Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1980, n. 906
Articolo 1Articolo 3
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3 gennaio 1981
Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Contributo all'UNICEF per il quinquennio 1980-1984".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1981