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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026Sentenza n. 223/2026
Depositata il 12/01/2026Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
AS NN IC RI, Relatore
ALPARONE EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da ricorrente 1 S.r.l. Legale Rappresentante rappresentante 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060112828109000 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100084705843000 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100120670357000 ALTRI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110007043445000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110062537454000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120043028259000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030491539000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130041131749000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150012015334000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106514839000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049635702000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059446386001 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001758267000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008802516000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034469203000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054592577000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054592678000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097626791000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097626892000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078038146000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078038247000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210106188034000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220014826231000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220030502084000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220058953317000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069209492000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220083800990000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220086403374000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220091626035000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001684708000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011474368000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011474469000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230031310864000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033409230000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230036186791000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230056419753000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061285471001 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061441349000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240048331059000 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H603420/2020 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303G103422/2020 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E802066/2022 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000047901000 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000047902000 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H400964/2023 ALTRI
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202500004524001 TI RI
proposto da ricorrente 1 S.r.l. Legale Rappresentante rappresentante 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H401545//2023 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014541256000 TRIB.RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014541357000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3073/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale Palermo ricorrente 1 S.r.l. , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi, notificato il 17.10.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di €. 605.235,94.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) prescrizione delle pretese impositive in cui il dies a quo deve essere fatto coincidere con l'anno di realizzazione del presupposto impositivo e non dalla cartella poiché non è stato notificato nessun atto interruttivo.
2) Prescrizione quinquiennale pretese erariali, indicate in premessa e corretta applicazione art.2948 e 2953
c.c.
3) prescrizione delle sanzioni per le pretese impositive dalla n.1 alla21 con corretta applicazione D. Lgs. n°
472/97, art. 20, comma 3
4) Illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici.
5) disconoscimento di tutta la produzione documentale dell'agente della riscossione e corretta applicazione art. 2719 c.c., 214 c.p.c., art. 18 d.p.r. 28 dicembre 200 n. 445
6) corretta applicazione art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 numero 445 in quanto l'autenticità delle copie non è stata fatta dal pubblico ufficiale presso il quale sono depositati gli originali
7) si chiede di ordinare l'esibizione degli originali
8) Invalidità degli atti della controparte per mancanza di attestazione di conformità – Violazione dell'art. 25- bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 a seguti del D.lgs. 546/1992
9) illegittimità del pignoramento per mancanza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito
10) Illegittimità in quanto mancante la motivazione ai sensi art.42 del D.P.R. 600/73 co.ma2,3, cosi come nell''art. 6, comma1 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001-che modifica l'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
504/92, confermato e rafforzato dall.7,co.ma 1 dello Statuto del contribuente Legge 212/2000
11) nullità atti prodromici presuntivamente notificati tramite pec, per violazione art. 21 e 23
C.A.D. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero per l'assenza sia della sottoscrizione con firma digitale degli ava e sia l'assenza di un formato immodificabile
12) nullità della notifica pec poiché l'indirizzo pec del mittente non è presente nei pubblici elenchi, violazione degli art. 26, D.P.R. n. 602/73, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012
13) corretta applicazione art. 538 e ss della legge 24 dicembre 2012 n.228 e cancellazione dei ruoli
Parte ricorrente ha chiesto, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere divenuti definitivi gli avvisi di accertamento esecutivi, ha controdedotto ai motivi del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
All'udienza cautelare la Corte accoglieva l'istanza di sospensione con compensazione delle spese.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo pendente analogo ricorso dinanzi al Giudice Ordinario, il difetto di legittimazione attiva non essendo proposto dal legale rappresentante nella qualità, il difetto di giurisdizione per le cartelle non aventi natura tributaria, l'inammissibilità per non avere chiamato in causa gli Enti impositori in violazione delle nuove norme tributarie;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie difensive, insistendo nelle proprie conclusioni, nochè istanza ex art
210 c.p.c. di esibizione da parte di Agenzia Entrate Riscossione degli originali degli atti prodotti .
