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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 2255, avente per oggetto separazione giudiziale dei coniugi, vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cirò Marina, al- C.F._1
la via Enna, n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenza Crogliano
(cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che la rappresenta e di- Email_1 fende per mandato in calce al ricorso,
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cirò Marina, al- C.F._3
la via Fiume, n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonino Celsi (cod.
1 fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che lo rappresenta e difen- Email_2 de, per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
– resistente –
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE;
– intervenuto –
All'udienza del 15.10.2024, sulle conclusioni delle parti, come da relativo verbale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclu- sionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso depositato in data 9.12.2022 Parte_1
premesso:
di avere contratto matrimonio con con rito Controparte_1
concordatario in Cirò Marina in data 23.8.2004 (atto trascritto nel relativo registro al n. 45, parte 2, A, 2004);
che dall'unione matrimoniale era nata la figlia , in Persona_1
data 25.8.2005;
che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa dei compor- tamenti del marito e della sua famiglia d'origine, tanto che ella si sentiva privata di qualsiasi libertà di scelta e non le era stato consentito di lavorare;
non era messa a parte delle spese e del bilancio familiare e si era trovata debitrice per spese dalla stes- sa non contratte;
che ella nel 2019 aveva intessuto una relazione confidenziale e platonica con un altro uomo, e che il marito, scoperta tale vi- cenda, l'aveva allontanata da casa;
2 che ella pertanto era andata a vivere da quest'altro uomo, in- sieme alla figlia;
che ella non aveva mai lavorato mentre il marito svolgeva il la- voro di elettricista;
che la figlia era sempre stata mantenuta dal padre, che non le aveva fatto mancare niente;
tutto ciò premesso, chiedeva che, previa emanazione dei provve- dimenti presidenziali di rito, fosse pronunciata la separazione per- sonale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia
[...]
, collocamento materno, assegnazione della casa familiare a Per_1 lei affinchè vi abitasse con la figlia, previsione di un mantenimento in suo favore di € 500,00 mensili.
II. Con decreto in data 21.12.2022 il Presidente del Tribunale ordi- nava la comparizione personale delle parti per l'udienza del giorno
18.4.2023 davanti a sé, disponendo la notificazione, a cura della ri- corrente, entro i termini di legge.
III. Con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva , deducendo: che le deduzioni della Parte_2 ricorrente in merito al suo carattere vio lento e aggressivo erano false, non corrispondendo al vero neanche che egli aveva impedito alla moglie di lavorare nel corso della vita matrimoniale;
che in realtà ella aveva violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo una re- lazione con un altro uomo sin dal 2016 e poi andando nel 2019 a vivere con lui, abbandonando il tetto coniugale. Chiedeva, pertan- to: la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie,
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 prevalente materno e con possibi lità della stessa di scegliere di andare a vivere con il padre, la previsione delle visite e permanen- ze paterne della minore, la previsione di un assegno a suo carico e per la figlia di € 300,00 mensili, l'assegnazione della casa coniuga-
3 le, in quanto egli ne era proprietario.
IV. All'udienza presidenziale del 12.9.2023 (dopo un rinvio per la trasformazione in consensuale, non andato a buon fine), dopo l'audizione dei coniugi, il Presidente, con ordinanza emessa ai sen- si dell'art. 708 c.p.c., dava i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (previ- sione dell'assegno di € 300,00 mensili a carico del ed a tito- CP_1
lo di contributo per il mantenimento della figlia), nominava il
Giudice Istruttore, fissava l'udienza del 12.12.2023 per la compari- zione delle parti davanti a questo e disponeva trasmettersi gli atti al P.M., il quale interveniva nella causa con “visto” in data
15.9.2023.
V. Svolta dinanzi al G.I. l'attività istruttoria orale, all'udienza del
15.10.2024 il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e la causa era trattenuta in decisione collegiale, con i ter- mini di legge per il deposito di memorie conclusiona li.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VI. La domanda di separazione proposta da entrambe le parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei co- niugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipen- dentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia in- dipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della conv ivenza o da re- care grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la
4 e il sia divenuta insopportabile risulta non solo Pt_1 CP_1
dalle circostanze riportate dalle parti negli atti costitutiv i e riferite personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale, dalle quali si evince una situazione di evidente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ma anche dal fatto che i coniugi non vivono più insieme dal 2019 per espressa ammissione d i entrambi, senza che consti alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi o fatti riconci- liativi di sorta, avendo le parti manifestato un'alta conflittualità anche nel corso delle udienze dinanzi al G.I.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si
è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi so- no, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile co nvivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, man- dando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
VII. Parte convenuta ha formulato specifica domande di addebito, ai sensi dell'art. 151 comma 2° c.c.
L'art. 151 comma 2° c.c. recita: “Il giudice, pronunziando la separa- zione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Per consolidato insegnamento della Corte Suprema, la dichiarazio- ne di addebito della separazione implica la prova che la irreversi- bile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comporta- mento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri na- scenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia ch e sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
5 determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertan- to, in caso di mancato raggiungimento della prova che il compor- tamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convi- venza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza ad- debito (in termini Cass., nn. 14840/2006 e 12383/2005. In senso conforme, e plurimis, Cass., n. 12130/2001, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fon- darsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia as- sunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intol- lerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matri- monio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”).
Nel caso in esame la domanda di addebito è fondata e può essere accolta.
Deve rilevarsi, infatti, che l'esito della prova per testi svolta nell'ambito del giudizio ha consentito al Tribunale di individuare la responsabilità prevalente della nel disfacimento della Pt_1
comunione spirituale tra i coniugi.
Il marito ha infatti sostenuto che la causa della separazione sia ad- debitabile alla moglie che ha violato l'obbligo di fedeltà sin dal
2016, intrattenendo una relazione con un altro uomo, e che è anda- ta via di casa nel 2019.
Il teste , attuale compagno della , h a di- Testimone_1 Pt_1
chiarato che in realtà lui aveva conosciuto la su Facebook e Pt_1 con la stessa si erano scambiati solo messaggi nel 2018, tanto che egli non avrebbe immaginato che per tale motivo il rapporto co-
6 niugale della sarebbe stato messo in discussio ne. Ha inol- Pt_1
tre dichiarato che nel 2019, poiché il marito aveva scoperto i mes- saggi e l'aveva cacciata di casa, i due si erano messi insieme.
Il teste padre del resistente, ha dichiarato che Testimone_2
con la nuora non è più in buo ni rapporti dal Parte_1
2016/2017, quanto in paese aveva sentito delle voci sul fatto che el- la aveva una relazione con un altro uomo e poi aveva visto in effet- ti la ad un supermercato con un uomo che egli rico- Parte_3 nosceva nel sig. , che conosceva sin da ragazzino. Ha anche Tes_1
dichiarato che la relazione potrebbe essere cominciata anche prima del 2016 e che poi la ha abbandonato il marito ed è andata Pt_1
via con il nuovo compagno.
La teste zia (sorella della madre) di Tes_3 Parte_4
[...
, ha confermato che tutto il paese sapeva che la aveva Pt_1
una relazione con un altro uomo e che ella l'aveva saputo nel 2017
e che aveva personalmente verificato che lei e il sig. , che Tes_1 ella conosceva in quanto in paese si conoscono tutti, stava no in- sieme appartati in auto, e lui aveva una mano sulla spalla di lei. Ha dichiarato anche di aver saputo successivamente che la , in Pt_1
costanza di matrimonio, era andata a ballare con il sig. , Tes_1
portando con sé la figlia. Ha inoltre confermato che la suc- Pt_1 cessivamente è andata via di casa per stare con il nuovo compagno e che il marito, fino alla scoperta del tradimento, l'aveva sempre trattata bene, “come una principessa” e non le aveva fatto mancare mai niente.
Il Collegio ritiene pertanto, in assenza di altri elementi portati dal- la , che in effetti si possa ritenere che la causa del disfaci- Pt_1
mento della comunione morale tra i coniugi possa essere addebita- ta alla . Pt_1
VIII. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione d el Col-
7 legio resta limitata alla delibazione delle questioni ancora aperte, relative da un canto all'assegnazione della casa coniugale e dall'altro canto al contributo al mantenimento per la figlia ormai maggiorenne , che – data l'età ed in assenza di ele- Persona_1
menti portati dalle parti – deve presumersi essere non economica- mente autosufficiente.
Nella comparsa conclusionale la dichiara espressamente Pt_1
che, nonostante ella abbia chiesto con l'atto introduttivo la corre- sponsione di un contributo per il mantenimento della figlia di €
500,00 mensili, in realtà il corrisponde direttamente alla fi- CP_1 glia, studentessa universitaria, più di € 500,00 al mese, continuan- do a soddisfare ogni sua esigenza e garantendole un agiato tenore di vita.
