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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHESINI MAURIZIO, Presidente e Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2022 depositato il 21/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROT. 21051033304772015-00000 CONTR. F.
PERD. 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10-05-2021, Ricorrente_1 srl ha presentato istanza all'Agenzia delle Entrate di Ferrara, al fine di ottenere il Contributo a Fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. N°34 del 19 maggio 2020.
L'Agenzia delle Entrate di Ferrara ha respinto la richiesta, affermando che i dati contabili indicati nell'istanza, erano incoerenti con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni reddituali.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara depositato in data 13-10-2021, Ricorrente_1 srl ha impugnato il diniego ricevuto, eccependone in primo luogo l'illegittimità per mancanza di motivazione.
Nel merito ha affermato il proprio diritto al contributo, per le ragioni indicate in ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Ferrara affermando l'infondatezza del ricorso e delle domande della società contribuente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Medio tempore, a seguito del mancato ottenimento del contributo, Ricorrente_1 srl, in data 16-09-2021, aveva altresì proposto all'Agenzia delle Entrate di Ferrara, istanza di autotutela, ottenendo una parziale riforma del diniego, da totale a parziale.
Infatti, l'Ufficio Controlli, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, riformava il decreto di reiezione del contributo, riconoscendo il diritto ad un contributo parziale, per complessivi Euro 32.952,53.
Con sentenza N°38/02/2022 del 25-01-2022 depositata in data 18-03-2022, la Commissione Tributaria
Provinciale di Ferrara, preso atto dell'intervenuta modifica in autotutela dell'originario decreto di rigetto, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 srl, con esclusivo riferimento al motivo di impugnazione inerente la carenza di motivazione, e senza pronunciare nel merito del diritto reclamato dalla società contribuente, ha dichiarato cessata la materia del contendere per la parte in cui era stata accolta in autotutela l'istanza di contributo, ed ha accolto per il resto il ricorso, con riferimento alla parte in cui era stata respinta l'istanza, con esclusivo riferimento al motivo di impugnazione inerente la carenza di motivazione, e senza pronunciare nel merito del diritto reclamato dalla società contribuente.
Nei confronti del provvedimento in autotutela dell'Amministrazione che aveva riconosciuto il diritto di Ricorrente_1 srl ad un contributo parziale, per complessivi 32.952,53 Euro, in data 10-01-2022, Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, che all'esito del giudizio, con sentenza N°
101/01/2022 del 10-01-2022 depositata in data 18-07-2022, ha respinto il ricorso, ritenendo la legittimità sostanziale e formale del provvedimento in autotutela dell'Amministrazione.
La sentenza in oggetto non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, depositato in data
21-10-2022, l'Agenzia delle Entrate di Ferrara ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Ferrara N°38/02/2022 del 25-01-2022 depositata in data 18-03-2022, e ne ha chiesto la riforma, per i motivi indicati in atto di appello.
In particolare ha dedotto, quale motivo principale di appello, la circostanza che, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara N°101/2022 del 10-01-2022 depositata in data
18-07-2022 e passata in giudicato, la materia del contendere tra le parti, era integralmente cessata, posto che la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, aveva pronunciato nel merito della controversia.
Ha chiesto pertanto che in riforma parziale della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Ferrara N°38/02/2022 del 25-01-2022 depositata in data 18-03-2022, il Giudice di appello dichiarasse interamente cessata la materia del contendere.
Ricorrente_1 srl non si è costituita nel giudizio di appello.
Il processo si è svolto all'udienza del 22-01-2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna che in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara N°101/2022 del 10-01-2022 depositata in data 18-07-2022 e passata in giudicato, la materia del contendere tra le parti, è integralmente cessata, posto che la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, ha pronunciato nel merito della controversia tra le parti, definendo compiutamente la stessa.
Pertanto deve essere parzialmente riformata la sentenza appellata, dichiarando la cessazione integrale della materia del contendere tra le parti.
Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara cessata integralmente la materia del contendere tra le parti.
Spese compensate.
