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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3459 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IADAROLA STEFANO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NADALIN LORIS e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
DEL BIANCO MARA;
CONVENUTO con l'intervento di
C.F. ) con l'avv. PAOLINI RICCARDO Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 978/2022, emesso in data 31.08.2022, notificato in data 01.09.2022, per tutti i superiori motivi riportati nel presente atto, che quivi devono intendersi espressamente e integralmente richiamati e trascritti;
- Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo, e/o inefficace e/o, comunque, con qualsiasi altra statuizione, il decreto ingiuntivo opposto n. 978/2022, emesso in data 31.08.2022, notificato a mezzo pec in data 01.09.2022, per i motivi meglio indicati nella narrativa del presente atto;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare, per le stesse ragioni, che di nessuna somma risulta essere debitrice la in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, Sig. Parte_1 [...]
, nei confronti della P. IVA: , con sede legale in Muzzana Pt_2 CP_1 P.IVA_2 del Turgnano (UD), Via Castions n. 5, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante p.t., Dott. . Controparte_3
1 - In linea riconvenzionale, ritenere e dichiarare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, Sig. , creditrice della P. IVA: Parte_2 CP_1
, con sede legale in Muzzana del Turgnano (UD), Via Castions n. 5, in persona del P.IVA_2
Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_3 della somma pari a € 9.360,05, dovuta per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, nonché di una somma a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla predetta in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro – tempore, Sig. , per la cui valutazione e Parte_2 determinazione, in via equitativa, ci si affida al prudente apprezzamento del Decidente.
- Conseguentemente, condannare la P. IVA: , con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Muzzana del Turgnano (UD), Via Castions n. 5, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante p.t., Dott. al pagamento, in favore Controparte_3 della in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, Sig. Parte_1 Parte_2
, della somma di € 9.360,05, dovuta per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, nonché
[...] Con al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla predetta Di. per la cui valutazione e determinazione, in via equitativa, ci si affida al prudente Parte_1 apprezzamento del Decidente.
- Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Per parte convenuta:
“In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze e delle capitolazioni istruttorie non ammesse.
In via principale di merito:
Per le ragioni di cui agli atti di causa, respingersi le domande tutte formulate dalla società attrice- opponente, perché infondate in fatto, ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli esborsi e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori, IVA e CNAP come per Legge.
In via subordinata di merito:
Nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità, annullamento o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del l.r. p.t., ) al Controparte_5 P.IVA_1 pagamento in favore della n persona del legale rappresentante p.t., CP_1
( ), della complessiva somma di €.5.306,35.- ovvero della diversa somma accertata in P.IVA_2 corso di causa - oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, dalle singole scadenze indicate sulle fatture e sino al saldo, ed alla rivalutazione monetaria.
Con rifermento alla riconvenzionale di Parte_1
- per le ragioni di cui agli atti di causa, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice respingere ogni domanda formulata dalla società attrice, nei confronti della in quanto assolutamente CP_1 infondata, sia in fatto che in diritto;
un tanto con ogni conseguente statuizione anche ai fini della rifusione degli esborsi e competenze di lite, spese generali, IVA e CPA del presente procedimento e dell'ATP.
In via subordinata
2 Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande supra formulate, e del conseguente riconoscimento di una responsabilità, anche parziale, della società nei confronti CP_1 dell'attrice per i fatti oggetto di causa - con accoglimento anche parziale delle domande da quest'ultima formulate - Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, accertato quanto esposto nella narrativa degli atti di causa e da quanto emerso dall'istruttoria, disporre la riduzione delle pretese attoree - se ed in quanto dovute – sino alla misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con esclusione di responsabilità solidali;
il tutto con integrale rifusione degli esborsi e competenze di lite, oltre spese generali, IVA e CPA del presente procedimento.
In ogni caso:
- Nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità, anche parziale, della CP_1
nei confronti dell'attrice, per i fatti oggetto di causa, con accoglimento, anche parziale, delle
[...] domande da quest'ultima formulate, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, accertato quanto esposto negli atti di causa ed emerso dall'istruttoria, gradare l'eventuale responsabilità della convenuta CP_1 considerata l'effettiva e concreta attività/responsabilità di quest'ultima e limitatamente all'apporto causale, nel concreto, accertato in relazione ai pretesi fatti/comportamenti contestati e, in ragione di un tanto accertare e dichiarare, conseguentemente, la in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., ( obbligata, a tenere indenne e/o manlevare e/o, comunque, a P.IVA_3 rimborsare il la n persona del legale rappresentante p.t., ( ) in CP_1 P.IVA_2 relazione alle pretese vantate nei suoi confronti dall'attrice e, per l'effetto, condannare, la in persona del legale rappresentante p.t., ( , a tenere indenne e/o Controparte_2 P.IVA_3 manlevare e/o, comunque, a rimborsare la n persona del legale rappresentante CP_1
p.t., ( ) le somme che quest'ultima sarà, eventualmente, tenuta a corrispondere, in P.IVA_2 favore dell'attrice, per i fatti di causa.
- Esborsi, competenze di lite oltre a spese generali, Iva e CpA, interamente rifusi, in favore della e ciò anche in relazione alla chiamata, in ragione del principio di causalità, atteso CP_1 che l'estensione del procedimento a quest'ultima è diretta conseguenza dell'azione intrapresa dall'attore-opponente. (Cass.Ord. 1958/2025 – Cass. Ord.23123/2019)”
Per la terza chiamata:
“rigettare le domande tutte proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto ed Controparte_2 in diritto;
con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
(d'ora in poi ”) ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento, CP_1 CP_1
a carico di (d'ora in poi ), della somma di € 5.306,35 oltre accessori, a Parte_1 Pt_1 titolo di corrispettivo per la vendita di materiale edile.
