Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6866 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06866/2025REG.PROV.COLL.
N. 05493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5493 del 2023, proposto da
GI LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 969/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Gallinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante. ha chiesto l’annullamento:
-del provvedimento dirigenziale prot. n. 3/13 del 22 gennaio 2013, di diniego della richiesta di permesso in sanatoria;
-dell’ordinanza dirigenziale n. 40 del 29 gennaio 2013, di ingiunzione alla demolizione delle opere abusive;
-di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso, ivi compresa la D.G.C. n. 37 del 4 febbraio 2010.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Emerge dagli atti di causa che l’originaria ricorrente ha impugnato avanti il giudice di prime cure i provvedimenti con cui il Comune di Formia ha respinto la domanda di permesso presentata dalla ricorrente in data 21 dicembre 2007 per la sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01, di un fabbricato a uso abitazione della superficie di circa ml. 8,00 x 11,00, con altezza ml 3,00 circa e di un portico in aderenza di ml. 4,78 x 2,90 realizzati sul lotto sito in località Farano contraddistinto al Foglio 11 particella 294, e successivamente ordinato (reiterando i precedenti provvedimenti n. 61 del 1° febbraio 2008 e n. 109 del 28 marzo 2008) la demolizione dell’opera in argomento.
Secondo l’Amministrazione, il manufatto non avrebbe potuto essere sanato per contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza, in quanto mancante l’estensione del lotto minimo come previsto dalla L.R. n. 38/99 e in quanto non rispettati i distacchi dai confini.
Relativamente alle censure proposte in sede di ricorso, ha osservato il TAR che l’evidenziata mancanza del requisito del lotto minimo è sufficiente a giustificare il diniego della domanda di permesso in sanatoria per il manufatto in argomento, sviluppante una superficie di mq 88,00, e altri mq 14,00 circa per il portico.
Sul punto, ha evidenziato il TAR che la ricorrente nulla ha dedotto riguardo alla superficie del proprio lotto e all’eventuale osservanza del requisito imposto dalla L.R. n. 38/9, né ha dimostrato la teorizzata conformità del manufatto alle previsioni urbanistiche ed edilizie della zona.
Ha sottolineato poi il primo giudice che non spetta all'Amministrazione, bensì al destinatario dell'ordine di demolizione che invochi l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, dare piena prova della sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 per accedere al beneficio in questione.
In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso.
In ogni caso, nella fattispecie, non risulta la realizzazione di una porzione di immobile realizzata in conformità, presupposto per l’applicabilità della citata norma.
L'ordine di demolizione, soggiunge il giudice di prime cure, costituisce un atto vincolato che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.
Peraltro, contrariamente a quanto lamentato dalla parte ricorrente il manufatto da demolire è descritto e localizzato in modo preciso e puntuale, sia con riguardo alla sua consistenza sia con riguardo alla sua ubicazione.
Avverso la sentenza impugnata in data 26 giugno 2023 è stato depositato ricorso in appello.
In data 6 giugno 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
- Erroneità e/o nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione artt. 34 e 36 DPR 380/2001 con riferimento L.R. 38/1999. Difetto di istruttoria, erroneità e genericità dei presupposti.
Con il primo motivo, deduce l’appellante che il primo giudice non avrebbe considerato il vizio denunciato relativamente al fatto che il diniego della richiesta di permesso in sanatoria risultava generico, carente di sufficiente motivazione e non suffragato da idonea istruttoria, non tenendo conto della relazione tecnica all’epoca allegata e prodotta in giudizio;
- Erroneità e/o nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione artt. 27, 31, 32 e 34 DPR 380/2001. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti circa l’abusività dell’immobile, eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti
Con il secondo motivo, espone l’appellante di aver censurato il rigetto della domanda di PDC in sanatoria, anche sotto il profilo dell’omesso esame e pronunciamento sulla coeva domanda ex art. 34 del d.P.R, n. 380/2001.
La sentenza gravata infatti afferma che spettava alla Sig.ra LL “… dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso ”. Nel caso di specie, si tratterebbe, secondo l’appellante, di modeste opere edilizie compatibili con gli strumenti urbanistici.
Non si sarebbero valutati preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione come sanzione principale rispetto alla subordinata sanzione pecuniaria.
La decisione di applicare la sanzione demolitoria non potrebbe basarsi, soggiunge l’appellante, soltanto sugli aspetti tecnici della demolizione, dovendo altresì la stessa P.A. preoccuparsi di valutare preventivamente anche gli aspetti funzionali che possono essere causati dalla stessa.
-Erroneità e/o nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’ eliminazione abuso.
Con il terzo motivo, evidenzia l’appellante che la gravata sentenza qualifica l’ordine di demolizione quale atto vincolato, che non richiedeva una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.
Nel caso di specie, tuttavia, l’ingiunzione non sarebbe stata preceduta da autonoma indagine ovvero fase partecipativa e/o verifica circa la tipologia del presunto abuso ipotizzato.
Da ciò conseguirebbe che, a maggior ragione, possa configurarsi il vizio di difetto di istruttoria collegato alla mancata valutazione d'ufficio da parte della P.A. procedente circa possibili soluzioni in sanatoria delle opere de quibus , trattandosi di ponderazioni compatibili con l’avvenuto accatastamento, il pagamento delle imposte, la condizione di unica abitazione dell’appellante e del suo nucleo familiare.
In considerazione delle censure, riserve ed incertezze della supposta abusività delle opere realizzate, si sarebbe rivelata ancor più necessaria e giustificata specifica motivazione del provvedimento nell’esercizio del potere di vigilanza edilizia spettante all'autorità comunale l'adozione del provvedimento repressivo.
Sussisterebbe in ogni caso, secondo l’appellante, la necessità di una previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso, con l'interesse del privato proprietario del manufatto, specialmente se l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione del supposto abuso, ove il medesimo potrebbe essere oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.
- Erroneità e/o nullità della sentenza in ordine al rigetto del vizio di eccesso di potere per incongruità, genericità ed indeterminatezza delle opere da demolire e dell’area da acquisire ex art. 31 DPR 380/2001 e L.R. 15/2008 sotto altro profilo. Illegittimità del procedimento e carenza di motivazione
Con il quarto motivo, rappresenta l’appellante che la sentenza impugnata si riferisce al manufatto da demolire come descritto e localizzato in modo preciso e puntuale, sia con riguardo alla sua consistenza che con riguardo alla sua ubicazione.
Tale assunto è contestato, atteso che l’ordinanza di demolizione n. 40/2013 disponeva “ tout court ” l’integrale demolizione e rimessione in pristino, evidenziando profili di indeterminatezza e genericità delle indicazioni contenute.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, di non ravvisare la fondatezza delle censure proposte, tenuto conto che non trovano conferma i dedotti profili di genericità e carenza di istruttoria del provvedimento di diniego del permesso in sanatoria, considerato che tale atto si fonda sull’espresso richiamo al parere tecnico urbanistico del 24 aprile 2008 che, nel citare la documentazione grafica e fotografica, evidenzia la non accoglibilità della domanda, non essendo le opere conformi alla disciplina· urbanistica ed. edilizia vigente, sia al momento della loro realizzazione che al momento di presentazione dell’istanza di sanatoria oggetto del presente motivo di appello. Inoltre, nello stesso provvedimento si dà atto dell’espletamento delle procedure partecipative previste dalla legge, senza che siano pervenute memorie o controdeduzioni da parte dell’interessata.
Quanto al secondo motivo di appello, ha ragione il primo giudice a considerare che spetti al destinatario dell’ordine di demolizione, e non all’amministrazione, dare prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, né può ritenersi che l’asserita modestia delle opere abusive realizzate possa per ciò solo derogare a tale principio.
Circa il terzo motivo, non si evidenziano anche in questo caso i dedotti profili di carenza di istruttoria, in quanto, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, l’ordine di demolizione, quale atto vincolato, non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione tra questo e gli interessi privati coinvolti, neppure rilevando, in tal caso, il tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’intervento sanzionatorio.
Relativamente, poi, al quarto motivo, non è accoglibile la dedotta genericità dell’ordinanza di demolizione.
Come invero pure condivisibilmente rilevato dal primo giudice, il manufatto da demolire è descritto e localizzato in modo preciso e puntuale, riguardo alla sua consistenza e ubicazione.
Basti richiamare le premesse di detto provvedimento in cui viene espressamente richiamata per stralcio la relazione dell’ufficio tecnico del 28 dicembre 2007 dalla quale si evince una minuziosa descrizione delle caratteristiche, dell’ubicazione e della consistenza delle opere abusive realizzate.
L’appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo il Comune di Formia costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO