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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4035/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4035/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
D'CO FELICIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to SIMEONE NICOLA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 5589/2023, pubblicata il 05.04.2023, il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Ciò premesso, con ricorso depositato il 03.01.2022 , nel Parte_1 chiedere al Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , ha dedotto che dalla detta unione era nato Controparte_1
1 il figlio (n. il 04.09.2014) e di vivere ininterrottamente separato dalla moglie Per_1 in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Roma del 22.10.2020 nel quale era stato stabilito: l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente Per_1 presso la casa della madre, nelle more trasferita in abitazione diversa dalla casa coniugale ed ampio diritto di visita del padre;
che il avrebbe corrisposto Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento di in ragione di € 500,00 con Per_1 rivalutazione annuale di legge, nonché la metà di tutte le spese della scuola privata
Scuola PIO IX, e la metà delle spese sportive, ludiche, ricreative e di vestiario del medesimo connesse alla frequenza della detta scuola privata e mediche pediatriche;
che il padre fino al 03.04.2022 avrebbe corrisposto le odontoiatriche;
restando disciplinate le altre spese straordinarie secondo quanto stabilito nel Protocollo
d'intesa del 17.12.2014 del Tribunale di Roma.
Il ricorrente deduceva: che la modalità di affido condiviso di - con Per_1 residenzialità prevalente presso la casa materna e con frequentazione con il papà a cadenza settimanale, festiva, pasquale, estiva ed altro, come regolata dal provvedimento di separazione- si era finora mostrata adeguata a consentire un soddisfacente rapporto fra il padre ed il bambino;
di svolgere attività di lavoro quale coadiutore nella impresa di famiglia denominata “Profumeria Pettograsso” di cui deteneva la quota del 35%; che la suddetta profumeria nel 2020 aveva percepito un reddito di € 39.228,00; di percepire pertanto un reddito lordo mensile di circa €
1.100,00; di vivere in una piccola abitazione sita in Roma via Ariccia 22, avuta in eredità, per la quale versa oneri condominiali ed utenze pari ad € 250,00 mensili circa;
che la lavorava con mansioni di cameriera nel ristorante della sua CP_1 famiglia, denominato Arlù e sito in Roma – Borgo Pio con uno stipendio mensile di €
1.200,00 oltre ad € 20,00 al giorno a titolo di mancia, per un totale di ulteriori €
800,00 mensili e per un compenso mensile finale pari ad € 2.000,00; di aver accettato, in sede di separazione consensuale, di onerarsi di pagamenti mensili che si sono rivelati assolutamente incompatibili con la sua situazione economica e reddituale non disponendo di un reddito mensile tale da consentirgli di pagare € 500,00 mensili a titolo di assegno e meno che mai di pagare i costi onerosissimi della scuola privata S.
Pio IX, ove è stato iscritto su sollecitazione della madre. Per_1
Il ricorrente pertanto chiedeva che, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, venisse statuito: che restasse affidato ad entrambi i genitori con Per_1 modalità di affido condiviso, con collocamento presso la madre e frequentazione del padre con lo stesso: a) un giorno infrasettimanale a settimane alterne, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle 20; b) nel fine settimana di quella successiva dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 20 della domenica;
c) il Natale ad anni alterni dalla Vigilia di Natale sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla
2 Befana;
d) la Pasqua ad anni alterni dal pomeriggio del venerdì Santo alle ore 20 di lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive del bambino, per quindici giorni consecutivi da stabilirsi con la madre entro il giorno 10 maggio di ogni anno;
che avrebbe versato a a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento mensile per entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Per_1
250,00 con adeguamento Istat nonché il 50% delle spese straordinarie a termini del
Protocollo adottato in materia dal Tribunale civile di Roma.
Si costituiva, fin dalla fase presidenziale, la quale, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponeva: di non aver nulla da rilevare sull'organizzazione delle visite settimanali, delle ferie estive e dei fine settimana, auspicando una modifica del regime di visita per Natale e
Pasqua in modo da permettere al figlio di trascorrerle ogni anno con entrambi i genitori;
che la situazione patrimoniale del non si era modificata dalla Pt_1 separazione ad oggi;
di guadagnare € 826,00 mensili (come da busta paga marzo 2022 che si produce); di non aver mai percepito mance mensili per € 850,00; che il ricorrente, invece, oltre ad essere, come da lui affermato, un socio, lavorava anche per l'azienda di profumeria percependo sicuramente anche altre somme oltre agli utili.
