Articolo 3 della Legge 9 aprile 1952, n. 401
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 1952
Art. 3.
La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, a rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.
Entrata in vigore il 4 maggio 1952