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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 13/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2783/2024
tra
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. LO RE CLAUDIO, P.IVA_1
giusta procura come in atti
- Opponente -
contro
, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura come in atti;
- Opposto -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 2.7.2024, la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il verbale ispettivo n. 2021004645/DDL del 4 marzo
2024, con il quale l' ha contestato l'omissione contributiva per l'importo CP_1
complessivo di € 111.107,80, riferita alle indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori somministrati nel periodo 1 maggio 2020 – 31 maggio 2021.
A fondamento del ricorso, ha, preliminarmente, dedotto la nullità del verbale ispettivo per mancata indicazione dell'autorità competente e dei termini di impugnazione e, nel merito, ha rilevato la regolarità del trattamento economico applicato, atteso che le somme erogate a titolo di trasferta erano conformi alla disciplina fiscale di cui all'art. 51 TUIR ed alle norme sulla somministrazione di lavoro, trattandosi di trasferte effettive presso cantieri delle imprese utilizzatrici. Lamentava, altresì, la violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti delle imprese utilizzatrici e contestava l'applicazione delle somme aggiuntive e sanzioni.
Si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando che dagli CP_1
accertamenti ispettivi era emerso che le indennità di trasferta erano corrisposte in maniera sistematica ed indipendentemente da effettivi spostamenti dei lavoratori, i quali, secondo le dichiarazioni rese e la documentazione acquisita, avevano sempre prestato attività presso i cantieri delle imprese utilizzatrici, senza mai recarsi presso la sede legale della società. Rilevava che le spese di vitto, alloggio e viaggio erano sostenute dal datore di lavoro e riconosciute anche al personale stanziale, senza far
2 risultare nei cedolini le indicazioni dei giorni di trasferta;
di conseguenza, costituivano retribuzione ordinaria sottratta all'obbligo contributivo, con conseguente evasione.
Con All'udienza odierna, parte ricorrente rilevava che sebbene l' , con Decisione Prot.
n.7656 del 07/08/2025, aveva disposto un “annullamento selettivo e proporzionato del
verbale” impugnato, tuttavia l'applicazione dei criteri stabiliti nella decisione dell'Ispettorato avrebbe condotto all'azzeramento totale della contestata evasione contributiva e delle sanzioni, avendo l'istituto accolto integramente i motivi di impugnativa;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' aderiva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo CP_1
la compensazione delle spese del giudizio.
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che,
nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La
cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta
in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza
di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a
determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere
valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il
3 soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo
dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una
soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il
riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione,
dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, le parti hanno manifestato il disinteresse reciproco alla sentenza, avendo
Con il l' accolto integralmente i motivi di impugnativa del verbale proposti dalla società opponente. Tuttavia, l'accoglimento della domanda di annullamento del verbale è intervenuta, in sede amministrativa, nel corso del presente giudizio. Di
conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale,
limitatamente alla fase di studio della controversia e introduttiva del giudizio, secondo i parametri minimi per le controversie di previdenza di valore compreso tra 52.000,00
e 260.000,00, stante la limitata attività processuale svolta ed essendo intervenuta l'accoglimento della pretesa attorea anteriormente alla decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2783/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara cessata la materia del contendere per effetto del riconoscimento, da parte
Con dell' , delle richieste della società opponente poste a fondamento della declaratoria di annullamento del verbale ispettivo
4 Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
2.127,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%
dei compensi,
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
5
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 13/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2783/2024
tra
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. LO RE CLAUDIO, P.IVA_1
giusta procura come in atti
- Opponente -
contro
, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura come in atti;
- Opposto -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 2.7.2024, la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il verbale ispettivo n. 2021004645/DDL del 4 marzo
2024, con il quale l' ha contestato l'omissione contributiva per l'importo CP_1
complessivo di € 111.107,80, riferita alle indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori somministrati nel periodo 1 maggio 2020 – 31 maggio 2021.
A fondamento del ricorso, ha, preliminarmente, dedotto la nullità del verbale ispettivo per mancata indicazione dell'autorità competente e dei termini di impugnazione e, nel merito, ha rilevato la regolarità del trattamento economico applicato, atteso che le somme erogate a titolo di trasferta erano conformi alla disciplina fiscale di cui all'art. 51 TUIR ed alle norme sulla somministrazione di lavoro, trattandosi di trasferte effettive presso cantieri delle imprese utilizzatrici. Lamentava, altresì, la violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti delle imprese utilizzatrici e contestava l'applicazione delle somme aggiuntive e sanzioni.
Si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando che dagli CP_1
accertamenti ispettivi era emerso che le indennità di trasferta erano corrisposte in maniera sistematica ed indipendentemente da effettivi spostamenti dei lavoratori, i quali, secondo le dichiarazioni rese e la documentazione acquisita, avevano sempre prestato attività presso i cantieri delle imprese utilizzatrici, senza mai recarsi presso la sede legale della società. Rilevava che le spese di vitto, alloggio e viaggio erano sostenute dal datore di lavoro e riconosciute anche al personale stanziale, senza far
2 risultare nei cedolini le indicazioni dei giorni di trasferta;
di conseguenza, costituivano retribuzione ordinaria sottratta all'obbligo contributivo, con conseguente evasione.
Con All'udienza odierna, parte ricorrente rilevava che sebbene l' , con Decisione Prot.
n.7656 del 07/08/2025, aveva disposto un “annullamento selettivo e proporzionato del
verbale” impugnato, tuttavia l'applicazione dei criteri stabiliti nella decisione dell'Ispettorato avrebbe condotto all'azzeramento totale della contestata evasione contributiva e delle sanzioni, avendo l'istituto accolto integramente i motivi di impugnativa;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' aderiva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo CP_1
la compensazione delle spese del giudizio.
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che,
nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La
cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta
in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza
di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a
determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere
valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il
3 soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo
dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una
soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il
riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione,
dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, le parti hanno manifestato il disinteresse reciproco alla sentenza, avendo
Con il l' accolto integralmente i motivi di impugnativa del verbale proposti dalla società opponente. Tuttavia, l'accoglimento della domanda di annullamento del verbale è intervenuta, in sede amministrativa, nel corso del presente giudizio. Di
conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale,
limitatamente alla fase di studio della controversia e introduttiva del giudizio, secondo i parametri minimi per le controversie di previdenza di valore compreso tra 52.000,00
e 260.000,00, stante la limitata attività processuale svolta ed essendo intervenuta l'accoglimento della pretesa attorea anteriormente alla decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2783/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara cessata la materia del contendere per effetto del riconoscimento, da parte
Con dell' , delle richieste della società opponente poste a fondamento della declaratoria di annullamento del verbale ispettivo
4 Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
2.127,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%
dei compensi,
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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