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene respinto.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione fondata sul presupposto che oggetto del giudizio è un pignoramento presso terzi.
Al riguardo la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda dell'oggetto della domanda, poichè è di quest'ultimo la competenza quando l'impugnativa attiene ad un credito tributario , come enucleati dall'art. 2 D.Lgs 546/1992, se l'atto esecutivo- come nella specie- sia il primo atto di cui il ricorrente ha avuto conoscenza, sicchè attraverso questo, si impugnano le cartelle di pagamento, atti autonomamente impugnabili.
In conclusione, la Corte rigetta l'eccezione formulata da parte resistente e dichiara sussistente la propria giurisdizione limitatamente a quanto richiesto avente natura tributaria. Peraltro il ricorrente ha dichiarato di aver presentato ricorso innanzi al Giudice Ordinario per gli altri crediti.
Poichè l'atto impugnato è un pignoramento presso terzi che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli atti che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica di tali atti, o siano prescritte le somme da essi portate, anche l'atto impugnato risulterebbe nullo o prescritto.
Al riguardo non è accoglibile l'eccezione di parte ricorrente che lamenta la mancata o irregolare notifica di tutti gli atti ( cartelle di pagamento e avvisi di accetamento esecutivi) per cui si procede in quanto Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito idonea prova dell'avvenuta regolare notifica, da ultimo, dell' avviso di intimazione di pagamento n. 29620249032735256000, notificato il 11.9.2024 e dell'avviso di pagamento n. 296 2025 90074462 16/000, notificato il 19.2.2025, tramite pec consegnate all'indirizzo della società ricorrente e non impugnati e contenenti tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento di che trattasi , pertanto il credito si è consolidato e devono ritenersi inammissibili le eccezioni relative ad invalidità della notifica degli atti presupposti o prescrizione non sollevate tempestivamente avverso gli avvisi di intimazione ritualmente notificati .
Invero, da ultimo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alle cartelle che si assumono che nemmeno siano state notificate.
In ultima analisi, le eccezioni relative alla regolarità della notifica degli atti presupposti e di prescrizione vanno fatte valere dal contribuente impugnando gli avvisi di intimazione validamente notificati, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Con riferimento ai motivi di cui ai punti 5-6-7-e-8 del ricorso introduttivo, ribaditi nelle memorie difensive e nell'istanza ex art.210 c.p.c. e relativi al disconoscimento di tutta la produzione documentale dell'agente della riscossione e mancanza di attestazione di conformità degli atti prodotti con richiesta di esibizione degli originali, è da specificare che la documentazione su cui si fonda la presente statuizione è costituita dalla notifica degli avvisi di intimazione su citati, avvenuta tramite pec, e provata mediante deposito dell'atto nativo digitale in formato eml , per il quale non è necessaria alcuna attestazione di conformità poichè esso non è prodotto in "copia" bensì in originale, in quanto le riproduzioni sono garantite dal sistema che le genera.
Solo per le copie analogiche il legislatore richiede l'attestazione di conformità pena la non utilizzabilità in giudizio della copia secondo quanto previsto dall'art. 25 bis D. Lgs. N. 546/1992 al comma 5 bis, che così statuisce: " il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore." Pertanto, si arguisce chiaramente che gli atti nativi digitali non abbisognano di ulteriore attestazione, essendo originali la cui autenticità ed integrità è generata dal sistema attraverso il formato utilizzato, che, nella specie
è quello previsto dalla legge , sicchè vanno disattese anche le eccezioni di cui al punto 11 del ricorso.
Il disconoscimento di un atto prodotto in originale, quale è il caso in esame, non può essere generico e non circostanziato, ma deve comportare la querela di falso.
Per i suddetti motivi il Collegio respinge , altresì, l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. essendo già presenti nel fascicolo processuale gli originali degli atti di che trattasi.
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo cui la notifica dell'atto impugnato è da considerarsi nulla o inesistente in quanto effettuata dall'ente incaricato della riscossione utilizzando indirizzo di posta elettronico certificato non presente nei pubblici registri IPA-REGINDE-INIPEC.
