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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 691/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 691/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. MANELLA TADDEO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/05/1991 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1749/2023 pubbl. il 29/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 19/05/1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1991 atto numero 16 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) Il SI. nulla corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento, giacché CP_1
Ella è economicamente autosufficiente e impegnata nel mondo del lavoro;
2) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia , l'importo mensile complessivo di Euro Persona_1
500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive e di svago come da Protocollo del
Tribunale di Pescara;
3) Il sig. potrà vedere la figlia liberamente, in CP_1 Persona_1
considerazione della sua maggiore età e tenerla con sé secondo la volontà e disponibilità di entrambi;
4) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per la ricerca dei documenti utili per il passaporto e documenti equipollenti.
5) le spese legali e ogni altra spesa inerente il presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
6) ogni altro rapporto economico è già stato regolato tra i coniugi, per cui essi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico – patrimoniale;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 691/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. MANELLA TADDEO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/05/1991 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1749/2023 pubbl. il 29/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 19/05/1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1991 atto numero 16 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) Il SI. nulla corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento, giacché CP_1
Ella è economicamente autosufficiente e impegnata nel mondo del lavoro;
2) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia , l'importo mensile complessivo di Euro Persona_1
500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive e di svago come da Protocollo del
Tribunale di Pescara;
3) Il sig. potrà vedere la figlia liberamente, in CP_1 Persona_1
considerazione della sua maggiore età e tenerla con sé secondo la volontà e disponibilità di entrambi;
4) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per la ricerca dei documenti utili per il passaporto e documenti equipollenti.
5) le spese legali e ogni altra spesa inerente il presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
6) ogni altro rapporto economico è già stato regolato tra i coniugi, per cui essi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico – patrimoniale;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3