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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 415/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EL LO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dell'avv. Dario Cristiano e dell'avv. Crescenzo D'Alterio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
NONCHÉ in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano
OR ed IN AS, elettivamente domiciliato come in atti
Terzo chiamato
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata dipendente della società resistente dal 29.01.2013 al Controparte_1
11.10.2022 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 50% con mansione e qualifica di addetta di segreteria;
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso la sede operativa della società sita in
1 IL (NA) al Corso Italia n.282;
- di non aver mai formalmente sottoscritto il contratto di assunzione e di non averne mai ricevuto copia;
- che in data 11.10.2022 il rapporto di lavoro si è interrotto senza preavviso per giustificato motivo oggettivo per volontà del datore di lavoro;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 18:00 con mezz'ora di pausa pranzo, e il sabato ed i giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 13:00 per un totale complessivo di 61 ore settimanali;
- di aver svolto, in aggiunta alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ulteriori mansioni suscettibili di inquadramento superiore;
- di aver ricevuto una retribuzione pari a € 790,00 mensili;
- di non aver goduto di ferie e permessi;
- di non aver percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità, straordinario, indennità di mancato preavviso e T.F.R.;
- che la società convenuta non ha versato i contributi previdenziali corrispondenti alla reale attività svolta;
- di aver inviato comunicazione PEC al datore di lavoro in data 19.01.2023 chiedendo il pagamento di quanto dovuto;
- di aver promosso in data 18.05.2023 tentativo di conciliazione presso la Direzione
Territoriale del Lavoro di Napoli senza alcun riscontro.
Tanto premesso, ha adito il Tribunale di Napoli Nord chiedendo, previo accertamento dell'espletamento di mansioni superiori nonché dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, la condanna della società al pagamento Controparte_1 di € 304.524,19 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, TFR e preavviso di licenziamento nonché al versamento dei relativi contributi omessi ed al pagamento di quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica e/o del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. . Il tutto con vittoria delle spese di lite e attribuzione.
Si è costituita la società datrice di lavoro eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo. Nel merito ha chiesto, sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, in caso di CP_2
accoglimento dello stesso, la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione
2 come per legge, nei limiti della prescrizione eccepita. Con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass. 9197/1993; Cass. 2205/1998;
Cass. 2257/2000).
Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale.
Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso.
La domanda proposta, infatti, è sufficientemente determinata: sono chiaramente indicate la pretesa fatta valere e la ragione su cui essa si fonda;
i conteggi allegati, inoltre, risultano redatti in maniera dettagliata e analitica.
Venendo al merito, si rileva innanzitutto che risulta incontestata e provata per tabulas la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time al 50% nel periodo dedotto in ricorso, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Per I Dipendenti Dalle Aziende
Del Terziario: Distribuzione E Servizi.
Il thema decidendum ha ad oggetto, pertanto, l'accertamento della prestazione di lavoro secondo gli orari dedotto in ricorso, ulteriori rispetto a quelli contrattualizzati, con conseguente accertamento del diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive nonché dello svolgimento di mansioni superiori.
3 Procedendo nell'ordine dato da parte istante segue la valutazione della domanda di accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore e differente rispetto a quello contrattualizzato.
Nello specifico, parte ricorrente, inquadrata con contratto a 20 ore settimanali, deduce di aver lavorato per 18 ore al giorno dal lunedì al venerdì con mezz'ora di pausa pranzo e per 6 ore al giorno nella giornata del sabato e nei giorni festivi.
È noto che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Con specifico riferimento al lavoro straordinario, va ribadito il principio – applicabile anche al lavoro supplementare - che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso connesso allo svolgimento della prestazione oltre l'orario contrattuale, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n.
3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Tanto premesso, va in via preliminare disattesa l'istanza avanzata da parte ricorrente di acquisizione di “supporto CD contenente file audio, video e chat whatsApp non depositabili telematicamente vanno esaminate le risultanze probatorie in atti”, e ciò sia in quanto del tutto esplorativa, non avendo la ricorrente in alcun modo descritto il contenuto di tali file, video e chat, sia in quanto non sono specificate le ragioni dell'impedimento al deposito contestuale al ricorso introduttivo.
A questo punto, vanno esaminate le deposizioni testimoniali raccolte alle udienze dell'11.03.2025 e del 08.04.2025, in base alle quali può ritenersi parzialmente provata la
4 prospettazione offerta in ricorso.
La teste escussa all'udienza dell'11.03.2025, premesso di essere la madre Testimone_1
della ricorrente e la sorella dei titolari della società resistente, ha dichiarato: “io non ho ruolo nella società; ADR: mia figlia faceva la segretaria nella società, ma era un jolly e faceva un po' di tutto: usava anche il muletto e si occupava di carico e scarico;
lavorava dalle 7.00 alle
18.00 con una mezz'oretta di pausa pranzo;
mio fratello iniziava a chiamarla già Per_1
dalle 5.00 di mattina, ma lei non rispondeva, rispondevo io e la andavo a svegliare;
l'accompagnavo io sul luogo di lavoro a Corso Italia a IL, si tratta di una ferramenta con magazzino, ufficio e punto vendita;
la ferramenta apriva alle 6, 6 meno un quarto;
mia figlia lavorava tutti i giorni, dal lunedì al sabato, ma il sabato faceva mezza giornata fino alle
13.00, però quando doveva fare i conteggi anche il sabato tornava la sera;
solo la domenica aveva di festa;
lavorava anche nei giorni festivi, il primo maggio, a giugno, il giorno dell' ; è capitato anche che mio fratello la chiamasse per chiederle se poteva Per_2
scendere mezza giornata il 26 dicembre;
durante i festivi faceva sempre lo stesso orario, pure qualcosa in più oltre le 18.00; il 25 aprile lavorava mezza giornata fino alle 13.00; ADR: siamo 13 fratelli, quindi non ci vediamo spesso con i titolari della società, anche perché abitiamo lontano, quando mia figlia lavorava per loro frequentavo la ferramenta e quindi li vedevo più spesso, adesso li vedo poco ma non siamo in litigio”.
