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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/10/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
IGnori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2544 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._1
e c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 15/05/1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato POLO SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del
1 matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) disporre che i figli e continuino a vivere con la Per_1 Per_2 madre presso l'attuale residenza a Rosà (VI) – Via Pasubio n.20 - nella casa famigliare che è di proprietà della IG.ra e che continuerà pertanto a rimanere nella sua esclusiva CP_1 disponibilità;
2) il IG. lascerà l'abitazione famigliare entro il mese di settembre 2025, Parte_1 rimettendola nella piena disponibilità della IG.ra , ivi inclusi arredi e corredi;
CP_1
3) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori stessi, che tengano in preminente conto il benessere dei minori ed i loro impegni scolastici ed extra scolastici, che i figli trascorrano e stiano con il padre:
- a settimane alterne durante il fine settimana, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 (prima di cena) della domenica nel periodo scolastico, ed entro le ore 21.30 (dopo cena) della domenica nel periodo di vacanza scolastica, sia estivo che infrannuale;
- nella settimana in cui il padre starà con i figli durante il weekend, egli li terrà con sé anche il martedì quando cenerà con loro e li porterà a casa della madre alle ore 21.00; nella settimana in cui il padre non starà con i figli durante il weekend, trascorrerà con loro le giornate del martedì
e del giovedì dalle ore 19.00 cenando con loro e riportandoli a casa dalla madre alle ore 21.00;
- i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori le grandi festività, ovvero Natale e la Vigilia con l'uno – Santo Stefano con l'altro, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno con l'uno, Pasqua
e PA con l'altro, curando che il giorno di Natale i ragazzi possano trascorrere alcune ore con entrambi. Ugualmente verranno alternati i giorni festivi del calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);
- ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive. Tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
4) il IG. sarà tenuto a versare a favore della IG.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento di entrambi i figli minori, entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, un assegno mensile pari ad €700,00 (€350,00 per ciascun figlio). Tale somma verrà versata sul conto corrente che la IG.ra gli indicherà e sarà annualmente CP_1 rivalutabile automaticamente secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
2 5) la madre tratterrà per sé l'intero ammontare dell'assegno unico;
6) Il padre provvederà per l'intero al pagamento delle spese straordinarie, così come identificate e definite dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che entrambi i genitori dichiarano di conoscere, accollandosi il 100% delle stesse, impegnandosi a garantire che i figli godano del supporto e dell'assistenza scolastica di cui hanno bisogno, che possano continuare a praticare gli sport attuali o altri di loro gradimento e che possano godere del supporto di centri estivi durante il periodo estivo o baby sitter o altro supporto negli altri periodi dell'anno, qualora entrambi i genitori non possano occuparsi di loro;
7) A completa tacitazione dei rapporti economici pendenti tra le parti, la IG.ra si CP_1 obbliga a versare sul conto corrente che verrà comunicato dal IG. e allo stesso Parte_1 intestato, la somma di €15.000,00 (quindicimila/00) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
8) La IG.ra si obbliga altresì a continuare a pagare l'attuale assicurazione sulla casa CP_1 famigliare di sua proprietà o a stipulare un'altra polizza con identiche garanzie;
9) le competenze dell'Avv. Polo per la presente procedura, come da preventivo consegnato ed accettato dai ricorrenti, saranno pagate da entrambi in solido tra loro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2025 e CP_1 Controparte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli
3 a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di al 100%. Parte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori e Persona_3 Per_4
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati
[...] da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
IGnori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2544 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._1
e c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 15/05/1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato POLO SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del
1 matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) disporre che i figli e continuino a vivere con la Per_1 Per_2 madre presso l'attuale residenza a Rosà (VI) – Via Pasubio n.20 - nella casa famigliare che è di proprietà della IG.ra e che continuerà pertanto a rimanere nella sua esclusiva CP_1 disponibilità;
2) il IG. lascerà l'abitazione famigliare entro il mese di settembre 2025, Parte_1 rimettendola nella piena disponibilità della IG.ra , ivi inclusi arredi e corredi;
CP_1
3) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori stessi, che tengano in preminente conto il benessere dei minori ed i loro impegni scolastici ed extra scolastici, che i figli trascorrano e stiano con il padre:
- a settimane alterne durante il fine settimana, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 (prima di cena) della domenica nel periodo scolastico, ed entro le ore 21.30 (dopo cena) della domenica nel periodo di vacanza scolastica, sia estivo che infrannuale;
- nella settimana in cui il padre starà con i figli durante il weekend, egli li terrà con sé anche il martedì quando cenerà con loro e li porterà a casa della madre alle ore 21.00; nella settimana in cui il padre non starà con i figli durante il weekend, trascorrerà con loro le giornate del martedì
e del giovedì dalle ore 19.00 cenando con loro e riportandoli a casa dalla madre alle ore 21.00;
- i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori le grandi festività, ovvero Natale e la Vigilia con l'uno – Santo Stefano con l'altro, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno con l'uno, Pasqua
e PA con l'altro, curando che il giorno di Natale i ragazzi possano trascorrere alcune ore con entrambi. Ugualmente verranno alternati i giorni festivi del calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);
- ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive. Tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
4) il IG. sarà tenuto a versare a favore della IG.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento di entrambi i figli minori, entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, un assegno mensile pari ad €700,00 (€350,00 per ciascun figlio). Tale somma verrà versata sul conto corrente che la IG.ra gli indicherà e sarà annualmente CP_1 rivalutabile automaticamente secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
2 5) la madre tratterrà per sé l'intero ammontare dell'assegno unico;
6) Il padre provvederà per l'intero al pagamento delle spese straordinarie, così come identificate e definite dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che entrambi i genitori dichiarano di conoscere, accollandosi il 100% delle stesse, impegnandosi a garantire che i figli godano del supporto e dell'assistenza scolastica di cui hanno bisogno, che possano continuare a praticare gli sport attuali o altri di loro gradimento e che possano godere del supporto di centri estivi durante il periodo estivo o baby sitter o altro supporto negli altri periodi dell'anno, qualora entrambi i genitori non possano occuparsi di loro;
7) A completa tacitazione dei rapporti economici pendenti tra le parti, la IG.ra si CP_1 obbliga a versare sul conto corrente che verrà comunicato dal IG. e allo stesso Parte_1 intestato, la somma di €15.000,00 (quindicimila/00) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
8) La IG.ra si obbliga altresì a continuare a pagare l'attuale assicurazione sulla casa CP_1 famigliare di sua proprietà o a stipulare un'altra polizza con identiche garanzie;
9) le competenze dell'Avv. Polo per la presente procedura, come da preventivo consegnato ed accettato dai ricorrenti, saranno pagate da entrambi in solido tra loro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2025 e CP_1 Controparte_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli
3 a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di al 100%. Parte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori e Persona_3 Per_4
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati
[...] da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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