La Corte , sul punto, intende uniformarsi a quella giurisprudenza che ha esattamente individuato l'ambito di applicazione del D.L. 179/2012, laddove l'obbligo di notifica ad indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi
è relativo al destinatario della notifica e per quanto riguarda i mittenti solo agli avvocati , per espressa indicazione dell'art.
3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 , mentre per la Pubblica Amministrazione non sussiste un siffatto obbligo, attesa la natura pubblicistica dell'Ente, che ha obblighi di trasparenza pubblicando il proprio indirizzo nei siti istituzionali, sicchè la provenienza della notifica è facilmente riferibile all'Ente, superando l'esigenza di affidabilità e sicurezza prevista anche nei regolamenti comunitari. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, dunque, non è l'iscrizione ai registri pubblici che garantisce la esattezza e provenienza dell'atto , ma il dominio utilizzato esclusivamente dall'Ente, che soddisfa il requisito di sicurezza e affidabilità. Ciò in applicazione del principio di diritto formulato dalle SS.UU 15979 del 2022 :
" la notifica del ricorso utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi non è nulla.....tenuto conto che la più stringente regola di cui all' 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati... e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente"
Recentemente la Suprema Corte con ordinanza n. 982/2023 ha ribadito tale impostazione, ormai prevalente:
"Valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 C.c. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa."
L'atto di pignoramento impugnato è legittimo procedendo l'Ente Riscossore in virtù di ruoli e cartelle di pagamento che costituiscono titoli esecutivi che garantiscono certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Con riferimento all'eccepito difetto motivazionale è da dire che l'atto impugnato, essendo un atto esecutivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d. “motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , questa Corte rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In conclusione il ricorso viene respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €7.554,00 oltre 15% spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, a favore della Agenzia delle Entrate-Riscossione ed €6.045,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso il 10.12.2025
Relatore
AN SQ
Presidente
TO TO LO
Depositata il 12/01/2026Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
AS NN IC RI, Relatore
ALPARONE EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da ricorrente 1 S.r.l. Legale Rappresentante rappresentante 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060112828109000 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100084705843000 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100120670357000 ALTRI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110007043445000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110062537454000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120043028259000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030491539000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130041131749000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150012015334000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106514839000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049635702000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059446386001 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001758267000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008802516000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034469203000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054592577000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054592678000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097626791000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097626892000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078038146000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078038247000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210106188034000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220014826231000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220030502084000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220058953317000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069209492000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220083800990000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220086403374000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220091626035000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001684708000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011474368000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011474469000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230031310864000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033409230000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230036186791000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230056419753000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061285471001 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061441349000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240048331059000 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H603420/2020 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303G103422/2020 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E802066/2022 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000047901000 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000047902000 ALTRI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H400964/2023 ALTRI
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202500004524001 TI RI
proposto da ricorrente 1 S.r.l. Legale Rappresentante rappresentante 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H401545//2023 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014541256000 TRIB.RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014541357000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3073/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale Palermo ricorrente 1 S.r.l. , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi, notificato il 17.10.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di €. 605.235,94.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) prescrizione delle pretese impositive in cui il dies a quo deve essere fatto coincidere con l'anno di realizzazione del presupposto impositivo e non dalla cartella poiché non è stato notificato nessun atto interruttivo.
2) Prescrizione quinquiennale pretese erariali, indicate in premessa e corretta applicazione art.2948 e 2953
c.c.
3) prescrizione delle sanzioni per le pretese impositive dalla n.1 alla21 con corretta applicazione D. Lgs. n°
472/97, art. 20, comma 3
4) Illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici.
5) disconoscimento di tutta la produzione documentale dell'agente della riscossione e corretta applicazione art. 2719 c.c., 214 c.p.c., art. 18 d.p.r. 28 dicembre 200 n. 445
6) corretta applicazione art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 numero 445 in quanto l'autenticità delle copie non è stata fatta dal pubblico ufficiale presso il quale sono depositati gli originali
7) si chiede di ordinare l'esibizione degli originali
8) Invalidità degli atti della controparte per mancanza di attestazione di conformità – Violazione dell'art. 25- bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 a seguti del D.lgs. 546/1992
9) illegittimità del pignoramento per mancanza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito
10) Illegittimità in quanto mancante la motivazione ai sensi art.42 del D.P.R. 600/73 co.ma2,3, cosi come nell''art. 6, comma1 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001-che modifica l'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
504/92, confermato e rafforzato dall.7,co.ma 1 dello Statuto del contribuente Legge 212/2000
11) nullità atti prodromici presuntivamente notificati tramite pec, per violazione art. 21 e 23
C.A.D. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero per l'assenza sia della sottoscrizione con firma digitale degli ava e sia l'assenza di un formato immodificabile
12) nullità della notifica pec poiché l'indirizzo pec del mittente non è presente nei pubblici elenchi, violazione degli art. 26, D.P.R. n. 602/73, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012
13) corretta applicazione art. 538 e ss della legge 24 dicembre 2012 n.228 e cancellazione dei ruoli
Parte ricorrente ha chiesto, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere divenuti definitivi gli avvisi di accertamento esecutivi, ha controdedotto ai motivi del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
All'udienza cautelare la Corte accoglieva l'istanza di sospensione con compensazione delle spese.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo pendente analogo ricorso dinanzi al Giudice Ordinario, il difetto di legittimazione attiva non essendo proposto dal legale rappresentante nella qualità, il difetto di giurisdizione per le cartelle non aventi natura tributaria, l'inammissibilità per non avere chiamato in causa gli Enti impositori in violazione delle nuove norme tributarie;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie difensive, insistendo nelle proprie conclusioni, nochè istanza ex art
210 c.p.c. di esibizione da parte di Agenzia Entrate Riscossione degli originali degli atti prodotti .
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene respinto.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione fondata sul presupposto che oggetto del giudizio è un pignoramento presso terzi.
Al riguardo la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda dell'oggetto della domanda, poichè è di quest'ultimo la competenza quando l'impugnativa attiene ad un credito tributario , come enucleati dall'art. 2 D.Lgs 546/1992, se l'atto esecutivo- come nella specie- sia il primo atto di cui il ricorrente ha avuto conoscenza, sicchè attraverso questo, si impugnano le cartelle di pagamento, atti autonomamente impugnabili.
In conclusione, la Corte rigetta l'eccezione formulata da parte resistente e dichiara sussistente la propria giurisdizione limitatamente a quanto richiesto avente natura tributaria. Peraltro il ricorrente ha dichiarato di aver presentato ricorso innanzi al Giudice Ordinario per gli altri crediti.
Poichè l'atto impugnato è un pignoramento presso terzi che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli atti che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica di tali atti, o siano prescritte le somme da essi portate, anche l'atto impugnato risulterebbe nullo o prescritto.
Al riguardo non è accoglibile l'eccezione di parte ricorrente che lamenta la mancata o irregolare notifica di tutti gli atti ( cartelle di pagamento e avvisi di accetamento esecutivi) per cui si procede in quanto Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito idonea prova dell'avvenuta regolare notifica, da ultimo, dell' avviso di intimazione di pagamento n. 29620249032735256000, notificato il 11.9.2024 e dell'avviso di pagamento n. 296 2025 90074462 16/000, notificato il 19.2.2025, tramite pec consegnate all'indirizzo della società ricorrente e non impugnati e contenenti tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento di che trattasi , pertanto il credito si è consolidato e devono ritenersi inammissibili le eccezioni relative ad invalidità della notifica degli atti presupposti o prescrizione non sollevate tempestivamente avverso gli avvisi di intimazione ritualmente notificati .
Invero, da ultimo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alle cartelle che si assumono che nemmeno siano state notificate.