La teste escussa alla medesima udienza, premesso di essere la compagna Testimone_2
della ricorrente sin dal 2015, ha dichiarato: “la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle
7.00 alle 18.00, con mezz'ora di spacco, anche se, spesso, mentre pranzava comunque serviva al banco o faceva altro;
il sabato lavorava dalle 7.00 del mattino alle 13.00 a meno che non venisse qualche cliente che doveva chiudere i conti, in quel caso si tratteneva anche oltre;
capitava che sforasse l'orario anche nei giorni infrasettimanali;
il luogo di lavoro era un deposito con vendita al dettaglio e all'ingrosso e c'erano anche gli uffici;
io frequentavo il luogo di lavoro, spesso la accompagnavo e la andavo a prendere e la aiutavo anche a fine giornata, quando puliva, per evitare che facesse troppo tardi e liberarci prima;
lavorava anche nei giorni festivi, non a Natale e a Santo Stefano;
lavorava il 31 dicembre, il 6 gennaio se capitava in settimana, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, all' , solo la Per_2
domenica aveva libera;
durante questi giorni festivi di regola doveva lavorare mezza giornata fino alle 13.00, ma se si rendeva necessario si tratteneva anche oltre;
conosco i titolari, sono gli zii della mia compagna;
prima eravamo in ottimi rapporti, familiari, mi raccontavano anche di quando lei era piccola;
dopo che lei ha smesso di lavorare i rapporti
5 si sono interrotti, io non li ho più incontrati e non ho più avuto a che fare con loro”.
Il teste , escusso all'udienza del 08.04.2025, premesso di essere socio non Testimone_3
amministratore della società resistente, nonché fratello degli altri soci e dell'amministratrice e zio della ricorrente, ha dichiarato: “Io sono solo socio ma non lavoro nella Parte_2
società ma ci passo solo ogni tanto perché ci lavora mio figlio. Io lavoro come autista. Ho una mia ditta personale. Lavoro dalle ore 7.30 alle ore 12.00. ADR: Mia OT lavorava per la società, faceva la segretaria stava dietro al computer;
ADR: Ricordo che ha iniziato parecchio tempo fa ed ha smesso un paio di anni fa circa un anno e mezzo;
ADR: Ricordo che mia OT lavorava dalle 7.30 di mattina fino alle 11.30/12.00; ADR: Lavorava dal lunedì al venerdì, non lavorava il sabato. La sede operativa della società si trova a IL a Corso
Italia. Io ci passo tutte le mattine perché porto la colazione a mio figlio;
io e mio figlio viviamo insieme. Passo più o meno verso le 8.00 e la ricorrente già è lì. La società vende materiale edile e c'è sia deposito che punto vendita. Di pomeriggio non sono mai passato.
Mio figlio lavora dalle 7.30 alle 16.00/16.30 e si occupa della parte contabile, anche lui lavora al computer ed ha sempre fatto questi orari. Lui ha iniziato a lavorare per la società da circa 4 anni;
lui non lavora il sabato, è di riposo e quindi la mattina non lo faccio venire;
il sabato vado io a fare la manutenzione ai camion ed il cancello è chiuso. Nei giorni rossi di calendario siamo sempre chiusi”.
Il teste escusso alla medesima udienza, premesso di essere dipendente Testimone_4 della società da circa 7, 8 anni, ha dichiarato: “sono stato assunto da;
io Testimone_3
lavoro nel deposito a IL, porto il muletto, sposto le pedale etc.; lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.00/7.15, che è l'orario di apertura fino alle 17.00 con una pausa pranzo dalle
12.00 alle 13.00; c'è anche il punto vendita tipo ferramenta e gli orari di apertura sono dalle
7.30 alle 17.00 e dalle 12.00 alle 13.00 chiudiamo per la pausa pranzo;
conosco la signora
perché lavorava lì dietro al computer come ragioniera;
lei lavorava come me Parte_1 dal lunedì al venerdì ma veniva un po' più tardi la mattina verso le 7.45/8.00 ed andava via verso le 17.00, anche lei faceva la pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00; lei ha sempre fatto questi orari che sono gli orari di lavoro del deposito;
ADR: Nei giorni rossi di calendario non lavoriamo. Non so se la ricorrente scendesse a lavorare il sabato ma non penso perché che ci faceva da sola perché il negozio è chiuso il sabato. ADR: A portare il muletto siamo in
Per_ due io ed un altro ragazzo che si chiama;
ADR: Sono in Italia da 23 anni. ADR: Io sono in possesso del patentino per condurre il muletto”.
Ebbene facendo seguito ai principi di diritto appena esposti in termini di onere probatorio e di
6 assolvimento dello stesso in sede di istruttoria è possibile per questo giudicante procedere alla valutazione delle risultanze testimoniali in atti.
I testi intimati da parte ricorrente hanno offerto dichiarazioni tra loro concordanti rispetto agli orari osservati ed ai periodi, coincidenti con quelli indicati in ricorso.
Al contrario i testimoni di parte resistente hanno offerto dichiarazioni tra loro contrastanti.
Alla luce del tenore delle dichiarazioni appena esaminate, va dunque osservato quanto segue.
In primo luogo, deve evidenziarsi come non possa non tenersi conto dei rapporti esistenti tra i testi e le parti in causa.
Con riferimento ai rapporti di parentela o comunque personali esistenti tra i testi Tes_1
e e le parti, va rilevato che tale circostanza, seppur
[...] Testimone_2 Testimone_3 non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzata ad avviso della scrivente ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dagli stessi rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II,
n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ.
Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del 30/05/1990).
Analogamente vale a dirsi circa il rapporto di dipendenza esistente tra il e la Tes_4
società resistente.
In particolare, il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
Ebbene, le testi intimate da parte ricorrente incarnano la figura del cd. “teste accompagnatore”, il quale nulla di specifico può illustrare sul reale contenuto dei rapporti tra le parti in causa.
Le stesse hanno, inoltre, riferito di fatti non sufficientemente circostanziati nel tempo, relativi a eventi occasionali. Hanno, infine, offerto dichiarazioni contrastanti e imprecise circa lo svolgimento dell'attività lavorativa durante i giorni festivi, in particolare sotto il profilo dell'orario osservato.
Il teste , d'altro canto, dapprima ha affermato di non lavorare per la società e Testimone_3
di rivestire la mera carica di socio, salvo poi rilasciare dichiarazioni contraddittorie circa la
7 propria estraneità alle attività aziendali, parlandone in prima persona: “Mio figlio lavora dalle
7.30 alle 16.00/16.30 e si occupa della parte contabile, anche lui lavora al computer ed ha sempre fatto questi orari. Lui ha iniziato a lavorare per la società da circa 4 anni;
lui non lavora il sabato, è di riposo e quindi la mattina non lo faccio venire;
il sabato vado io a fare la manutenzione ai camion ed il cancello è chiuso. Nei giorni rossi di calendario siamo sempre chiusi”.
A ciò si aggiunga che lo stesso ha riferito con certezza gli orari di lavoro della ricorrente pur avendo affermato di non essersi mai recato presso i locali della società di pomeriggio.
In contrasto con le dichiarazioni del si pongono le dichiarazioni rese dal secondo teste Tes_3
di parte resistete, il sig. lavoratore dipendente della società, il quale ha Testimone_4
confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente oltre l'orario di inquadramento contrattuale, in accordo parziale con la prospettazione di cui al ricorso, mentre l'ha esclusa con riferimento alla giornata del sabato e ai festivi, ma in via meramente presuntiva (in ragione della chiusura dei locali della società in tali giorni), senza averne quindi percezione diretta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto del rapporto di subordinazione esistente tra il teste e la e quindi del fatto che lo stesso, lungi Tes_4 Controparte_1
dal rendere dichiarazioni alla stessa compiacenti, ha narrato di fatti sfavorevoli alla società, si ritiene che la deposizione da egli offerta debba assumere rilievo dirimente.
Per tali ragioni, deve ritenersi dimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro full-time dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.00 con un'ora di pausa pranzo, con conseguente riconoscimento di 1 ora e mezza di lavoro straordinario al giorno per cinque giorni alla settimana (7,5 ore a settimana), sin dalla costituzione del rapporto di lavoro (attesa la concordanza delle dichiarazioni delle testi di parte ricorrente sul punto).
Quanto alla domanda avente a oggetto l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, deve rilevarsi che le allegazioni di parte ricorrente sul punto appaiono generiche, vaghe ed imprecise, e che nulla è emerso in sede istruttoria.
Con riferimento alla indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre
8 incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Tale difetto costitutivo dell'atto di ricorso nonché la mancata emersione in sede istruttoria di qualsivoglia elemento dirimente sul punto impediscono l'accoglimento della domanda, che pertanto deve essere rigettata in parte qua.
Per quanto concerne l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori, rilevante anche ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere a parametro di calcolo, si rileva quanto segue.
In via preliminare si osserva che la giurisprudenza ormai stratificata ha più volte precisato che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. ex plurimis
Cass. nr. 18418/2013).
Ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico- giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Occorre insomma accertare quali sono state le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali ed in esito valutare la riconduzione delle stesse alla declaratoria di cui al livello del CCNL dedotto dall'attore.
Ebbene, nel caso di specie tale operazione risulta preclusa, non avendo il ricorrente trascritto nel corpo del ricorso le declaratorie relative ai livelli da porre a raffronto, né descritto le differenze tra le mansioni riconducibili al livello di inquadramento formale e quelle riconducibili al livello rivendicato.
Non risulta, pertanto, possibile verificare i tratti distintivi tra i due livelli, onde stabilire a quale dei due vadano ricondotte le mansioni espletate.
Del resto, nel giudizio per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate, come precisato, grava sul lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
9 Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento.
In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).
Per tali ragioni non sono stati ammessi all'istruttoria orale i capi formulati sul punto.ù
La domanda deve, pertanto, essere rigettata in parte qua.
Con riferimento all'ulteriore domanda di parte ricorrente circa la condanna al risarcimento del danno da usura psicofisica o del maggior danno ex articolo 1224 comma 2 c.c., non si può non rilevare l'assorbimento di tale pretesa per il tramite del mancato accertamento di svolgimento di lavoro straordinario protratto nei giorni festivi e nei giorni dedicati al riposo settimanale.
Inoltre, per mero dovere di completezza va osservato sul punto che per consolidata giurisprudenza il lavoro prestato oltre il settimo giorno determina non solo, a causa della prestazione lavorativa nel giorno di domenica, la limitazione di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali il riposo domenicale è finalizzato, bensì una distinta ulteriore
"sofferenza": la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico-fisiche. Tale esigenza ha giuridico riconoscimento nell'articolo 36 Cost., nonché in disposizioni di legge ed in norme collettive.
È pur vero, però, che anche la necessità di cicli lavorativi che determinino la protrazione della prestazione lavorativa anche nel settimo giorno è normativamente riconosciuta: lo stesso articolo 36 Cost. non esclude una più articolata e differenziata articolazione del riposo, ed una differente periodicità della prestazione, che sia giustificata da apprezzabili interessi, non eluda il complessivo rapporto fra sei giorni di lavoro ed uno di riposo, e non superi i limiti di ragionevolezza fissati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 146 del 1971.
