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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nel giudizio di Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3690/2023
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
C.F. , CodiceFiscale_1 residente in [...]alla via Strada Comunale Santa Venia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Nadia Quarta
Ricorrente
Contro
Controparte_1 in persona del Sindaco pro-tempore, Piazza Municipio 1, 72029, Villa Castelli BR,
Pag. 1 a 5
Resistente
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1040/2023 del Giudice di Pace di Brindisi emanata in data 15.06.2023 nel procedimento RG 922/2023
Ricostruzione del Fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08.03.2023, proponeva, dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Brindisi, opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 000519/Z/22 Reg. 003630/22, notificato, per mezzo del CP_1 di Veglie (LE), in data 07.02.2023 con il quale il Comando di Polizia Locale del Comune di contestava al ricorrente (in qualità di proprietario del veicolo Fiat 500L tg. CP_1
ET374WT), la presunta violazione dell'art. 126-bis c.2 C.d.S. in quanto “ometteva di fornire
i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione”, irrogando la sanzione pecuniaria di € 311,85 (comprese spese postali e amministrative).
Tale accertamento, come dichiarato dalla Polizia Locale, scaturiva dal verbale n.
001208/A/22 del 01.06.2022 che sarebbe stato notificato al in data 19.09.2022. Pt_1
Il ricorrente eccepiva l'inesistenza e/o omessa notifica del suddetto verbale presupposto. La causa veniva iscritta al numero di RG 922/2023.
In data 18.05.2023 si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, resistendo.
Con sentenza n.1040/2023, il Giudice di Pace di Brindisi accoglieva il ricorso annullando il verbale di contestazione n. 000519/Z/22, notificato in data 07.02.2023, compensando le spese del giudizio e non pronunciando sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal . Pt_1
Avverso la suddetta sentenza, , ha proposto formale appello Parte_1 relativamente al punto nel quale era stata disposta la compensazione delle spese di lite, dunque, per violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c., nonché per omessa pronuncia sulla richiesta di condanna del ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
Nel presente giudizio il si costituiva con comparsa del 19 Controparte_1 marzo 2025 e rassegnava le conclusioni ivi contenute.
Pag. 2 a 5 All'udienza del 14.4.2025, il difensore dell'appellante precisava le conclusioni e chiedeva che la causa passasse in decisione.
La causa, pertanto, veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Giudice di Pace accertava la fondatezza delle ragioni della parte ricorrente poiché la documentazione in atti dimostrava l'omessa notifica del verbale presupposto da parte della P.A. resistente e, conseguentemente, la illegittimità della notifica nei confronti del sig. del Parte_1 verbale di accertamento n. 000519/Z/22 Reg. 003630/22, con cui il Comando di Polizia
Locale del aveva contestato al ricorrente la violazione dell'art. Controparte_1
126-bis c.2 C.d.S. per omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, cui il ricorrente non era tenuto. Non sussisteva, pertanto, ragione alcuna affinché il G.d.P. di Brindisi disponesse
Cionostante, il primo giudice compensava le spese di lite tra le parti.
Inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, è evidente, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese, infatti, poteva essere disposta dal giudice di primo grado, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, per tali da intendersi non un generico riferimento alla peculiarità della materia, o ai giusti motivi, non indicati, ma specifiche circostanze, consentendo così di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere, parzialmente, riformata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, con il riconoscimento alla parte appellante delle spese e degli onorari di difesa del giudizio di primo grado, oltre agli accessori di legge.
Pag. 3 a 5 Sulla omessa pronuncia del Giudice di primo grado di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il ricorrente chiedeva, anche, di condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per CP_2 Controparte_1 responsabilità aggravata avendo resistito in giudizio con colpa grave.
Sosteneva che il resistente si era costituito e resisteva nonostante fosse CP_1 documentata l'omessa notifica verbale presupposto, e nonostante il Controparte_1 fosse a conoscenza di tale omessa notifica.
Al riguardo, questo giudicante rileva che fra i presupposti onde ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. vi è, in primis, il carattere “temerario” della lite.
Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale
Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285; Cass. Civ. 19 aprile 2016, n.
7726; Cass. Civ. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass.
Civ. 11 febbraio 2014, n. 3003).
Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Tribunale
Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Trib. Roma, 3 gennaio 2017; Trib. Vicenza, 22 novembre 2016; Trib. Treviso, 8 novembre 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n.
7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ.,30 ottobre 2015, n. 22289;
Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, n. 15629; Cass. Civ., 16 febbraio 1998, n. 1619; Cass. Civ., 29 luglio 1994, n. 7101) nonché nel senso di “assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di
Pag. 4 a 5 una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex pluris: Cass. Civ., 22 ottobre 1976, n. 3752).
Nel caso di specie, ritiene questo giudicante che non vi è prova della consapevolezza da parte del della infondatezza della propria tesi difensiva Controparte_1 sostenuta per resistere alla domanda introdotta dal in primo grado, rientrando la Pt_1 condotta del al contrario, nell'ordinario obbligo della P.A. di Controparte_1 difendere il proprio operato, anche nell'interesse della collettività rappresentata.
Conseguentemente, detto motivo di gravame deve essere disatteso.
Le spese del presente grado di giudizio.
Vanno compensata per metà, stante l'accoglimento di un solo motivo di gravame.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello interposto da , nei confronti Parte_1 del in persona del sindaco pro-tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Brindisi, n. 1040/2023, emanata in data 15.06.2023 nel procedimento
RG 922/2023, così provvede:
1) Rigetta il motivo di appello relativo alla mancata pronuncia, nella sentenza impugnata, della richiesta di condanna del ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
2) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_1 al pagamento degli onorari del giudizio primo grado, compensate per metà, che si quantificano in € 200,00, oltre al rimborso del contributo unificato, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Maria Nadia Quarta, dichiaratasi antistataria.
3) Condanna il al pagamento degli onorari del presente grado Controparte_1 di giudizio, compensati per metà, che si quantificano in € 350,00, oltre accessori, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.to Maria Nadia Quarta, dichiaratasi antistataria.
Brindisi 16 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 5 a 5