Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2698 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA RO, BR NZ, LA EO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune di Grumo Nevano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Finaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carlo III n. 42;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, con cui è stata disposta la “sospensione dei lavori per inefficacia” della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 3687 del 23/3/2022 e sua variante prot. n. 4140 del 12/3/2025 e integrazione prot. n. 4294 del 14/3/2025, presentata dai ricorrenti per intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di edificio sito in Grumo Nevano, alla Via Roma n. 91 angolo Corso Giureconsulto n. 44 (in Catasto al foglio 2, part. 209);
b) del provvedimento prot. n. 6636 del 24/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, di rigetto dell’istanza di autotutela dei ricorrenti prot. n. 5961 del 14/4/2025 e conferma del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 e “sospensione immediata dei lavori”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, con cui è stata disposta la “sospensione dei lavori per inefficacia” della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 3687 del 23/3/2022 e sua variante prot. n. 4140 del 12/3/2025 e integrazione prot. n. 4294 del 14/3/2025, presentata dai ricorrenti per intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di edificio sito in Grumo Nevano, alla Via Roma n. 91 angolo Corso Giureconsulto n. 44 (in Catasto al foglio 2, part. 209);
b) del provvedimento prot. n. 6636 del 24/4/2025 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Grumo Nevano, di rigetto dell’istanza di autotutela dei ricorrenti prot. n. 5961 del 14/4/2025 e conferma del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 e “sospensione immediata dei lavori”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa DA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti domandano l’annullamento del provvedimento prot. n. 5272 dell’1/4/2025 del Responsabile del III Settore del Comune di Grumo Nevano, con cui è stata disposta la “sospensione dei lavori per inefficacia” della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 3687 del 23/3/2022, sua variante prot. n. 4140 del 12/3/2025 e integrazione prot. n. 4294 del 14/3/2025, presentata per un intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di uno stabile sito in Grumo Nevano, alla Via Roma n. 91, nonché del provvedimento prot. n. 6636 del 24/4/2025 di rigetto dell’istanza di autotutela prot. n. 5961 del 14/4/2025 e “sospensione immediata dei lavori”.
Di seguito i motivi di gravame:
1) i ricorrenti hanno trasmesso al Comune, con acquisizione al prot. n. 4140 del 12/3/2025, i seguenti atti: comunicazione di volersi avvalere della proroga legale triennale dei termini di cui all’art. 10 septies D.L. n. 21/2022, variante alla SC prot. n. 3687 del 23/3/2022 e comunicazione di inizio lavori non strutturali;
la comunicazione di inizio lavori risulta pertanto del 12/3/2025, prot. n. 4140, e non - come erroneamente indicato nel provvedimento comunale del 24/4/2025 - del 31/3/2025 prot. n. 5159;
2) per la SC non troverebbe applicazione analogica il termine di inizio lavori di un anno dal rilascio del titolo edilizio previsto dall’art. 15, comma 2 D.P.R. n. 380/2001 per il permesso a costruire, dovendosi applicare la disposizione speciale dell’art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui la SC è sottoposta al solo termine finale di efficacia di tre anni dalla sua presentazione, entro il quale il segnalante deve ultimare i lavori;
nel caso di specie i ricorrenti hanno utilmente comunicato in data 12/3/2025 (prot. n. 4140), e quindi entro il termine triennale di efficacia della SC prot. n. 3687 del 23/3/2022, di volersi avvalere della proroga legale triennale dei termini ai sensi dell’art. 10-septies D.L. n. 21/2022;
3) ove fosse stata svolta una adeguata istruttoria, attraverso il confronto tra le opere di cui alla SC del 23/3/2022 con quelle indicate nella variante del 12/3/2025, sarebbe emerso che quest’ultima prevede la sola riduzione dell’intervento originariamente segnalato senza “modifiche sostanziali”;
la “sostituzione dei solai in legno con altri in laterocemento o ferro” era già era prevista nella SC originaria; neppure sarebbero state indicate le modifiche che avrebbero richiesto un nuovo titolo abilitativo edilizio, anche considerato che gli interventi previsti nella SC originaria sono sostanzialmente gli stessi previsti dalla variante e comunque rientranti tra gli interventi soggetti al regime della SC di cui all’art. 22, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati articolati nuovi vizi di legittimità degli atti già impugnati, con particolare riferimento alla ritenuta introduzione con la variante prot. n. 4140 del 12/3/2025 di “modifiche sostanziali” necessitanti di un “nuovo titolo abilitativo edilizio”: si è assunto, in proposito, che nella SC originaria prot. n. 3687 del 23/3/2022 era già prevista la “sostituzione dei solai in legno”, e che nessuna modifica sostanziale sarebbe stata introdotta rispetto ai tramezzi previsti nei grafici prodotti al Comune, sicché, venendo in rilievo solo opere di manutenzione straordinaria, la SC costituirebbe titolo idoneo e sufficiente.
Si è costituito il Comune di Grumo Nevano, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica celebratasi il 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Grumo Nevano ha disposto la sospensione dei lavori in corso di esecuzione presso l’immobile dei ricorrenti, ritenendo gli stessi non sorretti da un adeguato titolo abilitativo, rigettando, di poi, la richiesta di ritiro in autotutela delle determinazioni in proposito assunte.
Il provvedimento contestato risulta fondato sulle seguenti motivazioni:
“- la pratica S.C.I.A. prot. n. 3687 del 23/03/2022 presenta una decadenza temporale che comporta la perdita di efficacia del suddetto titolo;
- il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, all’art. 10-septies ha previsto una proroga straordinaria di un anno per i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai titoli edilizi rilasciati o formatisi fino al 31.12.2022. Tale proroga richiede la comunicazione preventiva dell’interessato entro i termini di scadenza;
- Per la pratica S.C.I.A. in oggetto tale comunicazione non è stata presentata entro marzo 2023, causando l’inefficacia del titolo.
- Il progetto in variante apporta modifiche sostanziali all’intervento e richiede un nuovo titolo abilitativo edilizio ”.
Ne consegue che gli aspetti da esaminare partitamente, in quanto oggetto di contestazione, sono due: il primo attinente alla tempestività della richiesta di proroga degli effetti del titolo edilizio avanzata dagli interessati; il secondo, relativo all’idoneità stessa del titolo a legittimare gli interventi posti in essere.
2. Quanto al primo dei profili in disamina, il Collegio rileva che le censure svolte in proposito dalla parte ricorrente sono condivisibili.
Ed infatti, sulla scorta di giurisprudenza anche di questo Tar, deve ritenersi che, nulla prevedendo la legge in punto di termine di inizio dei lavori oggetto di segnalazione certificata (semplice, e non alternativa al p.d.c.), non possa applicarsi in via analogica la disposizione dettata con esclusivo riferimento alle opere richiedenti il previo rilascio di permesso di costruire, che impone che esse abbiano inizio nel termine di un anno.
Sul punto, di recente: “ L’art. 15 comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce, infatti, soltanto per il permesso di costruire il termine annuale per l’inizio dei lavori (oltre al termine finale triennale per il completamento) con effetto decadenziale ex lege (“…il permesso decade di diritto per la parte non eseguita…”) correlato alla sua scadenza, ancorché occorra ovviamente un atto amministrativo ricognitivo dell’intervenuto avveramento della inutile decorso del termine in assenza dell’avvio dell’attività edilizia. Diversamente, la specifica disciplina dell’attività edilizia assoggettata al regime della SC non reca alcuna indicazione relativa a un termine decadenziale di avvio dei lavori (cfr. art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001).
In tale contesto normativo, secondo la giurisprudenza, l’assenza di una previsione del termine di avvio dei lavori per il caso di SC, tenuto conto della ispirazione liberalizzatrice dell’attività edilizia che informa le disposizioni sulla SC, non può essere colmata con l’applicazione in via di analogia legis di una disposizione testualmente e precipuamente riferita al permesso di costruire, che, riguardando interventi edilizi di maggiore consistenza e incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio, è assoggettato razionalmente a una disciplina diversa e specifica, con ciò dovendosi quindi revocare in dubbio, in ragione della differenziazione delle fattispecie regolate, anche la eadem ratio.
Non può quindi estendersi il termine annuale per l’avvio dei lavori stabilito per il PdC anche alla SC (Cfr. Cons. Stato n. 3124/2019 v. anche TAR Sardegna n. 363/2023) ” (cfr. Tar Campania, Napoli, nr. 221/2025 del 24.10.2024).
Dunque, non essendo intervenuta alcuna decadenza per il mancato inizio dei lavori (come invece sostenuto dal Comune resistente) la richiesta di proroga del termine di conclusione di essi (prot. n.
4140 del 12/3/2025) deve essere ritenuta tempestiva, giusto il disposto dell’art 10 septies D.L. n. 21/2022
3. Quanto al secondo dei profili da scrutinare, e cioè quello relativo all’idoneità della SC presentata a legittimare gli interventi progettati, giova rimarcare che, nel corso del giudizio, è stata disposta una integrazione istruttoria, invitando il Comune a depositare una relazione illustrativa delle ragioni per le quali si è ritenuta l’esistenza di modifiche sostanziali alla progettazione iniziale (cfr. ordinanza cautelare nr. 1365/2025).