In ultima analisi, le eccezioni relative alla regolarità della notifica degli atti presupposti e di prescrizione vanno fatte valere dal contribuente impugnando gli avvisi di intimazione validamente notificati, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Con riferimento ai motivi di cui ai punti 5-6-7-e-8 del ricorso introduttivo, ribaditi nelle memorie difensive e nell'istanza ex art.210 c.p.c. e relativi al disconoscimento di tutta la produzione documentale dell'agente della riscossione e mancanza di attestazione di conformità degli atti prodotti con richiesta di esibizione degli originali, è da specificare che la documentazione su cui si fonda la presente statuizione è costituita dalla notifica degli avvisi di intimazione su citati, avvenuta tramite pec, e provata mediante deposito dell'atto nativo digitale in formato eml , per il quale non è necessaria alcuna attestazione di conformità poichè esso non è prodotto in "copia" bensì in originale, in quanto le riproduzioni sono garantite dal sistema che le genera.
Solo per le copie analogiche il legislatore richiede l'attestazione di conformità pena la non utilizzabilità in giudizio della copia secondo quanto previsto dall'art. 25 bis D. Lgs. N. 546/1992 al comma 5 bis, che così statuisce: " il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore." Pertanto, si arguisce chiaramente che gli atti nativi digitali non abbisognano di ulteriore attestazione, essendo originali la cui autenticità ed integrità è generata dal sistema attraverso il formato utilizzato, che, nella specie
è quello previsto dalla legge , sicchè vanno disattese anche le eccezioni di cui al punto 11 del ricorso.
Il disconoscimento di un atto prodotto in originale, quale è il caso in esame, non può essere generico e non circostanziato, ma deve comportare la querela di falso.
Per i suddetti motivi il Collegio respinge , altresì, l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. essendo già presenti nel fascicolo processuale gli originali degli atti di che trattasi.
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo cui la notifica dell'atto impugnato è da considerarsi nulla o inesistente in quanto effettuata dall'ente incaricato della riscossione utilizzando indirizzo di posta elettronico certificato non presente nei pubblici registri IPA-REGINDE-INIPEC.
La Corte , sul punto, intende uniformarsi a quella giurisprudenza che ha esattamente individuato l'ambito di applicazione del D.L. 179/2012, laddove l'obbligo di notifica ad indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi
è relativo al destinatario della notifica e per quanto riguarda i mittenti solo agli avvocati , per espressa indicazione dell'art.
3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 , mentre per la Pubblica Amministrazione non sussiste un siffatto obbligo, attesa la natura pubblicistica dell'Ente, che ha obblighi di trasparenza pubblicando il proprio indirizzo nei siti istituzionali, sicchè la provenienza della notifica è facilmente riferibile all'Ente, superando l'esigenza di affidabilità e sicurezza prevista anche nei regolamenti comunitari. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, dunque, non è l'iscrizione ai registri pubblici che garantisce la esattezza e provenienza dell'atto , ma il dominio utilizzato esclusivamente dall'Ente, che soddisfa il requisito di sicurezza e affidabilità. Ciò in applicazione del principio di diritto formulato dalle SS.UU 15979 del 2022 :
" la notifica del ricorso utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi non è nulla.....tenuto conto che la più stringente regola di cui all' 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati... e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente"
Recentemente la Suprema Corte con ordinanza n. 982/2023 ha ribadito tale impostazione, ormai prevalente:
"Valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 C.c. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa."
L'atto di pignoramento impugnato è legittimo procedendo l'Ente Riscossore in virtù di ruoli e cartelle di pagamento che costituiscono titoli esecutivi che garantiscono certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Con riferimento all'eccepito difetto motivazionale è da dire che l'atto impugnato, essendo un atto esecutivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d. “motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , questa Corte rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In conclusione il ricorso viene respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €7.554,00 oltre 15% spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, a favore della Agenzia delle Entrate-Riscossione ed €6.045,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso il 10.12.2025
Relatore
AN SQ
Presidente
TO TO LO