Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Contributo all'UNICEF per il quinquennio 1980-1984".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Contributo all'UNICEF per il quinquennio 1980-1984".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.