Nell'ipotesi di protrazione del lavoro oltre il sesto giorno, l'indicata "sofferenza" del
10 lavoratore esige, tuttavia, un compenso normativamente giustificato dallo stesso articolo 36. È da aggiungere che, poiché l'onerosità è nella stessa prestazione in quanto effettuata dopo il sesto giorno consecutivo di lavoro, il relativo compenso non è - quantomeno non integralmente - dato da un riposo compensativo riconosciuto dopo il settimo giorno (in quanto tale riposo non coincide con il riposo nel settimo giorno).
Come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cassazione n. 2555 del 1999; Cassazione n.
10324 del 2002; Cassazione n. 1135 del 2004) “il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica, usufruisca del giorno di riposo dopo 7 (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato nel settimo giorno ad un ulteriore compenso, oltre a quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno. E questo compenso è dovuto anche se il lavoratore goda complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana” (Cassazione civile, 19 maggio
2004 n. 9521).
Si tratta di un compenso che è diretta conseguenza dello specifico rapporto lavorativo, che non può costituire risarcimento di un danno, stante la legittimità della continuativa protrazione della prestazione nel settimo giorno, in quanto normativamente prevista. Avendo causa non nella onerosità della protrazione dell'orario giornaliero, bensì nella distinta particolare onerosità della prestazione effettuata dopo il sesto giorno consecutivo di lavoro, il compenso non rappresenta una retribuzione offerta a titolo di lavoro straordinario (in tal senso vd. Corte di Cassazione n. 9521 del 2004).
Nel caso di specie, non possono non assumere rilievo dirimente le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo su tale aspetto, le quali, pur non presentando consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che determinare l'infondatezza della domanda attorea.
A ciò si aggiunga che nulla di quanto pur genericamente allegato da parte istante è stato provato nel corso dell'istruttoria circa lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre il sesto o il settimo giorno continuativo.
Per tale ragione tale domanda non può che essere rigettata.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla domanda avente a oggetto l'indennità di mancato preavviso, atteso che dalla documentazione in atti emerge come la ricorrente fosse in realtà a conoscenza della prevista cessazione del rapporto di lavoro,
11 rispetto alla quale chiedeva notizie (cfr. scambio mail dell'11.10.2022 allegate alla memoria).
Tanto esposto, assorbita ogni altra eccezione, il ricorso può essere accolto nei limiti delle ragioni di cui in motivazione.
Circa il quantum, lo stesso per lo svolgimento di attività lavorativa nel limite delle ore del tempo pieno va determinato tenuto conto, con riferimento alle differenze sulla retribuzione ordinaria mensile, del minimo tabellare indicato nelle buste paga in atti, e con riferimento allo straordinario, della media delle retribuzioni orarie così come indicate in tutti i prospetti paga in atti (calcolata nell'importo di € 9,34).
Per lo straordinario, inoltre, lo stesso va determinato applicando la maggiorazione del 10% sulla base del combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5
R.D. 692/1923, atteso che le allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo del compenso per lavoro straordinario appaiono del tutto confuse e insufficienti, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione ed essendo anzi quest'ultima indicata in via del tutto incerta.
La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 106.651,62, di cui € 50.728,99 a titolo di differenza sulla retribuzione mensile ordinaria per il tempo pieno, € 38.974,65 a titolo di differenze retributive per lo straordinario svolto, € 4.227,41 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, € 8.962,87 a titolo di TFR risultante da CUD e non contestato, ed € 3.757,70 a titolo di differenze sul TFR.
Dalla somma così determinata deve essere detratta la somma di € 8.962,87 a titolo di TFR riconosciuta con ordinanza ex art. 423 c.p.c. resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, ove nelle more corrisposta.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – coincidente per il
TFR con la data di cessazione del rapporto - fino al saldo.
Quanto alla domanda di condanna della società datrice al versamento dei contributi omessi su tali somme, va rilevato come la Corte di Cassazione abbia affermato che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 6911 del 2000 e n. 701 del 2024).
Si è infatti precisato che “ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere
12 l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare... o comunque,
e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.)...” (Cassazione civile, sez. lav., n.
23376 del 2020).
Ne consegue che quella che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di legittimità ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi, è una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno (Cass. n. 23376 del 2020 cit.). La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno e alla protezione della sua posizione contributivo-assicurativa nascente dal rapporto di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., n. 483 del 1989 e n. 5799 del 2025).
Si tratta, quindi, di una particolare tutela risarcitoria in forma specifica, tant'è che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cassazione civile n. 23376 del 2020 cit. e n. 1703 del 1991).
Sussiste, quindi, la legittimazione attiva del ricorrente in tal senso.
La società va, pertanto, condannata al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi dei contributi maturati a decorrere dal 06.02.2019 (5 anni antecedenti la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 06.02.2024) fino all'11.10.2022.
Le spese di lite tra il ricorrente e la società datrice seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di quest'ultima, tenuto conto della natura e del valore della causa e nei limiti del parziale accoglimento della domanda.
13 Le spese tra il ricorrente e l' sono integralmente compensate stante la natura della CP_2
pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso, condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della ricorrente Parte_1
della somma complessiva di € 106.651,62, di cui € 12.720,57 a titolo di TFR,
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo, detratta la somma di € 8.962,87 riconosciuta a titolo di TFR con ordinanza ex art. 423 c.p.c. resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, ove nelle more corrisposta, nonché al versamento in favore dell' dei relativi contributi CP_2
omessi nei limiti della prescrizione quinquennale, maturati dal 06.02.2019 all'11.10.2022;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
6.700,00 oltre IV, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d) Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l' . CP_2
Si comunichi.