Il , dal canto suo, nella comparsa conclusionale specifica CP_1
che egli sostiene integralmente le spese per la figlia (con l'aiuto dei nonni paterni), senza alcun contributo della . Pt_1
A questo punto, tenuto conto del riconoscimento compiuto da en- trambe le parti, appare opportuno prevedere che il padre versi di- rettamente in favore della figlia la somma di € 500,00 mensili, come del resto già fa, e che tuttavia anche la madre, nonostante sia di- soccupata, debba contribuire al suo mantenimento, versando alla stessa la somma mensile di € 100,00. I genitori inoltre dovranno contribuire al 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
IX. Nessuna pronuncia può essere assunta, infine, per la casa co- niugale, atteso che il presupposto per l'assegnazione della casa co- niugale sussiste nell'affidamento dei figli minori o nella conviven- za con un genitore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, elemento del quale non è stata fornita la prova, in quanto non è chiaro se la figlia, st udentessa universitaria, conviva
8 con uno o l'altro genitore.
X. Tutte le altre domande formulate dalle parti (che riguardano es- senzialmente l'accertamento della situazione proprietaria della ca- sa ex coniugale e la situazione debitoria delle parti con recip roche pretese e difese) non possono essere delibate in questa sede, trat- tandosi di domande a c.d. “connessione debole” con il giudizio di separazione.
XI. La situazione di soccombenza reciproca che si è determinata, con rigetto di parte delle reciproche do mande, giustificano, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spe- se processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.12.2022 C.F._1
(R.G. n. 2255/2022), nei confronti di , nato a [...] Controparte_1
Marina il 27.4.1977, cod. fisc. , con C.F._3
l'intervento del P.M., così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_5
nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
, e , nato a [...]- C.F._1 Controparte_1
na il 27.4.1977, cod. fisc. (che hanno C.F._3 contratto matrimonio in Cirò Marina in data 23.8.2004, atto trascritto nel relativo registro al n. 45, parte 2, A, 2004);
2. accoglie la domanda di addebito della separazione alla mo- glie;
Parte_1
3. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. dispone che entrambi i genitori versino direttamente alla fi-
9 glia le somme a titolo di contributo al suo man- Persona_1
tenimento, che quantifica in € 500,00 mensili a carico di
[...]
ed € 100,00 mensili a carico di Persona_2 Parte_6
, e che i genitori contribuiscano al 50% per le spese
[...]
straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
5. rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa co- niugale;
6. rigetta tutte le altre reciproche domande;
7. compensa, per intero, le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il giorno 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 2255, avente per oggetto separazione giudiziale dei coniugi, vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cirò Marina, al- C.F._1
la via Enna, n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenza Crogliano
(cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che la rappresenta e di- Email_1 fende per mandato in calce al ricorso,
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cirò Marina, al- C.F._3
la via Fiume, n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonino Celsi (cod.
1 fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che lo rappresenta e difen- Email_2 de, per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
– resistente –
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE;
– intervenuto –
All'udienza del 15.10.2024, sulle conclusioni delle parti, come da relativo verbale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclu- sionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso depositato in data 9.12.2022 Parte_1
premesso:
di avere contratto matrimonio con con rito Controparte_1
concordatario in Cirò Marina in data 23.8.2004 (atto trascritto nel relativo registro al n. 45, parte 2, A, 2004);
che dall'unione matrimoniale era nata la figlia , in Persona_1
data 25.8.2005;
che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa dei compor- tamenti del marito e della sua famiglia d'origine, tanto che ella si sentiva privata di qualsiasi libertà di scelta e non le era stato consentito di lavorare;
non era messa a parte delle spese e del bilancio familiare e si era trovata debitrice per spese dalla stes- sa non contratte;
che ella nel 2019 aveva intessuto una relazione confidenziale e platonica con un altro uomo, e che il marito, scoperta tale vi- cenda, l'aveva allontanata da casa;
2 che ella pertanto era andata a vivere da quest'altro uomo, in- sieme alla figlia;
che ella non aveva mai lavorato mentre il marito svolgeva il la- voro di elettricista;
che la figlia era sempre stata mantenuta dal padre, che non le aveva fatto mancare niente;
tutto ciò premesso, chiedeva che, previa emanazione dei provve- dimenti presidenziali di rito, fosse pronunciata la separazione per- sonale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia
[...]
, collocamento materno, assegnazione della casa familiare a Per_1 lei affinchè vi abitasse con la figlia, previsione di un mantenimento in suo favore di € 500,00 mensili.
II. Con decreto in data 21.12.2022 il Presidente del Tribunale ordi- nava la comparizione personale delle parti per l'udienza del giorno
18.4.2023 davanti a sé, disponendo la notificazione, a cura della ri- corrente, entro i termini di legge.