La ricorrente, pertanto, chiedeva, oltra alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che fosse rigettata la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento e di ripartizione delle spese straordinarie come proposto dalla controparte;
che fosse posto a carico del ricorrente un assegno non inferiore ad €
700,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
che fosse modificato il regime di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori in relazione alle sole festività
Natalizie e Pasquali secondo la seguente organizzazione: -per le festività di Natale il minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre dalle 10.00 del mattino sino alle 10.00 del 25 dicembre con un genitore e il 25 dicembre dalle ore 10.00 con l'altro. Dal 25 dicembre al 30 dicembre ore 20.00 starà con il genitore con cui è stato il 25 dicembre e dal 31 dicembre ore 10.00 al 7 gennaio ore 20.00 con l'altro genitore;
- per le festività Pasquali ogni anno il minore potrà stare con entrambi i genitori, alternando il venerdì Santo dalle 10.00 alle ore 20.00 e il lunedì dell'Angelo dalle 10.00 alle ore
20.00 con un genitore e il sabato Santo dalle 10.00 fino alla domenica di Pasqua alle
20.00 con l'altro; che fosse disposto che dei contributi pubblici (SS NI e
IV), usufruisca solo la resistente per il proprio figlio;
che quanto al Per_1 resto fossero confermati tutti gli accordi presi in sede di separazione consensuale nel provvedimento di omologa della separazione.
In data 11.05.2022, il Presidente del Tribunale, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti,
3 confermando i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli opportuni accertamenti da svolgersi nelle fase istruttoria ed ha autorizzato la resistente, anche in assenza del consenso del ricorrente, ad iscrivere il figlio minore alla classe terza della scuola primaria presso Per_1
l'istituto privato Pio XI di Roma dallo stesso già frequentato ed alle successive classi del medesimo ciclo scolastico.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 01.02.2025, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
§§§
Attesa la pronuncia sullo status già resa da questo Tribunale, occorre passare all'esame delle ulteriori questioni controverse.
Affidamento e collocamento di e diritto di vista paterno Per_1
In merito all'affidamento ed al collocamento del figlio le parti concordano Per_1 che continui a rimanere affidato in modo condiviso ai genitori con collocamento presso la madre.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Detto regine di affidamento può essere derogato solo ove ricorrano gravi ragioni idonee a manifestare un sostanziale disinteresse da parte dell'altro genitore o addirittura il compimento da parte di quest'ultimo di atti contrari all'interesse del figlio, ragioni che non sussistono nel caso di specie in cui, peraltro, entrambe le parti chiedono disporsi l'affido condivo.
Questo Collegio ritiene di dover accogliere le richieste delle parti, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre in Per_1 ossequio del principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e tenuto conto dello stato di fatto ormai consolidatosi nel tempo.
Quanto al diritto di visita, il ricorrente chiede che venga confermato quanto concordato in sede di omologa mentre la resistente chiede delle modifiche esclusivamente in relazione alle festività di Natale e Pasqua secondo quanto dinnanzi indicato.
Codesto Collegio ritiene di dover mantenere fermo quanto pattuito dalle parti in sede di separazione omologata atteso che negli anni il minore ha consolidato l'abitudine alle modalità di visita seguite durante festività indicate, ciò anche in considerazione della circostanza che le modifiche proposte da parte resistente determinerebbero, in particolar modo per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, ripetuti spostamenti per il minore nel giro di pochi giorni.
4 Deve perciò confermarsi che il padre vedrà e terrà con sé il figlio , salvi Per_1 diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze e richieste del minore: a) un giorno infrasettimanale a settimane alterne, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle 20:00; b) nel fine settimana di quella successiva dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 20 della domenica;
c) il Natale ad anni alterni dalla Vigilia di Natale sino al 30 dicembre e dal
31 dicembre sino alla Befana;
d) la Pasqua ad anni alterni dal pomeriggio del venerdì
Santo alle ore 20 di lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive del bambino, per quindici giorni consecutivi da stabilirsi con la madre entro il giorno 10 maggio di ogni anno.
Mantenimento ordinario e straordinario di Per_1
In merito alla contribuzione al mantenimento di , il , in sede di Per_1 Pt_1 precisazione delle conclusioni, si è dichiarato disponibile a corrispondere l'importo di
€ 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la madre ha chiesto una contribuzione paterna pari ad € 700,00.
Dall'analisi della situazione economica e patrimoniale delle parti si rileva che il ha una partecipazione del 35% nella azienda di famiglia, una profumeria, Pt_1 presso la quale svolge la propria attività lavorativa come dallo stesso dichiarato;
dalla sua dichiarazione dei redditi si evincono, però, solo gli utili della società, che nel
2023 sono stati pari ad € 5.954,00, ma non anche il reddito da lavoro, si rilevano però dagli estratti conto prodotti molteplici versamenti in contanti (€ 7.550,00 nel periodo
31.03.2019 – 30-06-2019; € 5.200,00 nel periodo 31.12.2019 – 31.03.2020; 7.850,00 nel periodo 31.12.2020 – 31.03.2021; € 2.290,00 nel periodo 31.12.2023 –
31.03.2024). Il ricorrente in tal senso ha dichiarato di percepire la propria quota di utili della profumeria pari a circa € 800,00 al mese in contanti somma versata mensilmente nel conto corrente.