Dalla relazione depositata in adempimento all’ordinanza citata, in data 14.07.2025, emerge che il Comune procedente ha ravvisato delle modifiche sostanziali rispetto alla progettazione originaria, tali da richiedere il previo rilascio del permesso di costruire, nel: consolidamento strutturale dell’edificato mediante demo-ricostruzione del solaio del primo piano; consolidamento strutturale dei pilastrini del primo piano; nella sostituzione delle piattabande.
Dalla relazione in oggetto emerge che tale intervento, qualificabile come di "restauro e risanamento conservativo” non sarebbe neppure consentito dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG in zona "A/3 - R1", richiedendo un "Piano di Recupero e analogo Piano Urbanistico Attuativo (PUA).
Rileva il Collegio che il provvedimento inibitorio nr.20/2022 in questa sede impugnato non contiene alcun riferimento a tale ultimo aspetto, essendo fondato in via esclusiva sulla circostanza che le modifiche in variante avrebbero comportato modifiche di carattere sostanziale rispetto a quanto oggetto di SC (cfr. ordinanza impugnata in allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
Tralasciando tale aspetto, il Collegio rileva che la SC presentata dai ricorrenti in data 23/3/2022 per intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, già prevedeva l’intervento di sostituzione dei solai e di consolidamento delle strutture (cfr. relazione tecnica in allegato alla SC del 23.03.2022): in tal senso, dunque, deve escludersi che le successive varianti abbiano implicato dei concreti elementi di novità rispetto alla segnalazione originaria.
Resta, dunque, da esaminare un ultimo aspetto, e cioè quello che concerne l’idoneità del titolo rispetto all’intervento progettato: la tesi del Comune resistente, come ribadita nelle difese svolte da ultimo nelle memorie ex art. 73 cpa, è incentrata sulla circostanza che i lavori di sostituzione del solaio implicherebbero un intervento di consolidamento che non rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, e non sarebbe realizzabile, dunque, con SC.
Il Collegio ritiene sul punto di doversi uniformare al condivisibile orientamento giurisprudenziale a mente del quale il mero rifacimento del solaio tramite la rimozione e la relativa sostituzione con altri materiali, che non implichi nuove superfici e nuovi volumi, deve essere ricondotto nell’alveo della manutenzione straordinaria. In termini: “ La sostituzione del solaio, che non alteri i volumi né la superficie dell'unità immobiliare, costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto è volto ad una migliore conservazione del bene lasciando inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna dei locali, con la conseguenza che non richiede permesso di costruire / concessione edilizia (in tal senso cfr., ex multis, T.A.R. Genova, sez. I, 02/01/2021, n. 3; Cons. St., sez. VI, 18 novembre 2016, n. 4822; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 ottobre 2012, n. 4126; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 27 gennaio 2010, n. 339; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 aprile 2009, n. 672; T.A.R. Valle d'Aosta, 25 settembre 1989, n. 70), (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 03/11/2021, n.2318) ” (cfr. Tar Lazione nr. 12563 del 19 luglio 2024).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in commento, il Collegio ritiene che anche il mezzo di gravame in esame sia fondato, giacché il Comune lamenta che il consolidamento dell’edificato tramite sostituzione del solaio, in sé e per sé, a prescindere dalla creazioni di nuovi volumi e superfici (creazione che, nella fattispecie in disamina, non viene allegata), implichi l’esclusione dell’intervento dall’alveo di quelli di manutenzione straordinaria: si tratta di una impostazione che, allo stato della documentazione depositata e delle difese svolte in giudizio, il Collegio non può condividere secondo quanto si è in precedenza affermato.
Dunque, se l’intervento progettato si risolve, secondo quanto si è appena osservato, in un’opera di semplice manutenzione straordinaria, neppure può condividersi quanto il Comune resistente ha argomentato (comunque tardivamente) in ordine alla contrarietà del progetto alle disposizioni edilizio-urbanistiche vigenti nel territorio di riferimento: si ribadisce, sul punto, che l’ente ha richiamato le disposizioni delle N.T.A. del piano regolatore generale vigente ratione temporis , che, per la zona A/ sottozona A3, non consente gli interventi di restauro e risanamento conservativo (richiedendo per essi la previa approvazione di un PUA) mentre consente le opere di manutenzione straordinaria.
Di conseguenza, se è vero che la sostituzione del solaio senza creazione di nuovi superfici e volumi è da qualificarsi, sulla base dell’orientamento di giurisprudenza in precedenza richiamato, quale manutenzione straordinaria, l’intervento non contrasta con alcuna disposizione tecnico-attuativa, essendo consentito sulla base di SC anche in sottozona A3.
4. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento inibitorio impugnato.
Quanto al regolamento delle spese di lite, valutata la complessiva vicenda in commento, il Collegio ritiene opportuno compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA ET, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA ET | AN LA |
IL SEGRETARIO