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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2276/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2276/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 alle ore 10,05 innanzi alla dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Per gli attori è presente l'avv. Franco Pocobene, in sostituzione e per delega degli avv.ti LA Di SI
e AN MO, il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto, eccepito, domandato e prodotto in tutti gli atti di causa e scritti difensivi ed in particolare nelle note conclusive.
Torna ad impugnare e contestare ogni avversa deduzione, eccezione, domanda e produzione, chiedendone il rigetto siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e domande e chiede che la causa venga trattenuta a decisione sull'an.
Per il è presente l'avv. Gianfranco Corso in sostituzione dell'avv. Antonio Controparte_1
Capobianco il quale si riporta ai propri atti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. In particolare chiede che il giudice nella decisione tenga conto del recentissimo orientamento di legittimità così come espresso nella sentenza 22242 del 01.08.2025 espresso dalla
Suprema Corte.
pagina 1 di 9 l'avv. Franco Pocobene eccepisce e rileva che la giurisprudenza richiamata non si attaglia al caso di specie.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi alle ore 10,20, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia alle ore 16,50 ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2276/2023 r.g., vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Parte_1 Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti AN MO e LA Di SI P.IVA_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti AN Parte_1 P.IVA_2
MO e LA Di SI
ATTORI
e
(C.F. ),in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Capobianco
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.06.2023, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro- tempore di - premesso che alla guida del motoveicolo Parte_1
Yamaha modello TMax tg. EK24533, di proprietà della Società e condotto dal Parte_1 medesimo percorreva in , con direzione monti-mare lungo la Via Aterno e giunto all'altezza del CP_1 civico n. 12 il centauro, con a bordo il figlio , terzo trasportato, perdeva il controllo Persona_1
pagina 2 di 9 del mezzo e si riversava sull'asfalto a causa di una buca presente sul manto stradale e trasportati in ospedale con diagnosi nei confronti del conducente del veicolo di “trauma toraco-addominale chiuso con frattura del terzo inferiore dello sterno, contusioni polmonari a destra, ematoma del parenchima epatico con lacerazione intraparenchimale” e prognosi iniziale di ventuno giorni successivamente prolungata in conseguenza delle ulteriori lesioni (trauma contusivo polso destro in destrimane, con frattura composta della regione metafisiaria della stiloide ulnare, frattura ingranata del radio e frattura parcellare intrarticolare della base del III metacarpo sul versante distale) inizialmente misconosciute, emerse solo a seguito degli ulteriori accertamenti eseguiti - qui conveniva il Tribunale di Pescara ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. del CP_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per tutti i danni, patrimoniali e
[...] non patrimoniali, subiti dal Sig. e da avente sede Parte_1 Parte_1 legale in San Giovanni Teatino (CH), alla via Europa n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto, Parte_1 condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificabili per il nella complessiva somma di € Parte_1
32.273,11, come in narrativa determinata, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto lesivo e sino al saldo, e per vente sede Parte_2 legale in San Giovanni Teatino (CH), alla via Europa n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (c.f. , nella cifra complessiva di € Parte_1 C.F._1
1.700,00, come in narrativa determinata, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto lesivo e sino al saldo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Assumeva che sul luogo erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che avevano effettuato i rilievi e le indagini del caso accertando che la buca in cui era incappato il centauro era assolutamente pagina 3 di 9 non prevedibile e/o individuabile, avevano assunto altresì le dichiarazioni rese dai testi oculari che avevano confermato la dinamica dell'incidente.
Con comparsa di costituzione e risposta il eccepiva sull'an, per quanto qui interessa, Controparte_1 quanto segue: una scarna descrizione della dinamica del sinistro con evidenti perplessità in relazione all'effettiva verificazione considerando, peraltro che i rilievi da parte delle competenti autorità erano stati eseguiti ad oltre un ora e mezza di distanza dal preteso evento;
il fatto storico veniva narrato dal il quale si era recato spontaneamente presso il Controparte_2 comando municipale a rendere dichiarazioni sul fatto solo in data 1.07.2021; gli agenti intervenuti sulla platea del sinistro non avevano riscontrato la presenza di alcun teste oculare, limitandosi a recepire le dichiarazioni fornite, a notevole distanza dall'evento, dagli stessi.
