Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2024, proposto da
TA RA e RD OC RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Mascaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squillace, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 643 del 30 maggio 2023 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Squillace;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza del 23 ottobre 2019, n. 1934, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune di Squillace a consentire ai ricorrenti l’accesso alle loro proprietà, ripristinando la strada comunale “Sportà” “ mediante esecuzione delle opere indicate in parte motiva e, comunque, alle pp. 15 e 16 della relazione peritale d’ufficio redatta dall’ing. TI ”;
- con sentenza del 30 maggio 2023, n. 643, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello proposto dal Comune di Squillace;
- la sentenza di appello non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data in data 28 febbraio 2024;
- con ricorso notificato in data 14 giugno 2024, depositato nella Segreteria in data 20 giugno 2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione di riparare la strada di proprietà comunale, eseguendo le opere indicate alle pp. 15 e 16 della sopra citata relazione peritale d’ufficio redatta dall’ing. TI;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per il successivo ritardo;
- l’amministrazione si è costituita in giudizio, depositando la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 9 maggio 2025, con la quale è stato emanato “ atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Tecnico, acché ponga in essere ogni utile atto volto alla realizzazione della progettazione esecutiva dei lavori indicati nella relazione peritale d’ufficio redatta dall’ing. TI ed alla quale espressamente rinvia nella Sentenza n. 643/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio di impugnazione della Sentenza di primo grado n. 1936/2019 emessa dal Tribunale civile di Catanzaro […]”;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente le pretese della parte ricorrente, basate sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione, ad oggi, non ha dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, avendone solo avviato l’iter procedimentale, con la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 9 maggio 2025;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- non può, invece, trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto, da un lato, il Comune con la citata Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 9 maggio 2025 ha evidenziato l’intenzione di adempiere al giudicato, dando istruzioni agli uffici competenti affinché procedano ai lavori di ripristino della strada comunale, dall’altro, la consistenza dei lavori che l’amministrazione è chiamata a compiere e il tempo necessario per la loro esecuzione (stimato nella sentenza di primo grado in 10 mesi) rende iniqua, nel caso di specie, tale misura sanzionatoria;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di 10 mesi per l’adempimento (analogamente a quanto disposto dal giudice civile), decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Prefettura, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 10 mesi, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Squillace di provvedere, entro 10 mesi dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Prefettura, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 10 mesi, entro i successivi 10 mesi decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Squillace al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO