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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2024, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. BANDELLI ROBERTA
e nato a [...] il Controparte_1
22/02/1945, rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ALESSANDRA
e con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
a Fossalta di Portogruaro in data 07/09/1996,
[...] Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossalta di Portogruaro di annotare la pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra a titolo di assegno divorzile la CP_1 Pt_1
somma mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato al figlio della sig.ra , sig. Parte_1 Persona_1
2. Ogni altra questione economica è già stata definita tra le parti.
pagina 1 di 3 (…)
5. Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Visto, si esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso congiunto depositato in data 09/01/2024, i signori e Parte_1
(e non come erroneamente indicato nel Controparte_1 CP_1
ricorso) hanno chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, confermate con note scritte depositate in data 17/01/2024.
Tanto premesso, all'udienza del 05/02/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato che la separazione non si è interrotta, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Fossalta di Portogruaro il 07/09/1996; dalla loro unione non sono nati figli.
Successivamente, in data 23/05/2017, le parti hanno confermato dinanzi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Monfalcone l'accordo di separazione consensuale concluso innanzi al medesimo Ufficio in data 18/04/2017 (atto iscritto al n. 22 p. II s. C/v BIS anno 2017).
Non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, e considerato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti nel ricorso congiunto e confermate con le note scritte in sostituzione d'udienza d.d.
17/01/2024.
Ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 396/2000 va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Fossalta di Portogruaro di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fossalta di Portogruaro in data 07/09/1996, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio sub atto n. 2 parte I anno 1996, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 3
1. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra a titolo di assegno divorzile la CP_1 Pt_1
somma mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato al figlio della sig.ra , sig. Parte_1 Persona_1
2. Ogni altra questione economica è già stata definita tra le parti.
(…)
5. Spese di lite compensate. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossalta di Portogruaro di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Gorizia, 08/02/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Merluzzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. BANDELLI ROBERTA
e nato a [...] il Controparte_1
22/02/1945, rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ALESSANDRA
e con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
a Fossalta di Portogruaro in data 07/09/1996,
[...] Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossalta di Portogruaro di annotare la pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra a titolo di assegno divorzile la CP_1 Pt_1
somma mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato al figlio della sig.ra , sig. Parte_1 Persona_1
2. Ogni altra questione economica è già stata definita tra le parti.
pagina 1 di 3 (…)
5. Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Visto, si esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso congiunto depositato in data 09/01/2024, i signori e Parte_1
(e non come erroneamente indicato nel Controparte_1 CP_1
ricorso) hanno chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, confermate con note scritte depositate in data 17/01/2024.
Tanto premesso, all'udienza del 05/02/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato che la separazione non si è interrotta, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Fossalta di Portogruaro il 07/09/1996; dalla loro unione non sono nati figli.
Successivamente, in data 23/05/2017, le parti hanno confermato dinanzi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Monfalcone l'accordo di separazione consensuale concluso innanzi al medesimo Ufficio in data 18/04/2017 (atto iscritto al n. 22 p. II s. C/v BIS anno 2017).
Non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, e considerato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti nel ricorso congiunto e confermate con le note scritte in sostituzione d'udienza d.d.
17/01/2024.
Ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 396/2000 va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Fossalta di Portogruaro di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fossalta di Portogruaro in data 07/09/1996, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio sub atto n. 2 parte I anno 1996, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 3
1. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra a titolo di assegno divorzile la CP_1 Pt_1
somma mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato al figlio della sig.ra , sig. Parte_1 Persona_1
2. Ogni altra questione economica è già stata definita tra le parti.
(…)
5. Spese di lite compensate. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossalta di Portogruaro di procedere all'annotazione della presente sentenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Gorizia, 08/02/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Merluzzi
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