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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
SACCO MAURIZIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_2 Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AT RI Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4117 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4118 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe ovvero avviso di accertamento per omesso versamento ai fini IMU annualità dal 2019-20 su area agricola presente nel comune di
Pescara .
Secondo parte ricorrente per tale bene la pretesa sarebbe carente dei presupposti normativi per la stessa imposizione poiché non si tratterebbe di area agricola bensì destinata a verde privato.
Si costituisce AT RI che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Si deve infatti ribadire come l'atto tenga conto della corretta qualificazione urbanistica per come correlata dalle risultanze catastali;
cosicchè la qualifica di area edificabile ai fini dell'Imu prescinde dalle concrete possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo e deriva esclusivamente dall'inclusione del bene nell'ambito dello strumento urbanistico generale
Sul tema prospettato dal ricorrente che la categoria giuridica della dichiarata edificabilità di un'area regolarmente assegnata con delibera comunale e da atti regolamentari efficaci sia da ritenersi valida, indipendentemente dalla situazione di fatto eventualmente differente;
sotto tale aspetto l'atto risulta peraltro sufficientemente motivato.
Anche recentemente la Cassazione (Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : «In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l.
n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile.
Ed, infatti, si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche che all'adozione del pgr che qualificava come edificabile l'area territoriale, non sia conseguita l'adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale. E ciò vale anche per le aree definite in ricorso quali pertinenze poiché parimenti per esse risultano regolari classificazioni quali edificabili e ricomprese in apposita
Delibera di Consiglio Comunale e nel Regolamento Comunale per l'approvazione dell'IMU deliberato dall'ente senza possibilità normativo-regolamentare di poter usufruire di alcuna riduzione.
L'edificabilità è, in definitiva, un requisito oggettivo, dato dal mero inserimento dell'area nel PUG vigente al momento dell'avvenuta contestazione, non soggetto a successive valutazioni discrezionalità da parte dell'Ente.
Ritiene sul punto questa Corte, aderendo al suddetto orientamento uniforme e recentemente confermato dalla Corte Suprema, che “in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446…” – Cass Sez. U. Sentenza n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375 - 01) .
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
SACCO MAURIZIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_2 Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AT RI Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4117 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4118 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe ovvero avviso di accertamento per omesso versamento ai fini IMU annualità dal 2019-20 su area agricola presente nel comune di
Pescara .
Secondo parte ricorrente per tale bene la pretesa sarebbe carente dei presupposti normativi per la stessa imposizione poiché non si tratterebbe di area agricola bensì destinata a verde privato.
Si costituisce AT RI che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Si deve infatti ribadire come l'atto tenga conto della corretta qualificazione urbanistica per come correlata dalle risultanze catastali;
cosicchè la qualifica di area edificabile ai fini dell'Imu prescinde dalle concrete possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo e deriva esclusivamente dall'inclusione del bene nell'ambito dello strumento urbanistico generale
Sul tema prospettato dal ricorrente che la categoria giuridica della dichiarata edificabilità di un'area regolarmente assegnata con delibera comunale e da atti regolamentari efficaci sia da ritenersi valida, indipendentemente dalla situazione di fatto eventualmente differente;
sotto tale aspetto l'atto risulta peraltro sufficientemente motivato.
Anche recentemente la Cassazione (Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : «In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l.
n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile.
Ed, infatti, si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche che all'adozione del pgr che qualificava come edificabile l'area territoriale, non sia conseguita l'adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale. E ciò vale anche per le aree definite in ricorso quali pertinenze poiché parimenti per esse risultano regolari classificazioni quali edificabili e ricomprese in apposita
Delibera di Consiglio Comunale e nel Regolamento Comunale per l'approvazione dell'IMU deliberato dall'ente senza possibilità normativo-regolamentare di poter usufruire di alcuna riduzione.
L'edificabilità è, in definitiva, un requisito oggettivo, dato dal mero inserimento dell'area nel PUG vigente al momento dell'avvenuta contestazione, non soggetto a successive valutazioni discrezionalità da parte dell'Ente.
Ritiene sul punto questa Corte, aderendo al suddetto orientamento uniforme e recentemente confermato dalla Corte Suprema, che “in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446…” – Cass Sez. U. Sentenza n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375 - 01) .
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate