Art. 2.
Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita'
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni, e' elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue.
Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita'
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni, e' elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue.