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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 02/12/2024, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(BG) il 30/07/1988, e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/05/1983; entrambi con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 28/07/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/2011 a Monasterolo del Castello (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo il 16/03/2014), (n. a Persona_1 Persona_2
1 Bergamo il 27/05/2016), (n. a Bergamo il 27/01/2018) e Persona_3 Per_4
(n. a Bergamo il 24/04/2020), oggi tutti minorenni. La separazione personale
[...] dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.45/2025, emessa in data 09/01/2025 e pubblicata il 10/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 09/11/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, parzialmente modificate nella nota depositata in data 28/07/2025, nella quale hanno manifestato per iscritto, altresì, di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso parzialmente modificate nella nota depositata in data
28/07/2025, integralmente trascritte in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Monasterolo del Castello Parte_2 Parte_1
2 (BG), il 02/06/2011 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune, anno 2011, atto n. 2, parte II, serie A), alle seguenti condizioni:
1) I figli minori (C.F. ), Persona_1 C.F._3 Per_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Persona_3
) e (C.F. ) C.F._5 Persona_4 C.F._6 sono affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, che s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curare il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni, con collocamento a carattere paritetico presso entrambi i genitori con le modalità che saranno di seguito specificate;
la prole manterrà la propria formale residenza presso l'attuale casa familiare di GO (BG) alla via XXV
Aprile n. 8 con la madre;
2) La casa familiare di GO (BG) via XXV Aprile n. 8 verrà assegnata alla signora che la abiterà unitamente ai figli e sino alla loro autosufficienza Pt_1 onerandosi delle spese di manutenzione ordinaria e dei costi delle utenze e consumi domestici, dandosi atto che il padre avrà cura di prelevare i propri ultimi effetti personali nel momento in cui lascerà la casa coniugale, in ogni caso entro sei mesi decorrenti dall'emanazione della sentenza di separazione;
3) Il signor e la signora stante il collocamento paritetico da loro Pt_2 Pt_1 prescelto, intendono regolamentare i tempi da trascorrere con i bambini con le seguenti modalità:
a) il signor durante tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto Pt_2 allorquando entrambi i genitori godranno del rispettivo periodo di vacanza con i figli, si recherà ogni giorno presso la casa coniugale la mattina presto ed accompagnerà poi i figli presso le rispettive scuole;
il signor errà presso Pt_2 di sé i figli anche nelle giornate di martedì e di giovedì dopo la scuola o dal pomeriggio nei giorni in cui non si tengono lezioni e/o di vacanza, con pernottamento, fermo quanto indicato per il mese di agosto allorquando la normale turnazione verrà sospesa per consentire ai figli ed ai genitori di trascorrere ininterrottamente insieme il periodo di ferie che verrà concordato di anno in anno;
in ogni caso il signor potrà vedere e tenere con sé , Pt_2 Per_4
ed ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la Per_1 Per_3 Per_2 signora anche al fine di gestire le attività pomeridiane extrascolastiche Pt_1
3 dei figli;
b) il signor terrà presso di sé i figli a fine settimana alternati cosiddetti Pt_2
“lunghi”, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina successivo allorquando accompagnerà i figli a scuola nel corso dell'anno scolastico oppure presso la casa della signora o al centro ricreativo estivo nel resto dell'anno; Pt_1
c) durante le festività natalizie la signora ed il signor terranno Pt_1 Pt_2 con sé i figli una settimana ciascuno, decorrente la prima dal 23 al 30 dicembre e la seconda dal 31 dicembre sino all'Epifania. Per il corrente anno 2024 i bambini trascorreranno la prima settimana di vacanza con il signor In Pt_2 ogni caso il genitore che non avrà presso di sé i bambini nel corso della settimana di collocamento continuativo, potrà incontrarli previo accordo con il genitore in quel momento collocatario;
d) i figli trascorreranno la Pasqua ed il lunedì in albis con uno piuttosto che con l'altro genitore. Per l'anno 2025 i figli saranno collocati per il giorno di Pasqua presso la signora e così di anno in anno in base al criterio Pt_1 dell'alternanza; sempre in base al criterio dell'alternanza di anno in anno verranno trascorse le ulteriori festività infrannuali;
e) ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane consecutive nel corso del mese di agosto, secondo modalità e tempi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) in ragione della modalità di collocamento prescelta (collocamento paritetico)
e di quanto verrà specificato ai successivi punti 5 e 6 in ordine al pagamento della mensa scolastica e della cessione della propria quota di assegno unico da parte del signor a favore della signora nessun mantenimento Pt_2 Pt_1 verrà versato da un genitore a favore dell'altro poiché entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta nel periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni;
5) il signor nel momento in cui lascerà la casa coniugale nel termine Pt_2 specificato al punto 2) cederà la propria quota dell'assegno unico universale per i figli, pari attualmente ad € 1.270 complessivi, alla signora che ne Pt_1 sarà quindi l'esclusiva percettrice;
6) il signor e la signora si obbligano a concorrere al 50% nelle Pt_2 Pt_1 spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per
4 la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare)
5 che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi
6 altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. In deroga al suddetto protocollo, la mensa scolastica per la prole verrà pagata esclusivamente dal signor Pt_2
7) I genitori si obbligano a rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dei figli, con facoltà per entrambi di presenziare alle attività (quali saggi, recite, tornei ecc.) dei figli aperte a genitori e parenti prescindendo dal calendario di frequentazione sopra riportato;
entrambi i genitori potranno incontrare i bambini e trascorrere con loro il giorno del compleanno di questi ultimi;
8) I genitori si autorizzano - vicendevolmente- al rilascio di passaporto e/o carta d'identità validi per l'espatrio proprio e per i figli minori.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONSTEROLO DEL
CASTELLO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 02/12/2024, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(BG) il 30/07/1988, e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/05/1983; entrambi con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 28/07/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/2011 a Monasterolo del Castello (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo il 16/03/2014), (n. a Persona_1 Persona_2
1 Bergamo il 27/05/2016), (n. a Bergamo il 27/01/2018) e Persona_3 Per_4
(n. a Bergamo il 24/04/2020), oggi tutti minorenni. La separazione personale
[...] dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.45/2025, emessa in data 09/01/2025 e pubblicata il 10/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 09/11/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, parzialmente modificate nella nota depositata in data 28/07/2025, nella quale hanno manifestato per iscritto, altresì, di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso parzialmente modificate nella nota depositata in data
28/07/2025, integralmente trascritte in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Monasterolo del Castello Parte_2 Parte_1
2 (BG), il 02/06/2011 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune, anno 2011, atto n. 2, parte II, serie A), alle seguenti condizioni:
1) I figli minori (C.F. ), Persona_1 C.F._3 Per_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Persona_3
) e (C.F. ) C.F._5 Persona_4 C.F._6 sono affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, che s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curare il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni, con collocamento a carattere paritetico presso entrambi i genitori con le modalità che saranno di seguito specificate;
la prole manterrà la propria formale residenza presso l'attuale casa familiare di GO (BG) alla via XXV
Aprile n. 8 con la madre;
2) La casa familiare di GO (BG) via XXV Aprile n. 8 verrà assegnata alla signora che la abiterà unitamente ai figli e sino alla loro autosufficienza Pt_1 onerandosi delle spese di manutenzione ordinaria e dei costi delle utenze e consumi domestici, dandosi atto che il padre avrà cura di prelevare i propri ultimi effetti personali nel momento in cui lascerà la casa coniugale, in ogni caso entro sei mesi decorrenti dall'emanazione della sentenza di separazione;
3) Il signor e la signora stante il collocamento paritetico da loro Pt_2 Pt_1 prescelto, intendono regolamentare i tempi da trascorrere con i bambini con le seguenti modalità:
a) il signor durante tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto Pt_2 allorquando entrambi i genitori godranno del rispettivo periodo di vacanza con i figli, si recherà ogni giorno presso la casa coniugale la mattina presto ed accompagnerà poi i figli presso le rispettive scuole;
il signor errà presso Pt_2 di sé i figli anche nelle giornate di martedì e di giovedì dopo la scuola o dal pomeriggio nei giorni in cui non si tengono lezioni e/o di vacanza, con pernottamento, fermo quanto indicato per il mese di agosto allorquando la normale turnazione verrà sospesa per consentire ai figli ed ai genitori di trascorrere ininterrottamente insieme il periodo di ferie che verrà concordato di anno in anno;
in ogni caso il signor potrà vedere e tenere con sé , Pt_2 Per_4
ed ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la Per_1 Per_3 Per_2 signora anche al fine di gestire le attività pomeridiane extrascolastiche Pt_1
3 dei figli;
b) il signor terrà presso di sé i figli a fine settimana alternati cosiddetti Pt_2
“lunghi”, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina successivo allorquando accompagnerà i figli a scuola nel corso dell'anno scolastico oppure presso la casa della signora o al centro ricreativo estivo nel resto dell'anno; Pt_1
c) durante le festività natalizie la signora ed il signor terranno Pt_1 Pt_2 con sé i figli una settimana ciascuno, decorrente la prima dal 23 al 30 dicembre e la seconda dal 31 dicembre sino all'Epifania. Per il corrente anno 2024 i bambini trascorreranno la prima settimana di vacanza con il signor In Pt_2 ogni caso il genitore che non avrà presso di sé i bambini nel corso della settimana di collocamento continuativo, potrà incontrarli previo accordo con il genitore in quel momento collocatario;
d) i figli trascorreranno la Pasqua ed il lunedì in albis con uno piuttosto che con l'altro genitore. Per l'anno 2025 i figli saranno collocati per il giorno di Pasqua presso la signora e così di anno in anno in base al criterio Pt_1 dell'alternanza; sempre in base al criterio dell'alternanza di anno in anno verranno trascorse le ulteriori festività infrannuali;
e) ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane consecutive nel corso del mese di agosto, secondo modalità e tempi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) in ragione della modalità di collocamento prescelta (collocamento paritetico)
e di quanto verrà specificato ai successivi punti 5 e 6 in ordine al pagamento della mensa scolastica e della cessione della propria quota di assegno unico da parte del signor a favore della signora nessun mantenimento Pt_2 Pt_1 verrà versato da un genitore a favore dell'altro poiché entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta nel periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni;
5) il signor nel momento in cui lascerà la casa coniugale nel termine Pt_2 specificato al punto 2) cederà la propria quota dell'assegno unico universale per i figli, pari attualmente ad € 1.270 complessivi, alla signora che ne Pt_1 sarà quindi l'esclusiva percettrice;
6) il signor e la signora si obbligano a concorrere al 50% nelle Pt_2 Pt_1 spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per
4 la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare)
5 che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi
6 altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. In deroga al suddetto protocollo, la mensa scolastica per la prole verrà pagata esclusivamente dal signor Pt_2
7) I genitori si obbligano a rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dei figli, con facoltà per entrambi di presenziare alle attività (quali saggi, recite, tornei ecc.) dei figli aperte a genitori e parenti prescindendo dal calendario di frequentazione sopra riportato;
entrambi i genitori potranno incontrare i bambini e trascorrere con loro il giorno del compleanno di questi ultimi;
8) I genitori si autorizzano - vicendevolmente- al rilascio di passaporto e/o carta d'identità validi per l'espatrio proprio e per i figli minori.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONSTEROLO DEL
CASTELLO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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