Decreto cautelare 22 settembre 2021
Decreto cautelare 30 settembre 2021
Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Decreto presidenziale 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza breve 14 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 22/09/2021, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2021
N. 00981/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-- -OMISSIS-, Ulss -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte,
DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DELLA INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO VACCINALE E DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA CONVENZIONE DI MEDICO DI BASE EMESSI DA -OMISSIS- E ULSS -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che oggetto del ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare anche inaudita altera parte, è in principalità il provvedimento con il quale il Direttore UOC Sanità Pubblica dell’-OMISSIS- -OMISSIS- ha decretato l’accertato inadempimento da parte del ricorrente dell’obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito in Legge n. 76/2021, in relazione a quanto accertato dalla commissione consultiva a ciò deputata, la quale ha così rilevato:
” Condizione di INSUFFICIENZA/NON PERTINENZA DI DOCUMENTAZIONE MEDICA attestante ACCERTATO PERICOLO per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal MMG in quanto non allineate alle indicazioni/linee di indirizzo fornite dalle regioni, dalla Province Autonome e dalle altre Autorità Sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel Piano Vaccinale di cui all’art. 1, comma 457 della Legge 30.12.2020, n. 178, delle società scientifiche di riferimento e/o note AIFA ”;
Che parte ricorrente ha provveduto ad allegare agli atti il solo certificato medico trasmesso all’amministrazione, rilasciato da uno specialista in Patologia Clinica, ove si afferma, pur facendo riferimento ad ulteriore documentazione asseritamente allegata, la sussistenza di pregressi episodi patologici del ricorrente (-OMISSIS-) che giustificherebbero l’esonero dall’obbligo vaccinale;
fermo restando che in questa sede cautelare monocratica inaudita altera parte può essere effettuato unicamente un primo sommario esame delle tematiche dedotte in ricorso, difettando per la natura stessa del rito cautelare monocratico ogni possibilità di specifico approfondimento, anche documentale, che solo nell’ambito del doveroso contraddittorio con l’amministrazione intimata può essere espletato;
rimessa pertanto alla fase cautelare collegiale ogni più attenta valutazione circa le ragioni dedotte in ricorso e le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, anche con specifico riguardo alla documentazione presentata dal ricorrente all’amministrazione;
rilevato – ad un primo esame e impregiudicata ogni diversa valutazione in sede collegiale - che il disposto di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 44/21, ove prevede che “ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può esse omessa o differita ”, appare demandare al medico di medicina generale l’attestazione circa la sussistenza nel paziente di specifiche condizioni cliniche, adeguatamente documentate, dalle quali l’amministrazione potrà trarre le conclusioni circa la sussistenza di un accertato pericolo per la salute;
che nel caso del ricorrente sembra risultare che quanto attestato dal medico nel certificato allegato non sia stato riconosciuto quale patologia che possa determinare un accertato pericolo per la salute in caso di vaccinazione;
bilanciati gli opposti interessi e considerata la gravità della situazione di emergenza sanitaria, per cui quello di parte ricorrente appare recessivo rispetto a quello cui mirano i provvedimenti assunti dall’amministrazione intimata nell’ambito dell’attuazione del complesso Piano Vaccinale;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia il giorno 22 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.