Bologna 22-01-2026
Il Presidente Relatore
Dott. Maurizio Marchesini
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHESINI MAURIZIO, Presidente e Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2022 depositato il 21/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROT. 21051033304772015-00000 CONTR. F.
PERD. 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10-05-2021, Ricorrente_1 srl ha presentato istanza all'Agenzia delle Entrate di Ferrara, al fine di ottenere il Contributo a Fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. N°34 del 19 maggio 2020.
L'Agenzia delle Entrate di Ferrara ha respinto la richiesta, affermando che i dati contabili indicati nell'istanza, erano incoerenti con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni reddituali.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara depositato in data 13-10-2021, Ricorrente_1 srl ha impugnato il diniego ricevuto, eccependone in primo luogo l'illegittimità per mancanza di motivazione.
Nel merito ha affermato il proprio diritto al contributo, per le ragioni indicate in ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Ferrara affermando l'infondatezza del ricorso e delle domande della società contribuente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Medio tempore, a seguito del mancato ottenimento del contributo, Ricorrente_1 srl, in data 16-09-2021, aveva altresì proposto all'Agenzia delle Entrate di Ferrara, istanza di autotutela, ottenendo una parziale riforma del diniego, da totale a parziale.
Infatti, l'Ufficio Controlli, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, riformava il decreto di reiezione del contributo, riconoscendo il diritto ad un contributo parziale, per complessivi Euro 32.952,53.
Con sentenza N°38/02/2022 del 25-01-2022 depositata in data 18-03-2022, la Commissione Tributaria
Provinciale di Ferrara, preso atto dell'intervenuta modifica in autotutela dell'originario decreto di rigetto, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 srl, con esclusivo riferimento al motivo di impugnazione inerente la carenza di motivazione, e senza pronunciare nel merito del diritto reclamato dalla società contribuente, ha dichiarato cessata la materia del contendere per la parte in cui era stata accolta in autotutela l'istanza di contributo, ed ha accolto per il resto il ricorso, con riferimento alla parte in cui era stata respinta l'istanza, con esclusivo riferimento al motivo di impugnazione inerente la carenza di motivazione, e senza pronunciare nel merito del diritto reclamato dalla società contribuente.
Nei confronti del provvedimento in autotutela dell'Amministrazione che aveva riconosciuto il diritto di Ricorrente_1 srl ad un contributo parziale, per complessivi 32.952,53 Euro, in data 10-01-2022, Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, che all'esito del giudizio, con sentenza N°
101/01/2022 del 10-01-2022 depositata in data 18-07-2022, ha respinto il ricorso, ritenendo la legittimità sostanziale e formale del provvedimento in autotutela dell'Amministrazione.
La sentenza in oggetto non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, depositato in data
21-10-2022, l'Agenzia delle Entrate di Ferrara ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Ferrara N°38/02/2022 del 25-01-2022 depositata in data 18-03-2022, e ne ha chiesto la riforma, per i motivi indicati in atto di appello.
In particolare ha dedotto, quale motivo principale di appello, la circostanza che, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara N°101/2022 del 10-01-2022 depositata in data
18-07-2022 e passata in giudicato, la materia del contendere tra le parti, era integralmente cessata, posto che la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, aveva pronunciato nel merito della controversia.
Ha chiesto pertanto che in riforma parziale della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Ferrara N°38/02/2022 del 25-01-2022 depositata in data 18-03-2022, il Giudice di appello dichiarasse interamente cessata la materia del contendere.
Ricorrente_1 srl non si è costituita nel giudizio di appello.
Il processo si è svolto all'udienza del 22-01-2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna che in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara N°101/2022 del 10-01-2022 depositata in data 18-07-2022 e passata in giudicato, la materia del contendere tra le parti, è integralmente cessata, posto che la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, ha pronunciato nel merito della controversia tra le parti, definendo compiutamente la stessa.
Pertanto deve essere parzialmente riformata la sentenza appellata, dichiarando la cessazione integrale della materia del contendere tra le parti.
Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara cessata integralmente la materia del contendere tra le parti.
Spese compensate.
Bologna 22-01-2026
Il Presidente Relatore
Dott. Maurizio Marchesini