Aversa 15/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 415/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EL LO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dell'avv. Dario Cristiano e dell'avv. Crescenzo D'Alterio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
NONCHÉ in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano
OR ed IN AS, elettivamente domiciliato come in atti
Terzo chiamato
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata dipendente della società resistente dal 29.01.2013 al Controparte_1
11.10.2022 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 50% con mansione e qualifica di addetta di segreteria;
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso la sede operativa della società sita in
1 IL (NA) al Corso Italia n.282;
- di non aver mai formalmente sottoscritto il contratto di assunzione e di non averne mai ricevuto copia;
- che in data 11.10.2022 il rapporto di lavoro si è interrotto senza preavviso per giustificato motivo oggettivo per volontà del datore di lavoro;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 18:00 con mezz'ora di pausa pranzo, e il sabato ed i giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 13:00 per un totale complessivo di 61 ore settimanali;
- di aver svolto, in aggiunta alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ulteriori mansioni suscettibili di inquadramento superiore;
- di aver ricevuto una retribuzione pari a € 790,00 mensili;
- di non aver goduto di ferie e permessi;
- di non aver percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità, straordinario, indennità di mancato preavviso e T.F.R.;
- che la società convenuta non ha versato i contributi previdenziali corrispondenti alla reale attività svolta;
- di aver inviato comunicazione PEC al datore di lavoro in data 19.01.2023 chiedendo il pagamento di quanto dovuto;
- di aver promosso in data 18.05.2023 tentativo di conciliazione presso la Direzione
Territoriale del Lavoro di Napoli senza alcun riscontro.
Tanto premesso, ha adito il Tribunale di Napoli Nord chiedendo, previo accertamento dell'espletamento di mansioni superiori nonché dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, la condanna della società al pagamento Controparte_1 di € 304.524,19 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, TFR e preavviso di licenziamento nonché al versamento dei relativi contributi omessi ed al pagamento di quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica e/o del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. . Il tutto con vittoria delle spese di lite e attribuzione.
Si è costituita la società datrice di lavoro eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo. Nel merito ha chiesto, sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, in caso di CP_2
accoglimento dello stesso, la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione
2 come per legge, nei limiti della prescrizione eccepita. Con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass. 9197/1993; Cass. 2205/1998;
Cass. 2257/2000).
Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale.
Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso.
La domanda proposta, infatti, è sufficientemente determinata: sono chiaramente indicate la pretesa fatta valere e la ragione su cui essa si fonda;
i conteggi allegati, inoltre, risultano redatti in maniera dettagliata e analitica.
Venendo al merito, si rileva innanzitutto che risulta incontestata e provata per tabulas la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time al 50% nel periodo dedotto in ricorso, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Per I Dipendenti Dalle Aziende
Del Terziario: Distribuzione E Servizi.
Il thema decidendum ha ad oggetto, pertanto, l'accertamento della prestazione di lavoro secondo gli orari dedotto in ricorso, ulteriori rispetto a quelli contrattualizzati, con conseguente accertamento del diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive nonché dello svolgimento di mansioni superiori.
3 Procedendo nell'ordine dato da parte istante segue la valutazione della domanda di accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore e differente rispetto a quello contrattualizzato.
Nello specifico, parte ricorrente, inquadrata con contratto a 20 ore settimanali, deduce di aver lavorato per 18 ore al giorno dal lunedì al venerdì con mezz'ora di pausa pranzo e per 6 ore al giorno nella giornata del sabato e nei giorni festivi.
È noto che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Con specifico riferimento al lavoro straordinario, va ribadito il principio – applicabile anche al lavoro supplementare - che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso connesso allo svolgimento della prestazione oltre l'orario contrattuale, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n.
3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Tanto premesso, va in via preliminare disattesa l'istanza avanzata da parte ricorrente di acquisizione di “supporto CD contenente file audio, video e chat whatsApp non depositabili telematicamente vanno esaminate le risultanze probatorie in atti”, e ciò sia in quanto del tutto esplorativa, non avendo la ricorrente in alcun modo descritto il contenuto di tali file, video e chat, sia in quanto non sono specificate le ragioni dell'impedimento al deposito contestuale al ricorso introduttivo.
A questo punto, vanno esaminate le deposizioni testimoniali raccolte alle udienze dell'11.03.2025 e del 08.04.2025, in base alle quali può ritenersi parzialmente provata la
4 prospettazione offerta in ricorso.
La teste escussa all'udienza dell'11.03.2025, premesso di essere la madre Testimone_1
della ricorrente e la sorella dei titolari della società resistente, ha dichiarato: “io non ho ruolo nella società; ADR: mia figlia faceva la segretaria nella società, ma era un jolly e faceva un po' di tutto: usava anche il muletto e si occupava di carico e scarico;
lavorava dalle 7.00 alle
18.00 con una mezz'oretta di pausa pranzo;
mio fratello iniziava a chiamarla già Per_1
dalle 5.00 di mattina, ma lei non rispondeva, rispondevo io e la andavo a svegliare;
l'accompagnavo io sul luogo di lavoro a Corso Italia a IL, si tratta di una ferramenta con magazzino, ufficio e punto vendita;
la ferramenta apriva alle 6, 6 meno un quarto;
mia figlia lavorava tutti i giorni, dal lunedì al sabato, ma il sabato faceva mezza giornata fino alle
13.00, però quando doveva fare i conteggi anche il sabato tornava la sera;
solo la domenica aveva di festa;
lavorava anche nei giorni festivi, il primo maggio, a giugno, il giorno dell' ; è capitato anche che mio fratello la chiamasse per chiederle se poteva Per_2
scendere mezza giornata il 26 dicembre;
durante i festivi faceva sempre lo stesso orario, pure qualcosa in più oltre le 18.00; il 25 aprile lavorava mezza giornata fino alle 13.00; ADR: siamo 13 fratelli, quindi non ci vediamo spesso con i titolari della società, anche perché abitiamo lontano, quando mia figlia lavorava per loro frequentavo la ferramenta e quindi li vedevo più spesso, adesso li vedo poco ma non siamo in litigio”.
