Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 886/2021 R.G.C.L., promossa da (rappr. e Parte_1 dif. dall'avv. G. Ottaviano) contro (rappr. e dif. dall'avv. S. CP_1
Cosentino), avente ad oggetto: retribuzione;
rilevato che parte ricorrente, lavoratrice alle dipendenze dell'
[...] Contr
(in prosieguo soltanto con inquadramento e Controparte_2 qualifica di collaboratore amministrativo professionale senior C, espone di avere svolto prestazioni e ricoperto specifiche funzioni tecniche nell'ambito di diverse procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi e forniture in favore dell quale responsabile dell'istruttoria o estensore degli atti delle CP_1 procedure di gara;
afferma di avere pertanto maturato il diritto alla remunerazione incentivante di cui all'art. 113 D.Lvo n. 50/2016, in applicazione dell'ivi previsto “regolamento per la gestione degli incentivi di cui al fondo per Contr la progettazione e l'innovazione” approvato dall con delibera del D.G. n. 811 del 16.03.2017, chiedendo che il giudice adito voglia “in via principale: accertare il diritto all'indennizzo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 di euro 38.970,48,
… e per l'effetto condannare l di al pagamento in favore della CP_1 CP_1 ricorrente della somma di euro 38.970,48 ovvero di quella diversa minore o maggiore, ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In subordine: accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del ricorrente per il danno ingiusto provocato dalla inesatta adozione del regolamento da parte dell'Amministrazione, sia ex art 36 Cost., art. 1175 e 1375 c.c. ed in ulteriore subordine ex art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare Cont l' di al risarcimento del danno determinato in complessivi euro CP_1
38.970,48, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta equa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione come per legge”; Contr l' chiede disattendersi il ricorso in quanto infondato;
argomentazioni che per ragioni di economia processuale, possono essere in questa sede testualmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto per le ragioni di cui appresso. Sotto la rubrica “Incentivi per funzioni tecniche”, l'azionato art. 113 D.Lvo n. 50/2016 stabilisce, ai commi secondo e terzo, che a valere sugli stanziamenti previsti per singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti “le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.// L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. Con delibera del D.G. n. 811 del 16.03.2017 (in atti) l' di ha quindi approvato l'ivi previsto “regolamento per la CP_1 CP_1 gestione degli incentivi di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione”, nel testo predisposto dalle UU.OO.CC. Servizio Tecnico e Servizio Provveditorato, “definendo i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche in parola, nel rispetto delle indicazioni di cui al citato art. 113” e
“disponendo la successiva trasmissione dello stesso (…) alle Organizzazioni Sindacali onde dar corso agli adempimenti definiti dalla medesima disposizione normativa”. Come documentato dalla resistente, il regolamento è stato reiteratamente emendato e sottoposto alle organizzazioni sindacali per l'approvazione dei deliberati criteri, come previsto dalle richiamate disposizioni, in sede di contrattazione decentrata integrativa (cfr. verbali in atti); in corso di causa l' ha infine rappresentato e documentato CP_2
l'approvazione del regolamento concordato in sede sindacale, intervenuta il 06.07.2022, deducendone tuttavia l'inapplicabilità retroattiva per espressa disposizione di cui all'art.
6. Tanto premesso ed esposto, deve quindi ritenersi che la convenuta abbia dato corretto seguito alla disposizione in CP_1 commento, predisponendo il previsto regolamento e sottoponendolo alle OO.SS. per la prescritta e imprescindibile definizione dei criteri di ripartizione delle risorse in sede di contrattazione decentrata, tardivamente intervenuta per ragioni afferenti alla protratta negoziazione dei predetti tra le parti e non già per colpevole indugio dell . Come infatti chiarito dalla CP_2 giurisprudenza della Suprema Corte in fattispecie relativa all'analogo incentivo per la progettazione già previsto dall'art. 18 L. n. 109/2010 , “il diritto a percepire l'incentivo (…) sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente
"ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione” (cfr. CASS. n. 10222/2020; CASS. n. 14641/2024);
“questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio per cui il compenso può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice (Cass. Sez. L - Sentenza n. 13937 del 05/06/2017), trovando i propri presupposti nell'adozione del regolamento per le modalità di erogazione che le amministrazioni sono chiamate a costituire ed emanare (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3779 del 09/03/2012), da ciò dovendosi desumere che la nascita del diritto al compenso incentivante è condizionata, non alla sola prestazione dell'attività incentivata - come sostanzialmente sembra opinare la Corte territoriale - bensì alla presenza di un'ulteriore serie di presupposti, assenti i quali lo svolgimento dell'attività non conferisce il diritto alla corresponsione del compenso”. Acclarato per quanto sopra che il credito vantato in ricorso annovera, tra i propri fatti costitutivi, il formale recepimento in sede regolamentare dei criteri di computo definiti in sede di contrattazione decentrata (non essendo perciò luogo a discriminare, fino alla definizione della procedura, i singoli punti sui quali le parti si siano medio tempore trovate d'accordo) e che l'invocata delibera D.G. n. 811 del 16.03.2017, lungi dall'integrare l'anzidetto presupposto, ha unicamente costituito, ex art. 113, comma terzo, D.Lvo n. 50/2016 - per il quale “l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti” - la base della successiva negoziazione in sede di contrattazione decentrata integrativa, deve quindi ritenersi che al momento della domanda il diritto al rivendicato compenso incentivante non fosse sorto, con conseguente infondatezza dell'allegato inadempimento datoriale. Parimenti infondata deve quindi ritenersi la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in via gradata, nessun addebito di colpa potendo muoversi - come sopra anticipato - all per la tardiva approvazione del regolamento recettivo dei criteri CP_2 di riparto delle risorse definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, le lungaggini del procedimento apparendo unicamente ascrivibili alla tempistica della svolta negoziazione sindacale lumeggiata nei verbali dei numerosi confronti intercorsi tra le delegazioni trattanti (in atti), dai quali non emerge alcun atteggiamento pretestuosamente dilatorio della resistente, l CP_1
- tempestivamente assunta la richiamata delibera D.G. n. 811 del 16.03.2017 - avendo anzi esposto, nel corso della prima riunione del 05.09.2018, “che l'amministrazione, in assenza della dovuta contrattazione, non ha proceduto all'erogazione degli incentivi. Pertanto richiede che possa essere concesso al personale interessato quanto dovuto con effetto retroattivo”, ricevendo dalla parte sindacale mera dichiarazione di impegno “a valutare tale richiesta e trovare un accordo sull'erogazione dell'incentivo con effetto retroattivo”. Inammissibile si appalesa infine la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dalla ricorrente ex art. 2041 c.c. in via di ulteriore subordine, attesa l'incontestata natura lavorativa delle remunerande prestazioni per cui è causa e la conseguente possibilità di agire per l'adempimento del contratto di lavoro (e.g. deducendo l'omessa retribuzione dello svolto lavoro straordinario); a mente dell'art. 2042 c.c., infatti, “l'azione non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”; i rilievi che precedono giustificano il rigetto del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all'azienda resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)