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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2024, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.4490/2023 RG
TRA
- rappresentata e difesa dall'avv.Assuntina Bruno Parte_1
ricorrente
E
- contumace Controparte_1
resistente
All'udienza dell' 8-11-2024 tenuta ex art.127 ter c.p.c. la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta in atti.
MOTIVAZIONE
-esaminati gli atti e l'allegata documentazione;
- rilevato che la ricorrente con ricorso del 15-9-2023 ha adito questo Tribunale per sentir Parte_1 regolamentare il regime di affidamento, collocazione e mantenimento della figlia nata a Persona_1
Castellaneta il 18-6-2019 dalla cessata relazione di convivenza con;
Controparte_1
ritenuto che benchè ritualmente evocato in giudizio non si è costituito;
Controparte_1 considerato che con provvedimento del 17-5-2024 la minore è stata affidata congiuntamente Persona_1
ai genitori e , con suo collocamento presso il domicilio materno;
con obbligo Controparte_1 Parte_1
per i genitori di comunicarsi reciprocamente eventuali futuri cambi di dimora entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento;
ed è stato posto a carico di assegno provvisorio mensile di € Controparte_1
250,00, da versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia con scadenza al giorno Per_1
17 di ogni mese e decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
è stato stabilito che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, possa vedere la figlia il martedì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nonché la seconda e quarta domenica del mese dalle 9 alle 12; nel periodo natalizio 2024 dalle ore 15.00 del
31 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
nei successivi anni, a cominciare dal 2025, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, e così di seguito ad anni alterni;
nel periodo pasquale dalle ore
10,00 del giorno di Venerdì Santo alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
nel periodo estivo
(luglio-agosto) per sette giorni consecutivi secondo gli accordi che i genitori prenderanno entro il 30 giugno;
che al fine di meglio accertare le condizioni economiche della parte resistente sono state disposte informative di polizia tributaria pervenute da ultimo in data 7/10/2024 e 22/10/2024 ;da queste è risultato che il convenuto svolge attività di lavoro dipendente quale trattorista con reddito lordo medio di circa ventimila euro negli anni 2021,2022,2023 , che non è proprietario di immobili, che è proprietario di un autoveicolo acquistato per la somma di € 3500,che è titolare di depositi bancari per importi non elevati;
che considerando tali accertamenti patrimoniali il contributo paterno per il concorso al mantenimento della figlia può in via definitiva essere determinato , tenendo presente globalmente i parametri cui Persona_1
all'art.337 ter comma 4 c.civ. , in € 350 mensili da versare alla ricorrente con scadenza al giorno 17 di ogni mese e decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
che per il resto quanto alle modalità di affido ,diritto di visita ed intrattenimento paterno può essere confermato quanto stabilito con il provvedimento depositato il 17-5-2024;
che le spese di lite possono essere compensate in ragione della mancata opposizione;
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
1) affida in via condivisa la minore , ai genitori e , con suo Persona_1 Controparte_1 Parte_1
collocamento presso il domicilio materno;
con obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente eventuali futuri cambi di dimora entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento;
2)la responsabilità genitoriale verrà esercitata per le questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore: le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, verranno adottate da entrambi i genitori;
3)disciplina il diritto di visita ed intrattenimento di con la figlia secondo quanto Controparte_1 Per_1
indicato in motivazione;
4) pone a carico di in via definitiva assegno mensile di € 350,00, da versare alla ricorrente Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia con scadenza al giorno 17 di ogni Parte_1 Persona_1 mese e prima decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'8-11-2024
Il Presidente (dott,Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.4490/2023 RG
TRA
- rappresentata e difesa dall'avv.Assuntina Bruno Parte_1
ricorrente
E
- contumace Controparte_1
resistente
All'udienza dell' 8-11-2024 tenuta ex art.127 ter c.p.c. la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta in atti.
MOTIVAZIONE
-esaminati gli atti e l'allegata documentazione;
- rilevato che la ricorrente con ricorso del 15-9-2023 ha adito questo Tribunale per sentir Parte_1 regolamentare il regime di affidamento, collocazione e mantenimento della figlia nata a Persona_1
Castellaneta il 18-6-2019 dalla cessata relazione di convivenza con;
Controparte_1
ritenuto che benchè ritualmente evocato in giudizio non si è costituito;
Controparte_1 considerato che con provvedimento del 17-5-2024 la minore è stata affidata congiuntamente Persona_1
ai genitori e , con suo collocamento presso il domicilio materno;
con obbligo Controparte_1 Parte_1
per i genitori di comunicarsi reciprocamente eventuali futuri cambi di dimora entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento;
ed è stato posto a carico di assegno provvisorio mensile di € Controparte_1
250,00, da versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia con scadenza al giorno Per_1
17 di ogni mese e decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
è stato stabilito che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, possa vedere la figlia il martedì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nonché la seconda e quarta domenica del mese dalle 9 alle 12; nel periodo natalizio 2024 dalle ore 15.00 del
31 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
nei successivi anni, a cominciare dal 2025, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, e così di seguito ad anni alterni;
nel periodo pasquale dalle ore
10,00 del giorno di Venerdì Santo alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
nel periodo estivo
(luglio-agosto) per sette giorni consecutivi secondo gli accordi che i genitori prenderanno entro il 30 giugno;
che al fine di meglio accertare le condizioni economiche della parte resistente sono state disposte informative di polizia tributaria pervenute da ultimo in data 7/10/2024 e 22/10/2024 ;da queste è risultato che il convenuto svolge attività di lavoro dipendente quale trattorista con reddito lordo medio di circa ventimila euro negli anni 2021,2022,2023 , che non è proprietario di immobili, che è proprietario di un autoveicolo acquistato per la somma di € 3500,che è titolare di depositi bancari per importi non elevati;
che considerando tali accertamenti patrimoniali il contributo paterno per il concorso al mantenimento della figlia può in via definitiva essere determinato , tenendo presente globalmente i parametri cui Persona_1
all'art.337 ter comma 4 c.civ. , in € 350 mensili da versare alla ricorrente con scadenza al giorno 17 di ogni mese e decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
che per il resto quanto alle modalità di affido ,diritto di visita ed intrattenimento paterno può essere confermato quanto stabilito con il provvedimento depositato il 17-5-2024;
che le spese di lite possono essere compensate in ragione della mancata opposizione;
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
1) affida in via condivisa la minore , ai genitori e , con suo Persona_1 Controparte_1 Parte_1
collocamento presso il domicilio materno;
con obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente eventuali futuri cambi di dimora entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento;
2)la responsabilità genitoriale verrà esercitata per le questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore: le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, verranno adottate da entrambi i genitori;
3)disciplina il diritto di visita ed intrattenimento di con la figlia secondo quanto Controparte_1 Per_1
indicato in motivazione;
4) pone a carico di in via definitiva assegno mensile di € 350,00, da versare alla ricorrente Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia con scadenza al giorno 17 di ogni Parte_1 Persona_1 mese e prima decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'8-11-2024
Il Presidente (dott,Marcello Maggi)