La teste escussa alla medesima udienza, premesso di essere la compagna Testimone_2
della ricorrente sin dal 2015, ha dichiarato: “la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle
7.00 alle 18.00, con mezz'ora di spacco, anche se, spesso, mentre pranzava comunque serviva al banco o faceva altro;
il sabato lavorava dalle 7.00 del mattino alle 13.00 a meno che non venisse qualche cliente che doveva chiudere i conti, in quel caso si tratteneva anche oltre;
capitava che sforasse l'orario anche nei giorni infrasettimanali;
il luogo di lavoro era un deposito con vendita al dettaglio e all'ingrosso e c'erano anche gli uffici;
io frequentavo il luogo di lavoro, spesso la accompagnavo e la andavo a prendere e la aiutavo anche a fine giornata, quando puliva, per evitare che facesse troppo tardi e liberarci prima;
lavorava anche nei giorni festivi, non a Natale e a Santo Stefano;
lavorava il 31 dicembre, il 6 gennaio se capitava in settimana, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, all' , solo la Per_2
domenica aveva libera;
durante questi giorni festivi di regola doveva lavorare mezza giornata fino alle 13.00, ma se si rendeva necessario si tratteneva anche oltre;
conosco i titolari, sono gli zii della mia compagna;
prima eravamo in ottimi rapporti, familiari, mi raccontavano anche di quando lei era piccola;
dopo che lei ha smesso di lavorare i rapporti
5 si sono interrotti, io non li ho più incontrati e non ho più avuto a che fare con loro”.
Il teste , escusso all'udienza del 08.04.2025, premesso di essere socio non Testimone_3
amministratore della società resistente, nonché fratello degli altri soci e dell'amministratrice e zio della ricorrente, ha dichiarato: “Io sono solo socio ma non lavoro nella Parte_2
società ma ci passo solo ogni tanto perché ci lavora mio figlio. Io lavoro come autista. Ho una mia ditta personale. Lavoro dalle ore 7.30 alle ore 12.00. ADR: Mia OT lavorava per la società, faceva la segretaria stava dietro al computer;
ADR: Ricordo che ha iniziato parecchio tempo fa ed ha smesso un paio di anni fa circa un anno e mezzo;
ADR: Ricordo che mia OT lavorava dalle 7.30 di mattina fino alle 11.30/12.00; ADR: Lavorava dal lunedì al venerdì, non lavorava il sabato. La sede operativa della società si trova a IL a Corso
Italia. Io ci passo tutte le mattine perché porto la colazione a mio figlio;
io e mio figlio viviamo insieme. Passo più o meno verso le 8.00 e la ricorrente già è lì. La società vende materiale edile e c'è sia deposito che punto vendita. Di pomeriggio non sono mai passato.
Mio figlio lavora dalle 7.30 alle 16.00/16.30 e si occupa della parte contabile, anche lui lavora al computer ed ha sempre fatto questi orari. Lui ha iniziato a lavorare per la società da circa 4 anni;
lui non lavora il sabato, è di riposo e quindi la mattina non lo faccio venire;
il sabato vado io a fare la manutenzione ai camion ed il cancello è chiuso. Nei giorni rossi di calendario siamo sempre chiusi”.
Il teste escusso alla medesima udienza, premesso di essere dipendente Testimone_4 della società da circa 7, 8 anni, ha dichiarato: “sono stato assunto da;
io Testimone_3
lavoro nel deposito a IL, porto il muletto, sposto le pedale etc.; lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.00/7.15, che è l'orario di apertura fino alle 17.00 con una pausa pranzo dalle
12.00 alle 13.00; c'è anche il punto vendita tipo ferramenta e gli orari di apertura sono dalle
7.30 alle 17.00 e dalle 12.00 alle 13.00 chiudiamo per la pausa pranzo;
conosco la signora
perché lavorava lì dietro al computer come ragioniera;
lei lavorava come me Parte_1 dal lunedì al venerdì ma veniva un po' più tardi la mattina verso le 7.45/8.00 ed andava via verso le 17.00, anche lei faceva la pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00; lei ha sempre fatto questi orari che sono gli orari di lavoro del deposito;
ADR: Nei giorni rossi di calendario non lavoriamo. Non so se la ricorrente scendesse a lavorare il sabato ma non penso perché che ci faceva da sola perché il negozio è chiuso il sabato. ADR: A portare il muletto siamo in
Per_ due io ed un altro ragazzo che si chiama;
ADR: Sono in Italia da 23 anni. ADR: Io sono in possesso del patentino per condurre il muletto”.
Ebbene facendo seguito ai principi di diritto appena esposti in termini di onere probatorio e di
6 assolvimento dello stesso in sede di istruttoria è possibile per questo giudicante procedere alla valutazione delle risultanze testimoniali in atti.
I testi intimati da parte ricorrente hanno offerto dichiarazioni tra loro concordanti rispetto agli orari osservati ed ai periodi, coincidenti con quelli indicati in ricorso.
Al contrario i testimoni di parte resistente hanno offerto dichiarazioni tra loro contrastanti.
Alla luce del tenore delle dichiarazioni appena esaminate, va dunque osservato quanto segue.
In primo luogo, deve evidenziarsi come non possa non tenersi conto dei rapporti esistenti tra i testi e le parti in causa.
Con riferimento ai rapporti di parentela o comunque personali esistenti tra i testi Tes_1
e e le parti, va rilevato che tale circostanza, seppur
[...] Testimone_2 Testimone_3 non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzata ad avviso della scrivente ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dagli stessi rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II,
n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ.
Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del 30/05/1990).
Analogamente vale a dirsi circa il rapporto di dipendenza esistente tra il e la Tes_4
società resistente.
In particolare, il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
Ebbene, le testi intimate da parte ricorrente incarnano la figura del cd. “teste accompagnatore”, il quale nulla di specifico può illustrare sul reale contenuto dei rapporti tra le parti in causa.
Le stesse hanno, inoltre, riferito di fatti non sufficientemente circostanziati nel tempo, relativi a eventi occasionali. Hanno, infine, offerto dichiarazioni contrastanti e imprecise circa lo svolgimento dell'attività lavorativa durante i giorni festivi, in particolare sotto il profilo dell'orario osservato.
Il teste , d'altro canto, dapprima ha affermato di non lavorare per la società e Testimone_3
di rivestire la mera carica di socio, salvo poi rilasciare dichiarazioni contraddittorie circa la
7 propria estraneità alle attività aziendali, parlandone in prima persona: “Mio figlio lavora dalle
7.30 alle 16.00/16.30 e si occupa della parte contabile, anche lui lavora al computer ed ha sempre fatto questi orari. Lui ha iniziato a lavorare per la società da circa 4 anni;
lui non lavora il sabato, è di riposo e quindi la mattina non lo faccio venire;
il sabato vado io a fare la manutenzione ai camion ed il cancello è chiuso. Nei giorni rossi di calendario siamo sempre chiusi”.
A ciò si aggiunga che lo stesso ha riferito con certezza gli orari di lavoro della ricorrente pur avendo affermato di non essersi mai recato presso i locali della società di pomeriggio.
In contrasto con le dichiarazioni del si pongono le dichiarazioni rese dal secondo teste Tes_3
di parte resistete, il sig. lavoratore dipendente della società, il quale ha Testimone_4
confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente oltre l'orario di inquadramento contrattuale, in accordo parziale con la prospettazione di cui al ricorso, mentre l'ha esclusa con riferimento alla giornata del sabato e ai festivi, ma in via meramente presuntiva (in ragione della chiusura dei locali della società in tali giorni), senza averne quindi percezione diretta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto del rapporto di subordinazione esistente tra il teste e la e quindi del fatto che lo stesso, lungi Tes_4 Controparte_1
dal rendere dichiarazioni alla stessa compiacenti, ha narrato di fatti sfavorevoli alla società, si ritiene che la deposizione da egli offerta debba assumere rilievo dirimente.
Per tali ragioni, deve ritenersi dimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro full-time dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.00 con un'ora di pausa pranzo, con conseguente riconoscimento di 1 ora e mezza di lavoro straordinario al giorno per cinque giorni alla settimana (7,5 ore a settimana), sin dalla costituzione del rapporto di lavoro (attesa la concordanza delle dichiarazioni delle testi di parte ricorrente sul punto).
Quanto alla domanda avente a oggetto l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, deve rilevarsi che le allegazioni di parte ricorrente sul punto appaiono generiche, vaghe ed imprecise, e che nulla è emerso in sede istruttoria.
Con riferimento alla indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre
8 incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Tale difetto costitutivo dell'atto di ricorso nonché la mancata emersione in sede istruttoria di qualsivoglia elemento dirimente sul punto impediscono l'accoglimento della domanda, che pertanto deve essere rigettata in parte qua.
Per quanto concerne l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori, rilevante anche ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere a parametro di calcolo, si rileva quanto segue.
In via preliminare si osserva che la giurisprudenza ormai stratificata ha più volte precisato che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. ex plurimis
Cass. nr. 18418/2013).
Ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico- giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Occorre insomma accertare quali sono state le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali ed in esito valutare la riconduzione delle stesse alla declaratoria di cui al livello del CCNL dedotto dall'attore.
Ebbene, nel caso di specie tale operazione risulta preclusa, non avendo il ricorrente trascritto nel corpo del ricorso le declaratorie relative ai livelli da porre a raffronto, né descritto le differenze tra le mansioni riconducibili al livello di inquadramento formale e quelle riconducibili al livello rivendicato.
Non risulta, pertanto, possibile verificare i tratti distintivi tra i due livelli, onde stabilire a quale dei due vadano ricondotte le mansioni espletate.
Del resto, nel giudizio per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate, come precisato, grava sul lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
9 Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento.
In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).
Per tali ragioni non sono stati ammessi all'istruttoria orale i capi formulati sul punto.ù
La domanda deve, pertanto, essere rigettata in parte qua.
Con riferimento all'ulteriore domanda di parte ricorrente circa la condanna al risarcimento del danno da usura psicofisica o del maggior danno ex articolo 1224 comma 2 c.c., non si può non rilevare l'assorbimento di tale pretesa per il tramite del mancato accertamento di svolgimento di lavoro straordinario protratto nei giorni festivi e nei giorni dedicati al riposo settimanale.
Inoltre, per mero dovere di completezza va osservato sul punto che per consolidata giurisprudenza il lavoro prestato oltre il settimo giorno determina non solo, a causa della prestazione lavorativa nel giorno di domenica, la limitazione di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali il riposo domenicale è finalizzato, bensì una distinta ulteriore
"sofferenza": la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico-fisiche. Tale esigenza ha giuridico riconoscimento nell'articolo 36 Cost., nonché in disposizioni di legge ed in norme collettive.
È pur vero, però, che anche la necessità di cicli lavorativi che determinino la protrazione della prestazione lavorativa anche nel settimo giorno è normativamente riconosciuta: lo stesso articolo 36 Cost. non esclude una più articolata e differenziata articolazione del riposo, ed una differente periodicità della prestazione, che sia giustificata da apprezzabili interessi, non eluda il complessivo rapporto fra sei giorni di lavoro ed uno di riposo, e non superi i limiti di ragionevolezza fissati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 146 del 1971.