III. Con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva , deducendo: che le deduzioni della Parte_2 ricorrente in merito al suo carattere vio lento e aggressivo erano false, non corrispondendo al vero neanche che egli aveva impedito alla moglie di lavorare nel corso della vita matrimoniale;
che in realtà ella aveva violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo una re- lazione con un altro uomo sin dal 2016 e poi andando nel 2019 a vivere con lui, abbandonando il tetto coniugale. Chiedeva, pertan- to: la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie,
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 prevalente materno e con possibi lità della stessa di scegliere di andare a vivere con il padre, la previsione delle visite e permanen- ze paterne della minore, la previsione di un assegno a suo carico e per la figlia di € 300,00 mensili, l'assegnazione della casa coniuga-
3 le, in quanto egli ne era proprietario.
IV. All'udienza presidenziale del 12.9.2023 (dopo un rinvio per la trasformazione in consensuale, non andato a buon fine), dopo l'audizione dei coniugi, il Presidente, con ordinanza emessa ai sen- si dell'art. 708 c.p.c., dava i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (previ- sione dell'assegno di € 300,00 mensili a carico del ed a tito- CP_1
lo di contributo per il mantenimento della figlia), nominava il
Giudice Istruttore, fissava l'udienza del 12.12.2023 per la compari- zione delle parti davanti a questo e disponeva trasmettersi gli atti al P.M., il quale interveniva nella causa con “visto” in data
15.9.2023.
V. Svolta dinanzi al G.I. l'attività istruttoria orale, all'udienza del
15.10.2024 il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e la causa era trattenuta in decisione collegiale, con i ter- mini di legge per il deposito di memorie conclusiona li.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VI. La domanda di separazione proposta da entrambe le parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei co- niugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipen- dentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia in- dipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della conv ivenza o da re- care grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la
4 e il sia divenuta insopportabile risulta non solo Pt_1 CP_1
dalle circostanze riportate dalle parti negli atti costitutiv i e riferite personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale, dalle quali si evince una situazione di evidente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ma anche dal fatto che i coniugi non vivono più insieme dal 2019 per espressa ammissione d i entrambi, senza che consti alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi o fatti riconci- liativi di sorta, avendo le parti manifestato un'alta conflittualità anche nel corso delle udienze dinanzi al G.I.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si
è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi so- no, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile co nvivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, man- dando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
VII. Parte convenuta ha formulato specifica domande di addebito, ai sensi dell'art. 151 comma 2° c.c.
L'art. 151 comma 2° c.c. recita: “Il giudice, pronunziando la separa- zione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Per consolidato insegnamento della Corte Suprema, la dichiarazio- ne di addebito della separazione implica la prova che la irreversi- bile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comporta- mento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri na- scenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia ch e sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
5 determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertan- to, in caso di mancato raggiungimento della prova che il compor- tamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convi- venza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza ad- debito (in termini Cass., nn. 14840/2006 e 12383/2005. In senso conforme, e plurimis, Cass., n. 12130/2001, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fon- darsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia as- sunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intol- lerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matri- monio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”).
Nel caso in esame la domanda di addebito è fondata e può essere accolta.
Deve rilevarsi, infatti, che l'esito della prova per testi svolta nell'ambito del giudizio ha consentito al Tribunale di individuare la responsabilità prevalente della nel disfacimento della Pt_1
comunione spirituale tra i coniugi.
Il marito ha infatti sostenuto che la causa della separazione sia ad- debitabile alla moglie che ha violato l'obbligo di fedeltà sin dal
2016, intrattenendo una relazione con un altro uomo, e che è anda- ta via di casa nel 2019.
Il teste , attuale compagno della , h a di- Testimone_1 Pt_1
chiarato che in realtà lui aveva conosciuto la su Facebook e Pt_1 con la stessa si erano scambiati solo messaggi nel 2018, tanto che egli non avrebbe immaginato che per tale motivo il rapporto co-
6 niugale della sarebbe stato messo in discussio ne. Ha inol- Pt_1
tre dichiarato che nel 2019, poiché il marito aveva scoperto i mes- saggi e l'aveva cacciata di casa, i due si erano messi insieme.
Il teste padre del resistente, ha dichiarato che Testimone_2
con la nuora non è più in buo ni rapporti dal Parte_1
2016/2017, quanto in paese aveva sentito delle voci sul fatto che el- la aveva una relazione con un altro uomo e poi aveva visto in effet- ti la ad un supermercato con un uomo che egli rico- Parte_3 nosceva nel sig. , che conosceva sin da ragazzino. Ha anche Tes_1
dichiarato che la relazione potrebbe essere cominciata anche prima del 2016 e che poi la ha abbandonato il marito ed è andata Pt_1
via con il nuovo compagno.