Ritenuto che
gli utili in quanto tali vengono erogati di norma a fine dell'anno di esercizio e che gli importi indicati sono comunque maggiori rispetto al periodo di competenza ad € 800,00 mensili, deve concludersi che tali versamenti sarebbero indice della percezione da parte del di ulteriori redditi Pt_1 non dichiarati.
Quanto alla questa svolge l'attività di cameriera di un ristorante di CP_1 famiglia con un reddito che si è ampiamente incrementato negli anni come risulta dal
CU depositati in atti da cui si evince un reddito da lavoro di € 4.179,00 nel 2020; di €
5.320,00 nel 2021; di € 15.088,45 nel 2022 e di € 33.064,47 nel 2023. Inoltre, dagli estratti conto, versati in atti ed inerenti agli anni 2023 e 2024, si evince: che la resistente percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.500,00; che ha contratto un mutuo nel 2023 per l'importo di € 200.000,00 che si presume essere stato contratto
5 per l'acquisto della casa, per la ristrutturazione della quale è stata economicamente aiutata dalla famiglia con bonifici nel 2024 pari ad € 24.000,00.
Alla luce di quanto esposto, considerato che il figlio fino ad oggi ha frequentato la scuola privata, con esborsi dei genitori che fanno presumere la capacità di provvedere ai dovuti pagamenti, nonché la scuola calcio, anch'essa comportante dei costi, che il padre, nel 2020, in sede di separazione si era impegnato a corrispondere € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, che la situazione del rispetto Pt_1 all'epoca della separazione apparirebbe immutata atteso che egli dichiara di essersi reso conto di essersi impegnato a corrispondere una cifra al di sopra delle sue possibilità, non adducendo, invece, un calo reddituale, che invece un incremento di introiti è stato rilevato in capo alla resistente che da una busta paga di 800,00 al momento della separazione è passata ad avere uno stipendio di circa 2.500,00, che la situazione economica florida della resistente è altresì dimostrata dall'aver ottenuto la concessione del mutuo dinnanzi indicata e dagli aiuti economici provenienti dalla famiglia, Codesto Collegio ritiene equo disporre che il padre dovrà corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € 400,00, affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie si dispone che esse graveranno nella misura del 50% su ciascun genitore.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
6 Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
SS NI e IV
Infine per quanto concerne la domanda della madre di attribuzione in suo favore del
100% dell'SS unico universale previsto dal Decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230, si rileva preliminarmente che l'art. 2, c. 2, di detto D.Lg. ha statuito che
“l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e
5” i menzionati commi dell'art. 6 prevedono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4.05.1983 n.184 l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di
7 cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante”.
Sul punto deve inoltre rilevarsi che nel caso di separazione o divorzio l'Inps con circolare n. 23/2022 ha chiarito che “ai fini del pagamento 'in misura intera' o
'ripartita', il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per
l'imputazione del pagamento previste nella domanda (…). Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi.
Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque
d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%. Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n.
183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%”, dal che discende che, salvo che nei casi di affido esclusivo, in caso di figli minori in regime di separazione o divorzio tra i genitori, l'assegno in esame spetta ad entrambi i genitori in pari misura, salvi diversi accordi tra i genitori medesimi.
Ciò comporta pertanto che, in caso di affidamento condiviso ed in mancanza di un diverso accordo in merito alla ripartizione di detto assegno – come nel caso in esame
- esso deve presumersi spettare a ciascun genitore in misura pari al 50%
Ciò comporta che l'assegno unico alla luce dello statuito affidamento condiviso spetterà per il 50% alla madre e per il restante 50% al padre.
Spese di giudizio
Attesa la natura della controversia ed il parziale accoglimento di quanto chiesto dalle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale
8 – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
2. Colloca il figlio presso la madre;
Per_1
3. Dispone che il vedrà e terrà con sé il figlio , salvi diversi accordi Pt_1 Per_1 tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze e richieste del minore: a) un giorno infrasettimanale a settimane alterne, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle 20:00; b) nel fine settimana di quella successiva dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 20 della domenica;
c) il
Natale ad anni alterni dalla Vigilia di Natale sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla Befana;
d) la Pasqua ad anni alterni dal pomeriggio del venerdì
Santo alle ore 20 di lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive del bambino, per quindici giorni consecutivi da stabilirsi con la madre entro il giorno 10 maggio di ogni anno;
4. dispone che dovrà corrispondere alla madre Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € 400,00, affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat;
5. statuisce che le spese straordinarie dovranno gravare nella misura del 50% su ciascun genitore;
6. dispone che le parti godranno dell'SS NI nella misura del 50% ciascuno;
7. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/06/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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