Nell'ipotesi di protrazione del lavoro oltre il sesto giorno, l'indicata "sofferenza" del
10 lavoratore esige, tuttavia, un compenso normativamente giustificato dallo stesso articolo 36. È da aggiungere che, poiché l'onerosità è nella stessa prestazione in quanto effettuata dopo il sesto giorno consecutivo di lavoro, il relativo compenso non è - quantomeno non integralmente - dato da un riposo compensativo riconosciuto dopo il settimo giorno (in quanto tale riposo non coincide con il riposo nel settimo giorno).
Come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cassazione n. 2555 del 1999; Cassazione n.
10324 del 2002; Cassazione n. 1135 del 2004) “il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica, usufruisca del giorno di riposo dopo 7 (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato nel settimo giorno ad un ulteriore compenso, oltre a quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno. E questo compenso è dovuto anche se il lavoratore goda complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana” (Cassazione civile, 19 maggio
2004 n. 9521).
Si tratta di un compenso che è diretta conseguenza dello specifico rapporto lavorativo, che non può costituire risarcimento di un danno, stante la legittimità della continuativa protrazione della prestazione nel settimo giorno, in quanto normativamente prevista. Avendo causa non nella onerosità della protrazione dell'orario giornaliero, bensì nella distinta particolare onerosità della prestazione effettuata dopo il sesto giorno consecutivo di lavoro, il compenso non rappresenta una retribuzione offerta a titolo di lavoro straordinario (in tal senso vd. Corte di Cassazione n. 9521 del 2004).
Nel caso di specie, non possono non assumere rilievo dirimente le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo su tale aspetto, le quali, pur non presentando consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che determinare l'infondatezza della domanda attorea.
A ciò si aggiunga che nulla di quanto pur genericamente allegato da parte istante è stato provato nel corso dell'istruttoria circa lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre il sesto o il settimo giorno continuativo.
Per tale ragione tale domanda non può che essere rigettata.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla domanda avente a oggetto l'indennità di mancato preavviso, atteso che dalla documentazione in atti emerge come la ricorrente fosse in realtà a conoscenza della prevista cessazione del rapporto di lavoro,
11 rispetto alla quale chiedeva notizie (cfr. scambio mail dell'11.10.2022 allegate alla memoria).
Tanto esposto, assorbita ogni altra eccezione, il ricorso può essere accolto nei limiti delle ragioni di cui in motivazione.
Circa il quantum, lo stesso per lo svolgimento di attività lavorativa nel limite delle ore del tempo pieno va determinato tenuto conto, con riferimento alle differenze sulla retribuzione ordinaria mensile, del minimo tabellare indicato nelle buste paga in atti, e con riferimento allo straordinario, della media delle retribuzioni orarie così come indicate in tutti i prospetti paga in atti (calcolata nell'importo di € 9,34).
Per lo straordinario, inoltre, lo stesso va determinato applicando la maggiorazione del 10% sulla base del combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5
R.D. 692/1923, atteso che le allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo del compenso per lavoro straordinario appaiono del tutto confuse e insufficienti, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione ed essendo anzi quest'ultima indicata in via del tutto incerta.
La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 106.651,62, di cui € 50.728,99 a titolo di differenza sulla retribuzione mensile ordinaria per il tempo pieno, € 38.974,65 a titolo di differenze retributive per lo straordinario svolto, € 4.227,41 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, € 8.962,87 a titolo di TFR risultante da CUD e non contestato, ed € 3.757,70 a titolo di differenze sul TFR.
Dalla somma così determinata deve essere detratta la somma di € 8.962,87 a titolo di TFR riconosciuta con ordinanza ex art. 423 c.p.c. resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, ove nelle more corrisposta.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito – coincidente per il
TFR con la data di cessazione del rapporto - fino al saldo.
Quanto alla domanda di condanna della società datrice al versamento dei contributi omessi su tali somme, va rilevato come la Corte di Cassazione abbia affermato che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 6911 del 2000 e n. 701 del 2024).
Si è infatti precisato che “ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere
12 l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare... o comunque,
e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.)...” (Cassazione civile, sez. lav., n.
23376 del 2020).
Ne consegue che quella che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di legittimità ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi, è una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno (Cass. n. 23376 del 2020 cit.). La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno e alla protezione della sua posizione contributivo-assicurativa nascente dal rapporto di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., n. 483 del 1989 e n. 5799 del 2025).
Si tratta, quindi, di una particolare tutela risarcitoria in forma specifica, tant'è che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cassazione civile n. 23376 del 2020 cit. e n. 1703 del 1991).
Sussiste, quindi, la legittimazione attiva del ricorrente in tal senso.
La società va, pertanto, condannata al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi dei contributi maturati a decorrere dal 06.02.2019 (5 anni antecedenti la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 06.02.2024) fino all'11.10.2022.
Le spese di lite tra il ricorrente e la società datrice seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di quest'ultima, tenuto conto della natura e del valore della causa e nei limiti del parziale accoglimento della domanda.
13 Le spese tra il ricorrente e l' sono integralmente compensate stante la natura della CP_2
pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso, condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della ricorrente Parte_1
della somma complessiva di € 106.651,62, di cui € 12.720,57 a titolo di TFR,
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo, detratta la somma di € 8.962,87 riconosciuta a titolo di TFR con ordinanza ex art. 423 c.p.c. resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, ove nelle more corrisposta, nonché al versamento in favore dell' dei relativi contributi CP_2
omessi nei limiti della prescrizione quinquennale, maturati dal 06.02.2019 all'11.10.2022;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
6.700,00 oltre IV, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d) Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l' . CP_2
Si comunichi.
Aversa 15/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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