La teste zia (sorella della madre) di Tes_3 Parte_4
[...
, ha confermato che tutto il paese sapeva che la aveva Pt_1
una relazione con un altro uomo e che ella l'aveva saputo nel 2017
e che aveva personalmente verificato che lei e il sig. , che Tes_1 ella conosceva in quanto in paese si conoscono tutti, stava no in- sieme appartati in auto, e lui aveva una mano sulla spalla di lei. Ha dichiarato anche di aver saputo successivamente che la , in Pt_1
costanza di matrimonio, era andata a ballare con il sig. , Tes_1
portando con sé la figlia. Ha inoltre confermato che la suc- Pt_1 cessivamente è andata via di casa per stare con il nuovo compagno e che il marito, fino alla scoperta del tradimento, l'aveva sempre trattata bene, “come una principessa” e non le aveva fatto mancare mai niente.
Il Collegio ritiene pertanto, in assenza di altri elementi portati dal- la , che in effetti si possa ritenere che la causa del disfaci- Pt_1
mento della comunione morale tra i coniugi possa essere addebita- ta alla . Pt_1
VIII. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione d el Col-
7 legio resta limitata alla delibazione delle questioni ancora aperte, relative da un canto all'assegnazione della casa coniugale e dall'altro canto al contributo al mantenimento per la figlia ormai maggiorenne , che – data l'età ed in assenza di ele- Persona_1
menti portati dalle parti – deve presumersi essere non economica- mente autosufficiente.
Nella comparsa conclusionale la dichiara espressamente Pt_1
che, nonostante ella abbia chiesto con l'atto introduttivo la corre- sponsione di un contributo per il mantenimento della figlia di €
500,00 mensili, in realtà il corrisponde direttamente alla fi- CP_1 glia, studentessa universitaria, più di € 500,00 al mese, continuan- do a soddisfare ogni sua esigenza e garantendole un agiato tenore di vita.
Il , dal canto suo, nella comparsa conclusionale specifica CP_1
che egli sostiene integralmente le spese per la figlia (con l'aiuto dei nonni paterni), senza alcun contributo della . Pt_1
A questo punto, tenuto conto del riconoscimento compiuto da en- trambe le parti, appare opportuno prevedere che il padre versi di- rettamente in favore della figlia la somma di € 500,00 mensili, come del resto già fa, e che tuttavia anche la madre, nonostante sia di- soccupata, debba contribuire al suo mantenimento, versando alla stessa la somma mensile di € 100,00. I genitori inoltre dovranno contribuire al 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
IX. Nessuna pronuncia può essere assunta, infine, per la casa co- niugale, atteso che il presupposto per l'assegnazione della casa co- niugale sussiste nell'affidamento dei figli minori o nella conviven- za con un genitore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, elemento del quale non è stata fornita la prova, in quanto non è chiaro se la figlia, st udentessa universitaria, conviva
8 con uno o l'altro genitore.
X. Tutte le altre domande formulate dalle parti (che riguardano es- senzialmente l'accertamento della situazione proprietaria della ca- sa ex coniugale e la situazione debitoria delle parti con recip roche pretese e difese) non possono essere delibate in questa sede, trat- tandosi di domande a c.d. “connessione debole” con il giudizio di separazione.
XI. La situazione di soccombenza reciproca che si è determinata, con rigetto di parte delle reciproche do mande, giustificano, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spe- se processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.12.2022 C.F._1
(R.G. n. 2255/2022), nei confronti di , nato a [...] Controparte_1
Marina il 27.4.1977, cod. fisc. , con C.F._3
l'intervento del P.M., così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_5
nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
, e , nato a [...]- C.F._1 Controparte_1
na il 27.4.1977, cod. fisc. (che hanno C.F._3 contratto matrimonio in Cirò Marina in data 23.8.2004, atto trascritto nel relativo registro al n. 45, parte 2, A, 2004);
2. accoglie la domanda di addebito della separazione alla mo- glie;
Parte_1
3. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. dispone che entrambi i genitori versino direttamente alla fi-
9 glia le somme a titolo di contributo al suo man- Persona_1
tenimento, che quantifica in € 500,00 mensili a carico di
[...]
ed € 100,00 mensili a carico di Persona_2 Parte_6
, e che i genitori contribuiscano al 50% per le spese
[...]
straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
5. rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa co- niugale;
6. rigetta tutte le altre reciproche domande;
7. compensa, per intero, le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il giorno 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
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