Con riferimento al quantum eccepiva che l'ammontare dei danni operata dalla parte attrice appare del tutto spropositata e palesemente eccessiva rispetto all'effettiva consistenza degli stessi.
Contestava la riconducibilità delle lesioni riscontrate solo a notevole distanza di tempo dall'evento e denunciava la violazione del criterio cronologico ben potendo essere tali lesioni riconducibili ad altro e diverso evento traumatico (difetto di nesso eziologico tra il trauma conseguente il sinistro stradale e le riferite successive lesioni).
Sul punto precisava che risultava difficile comprendere l'inesistenza di fratture di sorta sul polso destro del danneggiato mediante esame rx durante il ricovero in ospedale per una settimana, circostanza poi smentita in seguito ad accertamento a distanza di un mese di tempo dal sinistro stradale, dopo la dimissione.
Contestava il contenuto e le conclusioni di cui alla relazione medico-legale redatta dal Dr. in Per_2 quanto trattasi di mera allegazione difensiva di parte con valenza essenzialmente indiziaria.
Assumeva che sia la permanente che la temporanea riconosciute appaiono eccessive e non commisurate alle reale entità delle lesioni conseguite al sinistro.
Quanto al danno morale, (rivendicato nella misura di € 4.734,00) evidenziava che pur essendo questo concettualmente distinto dal danno biologico, va comunque ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale.
Riteneva parimenti infondata la richiesta di somme (€ 3.641,20) a titolo di personalizzazione del danno in quanto nessuna prova era stata fornita in proposito.
pagina 4 di 9 Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
A) Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Quindi, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile e che, per questo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del
05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13/07/2011; Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168, Cass.
8346/2024, Cass. 1404/2025, Cass. Sez. unite n. 20943/2022, Cass. Sez III 01.08.2025 n. 22242).
Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernente la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563). pagina 5 di 9 Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
B) Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio.
Nella specie, parte attrice ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alla presenza di una insidiosa buca, non visibile, non segnalata da cartellonistica indicante il pericolo sulla quale si sarebbe imbattuta.
La sintetica descrizione di parte attorea non trova alcun riscontro nelle prove documentali e testuali in atti. Passando in particolare all'esame della relazione redatta dalla Polizia Municipale prot. n.
145/2021, nella stessa si legge che la pattuglia in servizio alle ore 16,40, raggiungeva Via Aterno, in prossimità del civico n. 12, a causa di un incidente stradale e vi giungeva presumibilmente a 1 ora e 50 minuti dall'incidente.
Da alcuni astanti appurava che in luogo, intorno alle ore 15.00, il veicolo era rimasto coinvolto in sinistro stradale e che i suoi occupanti erano già stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale
“Spirito Santo” di . CP_1
Veniva accertato che il veicolo era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo.
Nella predetta relazione degli agenti della polizia municipale si legge testualmente quanto segue: “il conducente del veicolo 'A' percorreva la corsia lato sud della via Aterno con direzione di marcia monti mare e, giunto nei pressi dell'area posta in prossimità del civico 12 della stessa via, perdeva il controllo del proprio mezzo rovinando in terra unitamente allo stesso ed al passeggero da lui trasportato. Si precisa che sulla via Aterno, all'altezza del civico 12, sul lato sud della carreggiata era presente una buca delle dimensioni di circa 55 cm per 65 cm e della profondità di circa 2 cm.
Dell'anomalia è stata effettuata segnalazione tramite la Sala Operativa di questo Comando agli uffici competenti. Sul palo della pubblica illuminazione n. 15003, posto sul marciapiede lato sud della via
Aterno, sono state rinvenute delle macchie ematiche, meglio evidenziate nei rilievi fotografici. Poco più pagina 6 di 9 a valle del suddetto palo, sulla parte ribassata del marciapiede lato sud della stessa via, sono state rinvenute delle incisioni presumibilmente causate dal veicolo 'A' in fase di caduta. Per tutto quanto sopra riferito, non è stato possibile risalire con certezza alle cause che hanno portato alla perdita del controllo del mezzo da parte del conducente del veicolo 'A' e, conseguenzialmente, non è stato possibile accertare violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada.”
Ne consegue che la dinamica del sinistro non è stato riscontrato dagli agenti i quali non hanno potuto verificare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente considerando che, peraltro, il veicolo era già stato rimosso.
Ciò posto occorre chiarire che, dalla predetta relazione, emerge all'evidenza che il sinistro si è senza dubbio verificato sul luogo descritto da parte attorea attesa la presenza di macchie ematiche sul palo della pubblica illuminazione n. 15003 ma si è svolto presumibilmente a causa di una buca di ampie dimensioni come descritto in precedenza durante le ore diurne, quindi l'insidia era ben visibile cosicché la caduta è riconducibile ad una imperita e/o distratta condotta di guida tenuta dall'attore.
Peraltro le caratteristiche della buca di grandi dimensioni e la piena visibilità del luogo trovano conferma nella deposizione resa dal medesimo conducente del motoveicolo e legale Parte_1 rappresentante della presentatosi il 25.06.2021 dinanzi agli uffici del comando Parte_1 della Polizia Municipale il quale ha dichiarato testualmente, nel corso dell'udienza del 06.03.2024, quanto segue: “Il 2/6/2021 ero alla guida della mia moto Yamaha, trasportando mio figlio;
in via
Aterno perdevo il controllo del mezzo a causa di una buca sulla strada. Avevo una direzione monti- mare e percorrevo la mia corsia di destra. Non abito vicino al luogo del sinistro e non percorro quella strada abitualmente. Confermo che al tempo ero residente in [...]del Servizi.
Al momento l'illuminazione solare era buona.
Non ho misurato la buca ma era abbastanza grande. Le foto che mi si mostrano raffigurano la buca in questione”.
Analizzando le prove testimoniali occorre precisare che i testi e si sono Controparte_2 Testimone_1 presentati dinanzi agli agenti soltanto in data 01.07.2021 (a circa un mese rispetto all'occorso del
02.06.2021) e, nel corso dell'udienza rispettivamente del 06.03.2024 e 21.06.2024, nulla hanno aggiunto rispetto allo stato dei luoghi descritti dagli agenti e dal conducente del motoveicolo né peraltro hanno chiarito la dinamica dell'incidente.
pagina 7 di 9 Inoltre occorre precisare che, in un incidente l'assenza di segni di frenata come nel caso di specie, può indicare negligenza e imprudenza del conducente, suggerendo che non ha tentato di evitare l'ostacolo o che procedeva a eccessiva velocità.
Alla luce delle predette argomentazioni diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente del conducente del motociclo incidentato, il quale, non si è avveduto, in pieno giorno della presenza di una buca di grandi dimensioni ben visibile.
E' evidente, alla luce di quanto sopra rappresentato, che parte attrice non ha fornito la prova tra la cosa in custodia e il danno.
La Pubblica Amministrazione non ha responsabilità per una buca grande e visibile, poiché questa situazione integra un caso fortuito e costituisce una condotta imprudente del danneggiato, che interrompe il nesso causale tra la strada e il danno, escludendo o riducendo il diritto al risarcimento. Il danneggiato, infatti, deve dimostrare che la buca fosse un'insidia, quindi non visibile e non prevedibile, per poter pretendere il risarcimento da parte dell'ente gestore della strada.
Se la buca è grande e visibile, il danneggiato ha il dovere di prestare particolare attenzione per evitarla, in quanto dovrebbe conoscerne o prevederne la presenza.
Non di minor rilievo, al fine dell'esonero da responsabilità da parte dell'Amministrazione convenuta, appare, altresì, la condotta del conducente del mezzo incidentato, il quale è verosimile ritenere che non abbia regolato la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, potesse essere evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, come pure richiesto dal C.d.S. (cfr. art. 141 C.d. S.).
Infine non vi è alcuna prova in atti, seppur parte attorea richiama una stima peritale effettuata dal fiduciario della compagnia che all'epoca del sinistro assicurava la RCT del Controparte_3 convenuto, del preteso danno al ciclomotore per euro 1.700,00 circostanza questa contestata CP_1 anche dal il quale ha osservato di non essere a conoscenza e, tanto meno, in Controparte_1 possesso della pretesa stima eseguita da fiduciario delle . Controparte_3
La domanda proposta dalla società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e da in proprio va respinta;
il regime delle spese segue Parte_1 Parte_1 la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi. pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta dalla società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e da in proprio nei confronti del in Parte_1 Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore respinge la domanda e condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Parte_1 Parte_1 Parte_1
in solido alla refusione delle spese legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di euro
[...]
7.616,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2276/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 alle ore 10,05 innanzi alla dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Per gli attori è presente l'avv. Franco Pocobene, in sostituzione e per delega degli avv.ti LA Di SI
e AN MO, il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto, eccepito, domandato e prodotto in tutti gli atti di causa e scritti difensivi ed in particolare nelle note conclusive.
Torna ad impugnare e contestare ogni avversa deduzione, eccezione, domanda e produzione, chiedendone il rigetto siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e domande e chiede che la causa venga trattenuta a decisione sull'an.
Per il è presente l'avv. Gianfranco Corso in sostituzione dell'avv. Antonio Controparte_1
Capobianco il quale si riporta ai propri atti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. In particolare chiede che il giudice nella decisione tenga conto del recentissimo orientamento di legittimità così come espresso nella sentenza 22242 del 01.08.2025 espresso dalla
Suprema Corte.
pagina 1 di 9 l'avv. Franco Pocobene eccepisce e rileva che la giurisprudenza richiamata non si attaglia al caso di specie.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi alle ore 10,20, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia alle ore 16,50 ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2276/2023 r.g., vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Parte_1 Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti AN MO e LA Di SI P.IVA_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti AN Parte_1 P.IVA_2
MO e LA Di SI
ATTORI
e
(C.F. ),in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Capobianco
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.06.2023, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro- tempore di - premesso che alla guida del motoveicolo Parte_1
Yamaha modello TMax tg. EK24533, di proprietà della Società e condotto dal Parte_1 medesimo percorreva in , con direzione monti-mare lungo la Via Aterno e giunto all'altezza del CP_1 civico n. 12 il centauro, con a bordo il figlio , terzo trasportato, perdeva il controllo Persona_1
pagina 2 di 9 del mezzo e si riversava sull'asfalto a causa di una buca presente sul manto stradale e trasportati in ospedale con diagnosi nei confronti del conducente del veicolo di “trauma toraco-addominale chiuso con frattura del terzo inferiore dello sterno, contusioni polmonari a destra, ematoma del parenchima epatico con lacerazione intraparenchimale” e prognosi iniziale di ventuno giorni successivamente prolungata in conseguenza delle ulteriori lesioni (trauma contusivo polso destro in destrimane, con frattura composta della regione metafisiaria della stiloide ulnare, frattura ingranata del radio e frattura parcellare intrarticolare della base del III metacarpo sul versante distale) inizialmente misconosciute, emerse solo a seguito degli ulteriori accertamenti eseguiti - qui conveniva il Tribunale di Pescara ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. del CP_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per tutti i danni, patrimoniali e
[...] non patrimoniali, subiti dal Sig. e da avente sede Parte_1 Parte_1 legale in San Giovanni Teatino (CH), alla via Europa n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto, Parte_1 condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificabili per il nella complessiva somma di € Parte_1
32.273,11, come in narrativa determinata, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto lesivo e sino al saldo, e per vente sede Parte_2 legale in San Giovanni Teatino (CH), alla via Europa n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (c.f. , nella cifra complessiva di € Parte_1 C.F._1
1.700,00, come in narrativa determinata, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto lesivo e sino al saldo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Assumeva che sul luogo erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che avevano effettuato i rilievi e le indagini del caso accertando che la buca in cui era incappato il centauro era assolutamente pagina 3 di 9 non prevedibile e/o individuabile, avevano assunto altresì le dichiarazioni rese dai testi oculari che avevano confermato la dinamica dell'incidente.
Con comparsa di costituzione e risposta il eccepiva sull'an, per quanto qui interessa, Controparte_1 quanto segue: una scarna descrizione della dinamica del sinistro con evidenti perplessità in relazione all'effettiva verificazione considerando, peraltro che i rilievi da parte delle competenti autorità erano stati eseguiti ad oltre un ora e mezza di distanza dal preteso evento;
il fatto storico veniva narrato dal il quale si era recato spontaneamente presso il Controparte_2 comando municipale a rendere dichiarazioni sul fatto solo in data 1.07.2021; gli agenti intervenuti sulla platea del sinistro non avevano riscontrato la presenza di alcun teste oculare, limitandosi a recepire le dichiarazioni fornite, a notevole distanza dall'evento, dagli stessi.