L'ingiunta propone opposizione, lamentando che parte del materiale fornito non aveva le caratteristiche necessarie per l'uso cui era destinato e che ciò ha determinato la necessità di sostenere spese per la sua sostituzione. Chiede dunque accertarsi di nulla dovere a controparte e, in riconvenzionale, la sua condanna al risarcimento del danno.
3 L'opposta resiste, chiedendo di chiamare in causa il produttore del materiale venduto per essere manlevata in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata, la terza si è costituita negando qualsiasi responsabilità.
Non concessa la provvisoria esecuzione, non accolta la proposta conciliativa del giudice da parte dell'attrice, acquisiti i documenti prodotti, assunte le prove ammesse, disposta CTU, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra dicembre 2021 e gennaio 2022 a acquistato da materiale edile di diverso Pt_1 CP_1 genere, rappresentato dalle fatture emesse da quest'ultima nn° 121089269 (€ 3.909,11) e
122003998 (€ 1.397,24), poi azionate in via monitoria.
Fra il materiale acquistato risultano anche 120 sacchi da 25 kg del prodotto Kerakoll Raso Build
Eco Top Fino Bianco, per un corrispettivo specifico di € 2.360,68 + Iva;
prodotto consegnato all'acquirente il 16 ed il 17/12/2021.
amenta che tale prodotto, acquistato specificamente per essere usato per la rasatura di Pt_1 pareti interne caratterizzate da un fondo rivestito di materiale plastico, si è rivelato del tutto inidoneo all'uso stabilito. In particolare lo stesso si è staccato dalla parete dopo alcune settimane dall'applicazione.
Ciò posto, appare evidente che l'opposizione di Pt_1
- non riguarda il resto della fornitura;
- va qualificata in diritto come questione attinente alla mancanza di qualità promesse o essenziali della cosa venduta ex art. 1497 c.c.
***
Secondo le istruzioni per l'uso a disposizione dell'acquirente (doc. 11 ): CP_1
1) il prodotto in questione doveva essere applicato previo idrolavaggio a pressione delle superfici;
2) in caso di fondo costituito da pitture o rivestimenti plastici, occorreva che l'applicazione avvenisse solo allorché questo fosse perfettamente asciutto;
3) in caso d'uso con rete d'armatura, occorreva applicare una prima mano di prodotto, poi la rete e poi le mani successive fino ad ottenere lo spessore desiderato;
4 4) il prodotto non doveva applicarsi con temperature inferiori a + 5° C.
L'istruttoria ha mostrato che:
a) il prodotto era in effetti destinato ad essere applicato su superfici con fondo plastico;
b) gli operai di anno lavato le superfici in questione con scopa, spugne e stracci bagnati, Pt_1 anziché col prescritto idrolavaggio a pressione;
c) non è stato dimostrato che l'applicazione è poi avvenuta su superfici perfettamente asciutte;
d) gli operai di anno applicato il prodotto a fine dicembre, in un periodo in cui le Pt_1 temperature minime e quelle medie erano inferiori a 5 ° C;
d) on ha previamente realizzato una prova a campione;
Pt_1
e) lo strato di prodotto applicato è molto sottile, e posato direttamente sopra la rete d'armatura, senza un sottofondo (come invece prescritto) e senza attingere la superficie originaria sottostante
(foto docc. 12 D, 12 E, 12 F, 12 G ). CP_1
Inoltre, il teste ha riferito di aver constatato (nel corso del sopralluogo del 30.12.2021) Tes_1 che la superficie su cui era stato applicato il prodotto “non aveva coesione e spolverizzava”, come del resto le zone già rasate e già liberate prima del suo arrivo. Affermazioni precise e supportate dalle citate foto dimesse da , e non smentite in modo convincente dalle contrarie CP_1 affermazioni del teste tra l'altro tuttora direttore tecnico dei cantieri di come tale Tes_2 Pt_1 poco attendibile.
E' poi irrilevante stabilire a quale temperatura diurna il prodotto è stato posato, essendo invece importante la temperatura media dell'ambiente di posa nel periodo di applicazione.
Secondo il CTU, la stazione ARPA Veneto di ER RA (poco distante da Preganziol, luogo in cui era sito il cantiere) ha registrato da metà dicembre 2021 in poi una temperatura media giornaliera mai superiore a 4,8 °C, ed una temperatura minima quasi sempre inferiore a 0° C.
Inoltre il CTU ha ricordato che i locali di posa non erano riscaldati e avevano le aperture verso l'esterno tamponate con un semplice telo plastico.
Quanto sopra mostra che il prodotto è stato applicato senza rispettare alcuna delle prescrizioni per un suo corretto uso, ed esclude del tutto la fondatezza delle tesi dell'opponente.
L'opposizione va dunque interamente respinta.
5 Le spese della fase monitoria sono rette dal decreto qui confermato;
quelle della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, comprese quelle relative alla terza chiamata in garanzia e a prescindere dall'estensione o meno delle domande attoree nei suoi confronti (Cass.
n° 23123/19), non essendo per nulla arbitraria la scelta di far intervenire in causa il produttore del materiale criticato dall'attrice.
Le spese di CTU vanno definitivamente addossate all'attrice, con obbligo di rifusione alle controparti che le hanno o le avranno anticipate in tutto o in parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il D.I. n° 978/22 emesso da questo ufficio, che per l'effetto dichiara esecutivo;
b) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di questa fase della lite, che liquida in €
6.000, oltre rimborso forfettario ed € 250,6 per spese vive, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
c) condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese della lite, che liquida in € 4.000 oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
d) addossa definitivamente le spese di CTU alla sola attrice, con obbligo di rifusione alle controparti che le hanno o le avranno anticipate in tutto o in parte.
Udine, 19/12/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
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