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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/11/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE ORDINANZA (art. 429 c.p.c.) INGIUNZIONE
definitiva nella causa iscritta al n. 129/2025 R.G. Lav. promossa da: _________________
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
Controparte_1
Avv. Nicole MICHELAZZO
Ricorrente contro
Controparte_2
Funzionario Avv. Angela GIORGIO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 16.6.2025, , in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Aosta l' , chiedendo l'annullamento Controparte_2 delle ordinanze n°21/2025 e 21bis/2025, emesse dal Direttore dell' Controparte_3
di Torino-Aosta il 2.5.2025 per l'importo complessivo di euro 4.026,56 e
[...] notificate tra il 19.5.2025 ed il 5.6.2025; in particolare sosteneva che nulla fosse dovuto, perché la comunicazione preventiva relativa prevista per le prestazioni rese dai 4 soggetti trovati al lavoro fosse stata trasmessa per il giorno 20.10.2023 e che solo per un caso fortuito tali prestazioni si fossero protratte fino alle ore 2.00 del mattino, mentre l'intervento degli operanti era stato effettuato alle ore 00.45; in subordine contestava l'ammontare della sanzione, ritenendolo sproporzionato;
- che, dopo la rinnovazione della notifica, con memoria tempestivamente depositata si Co costituiva l' di , chiedendo la reiezione del ricorso;
CP_2
- che alla prima udienza l'opponente personalmente rinunciava all'opposizione in punto legittimità delle ordinanze ingiunzioni de quibus, reiterando, invece la contestazione del quantum delle sanzioni inflitte;
- che il giudice, allora, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
1 Deve, preliminarmente, ribadirsi che oggetto della decisione è solo la quantificazione della sanzione inflitta con le ordinanze ingiunzioni opposte, avendo il ricorrente rinunciato personalmente all'odierna udienza ogni contestazione in punto an.
Ciò detto, sembra del tutto plausibile che, per una serie di eventi fortuiti, la prestazione dell'attività lavorativa nel locale dei 4 soggetti per cui è causa si sia protratta fino alle primissime ore del giorno successivo, rendendo di fatto impossibile una nuova comunicazione preventiva: tale circostanza, se certo non fa venir meno l'illiceità della condotta deve essere adeguatamente presa in considerazione nella determinazione della sanzione da infliggere.
Sussistono, allora, le condizioni per ritenere eccessiva l'entità delle sanzioni irrogate, tenuto conto di tutti i parametri di legge, per cui le stesse possono venir ridotte all'importo minimo di euro 1.626,56 complessivi (euro 400,00 per ognuno dei 4 lavoratori, oltre spese di notifica), oltre accessori.
In conclusione, quindi, l'opposizione merita accoglimento nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse possono essere compensate in misura non superiore alla metà, stante l'ottima condotta processuale dell'opponente e la riduzione della sanzione, mentre per il resto seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura ben inferiore ai parametri minimi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce l'ammontare delle sanzioni di cui all'ordinanze opposte ad euro 1.626,56, oltre accessori;
b) condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese legali sostenute dall'
[...]
, che liquida in misura già ridotta in complessivi euro 400,00 per Controparte_2 compensi, compensandoli per il resto.
(Così deciso in Aosta il 19/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE ORDINANZA (art. 429 c.p.c.) INGIUNZIONE
definitiva nella causa iscritta al n. 129/2025 R.G. Lav. promossa da: _________________
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
Controparte_1
Avv. Nicole MICHELAZZO
Ricorrente contro
Controparte_2
Funzionario Avv. Angela GIORGIO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 16.6.2025, , in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Aosta l' , chiedendo l'annullamento Controparte_2 delle ordinanze n°21/2025 e 21bis/2025, emesse dal Direttore dell' Controparte_3
di Torino-Aosta il 2.5.2025 per l'importo complessivo di euro 4.026,56 e
[...] notificate tra il 19.5.2025 ed il 5.6.2025; in particolare sosteneva che nulla fosse dovuto, perché la comunicazione preventiva relativa prevista per le prestazioni rese dai 4 soggetti trovati al lavoro fosse stata trasmessa per il giorno 20.10.2023 e che solo per un caso fortuito tali prestazioni si fossero protratte fino alle ore 2.00 del mattino, mentre l'intervento degli operanti era stato effettuato alle ore 00.45; in subordine contestava l'ammontare della sanzione, ritenendolo sproporzionato;
- che, dopo la rinnovazione della notifica, con memoria tempestivamente depositata si Co costituiva l' di , chiedendo la reiezione del ricorso;
CP_2
- che alla prima udienza l'opponente personalmente rinunciava all'opposizione in punto legittimità delle ordinanze ingiunzioni de quibus, reiterando, invece la contestazione del quantum delle sanzioni inflitte;
- che il giudice, allora, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
1 Deve, preliminarmente, ribadirsi che oggetto della decisione è solo la quantificazione della sanzione inflitta con le ordinanze ingiunzioni opposte, avendo il ricorrente rinunciato personalmente all'odierna udienza ogni contestazione in punto an.
Ciò detto, sembra del tutto plausibile che, per una serie di eventi fortuiti, la prestazione dell'attività lavorativa nel locale dei 4 soggetti per cui è causa si sia protratta fino alle primissime ore del giorno successivo, rendendo di fatto impossibile una nuova comunicazione preventiva: tale circostanza, se certo non fa venir meno l'illiceità della condotta deve essere adeguatamente presa in considerazione nella determinazione della sanzione da infliggere.
Sussistono, allora, le condizioni per ritenere eccessiva l'entità delle sanzioni irrogate, tenuto conto di tutti i parametri di legge, per cui le stesse possono venir ridotte all'importo minimo di euro 1.626,56 complessivi (euro 400,00 per ognuno dei 4 lavoratori, oltre spese di notifica), oltre accessori.
In conclusione, quindi, l'opposizione merita accoglimento nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse possono essere compensate in misura non superiore alla metà, stante l'ottima condotta processuale dell'opponente e la riduzione della sanzione, mentre per il resto seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura ben inferiore ai parametri minimi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce l'ammontare delle sanzioni di cui all'ordinanze opposte ad euro 1.626,56, oltre accessori;
b) condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese legali sostenute dall'
[...]
, che liquida in misura già ridotta in complessivi euro 400,00 per Controparte_2 compensi, compensandoli per il resto.
(Così deciso in Aosta il 19/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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