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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3776/2024 reg.gen. sez .lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Francavilla n.383/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagrazia Gugliotta (C.F.
[...]
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Milano (MI), Viale Monte Nero n. 33, come da procura in atti
Ricorrente
E
, c.f. con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti ( – CodiceFiscale_3
t) dell'Avvocatura dell'Istituto, come da procura in atti Email_1
Resistente
Avente ad oggetto: rilascio estratto conto contributivo. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.07.2024, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento e la condanna del resistente al rilascio del proprio estratto conto contributivo.
A fondamento del ricorso deduceva, in particolare, che nonostante le reiterate istanze e solleciti trasmessi all quest'ultimo non aveva provveduto al rilascio del suddetto estratto CP_1
conto.
Con memoria del 25.02.2025 si costituiva in giudizio l' rappresentando che il mancato CP_1
rilascio dell'estratto conto era dovuto ad un errore del programma di gestione delle posizioni assicurative il quale bloccava e inibiva ai funzionari di operare sull'estratto conto della ricorrente a causa di “operazioni di unificazione di codici fiscali”, tanto da rendersi necessario l'intervento dell'assistenza tecnica.
L' resistente, in considerazione dell'avvenuta risoluzione del problema, chiedeva pertanto CP_1
che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con decreto del 15 luglio 2024 il G.I. fissava l'udienza del 13 marzo 2025, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, al resistente.
Udite le parti, il procedimento viene quindi definito contestualmente come segue.
****
Deve darsi atto che, nelle more del giudizio, si è verificato un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito, segnatamente rappresentato dal rilascio dell'estratto conto contributivo per il quale la ricorrente aveva incardinato il presente giudizio.
Con atto del 24 febbraio 2025 l' ha, infatti, comunicato ad che la CP_1 Parte_1
domanda di estratto conto certificativo n. 9092000039860 era stata definita, allegando il suddetto estratto conto.
L' resistente ha, altresì, documentato in atti, con l' e-mail del 23 gennaio 2025 e il CP_1 successivo sollecito del 31 gennaio 2025, di aver dovuto richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica per la risoluzione del problema, posto che, come si legge nell'e-mail del 23 gennaio, “il cassetto previdenziale non consente di vedere l'estratto e riporta il messaggio di errore “contributi gestione pubblica momentaneamente non disponbile”.
Tuttavia non si comprende l''errore in quanto l'assicurata non ha contribuito nel pubblico, è
SOLO gestione privata. Il tentativo è stato effettuato più volte ma sempre con il medesimo esito negativo”.
Quanto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve preliminarmente evidenziarsi come siffatta dichiarazione possa essere pronunciata anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa dalle parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ed abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
Ciò premesso, occorre evidenziare come l' ente resistente si sia adoperato tempestivamente nella risoluzione del problema tecnico che non consentiva il rilascio dell'estratto di conto contributivo alla ricorrente, come del resto emerge tanto dalla circostanza che il resistente abbia richiesto la cessazione della materia del contendere già nella memoria di costituzione e di risposta, quanto dalla circostanza che il problema tecnico, come è emerso dalla nota del 24 febbraio 2025 – con l' ha rilasciato il suddetto estratto conto – sia stato risolto nelle more CP_1 tra il deposito del ricorso introduttivo e la relativa notifica all'ente resistente.
Con riferimento alle spese di lite, pertanto, in ossequio al principio di causalità e tenuto tuttavia conto del comportamento complessivamente proattivo posto in essere dall'ente resistente, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in misura pari alla metà, con condanna dell'ente resistente al pagamento del residuo.
Esse si liquidano in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche
(d.m. 147/2022).
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3776/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna l'ente resistente alla rifusione delle spese di lite nella misura, già dimidiata, di euro 1.453,00 oltre i.v.a. e c.p.a., oltre rimborso di metà del contributo unificato, in favore del procuratore antistatario.
Provvedimento redatto con Consolle del Magistrato il 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.