Con riferimento al quantum eccepiva che l'ammontare dei danni operata dalla parte attrice appare del tutto spropositata e palesemente eccessiva rispetto all'effettiva consistenza degli stessi.
Contestava la riconducibilità delle lesioni riscontrate solo a notevole distanza di tempo dall'evento e denunciava la violazione del criterio cronologico ben potendo essere tali lesioni riconducibili ad altro e diverso evento traumatico (difetto di nesso eziologico tra il trauma conseguente il sinistro stradale e le riferite successive lesioni).
Sul punto precisava che risultava difficile comprendere l'inesistenza di fratture di sorta sul polso destro del danneggiato mediante esame rx durante il ricovero in ospedale per una settimana, circostanza poi smentita in seguito ad accertamento a distanza di un mese di tempo dal sinistro stradale, dopo la dimissione.
Contestava il contenuto e le conclusioni di cui alla relazione medico-legale redatta dal Dr. in Per_2 quanto trattasi di mera allegazione difensiva di parte con valenza essenzialmente indiziaria.
Assumeva che sia la permanente che la temporanea riconosciute appaiono eccessive e non commisurate alle reale entità delle lesioni conseguite al sinistro.
Quanto al danno morale, (rivendicato nella misura di € 4.734,00) evidenziava che pur essendo questo concettualmente distinto dal danno biologico, va comunque ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale.
Riteneva parimenti infondata la richiesta di somme (€ 3.641,20) a titolo di personalizzazione del danno in quanto nessuna prova era stata fornita in proposito.
pagina 4 di 9 Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
A) Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Quindi, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile e che, per questo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del
05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13/07/2011; Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168, Cass.
8346/2024, Cass. 1404/2025, Cass. Sez. unite n. 20943/2022, Cass. Sez III 01.08.2025 n. 22242).
Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernente la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563). pagina 5 di 9 Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
B) Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio.
Nella specie, parte attrice ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alla presenza di una insidiosa buca, non visibile, non segnalata da cartellonistica indicante il pericolo sulla quale si sarebbe imbattuta.
La sintetica descrizione di parte attorea non trova alcun riscontro nelle prove documentali e testuali in atti. Passando in particolare all'esame della relazione redatta dalla Polizia Municipale prot. n.
145/2021, nella stessa si legge che la pattuglia in servizio alle ore 16,40, raggiungeva Via Aterno, in prossimità del civico n. 12, a causa di un incidente stradale e vi giungeva presumibilmente a 1 ora e 50 minuti dall'incidente.
Da alcuni astanti appurava che in luogo, intorno alle ore 15.00, il veicolo era rimasto coinvolto in sinistro stradale e che i suoi occupanti erano già stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale
“Spirito Santo” di . CP_1
Veniva accertato che il veicolo era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo.
Nella predetta relazione degli agenti della polizia municipale si legge testualmente quanto segue: “il conducente del veicolo 'A' percorreva la corsia lato sud della via Aterno con direzione di marcia monti mare e, giunto nei pressi dell'area posta in prossimità del civico 12 della stessa via, perdeva il controllo del proprio mezzo rovinando in terra unitamente allo stesso ed al passeggero da lui trasportato. Si precisa che sulla via Aterno, all'altezza del civico 12, sul lato sud della carreggiata era presente una buca delle dimensioni di circa 55 cm per 65 cm e della profondità di circa 2 cm.
Dell'anomalia è stata effettuata segnalazione tramite la Sala Operativa di questo Comando agli uffici competenti. Sul palo della pubblica illuminazione n. 15003, posto sul marciapiede lato sud della via
Aterno, sono state rinvenute delle macchie ematiche, meglio evidenziate nei rilievi fotografici. Poco più pagina 6 di 9 a valle del suddetto palo, sulla parte ribassata del marciapiede lato sud della stessa via, sono state rinvenute delle incisioni presumibilmente causate dal veicolo 'A' in fase di caduta. Per tutto quanto sopra riferito, non è stato possibile risalire con certezza alle cause che hanno portato alla perdita del controllo del mezzo da parte del conducente del veicolo 'A' e, conseguenzialmente, non è stato possibile accertare violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada.”
Ne consegue che la dinamica del sinistro non è stato riscontrato dagli agenti i quali non hanno potuto verificare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente considerando che, peraltro, il veicolo era già stato rimosso.
