Articolo 2 della Legge 26 maggio 1975, n. 184
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 giugno 1975
Art. 2.

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente articolo 1, e' affidata in concessione alla Aeritalia, societa' per azioni a partecipazione statale, che vi provvedera' in collaborazione con la Boeing.
La concessione e' disposta con apposita convenzione, nella quale sono stabilite le modalita' e condizioni per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, che e' approvata con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 4.
Prima dell'approvazione da parte del Ministro per le partecipazioni statali la convenzione sara' sottoposta al parere non vincolante di una commissione composta da quindici deputati e quindici senatori, nominata dai Presidenti delle due assemblee, fra i componenti delle rispettive commissioni bilancio e partecipazioni statali.
Il parere dovra' essere espresso entro quindici giorni dalla trasmissione della convenzione.
Il parere del comitato tecnico-amministrativo tiene luogo di ogni altro richiesto da disposizioni legislative o regolamentari.
Entrata in vigore il 27 giugno 1975