della Corte trova applicazione nel caso di specie il principio generale della sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.). Invero, la finalità delle norme che impongono le comunicazioni ai creditori è quella di consentire loro di partecipare attivamente al procedimento, di verificare la correttezza dei dati esposti dal debitore e di esprimere una valutazione consapevole sulla proposta. Dagli atti emerge che tale scopo è stato, in concreto, raggiunto.
L' , infatti, pur avendo appreso della procedura in via informale in data Parte_1
29.03.2024 ha avuto modo di interloquire efficacemente, trasmettendo all'OC, in data 12.04.2024
(il termine per presentare le osservazioni scadeva intorno al 19 aprile) una nota circostanziata contenente non solo la contestazione formale della violazione del contraddittorio, ma anche e soprattutto le proprie puntuali deduzioni di merito, rettificando l'ammontare del credito e chiedendo una riformulazione del piano. L'Ufficio ha quindi esercitato pienamente le prerogative difensive che le comunicazioni omesse miravano a garantire. Il fatto che il termine per interloquire sia stato, di fatto, di poco ridotto rispetto a quello pieno di 30 giorni, non assume carattere dirimente, posto che l' è stata comunque in grado di articolare compiutamente le proprie difese per iscritto, Pt_1 mettendole a disposizione del Giudice e delle altre parti.
Né può condurre a diversa conclusione la circostanza che il Tribunale abbia omologato il piano prima dell'udienza fissata per la discussione. Il Giudice, infatti, al momento della decisione, era in possesso di tutti gli elementi necessari per deliberare, ivi incluse le contestazioni scritte dell' Parte_1
. La mancata menzione di tali contestazioni nel corpo del provvedimento impugnato non
[...] equivale a una loro omessa valutazione, potendo essa configurarsi come una reiezione implicita, ritenuta assorbita dalla valutazione complessiva di ammissibilità e convenienza del piano. L'eventuale vizio motivazionale sul punto, peraltro, è stato superato e sanato dalla piena devoluzione della questione a questa Corte in sede di reclamo.
In definitiva, l'irregolarità iniziale non ha impedito all' di partecipare al Parte_1 procedimento e di far valere le proprie ragioni, con la conseguenza che il vizio deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo cui l'atto omesso era preordinato.
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Il secondo e centrale motivo di reclamo attiene all'omologabilità di un piano basato su dati asseritamente non veritieri e in presenza del dissenso di un creditore pubblico qualificato. È pacifico che i debitori, nella ricostruzione del passivo, abbiano indicato unicamente la porzione del debito erariale oggetto di definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), omettendo integralmente un'ulteriore posizione debitoria nei confronti dell , pari a € 14.091,45, che era Parte_1 esclusa da tale definizione. Di conseguenza, il debito fiscale reale, ammontante a € 28.443,63, è stato rappresentato nella misura, significativamente inferiore, di € 12.899,06.
Tuttavia, tale errore non determina, di per sé, la non omologabilità del piano.
Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), il concordato minore è approvato se raggiunge il consenso di tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Il successivo comma 4 disciplina l'istituto dell'omologazione forzosa (c.d. "cram down"), che consente al tribunale di omologare il piano anche in mancanza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria, ma solo a condizione che tale adesione sia "determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze".
Il punto dirimente della presente controversia è proprio la verifica della "decisività" del voto dell' . Dall'esame degli atti e, in particolare, della relazione finale dell'OC e Parte_1 dell'elenco dei creditori ammessi al voto, emerge che, anche computando il credito erariale nella sua interezza (pari a € 28.443,63, come rettificato dall'Ufficio) e considerandolo come voto contrario, la proposta di concordato ha comunque ottenuto l'approvazione da parte di creditori rappresentanti la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto, […] PROPOSTA DELLA SIG.RA SERRENTI: risulta raggiunto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (81,97%) posto che risultano voti favorevoli per silenzio assenso per € 116.467,31
(maggioranza richiesta € 72.458,39 su un totale di crediti per € 142.075,29). In conseguenza delle votazioni sopra indicate la proposta di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I., risulta approvata dai creditori.
CP_1 4 (2 voti distinti), Camera di Commercio di Controparte_13 Controparte_6
e Polizia Urbana di non hanno espresso alcuna manifestazione di voto per cui ai CP_9 CP_12 sensi dell'art. 79 si intende che gli stessi abbiano prestato consenso, mentre , Parte_1 [...]
e hanno comunicato la non adesione Controparte_8 Controparte_5 CP_5 alla proposta presentata. Considerato inoltre che il creditore 4 è titolare di Controparte_13 crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza risulta raggiunta anche per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto, posto che risultano voti favorevoli di n. 6 creditori su 9, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma primo, C.C.I. […] (v. relazione avv. Milena Figus del 16.10.2024)
In altri termini, il voto contrario dell' non era "determinante" per il Parte_1 raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge, in quanto, come allegato dalla difesa resistente, sul punto non contestata, “in peso percentuale la differenza di somme per le 4 cartelle di cui al reclamo per € 14.091,45, ha un peso specifico del 9,69%”. La maggioranza, dunque, si sarebbe formata ugualmente anche con il dissenso dell'Erario.
Tale circostanza ha una duplice e decisiva conseguenza;
non essendo tale voto determinante, non vi era né la necessità né la possibilità per il Tribunale di procedere a una valutazione di convenienza ai fini dell'omologazione forzosa ( c.d cram down di cui all'art. 80, co 3 CCII). In secondo luogo, e di conseguenza, la questione si sposta sul piano della valutazione generale che il Tribunale è chiamato a compiere in sede di omologa ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Una volta verificato il regolare raggiungimento delle maggioranze di legge, il giudice deve controllare la legalità della procedura e la fattibilità del piano. L'errore iniziale nella quantificazione del debito erariale, pur sussistente, non inficia la validità del voto espresso dagli altri creditori né la fattibilità complessiva del piano, che si basa sulla messa a disposizione di determinate risorse da parte dei debitori. Il fatto che la maggioranza dei creditori, rappresentativa della maggioranza dei crediti, abbia ritenuto conveniente la proposta costituisce il principale indice della sua idoneità a regolare la crisi da sovraindebitamento.
Il Tribunale di Oristano, pertanto, pur con una motivazione sintetica, ha correttamente omologato il piano, avendo implicitamente verificato il raggiungimento delle maggioranze di legge a prescindere dal voto dell' e avendo ritenuto il piano fattibile. L'errore materiale nella Parte_1 rappresentazione di un singolo credito, una volta appurato che il voto del relativo creditore non era decisivo, non costituisce un vizio tale da travolgere l'intera procedura e la volontà espressa dalla maggioranza del ceto creditorio.
Per le ragioni esposte, il reclamo deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte reclamata, secondo i valori tra minimi e medi delle tabelle di riferimento allegate al DM n.147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (Cass. SSUU 16300/2007), da ritenersi applicabile come criterio anche all'ipotesi in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'
[...]
avverso il provvedimento del Tribunale di Oristano n. 12/2024 del 05.11.2024: Parte_1
1. Respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento di omologa del concordato minore impugnato.
2. Condanna la reclamante, , alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio in favore della parte reclamata, che si liquidano in € 3.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
3. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 11572022 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello presentato per il reclamo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa E. Cugusi)
Il Presidente
(Dott. ssa M.T. Spanu)