Ciò posto occorre chiarire che, dalla predetta relazione, emerge all'evidenza che il sinistro si è senza dubbio verificato sul luogo descritto da parte attorea attesa la presenza di macchie ematiche sul palo della pubblica illuminazione n. 15003 ma si è svolto presumibilmente a causa di una buca di ampie dimensioni come descritto in precedenza durante le ore diurne, quindi l'insidia era ben visibile cosicché la caduta è riconducibile ad una imperita e/o distratta condotta di guida tenuta dall'attore.
Peraltro le caratteristiche della buca di grandi dimensioni e la piena visibilità del luogo trovano conferma nella deposizione resa dal medesimo conducente del motoveicolo e legale Parte_1 rappresentante della presentatosi il 25.06.2021 dinanzi agli uffici del comando Parte_1 della Polizia Municipale il quale ha dichiarato testualmente, nel corso dell'udienza del 06.03.2024, quanto segue: “Il 2/6/2021 ero alla guida della mia moto Yamaha, trasportando mio figlio;
in via
Aterno perdevo il controllo del mezzo a causa di una buca sulla strada. Avevo una direzione monti- mare e percorrevo la mia corsia di destra. Non abito vicino al luogo del sinistro e non percorro quella strada abitualmente. Confermo che al tempo ero residente in [...]del Servizi.
Al momento l'illuminazione solare era buona.
Non ho misurato la buca ma era abbastanza grande. Le foto che mi si mostrano raffigurano la buca in questione”.
Analizzando le prove testimoniali occorre precisare che i testi e si sono Controparte_2 Testimone_1 presentati dinanzi agli agenti soltanto in data 01.07.2021 (a circa un mese rispetto all'occorso del
02.06.2021) e, nel corso dell'udienza rispettivamente del 06.03.2024 e 21.06.2024, nulla hanno aggiunto rispetto allo stato dei luoghi descritti dagli agenti e dal conducente del motoveicolo né peraltro hanno chiarito la dinamica dell'incidente.
pagina 7 di 9 Inoltre occorre precisare che, in un incidente l'assenza di segni di frenata come nel caso di specie, può indicare negligenza e imprudenza del conducente, suggerendo che non ha tentato di evitare l'ostacolo o che procedeva a eccessiva velocità.
Alla luce delle predette argomentazioni diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente del conducente del motociclo incidentato, il quale, non si è avveduto, in pieno giorno della presenza di una buca di grandi dimensioni ben visibile.
E' evidente, alla luce di quanto sopra rappresentato, che parte attrice non ha fornito la prova tra la cosa in custodia e il danno.
La Pubblica Amministrazione non ha responsabilità per una buca grande e visibile, poiché questa situazione integra un caso fortuito e costituisce una condotta imprudente del danneggiato, che interrompe il nesso causale tra la strada e il danno, escludendo o riducendo il diritto al risarcimento. Il danneggiato, infatti, deve dimostrare che la buca fosse un'insidia, quindi non visibile e non prevedibile, per poter pretendere il risarcimento da parte dell'ente gestore della strada.
Se la buca è grande e visibile, il danneggiato ha il dovere di prestare particolare attenzione per evitarla, in quanto dovrebbe conoscerne o prevederne la presenza.
Non di minor rilievo, al fine dell'esonero da responsabilità da parte dell'Amministrazione convenuta, appare, altresì, la condotta del conducente del mezzo incidentato, il quale è verosimile ritenere che non abbia regolato la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, potesse essere evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, come pure richiesto dal C.d.S. (cfr. art. 141 C.d. S.).
Infine non vi è alcuna prova in atti, seppur parte attorea richiama una stima peritale effettuata dal fiduciario della compagnia che all'epoca del sinistro assicurava la RCT del Controparte_3 convenuto, del preteso danno al ciclomotore per euro 1.700,00 circostanza questa contestata CP_1 anche dal il quale ha osservato di non essere a conoscenza e, tanto meno, in Controparte_1 possesso della pretesa stima eseguita da fiduciario delle . Controparte_3
La domanda proposta dalla società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e da in proprio va respinta;
il regime delle spese segue Parte_1 Parte_1 la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi. pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta dalla società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e da in proprio nei confronti del in Parte_1 Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore respinge la domanda e condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Parte_1 Parte_1 Parte_1
in solido alla refusione delle spese legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di euro
[...]
7.616,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
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