Art. 3.
La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, a rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.
La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, a rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.