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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 6063/24, promossa con ricorso depositato il 09/12/2024 da:
1) Parte_1 nato/a ST RS (VA) il 09/01/1983 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in 21052 ST RS (VA) – Corso Sempione n. 8/B con l'Avv. Cinzia A. Garatti
e
2) Parte_2 nato/a Milano (MI) il 28/04/1986 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in 21052 ST RS (VA) – Corso Sempione n. 8/B con l'Avv. Cinzia A. Garatti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ST RS (VA) il 15.09.2022, atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST RS al n. 84 parte 1 – anno 2022
□ senza figli x con i seguenti figli minorenni:
(C.F.: nata in [...] il Parte_3 C.F._3
18.12.2023
Coniugi separati con sentenza n. 8 del 08.01.2025 resa da Codesto Tribunale che ha omologato le condizioni proposte dalle Parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.12.2024, proponevano domanda cumulativa di pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni analiticamente illustrato nell'atto introduttivo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Le condizioni separative venivano omologate con sentenza n. 08/2025 del Tribunale di ST RS;
il Collegio, con separata ordinanza contestuale 08.012025, disponeva la prosecuzione del giudizio per la domanda divorzile, assegnando alle Parti termine di 7 mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione per il deposito di note scritte contenenti le istanze. in sostituzione dell'udienza divorzile.
Con note depositate in data 26.08.2025, sottoscritte personalmente dalle Parti, i coniugi hanno dato atto della mancata riconciliazione e chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
P
2) figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori, con Parte_3 collocamento preferenziale presso la madre;
3) la casa familiare situata in 21052 ST RS (VA) – Corso Sempione n. 8/B sarà assegnata alla Sig.ra la quale si farà carico degli oneri abitativi (canone di Pt_2 locazione e spese);
4) Il Sig. si attiverà senza indugio per reperire una nuova soluzione abitativa, ivi Pt_1 trasferendosi e recando con sé tutti i beni ed effetti personali;
5) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, Pt_1 Pt_3 previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente con le esigenze e la tenerissima Pt_2 età della bambina.
I pernottamenti saranno concordati, parimenti, di volta in volta fra i genitori,
Pag. 2 di 5 assicurando la significatività qualitativa e quantitativa della frequenza paterna della minore, nel rispetto del seguente calendario visite: weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale quando il weekend è di spettanza paterna, due quando il weekend è di spettanza materna.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, si alternerà fra i genitori, Pt_3 previi accordi fra i medesimi, osservando, in difetto di accordo, il seguente calendario: dal 24/12 al 31/12 con l'un genitore e dal 01/01 alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
nella settimana pasquale, l'un genitore terrà con sé la prima metà Pt_3 comprendente il giorno di Pasqua mentre l'altro genitore la terrà con sé la seconda metà comprendente il Lunedì dell'Angelo. Si osserverà l'alternanza annuale dei periodi di frequenza.
Le altre festività saranno ripartite equamente fra i genitori.
6) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, Pt_3 annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7) Le spese straordinarie per la minore saranno ripartite al 50% fra i genitori.
In particolare, si da' atto che i coniugi intendono sul punto, fare integrale applicazione delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi di approvare la seguente regolamentazione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
Pag. 3 di 5 dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) L'A.U.U. sarà percepito da ciascun coniuge al 50%.
9) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e, quindi, di Pt_1 Pt_2 nulla avere reciprocamente a richiedere a titolo di personale mantenimento.
10) Spese legali compensate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST RS Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 15.09.2022, atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST RS al n. 84 parte
1 – anno 2022 alle condizioni stabilite dalle Parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST RS nella Camera di Consiglio del _____18.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 6063/24, promossa con ricorso depositato il 09/12/2024 da:
1) Parte_1 nato/a ST RS (VA) il 09/01/1983 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in 21052 ST RS (VA) – Corso Sempione n. 8/B con l'Avv. Cinzia A. Garatti
e
2) Parte_2 nato/a Milano (MI) il 28/04/1986 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in 21052 ST RS (VA) – Corso Sempione n. 8/B con l'Avv. Cinzia A. Garatti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ST RS (VA) il 15.09.2022, atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST RS al n. 84 parte 1 – anno 2022
□ senza figli x con i seguenti figli minorenni:
(C.F.: nata in [...] il Parte_3 C.F._3
18.12.2023
Coniugi separati con sentenza n. 8 del 08.01.2025 resa da Codesto Tribunale che ha omologato le condizioni proposte dalle Parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.12.2024, proponevano domanda cumulativa di pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni analiticamente illustrato nell'atto introduttivo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Le condizioni separative venivano omologate con sentenza n. 08/2025 del Tribunale di ST RS;
il Collegio, con separata ordinanza contestuale 08.012025, disponeva la prosecuzione del giudizio per la domanda divorzile, assegnando alle Parti termine di 7 mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione per il deposito di note scritte contenenti le istanze. in sostituzione dell'udienza divorzile.
Con note depositate in data 26.08.2025, sottoscritte personalmente dalle Parti, i coniugi hanno dato atto della mancata riconciliazione e chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
P
2) figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori, con Parte_3 collocamento preferenziale presso la madre;
3) la casa familiare situata in 21052 ST RS (VA) – Corso Sempione n. 8/B sarà assegnata alla Sig.ra la quale si farà carico degli oneri abitativi (canone di Pt_2 locazione e spese);
4) Il Sig. si attiverà senza indugio per reperire una nuova soluzione abitativa, ivi Pt_1 trasferendosi e recando con sé tutti i beni ed effetti personali;
5) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, Pt_1 Pt_3 previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente con le esigenze e la tenerissima Pt_2 età della bambina.
I pernottamenti saranno concordati, parimenti, di volta in volta fra i genitori,
Pag. 2 di 5 assicurando la significatività qualitativa e quantitativa della frequenza paterna della minore, nel rispetto del seguente calendario visite: weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale quando il weekend è di spettanza paterna, due quando il weekend è di spettanza materna.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, si alternerà fra i genitori, Pt_3 previi accordi fra i medesimi, osservando, in difetto di accordo, il seguente calendario: dal 24/12 al 31/12 con l'un genitore e dal 01/01 alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
nella settimana pasquale, l'un genitore terrà con sé la prima metà Pt_3 comprendente il giorno di Pasqua mentre l'altro genitore la terrà con sé la seconda metà comprendente il Lunedì dell'Angelo. Si osserverà l'alternanza annuale dei periodi di frequenza.
Le altre festività saranno ripartite equamente fra i genitori.
6) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, Pt_3 annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7) Le spese straordinarie per la minore saranno ripartite al 50% fra i genitori.
In particolare, si da' atto che i coniugi intendono sul punto, fare integrale applicazione delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi di approvare la seguente regolamentazione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
Pag. 3 di 5 dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) L'A.U.U. sarà percepito da ciascun coniuge al 50%.
9) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e, quindi, di Pt_1 Pt_2 nulla avere reciprocamente a richiedere a titolo di personale mantenimento.
10) Spese legali compensate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST RS Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 15.09.2022, atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST RS al n. 84 parte
1 – anno 2022 alle condizioni stabilite dalle Parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST RS nella Camera di Consiglio del _____18.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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